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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2024

Cassazione n. 23887/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5583/2023 R.G. proposto da: A.R.I.F.

PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – operai forestali – indennità chilometrica RGN 5583/2023 Pag.difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2122/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 987/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] e Forestale – ARIF Puglia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del Boccuzzi ad ottenere ai sensi dell’art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia il pagamento dell’indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere da Conversano – da qualificarsi quale centro di raccolta –i luoghi ove ha svolto l’attività lavorativa nonché quelli relativi al rientro a Conversano.

In particolare, il Boccuzzi, operaio assunto alle dipendenze dell’ARIF Puglia con contratti a tempo determinato fino al 2009 e quindi con tempo indeterminato dal 21.04.2011, venendo preposto alle mansioni di “conduttore di impianti irrigui” di cui al livello 4° del C.C.N.L. e dei contratti integrativi regionali per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria della Regione Puglia, aveva dedotto di avere effettuato, nei detti specificamente indicati, il tragitto di andata e ritorno dal Centro per l’Impiego di Rutigliano o comunque dal luogo di residenza del ricorrente sino al luogo di lavoro/centro operativo ([OSCURATO:PERSONA] di Conversano), così come indicato nei riepiloghi di presenze/percorrenze in formato elettronico inviate dalla a stessa ARIF Puglia in relazione ai veri periodi, sempre utilizzando l’automezzo di sua RGN 5583/2023 Pag.proprietà, non avendo lo stesso mai usufruito di un mezzo di trasporto alternativo.

Aveva precisato che ai sensi dell’art. 23 comma 3 del C.I.R.L., il centro di raccolta riferito ad ogni lavoratore doveva essere individuato presso il Comune di assunzione e residenza del medesimo, essendosi peraltro la agenzia resistente impegnata con le organizzazioni sindacali di categoria ad applicare la regola stabilita nel detto articolo come attestato dal verbale d’intesa del 18.04.2011, dal verbale d’intesa del 04.05.2011, dal verbale sindacale del 10.04.2013, dal verbale sindacale del 17.04.2013 e dal verbale sindacale del 20.05.2013.

Aveva evidenziato che l’ARIF, contravvenendo alle disposizioni contrattuali in vigore, aveva unilateralmente modificato il centro di raccolta del ricorrente, spostandolo da Rutigliano a Conversano fino alla [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato parte resistente al pagamento della somma di euro 4.438,32.

3. La sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Bari che respingeva l’impugnazione dell’ARIF.

Riteneva la Corte territoriale che: i) la prospettazione dell’ARIF circa la propria natura di soggetto pubblico quale condizione ostativa all’applicabilità degli accordi contrattuali invocati dal ricorrente fosse inammissibile in quanto nuova; ii ) fosse inapplicabile all ’ ARIF la disposizione di cui all’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 in quanto ente strumentale della Regione Puglia; iii) fosse infondata la tesi sostenuta dall’appellante relativa ad una diversa individuazione del ‘ centro di raccolta, in quanto su una non corretta lettura delle norme contrattuali; iv) fossero da richiamare propri precedenti resi in vicende del tutto analoghe e così l’interpretazione ivi resa del contenuto del verbale di accordo 18.04.2011 sulla individuazione dei centri di raccolta e dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che stabiliva la coincidenza tra i centri di raccolta o con la residenza del lavoratore ovvero con il centro per RGN 5583/2023 Pag.l’impiego facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo (punto A) nonché dell’art. 54 del CCNL secondo cui il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori e l’individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare l’economicità dell’azienda.

Riteneva, in particolare, che, tenendo conto della finalità perseguita, le norme di cui agli accordi sopra menzionati andavano interpretate nel senso che, per determinare l’ammontare dell’indennizzo, doveva essere computata la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro e il centro per l’impiego di residenza del lavoratore e dunque che per parametrare l’indennità chilometrica doveva prendersi a riferimento, quale centro di raccolta, il centro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratore, ciò peraltro in linea con l’esito della riunione sindacale del 16.10.2014, nel corso della quale le OO.SS, regionali di categoria e l’ARIF avevano chiarito che: «le parti in riferimento all’art. 23 dopo ampio dibattito raggiungono la seguente intesa: l’art. 23 va interpretato nel senso che, fermo restando quanto già previsto dal nuovo CIRL, qualora la residenza anagrafica del lavoratore risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l’indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal entro di raccolta».

4. Avverso tale decisione l’ARIF ha proposto ricorso che, con quattro motivi, è concentrato sulla contestazione dell ’ applicabilità all ’ attuale controricorrente, in quanto dipendente di un ente pubblico non economico, della contrattazione collettiva nazionale e regionale vigente in ambito privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e, in particolare, del CCNL 7.12.2010 e del CIRL 10.6.2014.

5. Il lavoratore si è difeso con controricorso.

RGN 5583/2023 Pag.6.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

7. Lo svolgimento dell’adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di Cassazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curiaex art. 113 c.p.c. e per violazione dell ’ art. 132, n. 4, c.p.c.; motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria».

