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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 23131/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32099/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via Manfredi n. 5. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trento, pubblicata in data 22.3.2018.

Oggetto: compensi c.t.u.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023,dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 8000,00, oltre ad € 1554,56 per esborsi, quale consulente tecnico d’ufficio nominato in una controversia avente ad oggetto la quantificazione dei corrispettivi spettanti al ricorrente per la progettazione e l’esecuzione di lavori edili in favore della Condominio.

Nel respingere l’opposizione, il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 11 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ha calcolato il compenso a percentuale per scaglioni sul valore complessivo delle opere (€ 127.000,00), ponendo in rilievo che l’incarico era unico con una plu ralità di quesiti in materia di costruzioni edilizie, comportando l’esame degli elaborati progettuali, la corretta quantificazione delle somme sulla base dei criteri preventivamente concordati, la verifica del costo degli interventi ed il corretto adempim ento del mandato professionale, escludendo che potesse farsi ricorso al criterio delle vacazioni; ha ridotto l'entità del rimborso delle spese vive ad € 265,80 per spese di cancelleria, con esclusione degli altri esborsi elencati nella nota.

Per la cassazione dell’ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di censura; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; le altre parti non hanno proposto difese.

2. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso , che in mancanza della notifica del provvedimento, è stato avviato alla notifica l’ultimo giorno utile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data della pubblicazione del provvedimento (22.2.2018), considerato che, pur computandosi i termini a mesi secondo il calendario comune, deve tenersi conto del periodo di sospensione feriale,pari a 31 gg.

3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 1, 11 e 12 D.M. 30.5.2002, per aver il Tribunale calcolato l’intero compenso a percentuale sul valore delle opere oggetto di esecuzione e progettazione e non in base al valore della domanda introdotta in giudizio, e per aver applicato l’art. 11 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di costruzioni edilizie, in luogo del successivo art. 12, norma speciale in tema di valutazione delle opere edili o, in alternativa, secondo il criterio delle vacazioni.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 51 e 52 dell’allegato al D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 52 D.P.R. 115/2002, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la pronuncia riconosciuto la maggiorazione per accertamenti di eccezionale complessità senza dar conto delle ragioni che giustificavano siffatto incremento.

Il terzo motivo denuncia la violazionedegli artt. 29 DM 30.5.2002 e degli artt. 55 e 56 DPR 115/2002, lamentando che il tribunale abbia disposto il rimborso delle spese vive in mancanza di nota e sebbene il consulente non fosse stato autorizzato a servirsi di collaboratori edi mezzo proprio o a noleggio.

4. Il primo motivo è fondato.

La consulenza tecnica era finalizzata a quantificare il compenso per la progettazione di talune opere e per la realizzazione di una guaina, dovendo il c.t.u. procedere alla ricognizione dell’attività professionale svolta in esecuzione dell’accordo con la committenza del 5.6.2002 ma sulla base della documentazione acquisita, all’esame degli elaborati progettuali, alla verifica di conformità delle somme richieste secondo i parametri fissati nell’accordo, individuando il costo delle opere e verificando la corretta esecuzione delle prestazioni (cfr. ordinanza, pag. 2).

L’ordinanza ha riconosciuto un onorario a percentuale per scaglioni per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, calcolato sul valore delle opere edilizie (€ 127.770,85), in luogo che sul valore della domanda di pagamento proposta dal ricorrente (€ 63.574,33).

Già sotto tale profilo va rilevato che l’art. 1 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], prescrive che i compensi a percentuale si calcolano in base al valore della controversia, che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c. (i n relazione agli importi richiesti ed oggetto di contestazione e per i quali era stata disposta la consulenza tecnica: Cass. 3061/2002; Cass. 14787/2004; Cass.22959/2011, nonché, con riferimento al regime previgente, Cass.2338/1995), principio cui il successivo art. 11 non apporta alcuna deroga.

La pronuncia ha inoltre affermato che l’incarico era unitario con pluralità di quesiti e ha liquidato un unico compenso (art. 29 D.M. 30.5.2002), in applicazione dell’art. 11 in materia di costruzioni edilizia.

