Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27158/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti, rispettivamente iscritti ai numeri 12363/2013 R.G.; 19052/2015 R.G.; 5416/2016 R.G.; 15312/2016 R.G.

Il ricorso n. 12363/2013 R.G. è proposto da (12 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 7 novembre 2012, n. 592/14/2012; r Il ricorso n. 19052/2015 R.G. è proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 26 gennaio 2015, n. 310/1/15; Il ricorso n. 5416/2016 R.G. è proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 20 luglio 2015, n. 4262/29/15; Il ricorso n. 15312/2016 R.G. è proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 16 dicembre 2015, n. 6742/4/15; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Fatti di causa Con riferimento al ricorso n. 12363/2013 R.G., va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha notificato in data 30 luglio 2010 alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento, contestando la mancata annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili dell'ente, l'indeducibilità di costi da parte sua, la simulazione di una compravendita immobiliare, con conseguente ripresa di importi Iva, Ires e Irap, con riferimento all'anno d'imposta 2005.La CTP di Roma ha accolto il ricorso della contribuente, con la sola eccezione del rilievo relativo ai corrispettivi non annotati nelle scritture contabili.

La CTR del Lazio ha accolto, di contro, l'appello erariale, confermando l'accertamento impugnato.

La contribuente ha affidato il ricorso per cassazione a quattro motivi.

Successivamente alla proposizione del ricorso in parola è stato dichiarato il fallimento della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituito con successiva memoria.

Con riferimento al ricorso n. 19052/2015 R.G. va rilevato che sulla scorta di un pvc, l'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esercente l'attività di "supermercati", un avviso di accertamento mirato al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Ires e Irap, con irrogazione delle sanzioni correlate.

L'erario disconosceva l'effettività di un acquisto immobiliare da parte della società e, con riferimento, all'anno di imposta 2008 evidenziava l'indebita imputazione di quote di ammortamento relative all'immobile oggetto dell'acquisto reputato fittizio.

La CTP rigettava l'impugnazione della contribuente.

La CTR accoglieva l'appello principale della contribuente.

L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.

Con riguardo al ricorso n. 5416/2016 R.G., deve evidenziarsi che sulla scorta di un pvc, l'Agenzia delle entrate nel 2008 notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esercente l'attività di "supermercati", un avviso di accertamento mirato al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Ires e Irap, con irrogazione delle sanzioni correlate.

L'erario disconosceva l'effettività di un acquisto immobiliare da parte della società e, con riferimento all'anno di imposta 2007, evidenziava l'indebita imputazione di quote di ammortamento relative all'immobile oggetto dell'acquisto reputato fittizio.

La CTP accoglieva parzialmente l'impugnazione della contribuente.

La CTR rigettava, sia l'appello principale della contribuente, sia l'appello incidentale dell'erario.

L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.

Con riferimento al ricorso n. 15312/2016 R.G., sulla scorta di un pvc, l'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esercente l'attività di "supermercati", un avviso di accertamento mirato al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Ires e Irap, con irrogazione delle sanzioni correlate.

L'erario disconosceva l'effettività di un acquisto immobiliare da parte della società e, con riferimento, all'anno di imposta 2006 evidenziava l'indebita imputazione di quote di ammortamento relative all'immobile oggetto dell'acquisto reputato fittizio.

La CTP accoglieva l'impugnazione della contribuente.

La CTR rigettava l'appello dell'Agenzia.

L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo.

Resiste la contribuente con controricorso.Ragioni della decisione Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione al procedimento 12363/2013 R.G. dei procedimenti 19052/2015 R.G.; 5416/2016 R.G.; 15312/2016 R.G.

Benché i giudizi richiamati non investano la medesima sentenza, essi investono provvedimenti diversi ma fra loro connessi, sicché una trattazione separata prospetterebbe l'eventualità di soluzioni contrastanti, anche in ragione dei profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v.

Cass. n. 27550 del 2018; Cass., sez. un., n. 18050 del 2010 e Cass., sez. un., n. 1521 del 2013).