La ricorrente sostiene che la Corte d’appello, pur non contestando la natura di ente pubblico non economico dell’ARIF, avrebbe omesso di motivare in diritto la ritenuta applicabilità della contrattazione collettiva del lavoro privato, limitandosi a constatare il fatto che la stessa ARIF «ha sempre applicato il CCNL dei lavoratori idraulico-forestali e il [OSCURATO:PERSONA] della Puglia -CIRL».

1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte territoriale, lungi dal discostarsi dal principio per cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» (art. 113, comma 1, c.p.c.), ha indicato nella l.r. n. 3 del 2010 la fonte del diritto alla quale ricondurre l’applicabilità all’attuale controricorrente della contrattazione collettiva di tipo privatistico.

E l’indicazione della fonte normativa, insieme al rilievo fattuale che il lavoratore in questione non era stato già precedentemente assunto a tempo indeterminato dalla Regione, integra gli estremi di una motivazione della decisione assunta, tutt’altro che meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria.

RGN 5583/2023 Pag.Il fatto che la Corte d’Appello abbia anche sottolineato l’indubbia contraddizione, nella difesa dell’ARIF, di negare l’applicabilità di contratti collettivi di lavoro da lei stessa continuativamente applicati (tant’è che la controversia è insorta sulla diversa interpretazione di quei contratti) nulla toglie e nulla aggiunge alla motivazione della sentenza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014.

Violazione dell’art. 117, comma 2, lett.

L, Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001».

Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett.

L, Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata.

Ribadisce che ARIF Puglia è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali».

In definitiva, secondo la ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine di soddisfare fini istituzionali dell’Ente.

3. Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001.

RGN 5583/2023 Pag.Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014».

ARIF sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto dell’attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all’ARAN. 4.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati.

4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”.» (Cass. n. 6193/2023).

E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo RGN 5583/2023 Pag.determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass.

S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).

A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia».

In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l’attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria».

Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7-bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale RGN 5583/2023 Pag.prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni».

Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.

4.2. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf.

Cass. n. 21006/2023).

Si è quindi statuito –e qui si intende ribadire – che « l ’ applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico».

Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso RGN 5583/2023 Pag.come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori».

4.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca –sulla base di una legge regionale che la prevede – l ’ applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).

Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).

4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. n. 45 del 2012.

Infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale».

Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2- quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto RGN 5583/2023 Pag.privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono».

Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 78/2010; violazione dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009; violazione dell’art. 14 preleggi».

Assume che la sentenza impugnata viola l’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive»

5.1. Il motivo –che pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nei due gradi di merito – è comunque infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo.

Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui RGN 5583/2023 Pag.più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell ’ art. 118 disp. att. c.p.c.).

In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge.

6. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, con attribuzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5583/2023 R.G. proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – operai forestali – indennità chilometrica RGN 5583/2023 Pag.difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2122/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 987/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] e Forestale – ARIF Puglia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del Boccuzzi ad ottenere ai sensi dell’art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia il pagamento dell’indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere da Conversano – da qualificarsi quale centro di raccolta –i luoghi ove ha svolto l’attività lavorativa nonché quelli relativi al rientro a Conversano. In particolare, il Boccuzzi, operaio assunto alle dipendenze dell’ARIF Puglia con contratti a tempo determinato fino al 2009 e quindi con tempo indeterminato dal 21.04.2011, venendo preposto alle mansioni di “conduttore di impianti irrigui” di cui al livello 4° del C.C.N.L. e dei contratti integrativi regionali per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria della Regione Puglia, aveva dedotto di avere effettuato, nei detti specificamente indicati, il tragitto di andata e ritorno dal Centro per l’Impiego di Rutigliano o comunque dal luogo di residenza del ricorrente sino al luogo di lavoro/centro operativo ([OSCURATO:PERSONA] di Conversano), così come indicato nei riepiloghi di presenze/percorrenze in formato elettronico inviate dalla a stessa ARIF Puglia in relazione ai veri periodi, sempre utilizzando l’automezzo di sua RGN 5583/2023 Pag.proprietà, non avendo lo stesso mai usufruito di un mezzo di trasporto alternativo. Aveva precisato che ai sensi dell’art. 23 comma 3 del C.I.R.L., il centro di raccolta riferito ad ogni lavoratore doveva essere individuato presso il Comune di assunzione e residenza del medesimo, essendosi peraltro la agenzia resistente impegnata con le organizzazioni sindacali di categoria ad applicare la regola stabilita nel detto articolo come attestato dal verbale d’intesa del 18.04.2011, dal verbale d’intesa del 04.05.2011, dal verbale sindacale del 10.04.2013, dal verbale sindacale del 17.04.2013 e dal verbale sindacale del 20.05.2013. Aveva evidenziato che l’ARIF, contravvenendo alle disposizioni contrattuali in vigore, aveva unilateralmente modificato il centro di raccolta del ricorrente, spostandolo da Rutigliano a Conversano fino alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato parte resistente al pagamento della somma di euro 4.438,32. 3. La sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Bari che respingeva l’impugnazione dell’ARIF. Riteneva la Corte territoriale che: i) la prospettazione dell’ARIF circa la propria natura di soggetto pubblico quale condizione ostativa all’applicabilità degli accordi contrattuali invocati dal ricorrente fosse inammissibile in quanto nuova; ii ) fosse inapplicabile all ’ ARIF la disposizione di cui all’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 in quanto ente strumentale della Regione Puglia; iii) fosse infondata la tesi sostenuta dall’appellante relativa ad una diversa individuazione del ‘ centro di raccolta, in quanto su una non corretta lettura delle norme contrattuali; iv) fossero da richiamare propri precedenti resi in vicende del tutto analoghe e così l’interpretazione ivi resa del contenuto del verbale di accordo 18.04.2011 sulla individuazione dei centri di raccolta e dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che stabiliva la coincidenza tra i centri di raccolta o con la residenza del lavoratore ovvero con il centro per RGN 5583/2023 Pag.l’impiego facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo (punto A) nonché dell’art. 54 del CCNL secondo cui il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori e l’individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare l’economicità dell’azienda. Riteneva, in particolare, che, tenendo conto della finalità perseguita, le norme di cui agli accordi sopra menzionati andavano interpretate nel senso che, per determinare l’ammontare dell’indennizzo, doveva essere computata la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro e il centro per l’impiego di residenza del lavoratore e dunque che per parametrare l’indennità chilometrica doveva prendersi a riferimento, quale centro di raccolta, il centro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratore, ciò peraltro in linea con l’esito della riunione sindacale del 16.10.2014, nel corso della quale le OO.SS, regionali di categoria e l’ARIF avevano chiarito che: «le parti in riferimento all’art. 23 dopo ampio dibattito raggiungono la seguente intesa: l’art. 23 va interpretato nel senso che, fermo restando quanto già previsto dal nuovo CIRL, qualora la residenza anagrafica del lavoratore risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l’indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal entro di raccolta». 4. Avverso tale decisione l’ARIF ha proposto ricorso che, con quattro motivi, è concentrato sulla contestazione dell ’ applicabilità all ’ attuale controricorrente, in quanto dipendente di un ente pubblico non economico, della contrattazione collettiva nazionale e regionale vigente in ambito privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e, in particolare, del CCNL 7.12.2010 e del CIRL 10.6.2014. 5. Il lavoratore si è difeso con controricorso. RGN 5583/2023 Pag.6. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 7. Lo svolgimento dell’adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di Cassazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curiaex art. 113 c.p.c. e per violazione dell ’ art. 132, n. 4, c.p.c.; motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria». La ricorrente sostiene che la Corte d’appello, pur non contestando la natura di ente pubblico non economico dell’ARIF, avrebbe omesso di motivare in diritto la ritenuta applicabilità della contrattazione collettiva del lavoro privato, limitandosi a constatare il fatto che la stessa ARIF «ha sempre applicato il CCNL dei lavoratori idraulico-forestali e il [OSCURATO:PERSONA] della Puglia -CIRL». 1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte territoriale, lungi dal discostarsi dal principio per cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» (art. 113, comma 1, c.p.c.), ha indicato nella l.r. n. 3 del 2010 la fonte del diritto alla quale ricondurre l’applicabilità all’attuale controricorrente della contrattazione collettiva di tipo privatistico. E l’indicazione della fonte normativa, insieme al rilievo fattuale che il lavoratore in questione non era stato già precedentemente assunto a tempo indeterminato dalla Regione, integra gli estremi di una motivazione della decisione assunta, tutt’altro che meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria. RGN 5583/2023 Pag.Il fatto che la Corte d’Appello abbia anche sottolineato l’indubbia contraddizione, nella difesa dell’ARIF, di negare l’applicabilità di contratti collettivi di lavoro da lei stessa continuativamente applicati (tant’è che la controversia è insorta sulla diversa interpretazione di quei contratti) nulla toglie e nulla aggiunge alla motivazione della sentenza. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014. Violazione dell’art. 117, comma 2, lett. L, Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001». Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett. L, Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata. Ribadisce che ARIF Puglia è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali». In definitiva, secondo la ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine di soddisfare fini istituzionali dell’Ente. 3. Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001. RGN 5583/2023 Pag.Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014». ARIF sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto dell’attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all’ARAN. 4. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati. 4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”.» (Cass. n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo RGN 5583/2023 Pag.determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia». In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l’attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria». Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7-bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale RGN 5583/2023 Pag.prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni». Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001. 4.2. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). Si è quindi statuito –e qui si intende ribadire – che « l ’ applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso RGN 5583/2023 Pag.come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori». 4.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca –sulla base di una legge regionale che la prevede – l ’ applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.). 4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. n. 45 del 2012. Infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale». Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2- quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto RGN 5583/2023 Pag.privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato. 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 78/2010; violazione dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009; violazione dell’art. 14 preleggi». Assume che la sentenza impugnata viola l’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive» 5.1. Il motivo –che pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nei due gradi di merito – è comunque infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui RGN 5583/2023 Pag.più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell ’ art. 118 disp. att. c.p.c.). In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge. 6. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, con attribuzion