CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 21724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9873/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIATOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di FIRENZE depositata i l 5/11/2020, r.g.n.15447/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze depositata il 5 novembre 2020 (r.g.n. 15447/2019), che ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che aveva liquidato in favore del consulente tecnico d’ufficio [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 50.000. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato davanti al Tribunale di Firenze ricorso per ottenere, ante causam , il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà degli amministratori della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]; nell’ambito di tale procedimento il Tribunale ha nominato un consulente tecnico contabile, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno presentato difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. 115/2002 e dell’art. 1 dell’allegato del d.m. del 30 maggio 2002 in relazione al valore della controversia”: secondo l’art. 1 del richiamato allegato, ai fini della determinazione degli onorari a percentuale, per la consulenza tecnica si ha riguardo al valore della controversia, valore della controversia che va individuato sulla base della domanda ai sensi dell’art. 10, comma 1 c.p.c.; nel caso in esame il valore della controversia è “indeterminabile come da domanda di sequestro conservativo sui beni immobili degli amministratori della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]”. Il motivo è infondato. Il valore della controversia è stato individuato dal Tribunale di Firenze - nel decreto di liquidazione e nella ordinanza di rigetto della opposizione - in euro 8.700.000, proprio sulla base della domanda di sequestro conservativo, ove si quantificava il danno causato dagli amministratori, che con il loro comportamento avevano determinato il fallimento della società, in euro 5.808.202 per la mancata messa in liquidazione della società e in euro 2.900.000 per l’operazione di conferimento di azienda e di fusione (per una recente affermazione della necessità che la liquidazione dell'onorario per una consulenza tecnica d’ufficio vada effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., si veda Cass. n. 23131/2023; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 01/03/1995). 2. Il secondo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 29 dell’allegato del decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002, per erronea applicazione dei criteri previsti per la liquidazione e la determinazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio”: il Tribunale di Firenze ha applicato, e conseguentemente liquidato, il compenso massimo per ciascuno dei quesiti posti al consulente nel procedimento di sequestro conservativo come se fossero singole, specifiche consulenze, in tal modo violando le previsioni del d.m., dato che i singoli quesiti sono riferibili a un’unica attività di indagine e di verifica tecnica e dovevano quindi essere considerati unitariamente secondo la previsione del richiamato art. 29. Il motivo è fondato. A fronte di un provvedimento che riteneva “necessario chiedere consulenza tecnica” su cinque punti (v. la trascrizione del provvedimento alla pag. 3 del ricorso), il decreto di liquidazione si è limitato a ritenere che “il compenso debba essere liquidato ai sensi dell’art. 2 d.m. citato per ciascun quesito, così come distinti nella notula, a valori prossimi ai massimi per la particolare complessità dell’indagine” (v. la trascrizione del provvedimento alla pag. 4 del ricorso). L’ordinanza di opposizione, a fronte della contestazione relativa alla liquidazione non unitaria del compenso, a sua volta, ha unicamente detto che “l’attività svolta dal consulente tecnico d’ufficio è risultata utile e rilevante e nella determinazione dei compensi al consulente il giudice ha tenuto conto della complessità relativa all’oggetto dell’accertamento da questo svolto” (p. 2 dell’ordinanza impugnata). È pertanto mancata, da parte del Tribunale, la verifica della unitarietà o meno delle indagini e valutazioni affidate al consulente tecnico: secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico- peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia e autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario” (così Cass. n. 28417/2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 703/2024). II. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata Tribunale di Firenze, che, in persona di diverso magistrato,porrà in essere la verifica della unitarietà o meno delle indagini e valutazioni che sono state affidate al consulente tecnico; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze, in pe