Con il primo motivo di ricorso n. 12363/2013 si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 CPC n. 5, per avere la CTR trascurato di considerare l'inesistenza della notificazione dell'appello, invero effettuata a mezzo di messo speciale dell'Agenzia delle Entrate.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, benché la parte ricorrente adduca d'aver sollevato l'eccezione in costanza di giudizio, a fronte della non menzione della circostanza nella sentenza d'appello, essa omette di riportare il contenuto dell'atto processuale in cui l'eccezione in parola sarebbe contemplata e veicolata.

Ha osservato, d'altronde, questa Corte che "In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio" (Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 15930 del 2018).

Solo ad abundantiam si segnala che la doglianza è destituita, comunque, di fondamento, sol che si consideri l'orientamento pacificamente espresso da questa stessa Corte secondo cui "In tema di contenzioso tributario, l'articolo 16 del DLGS n. 546 del 1992 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati.

Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello" (Cass. n. 26053 del 2015; Cass. n. 23618 del 2011).

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5-bis e 11 DLGS n. 446 del 1997 nonché della Circolare 141/E del 4 giugno 1998 del Ministero delle Finanze, ex art. 360 CPC n. 3; si lamenta altresì l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 CPC n. 5, per avere la CTR erroneamente escluso la deducibilità ai fini Irap di componenti negativi del reddito rappresentati dalle spese bancarie sostenute dalla contribuente.

Il motivo è, innanzitutto, infondato con riferimento alla adombrata violazione di legge.Il vizio in parola non è configurabile con riferimento alla circolare evocata dalla ricorrente.

Invero, come ripetutamente rammentato da questa Corte le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi e non esonerano in alcun modo dall'adempimento dell'obbligazione tributaria (v.

Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 28618 del 2019).

La censura non coglie nel segno nemmeno in rapporto alla contestata divaricazione della sentenza impugnata dal DLGS n. 446 del 1997.

Le affermazioni della CTR sono, infatti, conformi a diritto atteso che in tema di IRAP, proprio ai sensi dell'anzidetta fonte normativa, ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili gli oneri finanziari, locuzione senz'altro comprensiva delle operazioni connesse a prestazioni di natura finanziaria, quindi suscettibile di raggruppare tutti quei costi bancari e commissioni passive o spese accessorie direttamente imputabili ad operazioni di finanziamento, prestito o relative operazioni finanziarie effettuate dalla parte contribuente (v. in questo senso Cass. n. 26122 del 2019; Cass. n. 30149 del 2017).

La censura è, poi, inammissibile con riferimento al dedotto difetto di motivazione.

A dispetto di quanto lamentato la CTR si è diffusamente espressa sulla questione della indeducibilità degli oneri finanziari.

Osserva, infatti, il giudice di merito testualmente: "Nel caso in esame le spese portate in deduzione dalla società, quali: 'commissioni di massimo scoperto', 'spese cartasì', 'commissioni bancarie', costituiscono oneri finanziari e non servizi e non possono fruire dell'agevolazione anzidetta.

Lo stesso vale per le commissioni su fideiussioni espressamente escluse dalla circolare sopra citata" (id est Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 della Direzione dell'Agenzia delle Entrate)".

Il vizio agitato tende, dunque, ad ottenere una rivisitazione del giudizio di merito, ovviamente preclusa in questa sede.

La censura, muovendo dal paradigma del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 CPC, degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l'accertamento fiscale.

In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito.

Il giudice d'appello ha, tuttavia, apprezzato le circostanze della concreta vicenda, maturando il proprio libero convincimento, che ha esposto in motivazione.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. 22598 del 2018).

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 CC, dell'art. 116 CPC, ai sensi dell'art. 360 CPC n. 3; si contesta altresì l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 CPC n. 5, per avere la CTR trascurato di considerare che già in sede di verifica la contribuente aveva prodotto i documenti contabili dai quali evincere la effettività della compravendita, allegando tra l'altro una scheda contabile che costituiva un estratto del libro giornale della società nella quale erano annotati tutti i titoli di pagamento che avevano costituito l'acconto sul prezzo e consegnando copia della corrispondenza intercorsa con un istituto bancario dalla quale emergeva che la pratica di accollo era in istruttoria presso una filiale dell'istituto medesimo.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Tale esito s'impone, innanzitutto, in relazione alla denunciata violazione dell'art. 2697 CC, in quanto tale evenienza "è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)" (così, da ultimo, Cass. n. 13395 del 2018; Cass.n. 18092 del 2020).

