CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 06193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7199/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1 7 presso lo [OSCURATO:PERSONA] - Vitolo, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29 presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 693/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 932/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha respinto tutte le domande proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] forestale [OSCURATO:PERSONA] rapporto Contrattazione collettiva applicabile R.G.N.7199/2018 Cron. Rep. Ud.12/01/2023 - CC [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; 2. il ricorrente, operaio idraulico forestale assunto a tempo indeterminato a far tempo dall’anno 2004, aveva lamentato di non essere stato inserito nella pianta organica della Regione con inquadramento nell’area B del CCNL per il personale del comparto enti locali ed aveva invocato il principio di parità di trattamento contrattuale con i dipendenti regionali ex art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, chiedendo la condanna dell’ente convenuto ad adottare tutti gli atti conseguenti alla corretta qualificazione del rapporto, ivi compresi l’inserimento nella dotazione organica e la stipula del contratto di impiego pubblico, «con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 1/01/2004, nel rispetto delle norme di legge e del C.C.N.L. di categoria»; 3. la Corte territoriale ha rilevato che l’appellato era stato assunto a tempo indeterminato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con contratto di diritto privato ed il rapporto era stato disciplinato ai sensi della legge regionale n. 11/1996 dal C.C.N.L. per i lavoratori addetti alle opere di sistemazione idraulico forestale; 4. ha escluso che il rapporto potesse essere qualificato di impiego pubblico e che all’amministrazione regionale potesse essere ordinato un facere infungibile, ossia la modifica della pianta organica, ed ha rilevato anche che il ricorrente non poteva invocare l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 né l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato al momento dell’assunzione; 5. ha richiamato, inoltre, l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui fa divieto di instaurazione di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, ed ha evidenziato che il Romano era stato avviato al lavoro dall’ufficio di collocamento e non era stato selezionato a seguito di pubblico concorso; 6. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE1. con ilprimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 nonché degli artt. 30 e seguenti della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 11/1996 e dell’art. 97 Cost.; richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che la natura pubblica o privatistica del rapporto di lavoro non può essere desunta dalla sola applicazione di un contratto collettivo di diritto privato, perché ciò che rileva è unicamente l’inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell’ambito dell’organizzazione dell’ente pubblico; aggiunge che, essendo pacifica la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione [OSCURATO:PERSONA] – Direzione Generale per le [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali, l’ente avrebbe dovuto inserirlo nella pianta organica, al pari degli altri dipendenti regionali; rileva l’inconferenza del richiamo agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, perché nella specie si è in presenza di un rapporto già costituito nel rispetto delle procedure di legge, che consentono per le qualifiche meno elevate l’avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento; 2. la medesima rubrica è anteposta alla seconda censura,con la quale il ricorrente, riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, deduce che il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, può pronunciare nei confronti delle pubbliche amministrazioni anche la condanna ad un facere infungibile, che assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento; sostiene che, in assenza del doveroso inserimento nella pianta organica, il rapporto intercorrente con la Regione sarebbe «privo di qualsiasi effettiva e doverosa regolamentazione» e lamenta la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che impone alle [OSCURATO:PERSONA] il rispetto della parità di trattamento contrattuale; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento perché il dispositivo di rigetto della domanda è conforme a diritto, sicché questa Corte deve limitarsi a correggere la motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 3.1. occorre premettere che è incontestata l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra la Regione [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente ed è anche incontestato che al Romano, operaio forestale assegnato al [OSCURATO:PERSONA], sia stata applicata la contrattazione collettiva di diritto privato per i dipendenti di Enti pubblici, Comunità montane, Consorzi forestali e Aziende specialiaddetti ai lavoridi sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; 3.2. a fronte di dette pacifiche acquisizioni, quindi, non vale discorrere di inserimento nella dotazione organica dell’ente e di modalità di costituzione del rapporto di lavoro, perché, lo si ripete, non è posto in dubbio che detto rapporto sia stato validamente costituito con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima abbia utilizzato la prestazione lavorativa per la gestione del demanio forestale regionale, curata, ex art. 9 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 1996 n. 11, attraverso l' Area Generale di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; 3.3. in realtà la questione posta dal ricorso, sia pure attraverso l’improprio riferimento all’accertamento del diritto ad essere inserito nella pianta organica dell’ente, è quella della qualificazione del rapporto di lavoro, prospettata come strumentale rispetto all’accoglimento della domanda volta ad ottenere l’applicazione del contratto collettivo per il personale del comparto enti locali, in luogo di quello privatistico, alle cui previsioni l’amministrazione regionale si è attenuta ai fini dell’inquadramento e della quantificazione del trattamento retributivo; 3.4. in tal senso la Corte territoriale ha interpretato la domanda ed il ricorrente non ha censurato detta interpretazione, essendosi limitato a contestare gli argomenti sulla base dei quali la domanda stessa è stata disattesa; 4. ciò premesso rileva il Collegio che la pretesa del ricorrente di essere inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale del comparto regioni ed autonomie locali ( area B del CCNL 31.3.1999) con conseguente diritto al trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di detto comparto è destituita di fondamento; 4.1. l’applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il «Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negliarticoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.» ed era stato stabilito che « Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.»; la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato; 4.2. a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni la Regione [OSCURATO:PERSONA], con la legge n. 37 del 27 luglio 1977, ricalcando le disposizioni della normativa nazionale, aveva previsto «In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui alDPR 15 gennaio 1972, n. 11, le amministrazioni incaricate della gestione dei suddetti beni, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste e gli altri Enti e amministrazioni delegati e abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, ad eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico - forestali, idraulico - agrarie e di riforestazione, possono impiegare, per dette opere, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.»;4.3. successivamente la legge regionale n. 13/1987, oltre a prevedere l’istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] ( art. 10) e la delega di funzioni alle [OSCURATO:PERSONA] ed alle [OSCURATO:PERSONA] ( art. 4), all’art. 32, intitolato «garanzie occupazionali», aveva stabilito che l’impiego del personale forestale «sarà effettuato a norma dei [OSCURATO:PERSONA] ed integrativo regionale vigenti, ad eccezione di quanto indicato al punto B dell' articolo 5 ed all' articolo 11 del CCNL 22 marzo1984 e dell' articolo 3 del CIR 28 marzo 1989 ed equivalenti indicazioni dei successivi contratti»; 4.4. è poi intervenuta la legge n. 11 del 7 maggio 1996 che, nel testo originario, stabiliva, all’art. 30, «Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto dei contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali. 3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l' obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori.» 4.5. il primo comma della disposizione citata è stato, poi, modificato dalla legge regionale n. 14 del 24 luglio 2006, con la quale è stato previsto che «Gli interventi previsti dall'articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico- forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria»; 4.6. gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno, quindi, ribadito l’applicazione ai rapporti di lavoro,finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione, della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria , contrattazioneapplicabile ai dipendenti d i « Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico- forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica» (così si esprime la richiamata contrattazione collettiva quanto al campo di applicazione della stessa); 4.7. a fronte di detto quadro normativo destituita di fondamento è la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l’applicazione dei CCNL per i dipendentidel comparto regioni ed autonomie locali, perché l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato è espressamente prevista dalla legislazione regionale, che nel far ciò si è posta in continuità con le analoghe disposizioni dettate dal legislatore nazionale; 4.8. non giova richiamare le pronunce di questa Corte (cfr. Cass.n. 11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statutospeciale (Valle d’Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale ([OSCURATO:PERSONA] della Sardegna e [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria); quelle pronunce, infatti, rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, non hanno mancato di dare atto dell’applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto; 4.9. l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, espressamente prevista dal legislatore, non determina alcuna violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali e si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano; 4.10.il ricorrente, oltre a discorrere del tutto impropriamente, a fronte di un rapporto a tempo indeterminato già costituito e formalizzato, di inserimento nella dotazione organica, infondatamente domanda l’inquadramento nella categoria B del CCNL per il personale degli enti locali e, pertanto, il ricorso dev e essere rigettato, sia pure con motivazione diversa da quella della sentenza impugnata che va corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 5. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della