CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 23716/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20932/2021R.G. proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 18 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto:Pubblico impiego –operai forestali –indennità chilometrica [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e dife nde , con cui domicilia all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1185/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI , depositata il 11/06/2021R.G.N. 1870/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 e 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on sentenza n. 1185 / 202 1 , la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bariha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],nei confronti dell’Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] e Forestale –ARIF Puglia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere, ai sensi dell’art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia, il pagament o dell’indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere dal Comune di Vernole – C omune di residenza – i luoghi ove ha svolto l’attività lavor a tiva ( Lecce ) nonché quelli relativi al rientro al Comune di Vernol e . 2. Il Tribunale ha condannato L’ARIF Puglia a pagare al lavoratore la somma di euro 12.417,95 oltre interessi legali come per legge. 3. La Corte d’Appello ha premesso che nella specie si applica la prescrizionequinquennale, che la domanda ha riguardato il periodo dal 2010 al 2015, e che il lavoratore ha prodotto in atti una missiva interruttiva, ricevutadall’ARIF il 4 agosto 2016, e successivamente una seconda lettera interruttivadel 2013. Ha disatteso la doglianza dell’ARIF di tardività della produzione in primo grado da parte del lavoratore di tale seconda lettera interruttiva della prescrizione risalente al 27 maggio 2013. Il giudice di secondo grado ha affermato, in proposito, che sebbene tale documento sia stato prodotto tardivamente in primo grado, va considerato che l’eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche d’ufficio, sebbene sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo, e nel rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori ex art. 421, cod. proc. civ. Inoltre, ha ricorda to (Cass., n. 33393 del 2019) che n el rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile non solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, ma anche, come nella specie precisa la Corte d’Appello , qualora la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova. La Corte d’Appello, quindi, ha affermato che il lavoratore era titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Puglia . Per effetto della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 863 del 2010, è stato deliberato il trasferimento all’ARIFdel personale ex art. 12, comma 2, lett. a), di cui all’allegato A –tra cui è rientratoil lavoratore medesimo, che ha effettuato l’opzione di cui all’art.12, comma 5, della legge reg. Puglia n. 3 del 2010. Pertanto, il rapporto di lavoro per cui è causa è intercorso con l’ARIF Pugliae ha trovato applicazione il contratto coll e t t ivo nazionale di lavoro per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Infine,la Corte d’Appello ha disatteso le doglianze relative ai conteggi. 4. Avverso tale decisione l’ARIF Puglia ha proposto ricorso , prospettando quattromotivi. 5. Il lavoratore ha resistito con controricorso.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod.proc. c iv . L’adunanza camerale si è svolta in data 18 giugno 2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte a causa della situazione verificatasi nel Palazzo della Corte di cassazione, è proseguita in data 27 giugno 2024 come da provvedimento del Presidente in data 19 giugno 2024. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza resa dalla Corte D’Appello per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale. Il giudice di primo grado, ad avviso della ricorrente , non ha esaminato l’eccezione di prescrizione, in ragione di una motivazione generica solo in parte riferibile alla fattispecie. Tale vizio è stato dedotto in appello,ma non è stato esaminato dal giudice di secondo grado, che invece ha motivato sulla non tardività della produzione in primo grado della missiva del 2013. 2. Il motivo non è fondato. La Corte d’Appello ha esaminato la censura di “omessa pronuncia in relazione all’eccepita prescrizione quinquennale” (v. pag. 3 della sentenza di appello) e l’ha rigettata,in quanto in primo grado era stata prodotta la missiva del 27 maggio 2013, interruttiva della prescrizione. Tale produzione, ha affermato il giudice di secondo grado, non è tardiva sia perché relativa ad eccezione in senso lato, sia in ragione dei poteri officiosi ex art. 421,cod. proc. civ. Dunque,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 12131 del 2023), non ricorre nella specie il vizio di omessa pronuncia, atteso che la decisione del giudice di appello, oltre ad essere motivata, risulta incompatibile con la pretesa dell a ricorrente, deponendo comunque per la pronunzia di rigetto della tesi o dell’eccezioneproposta dalla stessa con riguardo alla prescrizione. Né, peraltro, la ricorrente riproduce nel motivo di ricorso, la statuizione del giudice di primo grado, a proprio dire generica , che sarebbe intervenuta sull’eccezione di prescrizione. Giova poi ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. S.U., n. 15661 del 2005, cui adde, ex aliis, Cass., n. 9226 del 2018, Cass., n. 9810 del 2023), poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cuiil fatto integratore dell’eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione, come affermato dalla Corte d’Appello, integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro eccezione, qualeè l’interruzione della prescrizione. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente denunciaviolazione o falsa applicazione di norme di diritto: erronea applicazione del principio exart. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 (passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività). L’ARIF ricorda che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. Per il lavoratore non si era concretizzato il trasferimento ad ARIF, per cui lo stesso non era dipendente dell’ARIF, che invece si era avvalsa dell’opera del medesimo exL.R. n. 3 del 2010, art. 12, comma 3. La delibera n. 863 del 2010 ha solo individuato il personale da trasferire, ma tale passaggio non è avvenuto. Di talché, erroneamente la Corte d’Appello ha richiamato un proprio precedente relativo a diversa fattispecie. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. La statuizione della Corte d’Appello si incentra sull’interpretazione della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 863 del 2010 (v. pag. 4 sentenza di appello),adottata in attuazione della legge reg. n. 3 del 2010, in continuità con i propri precedenti, e sull’ accertamento di fatto, che compete al giudice del merito, con riguardo alla fattispecie in esame, del passaggio del lavoratore (inserito nell’Allegato A) , già dipendente regionalea tempo indeterminato, all’ARIF. La Corte d’Appello, dunque, ha affermato che la delibera n. 863 del 2010, in atti, ha trasferito ad ARIF il personale exart. 12, comma 2, lett. a), di cui all’allegato A, tra cui è rientrato anche [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, l’ARIF non si è limitata ad avvalersi dell’opera del lavoratore, dipendente della Regione Puglia, in quanto per effetto della delibera n. 863 del 2010, è stato deliberato il trasferimento dello stesso. 4.2. La ricorrente non censura adeguatamente l’interpretazione della delibera n. 863 del 2010, effettuata dalla Corte d’Appello , né il relativo accertamentodi fatto. Occorre ricordare che l’interpretazione del contratto, come quella degli atti negoziali, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà delle parti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delleregole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.L’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle medesime regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma è necessaria la specificazione dei canoniermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.(Cass., n. 15367 del 2024) Nella specie, quindi, la ricorrente non ha dedottola violazione delle regole ermeneutiche, né ha contestato l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del contratto di natura privatistica (CCNL per gli Addetti ai Lavori di [OSCURATO:PERSONA]Forestale e Idraulico-Agraria). Ad avviso della ricorrente la fattispecie è regolata dal CCNL Enti locali, che non prevede l’indennità per cui è causa. Inoltre, tale indennità non può essere corrisposta in ragione dell’art. 6, comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive». Rileva, inoltre che la natura pubblicistica dell’Ente si riflette sulla natura e sulla disciplina del rapporto di lavoro, di talché non possono trovare applicazione le previsioni della disciplina pattizia. 5.1.Il motivo non è fondato.Viene in rilievo il rapporto di lavoro relativo al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (ARIF), che ai sensi dell'art. 12, comma 3, L.R. Puglia n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. In particolare, per quanto qui rileva, per le attività irrigue e forestali, sin dalla sua istituzione, l’ARIF si avvale, a termini della L.R., art. 12: «a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (…) b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia (…)». L’art. 12, cit., al comma 3, prevedeva che: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale (…). Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia» e al comma 4 che: «In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia».Il citato comma 5 dell’art. 12 cit. ha previsto che “Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”. 5.2. Nella specie, con accertamento di fatto, proprio del giudice del merito, che non è stato specificamente contestato , la Corte d’Appello, dopo aver chiarito che il lavoratore è passato dalla Regione Puglia all’ARIF, datrice di lavoro,in ragione della delibera n. 863 del 2020, ha affermato che il lavoratore ha esercitato l’opzione, comunicata sia all’ARIF che alla Regione Puglia, di cui all’art. 12, comma 5, della legge reg. n. 3 del 2010 per l’applicazione del CCNL di diritto privato, avendo chiesto con la nota del marzo 2013 “di voler essere inquadrato nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo previdenziale” ( v., pag. 6 della sentenza di appello). In proposito, occorre ricordare che la ricostruzione storica deifatti, la valutazione del contenuto degli scritti, costituiscono oggetto di accertamenti infatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; l'interpretazione degli atti negoziali, come esposto nella trattazione del secondo motivo di ricorso,si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito che è censurabile in cassazione perla violazione delle regole ermeneutiche . La ricorrente, quindi, non censura in modo specifico l’accertato esercizio dell’opzione da parte del lavoratore,e dunque il verificarsi della condizione per l’applicabilità del CCNL di diritto privato, ma incentra la censura sulla contestazione dell’applicabilità del CCNL di diritto privato all’ARIF in quanto, a proprio avviso, a ciò osterebbe la natura pubblicistica della stessa, e l’art. 6,comma 12, del d.l. n. 78 del 2010. Tale prospettazione non può trovare accoglimento. 5.3. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”» (Cass. n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, già citato. Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7- bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni». Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001. 5.4. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). Si è quindi statuito –e qui si intende ribadire – che « l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori». 5.5. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca –sulla base di una legge regionale che la prevede – l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a disposizioni che riguardano il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.). 5.6. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. n. 45 del 2012. Infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale». Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2- quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato. 5.7. Si osserva infine che la ricorrente –che pone in proposito una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nei due gradi di merito – non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale –si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenutainefficace in forza di quella disposizione di legge. Di talchè la censura, che peraltro, pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nel merito, non è fondata.6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive svolte. 7. Il motivo impingenel merito, e anche i rilievi relativi a circostanze non contestate si infrangono contro le valutazioni della Corte territoriale, di talché lo stesso è inammissibile. Il ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. n. 24 395 /2020 , Cass.16170/2022; Cass. 15177/2022 e, da ultimo, Cass. 15777/2022). Questa Corte ha, inoltre, più volte affermato, con orientamento cui va data continuità, che nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (così, ad es., Cass. n . 2 226/2024 , Cass.n. 29231/2022; Cass. n. 3680/2019). 8. Il ricorso va rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 magg