Nella specie, la CTR non ha effettuato alcun ribaltamento degli oneri probatori, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto indetraibile l'Iva sulla compravendita del 22 dicembre 2005 tra [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare, legittimamente valorizzando la circostanza dell'assenza di pagamenti di acconti e quella relativa alla mancanza dei crediti asseritamente vantati dalla contribuente, non risultanti né dalla normale contabilità, né aliunde.

Il mezzo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c.

Detta norma contempla il principio della libera valutazione delle prove.

Nella specie, la ricorrente mira a valorizzare secondo una visuale differente gli elementi probatori liberamente apprezzati dal giudice di merito, in tal guisa invocando una diversa ricostruzione di fatto.

Ha, tuttavia, chiarito ancor di recente questa Corte che "la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del 2019).

La censura è, infine, inammissibile con riferimento alla violazione dell'art. 2729 CC.

Il mezzo di ricorso si risolve in parte qua nella contrapposizione al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito di un diverso quadro di argomentazioni finalizzate ad ottenere una differente, inammissibile ricostruzione di fatto attraverso la rivalutazione del materiale acquisito al processo.

Va, inoltre, evidenziato che ai fini del legittimo ricorso alla prova per presunzioni "non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità" (Cass. n. 2315 del 2018).

Inammissibile è anche la porzione di censura diretta a contestare il difetto di motivazione.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel i/ ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. 22598 del 2018).

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, Legge n. 212 del 2000, degli artt. 32 e 33 DPR n. 600 del 1973, dell'articolo 52 DPR n. 633 del 1972 ex art. 360 CPC n. 3; si lamenta altresì l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 CPC numero 5 per avere la CTR erroneamente ritenuto operante il principio di inutilizzabilità dei documenti ai sensi dell'art. 32 DPR n. 600 del 1973, senza in alcun modo indagare il profilo soggettivo, volontaristico e doloso, del contribuente alla base della mancata produzione documentale.

Il motivo è fondato e va accolto.

La CTR si è limitata in parte qua a sanzionare la "mancata produzione, in sede di verifica, della documentazione", sancendone per ciò solo rinutilizzabilità", che trarrebbe "origine dalla normativa dell'art. 32 DPR 600/1973".

La CTR, in definitiva, ha valorizzato il dato oggettivo della mancata produzione in sede di verifica della documentazione, trascurando di vagliare l'aspetto intenzionale e doloso alla base della stigmatizzata inerzia.Ora, come chiarito di recente da questa Corte "In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria" (Cass. n. 16957 del 2021).

Questa Corte ha, d'altronde, anche osservato che "In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale, poiché l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile" (Cass. n. 20731 del 2019; Cass. n. 8539 del 2014).

La CTR si è posta in distonia con il quadro dei principi nomofilattici sicché va accolta la censura della ricorrente.

Il ricorso n. 12363/2013 R.G. va, in ultima analisi, accolto in parte qua, con esclusivo riferimento al quarto motivo, rigettati i primi tre.

La sentenza n. 592/14/2012 va, pertanto, cassata.

Con l'unico motivo del ricorso n. 19052/2015 R.G. la contribuente deduce l'omessa applicazione dell'art. 295 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, CPC, per avere la CTR omesso di disporre la necessaria sospensione del giudizio avverso l'avviso di accertamento per cui è controversia benché lo stesso si sorreggesse su altro avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e dal quale era scaturito altro giudizio, ora pendente in cassazione e recante il n. 12363/2013, la cui definizione era da ritenersi pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa.

Su questa base la contribuente formula istanza di riunione di quest'ultima al giudizio n. 12363/2013 anzidetto.

Analogamente, con l'unico motivo del ricorso n. 5416/2016 R.G. l'Agenzia delle entrate deduce l'omessa applicazione dell'art.295 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, CPC, per avere la CTR omesso di disporre la necessaria sospensione del giudizio avverso l'avviso di accertamento per cui è controversia benché lo stesso si sorreggesse su altro avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e dal quale era scaturito altro giudizio, ora pendente in cassazione e recante il n. 12363/2013, la cui definizione era da ritenersi pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa.

Su questa base la ricorrente formula istanza di riunione di quest'ultima al giudizio n. 12363/2013 anzidetto.

Sullo stesso crinale, con l'unico motivo del ricorso n. 15312/2016 R.G. l'Agenzia deduce l'omessa applicazione dell'art.295 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, CPC, per avere la CTR omesso di disporre la necessaria sospensione del giudizio avverso l'avviso di accertamento per cui è controversia benché lo stesso si sorreggesse su altro avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e dal quale era scaturito altro giudizio, ora pendente in cassazione e recante il n. 12363/2013, la cui definizione era da ritenersi pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa.

Su questa base la ricorrente formula istanza di riunione di quest'ultima al giudizio n. 12363/2013 anzidetto.

I motivi prospettati nei ricorsi nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016 sono suscettibili di trattazione unitaria per identità di ratio; essi sono fondati e vanno accolti.

Il giudizio n. 12363/2013 investe la questione dell'effettività dell'acquisto immobiliare, dalla cui definizione coerentemente deriva in astratto la legittimità o meno dell'imputazione delle quote di ammortamento delle quali - con riferimento a diverse annualità d'imposta - si controverte nei procedimenti successivi.

La definizione del richiamato, primigenio giudizio, costituisce, in altri termini, indispensabile presupposto logico-giuridico delle cause nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016, integrando il necessario e pregiudicante antecedente di queste ultime.

Tuttavia, i giudici delle cause pregiudicate, non hanno adottato un provvedimento di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., ma hanno sorvolato su un rapporto di pregiudizialità, ben riconducibile, in realtà, entro l'alveo della richiamata norma codicistica, senz'altro applicabile anche al processo tributario.

I motivi, pertanto, vanno accolti e le sentenze emesse in esito ai procedimenti nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016, vanno a loro volta cassate.

Le cause riunite vanno rinviate per un nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite.

Per questi motivi La Corte riunisce al ricorso n. 12363/2013 i ricorsi nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016.

Rigettati i primi tre motivi del ricorso n. 12363/2013 R.G., ne accoglie il quarto e, per l'effetto, cassa in parte qua, la sentenza n. 592/14/2012; accoglie il ricorso n. 19052/2015 e, per l'effetto, cassa la sentenza n. 310/1/15; accoglie il ricorso n. 5416/2016 e, per l'ef