Tuttavia il c.t.u. era chiamato a svolgere principalmente accertamenti contabili e documentali volti alla liquidazione del corrispettivo spettante al ricorrente e controlli circa la rispondenza agli accordi con la committenza; a tale risultato era funzionale anche la quantificazione del costo dei lavori, quale base di calcolo del corrispettivo, e la verifica di rispondenza delle opere ai progetti, occorrendo considerare che per individuare il tipo di consulenza affidata all’ausiliario, doveva aversi riguardo all'accertamentorichiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente aveva svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo queste ultime solo lo strumento utilizzato dall'ausiliare per rispondere ai quesiti (Cass. 15306/2020; Cass. 601/1991; Cass.7837/1994; Cass. 8298/1997; cfr. anche Cass. 6500/1994, secondo cui non basta che una delle indagini espletate dal consulente sia di un certo tipo per far concludere che dello stesso tipo debba essere qualificata la consulenza, la quale è invece caratterizzata dall'accertamento che è stato richiesto dal giudice e non dalle singole prestazioni ad esso strumentali effettuate dall’ausiliario).

Se il giudice accerta che si tratta di consulenza tecnica indicata nelle tabelle, o a questa analoga, per la quale sia prevista la determinazione degli onorari a percentuale, la liquidazione deve essere fatta con riguardo al valore della controversia; in caso contrario, il compenso si calcola a vacazioni (Cass. 8159/2023; Cass. 23418/2019; Cass. 17685/2010).

In conclusione, l’ordinanza ha erroneamente individuato l’oggetto dell’incarico, trascurando la finalità principale e il tipo di accertamento richiesto, ossia la quantificazione del compenso professionale sulla base degli accordi e della documentazione in atti.

Peraltro, come ha obiettato il ricorrente, la stessa quantificazione del costo dei lavori e la verifica di rispondenza ai progetti rientravano nell’ambito applicativo del l’art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede unonorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già del precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale (Cass. 9849/2010; Cass. 27630/2017).

5. Il secondo motivo è assorbito, dovendo il giudice rivalutare integralmente la domanda, inclusa la richiesta di maggiorazione, adeguandosi ai principi enunciati.

6. Il terzo motivo è infon d ato con riguardo alle spese di viaggio e dei collaboratori, che non sono state riconosciute.

Le altre spese attengono a voci rimborsabili pur assenza di nota (spese di cancelleria), non essendo ricomprese nell’onorario.

La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese, che non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria (C ass. 18831/2015; Cass.36344/2021).