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti, rispettivamente iscritti ai numeri 12363/2013 R.G.; 19052/2015 R.G.; 5416/2016 R.G.; 15312/2016 R.G. Il ricorso n. 12363/2013 R.G. è proposto da (12 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 7 novembre 2012, n. 592/14/2012; r Il ricorso n. 19052/2015 R.G. è proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 26 gennaio 2015, n. 310/1/15; Il ricorso n. 5416/2016 R.G. è proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 20 luglio 2015, n. 4262/29/15; Il ricorso n. 15312/2016 R.G. è proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel suo studio, in Roma, via Po n. 9 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 16 dicembre 2015, n. 6742/4/15; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Fatti di causa Con riferimento al ricorso n. 12363/2013 R.G., va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha notificato in data 30 luglio 2010 alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento, contestando la mancata annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili dell'ente, l'indeducibilità di costi da parte sua, la simulazione di una compravendita immobiliare, con conseguente ripresa di importi Iva, Ires e Irap, con riferimento all'anno d'imposta 2005.La CTP di Roma ha accolto il ricorso della contribuente, con la sola eccezione del rilievo relativo ai corrispettivi non annotati nelle scritture contabili. La CTR del Lazio ha accolto, di contro, l'appello erariale, confermando l'accertamento impugnato. La contribuente ha affidato il ricorso per cassazione a quattro motivi. Successivamente alla proposizione del ricorso in parola è stato dichiarato il fallimento della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituito con successiva memoria. Con riferimento al ricorso n. 19052/2015 R.G. va rilevato che sulla scorta di un pvc, l'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esercente l'attività di "supermercati", un avviso di accertamento mirato al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Ires e Irap, con irrogazione delle sanzioni correlate. L'erario disconosceva l'effettività di un acquisto immobiliare da parte della società e, con riferimento, all'anno di imposta 2008 evidenziava l'indebita imputazione di quote di ammortamento relative all'immobile oggetto dell'acquisto reputato fittizio. La CTP rigettava l'impugnazione della contribuente. La CTR accoglieva l'appello principale della contribuente. L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso. Con riguardo al ricorso n. 5416/2016 R.G., deve evidenziarsi che sulla scorta di un pvc, l'Agenzia delle entrate nel 2008 notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esercente l'attività di "supermercati", un avviso di accertamento mirato al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Ires e Irap, con irrogazione delle sanzioni correlate. L'erario disconosceva l'effettività di un acquisto immobiliare da parte della società e, con riferimento all'anno di imposta 2007, evidenziava l'indebita imputazione di quote di ammortamento relative all'immobile oggetto dell'acquisto reputato fittizio. La CTP accoglieva parzialmente l'impugnazione della contribuente. La CTR rigettava, sia l'appello principale della contribuente, sia l'appello incidentale dell'erario. L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso. Con riferimento al ricorso n. 15312/2016 R.G., sulla scorta di un pvc, l'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esercente l'attività di "supermercati", un avviso di accertamento mirato al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Ires e Irap, con irrogazione delle sanzioni correlate. L'erario disconosceva l'effettività di un acquisto immobiliare da parte della società e, con riferimento, all'anno di imposta 2006 evidenziava l'indebita imputazione di quote di ammortamento relative all'immobile oggetto dell'acquisto reputato fittizio. La CTP accoglieva l'impugnazione della contribuente. La CTR rigettava l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso.Ragioni della decisione Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione al procedimento 12363/2013 R.G. dei procedimenti 19052/2015 R.G.; 5416/2016 R.G.; 15312/2016 R.G. Benché i giudizi richiamati non investano la medesima sentenza, essi investono provvedimenti diversi ma fra loro connessi, sicché una trattazione separata prospetterebbe l'eventualità di soluzioni contrastanti, anche in ragione dei profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v. Cass. n. 27550 del 2018; Cass., sez. un., n. 18050 del 2010 e Cass., sez. un., n. 1521 del 2013). Con il primo motivo di ricorso n. 12363/2013 si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 CPC n. 5, per avere la CTR trascurato di considerare l'inesistenza della notificazione dell'appello, invero effettuata a mezzo di messo speciale dell'Agenzia delle Entrate. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti, benché la parte ricorrente adduca d'aver sollevato l'eccezione in costanza di giudizio, a fronte della non menzione della circostanza nella sentenza d'appello, essa omette di riportare il contenuto dell'atto processuale in cui l'eccezione in parola sarebbe contemplata e veicolata. Ha osservato, d'altronde, questa Corte che "In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio" (Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 15930 del 2018). Solo ad abundantiam si segnala che la doglianza è destituita, comunque, di fondamento, sol che si consideri l'orientamento pacificamente espresso da questa stessa Corte secondo cui "In tema di contenzioso tributario, l'articolo 16 del DLGS n. 546 del 1992 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello" (Cass. n. 26053 del 2015; Cass. n. 23618 del 2011). Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5-bis e 11 DLGS n. 446 del 1997 nonché della Circolare 141/E del 4 giugno 1998 del Ministero delle Finanze, ex art. 360 CPC n. 3; si lamenta altresì l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 CPC n. 5, per avere la CTR erroneamente escluso la deducibilità ai fini Irap di componenti negativi del reddito rappresentati dalle spese bancarie sostenute dalla contribuente. Il motivo è, innanzitutto, infondato con riferimento alla adombrata violazione di legge.Il vizio in parola non è configurabile con riferimento alla circolare evocata dalla ricorrente. Invero, come ripetutamente rammentato da questa Corte le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi e non esonerano in alcun modo dall'adempimento dell'obbligazione tributaria (v. Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 28618 del 2019). La censura non coglie nel segno nemmeno in rapporto alla contestata divaricazione della sentenza impugnata dal DLGS n. 446 del 1997. Le affermazioni della CTR sono, infatti, conformi a diritto atteso che in tema di IRAP, proprio ai sensi dell'anzidetta fonte normativa, ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili gli oneri finanziari, locuzione senz'altro comprensiva delle operazioni connesse a prestazioni di natura finanziaria, quindi suscettibile di raggruppare tutti quei costi bancari e commissioni passive o spese accessorie direttamente imputabili ad operazioni di finanziamento, prestito o relative operazioni finanziarie effettuate dalla parte contribuente (v. in questo senso Cass. n. 26122 del 2019; Cass. n. 30149 del 2017). La censura è, poi, inammissibile con riferimento al dedotto difetto di motivazione. A dispetto di quanto lamentato la CTR si è diffusamente espressa sulla questione della indeducibilità degli oneri finanziari. Osserva, infatti, il giudice di merito testualmente: "Nel caso in esame le spese portate in deduzione dalla società, quali: 'commissioni di massimo scoperto', 'spese cartasì', 'commissioni bancarie', costituiscono oneri finanziari e non servizi e non possono fruire dell'agevolazione anzidetta. Lo stesso vale per le commissioni su fideiussioni espressamente escluse dalla circolare sopra citata" (id est Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 della Direzione dell'Agenzia delle Entrate)". Il vizio agitato tende, dunque, ad ottenere una rivisitazione del giudizio di merito, ovviamente preclusa in questa sede. La censura, muovendo dal paradigma del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 CPC, degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l'accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito. Il giudice d'appello ha, tuttavia, apprezzato le circostanze della concreta vicenda, maturando il proprio libero convincimento, che ha esposto in motivazione. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. 22598 del 2018). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 CC, dell'art. 116 CPC, ai sensi dell'art. 360 CPC n. 3; si contesta altresì l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 CPC n. 5, per avere la CTR trascurato di considerare che già in sede di verifica la contribuente aveva prodotto i documenti contabili dai quali evincere la effettività della compravendita, allegando tra l'altro una scheda contabile che costituiva un estratto del libro giornale della società nella quale erano annotati tutti i titoli di pagamento che avevano costituito l'acconto sul prezzo e consegnando copia della corrispondenza intercorsa con un istituto bancario dalla quale emergeva che la pratica di accollo era in istruttoria presso una filiale dell'istituto medesimo. Il motivo di ricorso è inammissibile. Tale esito s'impone, innanzitutto, in relazione alla denunciata violazione dell'art. 2697 CC, in quanto tale evenienza "è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)" (così, da ultimo, Cass. n. 13395 del 2018; Cass.n. 18092 del 2020). Nella specie, la CTR non ha effettuato alcun ribaltamento degli oneri probatori, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto indetraibile l'Iva sulla compravendita del 22 dicembre 2005 tra [OSCURATO:SOCIETA] e, in particolare, legittimamente valorizzando la circostanza dell'assenza di pagamenti di acconti e quella relativa alla mancanza dei crediti asseritamente vantati dalla contribuente, non risultanti né dalla normale contabilità, né aliunde. Il mezzo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. Detta norma contempla il principio della libera valutazione delle prove. Nella specie, la ricorrente mira a valorizzare secondo una visuale differente gli elementi probatori liberamente apprezzati dal giudice di merito, in tal guisa invocando una diversa ricostruzione di fatto. Ha, tuttavia, chiarito ancor di recente questa Corte che "la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del 2019). La censura è, infine, inammissibile con riferimento alla violazione dell'art. 2729 CC. Il mezzo di ricorso si risolve in parte qua nella contrapposizione al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito di un diverso quadro di argomentazioni finalizzate ad ottenere una differente, inammissibile ricostruzione di fatto attraverso la rivalutazione del materiale acquisito al processo. Va, inoltre, evidenziato che ai fini del legittimo ricorso alla prova per presunzioni "non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità" (Cass. n. 2315 del 2018). Inammissibile è anche la porzione di censura diretta a contestare il difetto di motivazione. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel i/ ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. 22598 del 2018). Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, Legge n. 212 del 2000, degli artt. 32 e 33 DPR n. 600 del 1973, dell'articolo 52 DPR n. 633 del 1972 ex art. 360 CPC n. 3; si lamenta altresì l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 CPC numero 5 per avere la CTR erroneamente ritenuto operante il principio di inutilizzabilità dei documenti ai sensi dell'art. 32 DPR n. 600 del 1973, senza in alcun modo indagare il profilo soggettivo, volontaristico e doloso, del contribuente alla base della mancata produzione documentale. Il motivo è fondato e va accolto. La CTR si è limitata in parte qua a sanzionare la "mancata produzione, in sede di verifica, della documentazione", sancendone per ciò solo rinutilizzabilità", che trarrebbe "origine dalla normativa dell'art. 32 DPR 600/1973". La CTR, in definitiva, ha valorizzato il dato oggettivo della mancata produzione in sede di verifica della documentazione, trascurando di vagliare l'aspetto intenzionale e doloso alla base della stigmatizzata inerzia.Ora, come chiarito di recente da questa Corte "In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria" (Cass. n. 16957 del 2021). Questa Corte ha, d'altronde, anche osservato che "In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale, poiché l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile" (Cass. n. 20731 del 2019; Cass. n. 8539 del 2014). La CTR si è posta in distonia con il quadro dei principi nomofilattici sicché va accolta la censura della ricorrente. Il ricorso n. 12363/2013 R.G. va, in ultima analisi, accolto in parte qua, con esclusivo riferimento al quarto motivo, rigettati i primi tre. La sentenza n. 592/14/2012 va, pertanto, cassata. Con l'unico motivo del ricorso n. 19052/2015 R.G. la contribuente deduce l'omessa applicazione dell'art. 295 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, CPC, per avere la CTR omesso di disporre la necessaria sospensione del giudizio avverso l'avviso di accertamento per cui è controversia benché lo stesso si sorreggesse su altro avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e dal quale era scaturito altro giudizio, ora pendente in cassazione e recante il n. 12363/2013, la cui definizione era da ritenersi pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa. Su questa base la contribuente formula istanza di riunione di quest'ultima al giudizio n. 12363/2013 anzidetto. Analogamente, con l'unico motivo del ricorso n. 5416/2016 R.G. l'Agenzia delle entrate deduce l'omessa applicazione dell'art.295 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, CPC, per avere la CTR omesso di disporre la necessaria sospensione del giudizio avverso l'avviso di accertamento per cui è controversia benché lo stesso si sorreggesse su altro avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e dal quale era scaturito altro giudizio, ora pendente in cassazione e recante il n. 12363/2013, la cui definizione era da ritenersi pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa. Su questa base la ricorrente formula istanza di riunione di quest'ultima al giudizio n. 12363/2013 anzidetto. Sullo stesso crinale, con l'unico motivo del ricorso n. 15312/2016 R.G. l'Agenzia deduce l'omessa applicazione dell'art.295 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, CPC, per avere la CTR omesso di disporre la necessaria sospensione del giudizio avverso l'avviso di accertamento per cui è controversia benché lo stesso si sorreggesse su altro avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e dal quale era scaturito altro giudizio, ora pendente in cassazione e recante il n. 12363/2013, la cui definizione era da ritenersi pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa. Su questa base la ricorrente formula istanza di riunione di quest'ultima al giudizio n. 12363/2013 anzidetto. I motivi prospettati nei ricorsi nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016 sono suscettibili di trattazione unitaria per identità di ratio; essi sono fondati e vanno accolti. Il giudizio n. 12363/2013 investe la questione dell'effettività dell'acquisto immobiliare, dalla cui definizione coerentemente deriva in astratto la legittimità o meno dell'imputazione delle quote di ammortamento delle quali - con riferimento a diverse annualità d'imposta - si controverte nei procedimenti successivi. La definizione del richiamato, primigenio giudizio, costituisce, in altri termini, indispensabile presupposto logico-giuridico delle cause nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016, integrando il necessario e pregiudicante antecedente di queste ultime. Tuttavia, i giudici delle cause pregiudicate, non hanno adottato un provvedimento di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., ma hanno sorvolato su un rapporto di pregiudizialità, ben riconducibile, in realtà, entro l'alveo della richiamata norma codicistica, senz'altro applicabile anche al processo tributario. I motivi, pertanto, vanno accolti e le sentenze emesse in esito ai procedimenti nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016, vanno a loro volta cassate. Le cause riunite vanno rinviate per un nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite. Per questi motivi La Corte riunisce al ricorso n. 12363/2013 i ricorsi nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016. Rigettati i primi tre motivi del ricorso n. 12363/2013 R.G., ne accoglie il quarto e, per l'effetto, cassa in parte qua, la sentenza n. 592/14/2012; accoglie il ricorso n. 19052/2015 e, per l'effetto, cassa la sentenza n. 310/1/15; accoglie il ricorso n. 5416/2016 e, per l'ef