È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Trento anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32099/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via Manfredi n. 5. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trento, pubblicata in data 22.3.2018. Oggetto: compensi c.t.u. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023,dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA] il compenso di € 8000,00, oltre ad € 1554,56 per esborsi, quale consulente tecnico d’ufficio nominato in una controversia avente ad oggetto la quantificazione dei corrispettivi spettanti al ricorrente per la progettazione e l’esecuzione di lavori edili in favore della Condominio. Nel respingere l’opposizione, il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 11 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ha calcolato il compenso a percentuale per scaglioni sul valore complessivo delle opere (€ 127.000,00), ponendo in rilievo che l’incarico era unico con una plu ralità di quesiti in materia di costruzioni edilizie, comportando l’esame degli elaborati progettuali, la corretta quantificazione delle somme sulla base dei criteri preventivamente concordati, la verifica del costo degli interventi ed il corretto adempim ento del mandato professionale, escludendo che potesse farsi ricorso al criterio delle vacazioni; ha ridotto l'entità del rimborso delle spese vive ad € 265,80 per spese di cancelleria, con esclusione degli altri esborsi elencati nella nota. Per la cassazione dell’ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di censura; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; le altre parti non hanno proposto difese. 2. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso , che in mancanza della notifica del provvedimento, è stato avviato alla notifica l’ultimo giorno utile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data della pubblicazione del provvedimento (22.2.2018), considerato che, pur computandosi i termini a mesi secondo il calendario comune, deve tenersi conto del periodo di sospensione feriale,pari a 31 gg. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 1, 11 e 12 D.M. 30.5.2002, per aver il Tribunale calcolato l’intero compenso a percentuale sul valore delle opere oggetto di esecuzione e progettazione e non in base al valore della domanda introdotta in giudizio, e per aver applicato l’art. 11 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di costruzioni edilizie, in luogo del successivo art. 12, norma speciale in tema di valutazione delle opere edili o, in alternativa, secondo il criterio delle vacazioni. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 51 e 52 dell’allegato al D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 52 D.P.R. 115/2002, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la pronuncia riconosciuto la maggiorazione per accertamenti di eccezionale complessità senza dar conto delle ragioni che giustificavano siffatto incremento. Il terzo motivo denuncia la violazionedegli artt. 29 DM 30.5.2002 e degli artt. 55 e 56 DPR 115/2002, lamentando che il tribunale abbia disposto il rimborso delle spese vive in mancanza di nota e sebbene il consulente non fosse stato autorizzato a servirsi di collaboratori edi mezzo proprio o a noleggio. 4. Il primo motivo è fondato. La consulenza tecnica era finalizzata a quantificare il compenso per la progettazione di talune opere e per la realizzazione di una guaina, dovendo il c.t.u. procedere alla ricognizione dell’attività professionale svolta in esecuzione dell’accordo con la committenza del 5.6.2002 ma sulla base della documentazione acquisita, all’esame degli elaborati progettuali, alla verifica di conformità delle somme richieste secondo i parametri fissati nell’accordo, individuando il costo delle opere e verificando la corretta esecuzione delle prestazioni (cfr. ordinanza, pag. 2). L’ordinanza ha riconosciuto un onorario a percentuale per scaglioni per le consulenze in materia di costruzioni edilizie, calcolato sul valore delle opere edilizie (€ 127.770,85), in luogo che sul valore della domanda di pagamento proposta dal ricorrente (€ 63.574,33). Già sotto tale profilo va rilevato che l’art. 1 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], prescrive che i compensi a percentuale si calcolano in base al valore della controversia, che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c. (i n relazione agli importi richiesti ed oggetto di contestazione e per i quali era stata disposta la consulenza tecnica: Cass. 3061/2002; Cass. 14787/2004; Cass.22959/2011, nonché, con riferimento al regime previgente, Cass.2338/1995), principio cui il successivo art. 11 non apporta alcuna deroga. La pronuncia ha inoltre affermato che l’incarico era unitario con pluralità di quesiti e ha liquidato un unico compenso (art. 29 D.M. 30.5.2002), in applicazione dell’art. 11 in materia di costruzioni edilizia. Tuttavia il c.t.u. era chiamato a svolgere principalmente accertamenti contabili e documentali volti alla liquidazione del corrispettivo spettante al ricorrente e controlli circa la rispondenza agli accordi con la committenza; a tale risultato era funzionale anche la quantificazione del costo dei lavori, quale base di calcolo del corrispettivo, e la verifica di rispondenza delle opere ai progetti, occorrendo considerare che per individuare il tipo di consulenza affidata all’ausiliario, doveva aversi riguardo all'accertamentorichiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente aveva svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo queste ultime solo lo strumento utilizzato dall'ausiliare per rispondere ai quesiti (Cass. 15306/2020; Cass. 601/1991; Cass.7837/1994; Cass. 8298/1997; cfr. anche Cass. 6500/1994, secondo cui non basta che una delle indagini espletate dal consulente sia di un certo tipo per far concludere che dello stesso tipo debba essere qualificata la consulenza, la quale è invece caratterizzata dall'accertamento che è stato richiesto dal giudice e non dalle singole prestazioni ad esso strumentali effettuate dall’ausiliario). Se il giudice accerta che si tratta di consulenza tecnica indicata nelle tabelle, o a questa analoga, per la quale sia prevista la determinazione degli onorari a percentuale, la liquidazione deve essere fatta con riguardo al valore della controversia; in caso contrario, il compenso si calcola a vacazioni (Cass. 8159/2023; Cass. 23418/2019; Cass. 17685/2010). In conclusione, l’ordinanza ha erroneamente individuato l’oggetto dell’incarico, trascurando la finalità principale e il tipo di accertamento richiesto, ossia la quantificazione del compenso professionale sulla base degli accordi e della documentazione in atti. Peraltro, come ha obiettato il ricorrente, la stessa quantificazione del costo dei lavori e la verifica di rispondenza ai progetti rientravano nell’ambito applicativo del l’art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede unonorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già del precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale (Cass. 9849/2010; Cass. 27630/2017). 5. Il secondo motivo è assorbito, dovendo il giudice rivalutare integralmente la domanda, inclusa la richiesta di maggiorazione, adeguandosi ai principi enunciati. 6. Il terzo motivo è infon d ato con riguardo alle spese di viaggio e dei collaboratori, che non sono state riconosciute. Le altre spese attengono a voci rimborsabili pur assenza di nota (spese di cancelleria), non essendo ricomprese nell’onorario. La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese, che non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria (C ass. 18831/2015; Cass.36344/2021). È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Trento anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così
Decreto Cassazione n. 23131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris