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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15177/2022

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ORDINANZA sul ricorso 38278/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Annamaria, Antonio, Giovannina e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione innanzi al Tribunale di Campobasso avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 90.904,01 oltre interessi sulla base di ricognizione di debito F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 Numero sezionale 654/2022 ed elenco spese contenuti in atto sottoscritto in data 20 novembre Numero di raccolta generale 15177/2022Data pubblicazione 12/05/2022 2010 dai genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali sulla base di procura notarile l’opposta aveva ricevuto l’incarico di amministrazione e gestione del patrimonio familiare.

Il Tribunale adito revocò il decreto ingiuntivo e condannò le opponenti al pagamento della somma di Euro 40.094,01 oltre interessi.

Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell’ulteriore importo di Euro 50.000,00.

Con sentenza di data 9 maggio 2019 la Corte d’appello di Campobasso dichiarò la cessazione della materia del contendere fra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta transazione e rigettò l’appello nei confronti delle altre parti.

Osservò la corte territoriale che alla data del 31 agosto 2010 l’appellante risultava creditrice per l’importo di Euro 40.000,00 circa a titolo di rimborso spese sostenute a decorrere dal 2007 nell’interesse dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che l’apertura di credito in conto corrente concessa ai coniugi Necco-Capozzi il 24 settembre 2010 per l’importo di Euro 50.000,00 era stata utilizzata nell’arco di sei giorni senza che risultasse dimostrata la finalità del finanziamento e la concreta destinazione della somma di denaro.

Aggiunse che l’appellante aveva effettuato in data 25 ottobre 2010 un bonifico di Euro 50.000 in favore del conto intestato ai genitori, ottenendo successivamente lo svincolo del pegno concesso sui diritti derivanti da polizza assicurativa stipulata dalla medesima appellante a garanzia del finanziamento.

Concluse che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso dell’utilizzo dell’apertura di credito per coprire la debitoria maturata da tempo dai genitori nei confronti dell’appellante, la quale aveva potuto fruire dell’intero importo nel momento in cui ne aveva avuto necessità, per poi restituirlo allorché ne aveva avuto la possibilità, ottenendo lo svincolo della garanzia, e che pertanto spettava in favore dell’appellante la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 Numero sezionale 654/2022 restituzione dei soli importi corrispondenti alle spese anticipate fino Numero di raccolta generale 15177/2022Data pubblicazione 12/05/2022 al 31 agosto 2010 e riportate nel rendiconto del 20 novembre 2010.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che gli elementi indicati dal giudice di appello non sono gravi, precisi e concordanti perché la scrittura del 20 novembre 2010 contiene non solo il rendiconto delle spese anticipate da [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice ma anche una ricognizione di debito, con riferimento alla quale non è il creditore a dover fornire la prova dei fatti costitutivi del debito, ma è l’autore della ricognizione a dover dimostrare che il debito non sussiste.

Aggiunge che erroneo è il rilievo sulla mancata dimostrazione della finalità del finanziamento e la concreta destinazione della somma di denaro perché quest’ultima è stata utilizzata in piena autonomia dai genitori e che, se fosse corretta la tesi secondo cui il finanziamento sarebbe servito al rimborso parziale delle somme anticipate da [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2007 per circa euro 40.000,00 in favore dei propri genitori, questi non avrebbero avuto alcun motivo ad impegnarsi con la scrittura del 20 novembre 2010 a rimborsare l’ulteriore somma di Euro 50.000,00.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili.

In primo luogo, benché si denunci la carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., ciò che si censura in realtà non è l’astratta sussumibilità della fattispecie concreta nello schema normativo, ma il giudizio di inferenza presuntiva e dunque di congruità probatoria delle circostanze valutate a fini presuntivi, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 che è profilo rimesso alla non sindacabile – per tale aspetto Numero sezionale 654/2022Numero di raccolta generale 15177/2022– valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 1785 del 2018 in Data pubblicazione 12/05/2022 motivazione).

In secondo luogo va rammentato che la regola sull’onere della prova, di cui viene lamentata la violazione, è regola residuale in quanto viene rilievo solo in presenza di fatto rimasto ignoto all’esito dell’istruzione probatoria.

Nel caso di specie la regola in discorso non viene in rilievo perché, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti relativi al rapporto fondamentale sono stati positivamente accertati dal giudice di merito.

In terzo luogo, quanto al resto della censura, essa refluisce nella mera confutazione del giudizio di fatto.

Sul punto va rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sul motivo di appello alle pagine 6 e 12 dell’atto di appello avente ad oggetto l’erronea valutazione della prova e tendente a censurare la sentenza del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 Tribunale laddove, nonostante l’autenticità della sottoscrizione della Numero sezionale 654/2022Numero di raccolta generale 15177/2022 scrittura del 20 novembre 2010 attestata dalla CTU, Data pubblicazione 12/05/2022 inspiegabilmente non era stato riconosciuto l’ulteriore credito di Euro 50.000,00.

Il motivo è inammissibile.

Non risulta assolto l’onere processuale ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. relativo al motivo di appello su cui vi sarebbe stata l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale.

La ricorrente si limita a richiamare le pagine dell’atto di appello in cui il motivo sarebbe contenuto, ma si tratta di indicazione insufficiente alla stregua dell’oggetto del motivo asseritamente proposto, poiché deve essere inteso in modo chiaro cosa intende la parte per “erronea valutazione della prova” e per quale ragione, alla luce del motivo, deve intendersi integrato il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ..

Si sarebbe dovuto dunque trascrivere il motivo di appello o quanto meno indicarlo in modo circostanziato quanto al contenuto.

L’esigenza di assolvere nei termini indicati l’onere processuale deriva dalla circostanza che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr. fra le tante Cass. n. 24953 del 2020, n. 29191 del 2017 e n. 5351 del 2007).

La valutazione delle risultanze istruttorie è stata dal giudice del merito compiuta in modo contrastante con le assunzioni in punto di fatto della parte ricorrente, sicché sarebbe da reputare che un motivo di appello in ordine alla valutazione dell’appello sarebbe stato implicitamente rigettato dalla corte territoriale.

Peraltro quanto si riproduce dell’atto di appello nel motivo di ricorso contraddice la tesi della mancata valutazione di un motivo di appello sulle risultanze probatorie, peraltro nemmeno individuate, in quanto non identificante un motivo di impugnazione in senso proprio.

Del resto, le firme genitoriali erano state F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 riconosciute autentiche e la sentenza impugnata non l’ha messo in Numero sezionale 654/2022Numero di raccolta generale 15177/2022 discussione.

Data pubblicazione 12/05/2022 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 38278/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Annamaria, Antonio, Giovannina e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione innanzi al Tribunale di Campobasso avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 90.904,01 oltre interessi sulla base di ricognizione di debito F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 Numero sezionale 654/2022 ed elenco spese contenuti in atto sottoscritto in data 20 novembre Numero di raccolta generale 15177/2022Data pubblicazione 12/05/2022 2010 dai genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali sulla base di procura notarile l’opposta aveva ricevuto l’incarico di amministrazione e gestione del patrimonio familiare. Il Tribunale adito revocò il decreto ingiuntivo e condannò le opponenti al pagamento della somma di Euro 40.094,01 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell’ulteriore importo di Euro 50.000,00. Con sentenza di data 9 maggio 2019 la Corte d’appello di Campobasso dichiarò la cessazione della materia del contendere fra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta transazione e rigettò l’appello nei confronti delle altre parti. Osservò la corte territoriale che alla data del 31 agosto 2010 l’appellante risultava creditrice per l’importo di Euro 40.000,00 circa a titolo di rimborso spese sostenute a decorrere dal 2007 nell’interesse dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che l’apertura di credito in conto corrente concessa ai coniugi Necco-Capozzi il 24 settembre 2010 per l’importo di Euro 50.000,00 era stata utilizzata nell’arco di sei giorni senza che risultasse dimostrata la finalità del finanziamento e la concreta destinazione della somma di denaro. Aggiunse che l’appellante aveva effettuato in data 25 ottobre 2010 un bonifico di Euro 50.000 in favore del conto intestato ai genitori, ottenendo successivamente lo svincolo del pegno concesso sui diritti derivanti da polizza assicurativa stipulata dalla medesima appellante a garanzia del finanziamento. Concluse che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso dell’utilizzo dell’apertura di credito per coprire la debitoria maturata da tempo dai genitori nei confronti dell’appellante, la quale aveva potuto fruire dell’intero importo nel momento in cui ne aveva avuto necessità, per poi restituirlo allorché ne aveva avuto la possibilità, ottenendo lo svincolo della garanzia, e che pertanto spettava in favore dell’appellante la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 Numero sezionale 654/2022 restituzione dei soli importi corrispondenti alle spese anticipate fino Numero di raccolta generale 15177/2022Data pubblicazione 12/05/2022 al 31 agosto 2010 e riportate nel rendiconto del 20 novembre 2010. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che gli elementi indicati dal giudice di appello non sono gravi, precisi e concordanti perché la scrittura del 20 novembre 2010 contiene non solo il rendiconto delle spese anticipate da [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice ma anche una ricognizione di debito, con riferimento alla quale non è il creditore a dover fornire la prova dei fatti costitutivi del debito, ma è l’autore della ricognizione a dover dimostrare che il debito non sussiste. Aggiunge che erroneo è il rilievo sulla mancata dimostrazione della finalità del finanziamento e la concreta destinazione della somma di denaro perché quest’ultima è stata utilizzata in piena autonomia dai genitori e che, se fosse corretta la tesi secondo cui il finanziamento sarebbe servito al rimborso parziale delle somme anticipate da [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2007 per circa euro 40.000,00 in favore dei propri genitori, questi non avrebbero avuto alcun motivo ad impegnarsi con la scrittura del 20 novembre 2010 a rimborsare l’ulteriore somma di Euro 50.000,00. Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo, benché si denunci la carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., ciò che si censura in realtà non è l’astratta sussumibilità della fattispecie concreta nello schema normativo, ma il giudizio di inferenza presuntiva e dunque di congruità probatoria delle circostanze valutate a fini presuntivi, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 che è profilo rimesso alla non sindacabile – per tale aspetto Numero sezionale 654/2022Numero di raccolta generale 15177/2022– valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 1785 del 2018 in Data pubblicazione 12/05/2022 motivazione). In secondo luogo va rammentato che la regola sull’onere della prova, di cui viene lamentata la violazione, è regola residuale in quanto viene rilievo solo in presenza di fatto rimasto ignoto all’esito dell’istruzione probatoria. Nel caso di specie la regola in discorso non viene in rilievo perché, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti relativi al rapporto fondamentale sono stati positivamente accertati dal giudice di merito. In terzo luogo, quanto al resto della censura, essa refluisce nella mera confutazione del giudizio di fatto. Sul punto va rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sul motivo di appello alle pagine 6 e 12 dell’atto di appello avente ad oggetto l’erronea valutazione della prova e tendente a censurare la sentenza del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 Tribunale laddove, nonostante l’autenticità della sottoscrizione della Numero sezionale 654/2022Numero di raccolta generale 15177/2022 scrittura del 20 novembre 2010 attestata dalla CTU, Data pubblicazione 12/05/2022 inspiegabilmente non era stato riconosciuto l’ulteriore credito di Euro 50.000,00. Il motivo è inammissibile. Non risulta assolto l’onere processuale ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. relativo al motivo di appello su cui vi sarebbe stata l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale. La ricorrente si limita a richiamare le pagine dell’atto di appello in cui il motivo sarebbe contenuto, ma si tratta di indicazione insufficiente alla stregua dell’oggetto del motivo asseritamente proposto, poiché deve essere inteso in modo chiaro cosa intende la parte per “erronea valutazione della prova” e per quale ragione, alla luce del motivo, deve intendersi integrato il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ.. Si sarebbe dovuto dunque trascrivere il motivo di appello o quanto meno indicarlo in modo circostanziato quanto al contenuto. L’esigenza di assolvere nei termini indicati l’onere processuale deriva dalla circostanza che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr. fra le tante Cass. n. 24953 del 2020, n. 29191 del 2017 e n. 5351 del 2007). La valutazione delle risultanze istruttorie è stata dal giudice del merito compiuta in modo contrastante con le assunzioni in punto di fatto della parte ricorrente, sicché sarebbe da reputare che un motivo di appello in ordine alla valutazione dell’appello sarebbe stato implicitamente rigettato dalla corte territoriale. Peraltro quanto si riproduce dell’atto di appello nel motivo di ricorso contraddice la tesi della mancata valutazione di un motivo di appello sulle risultanze probatorie, peraltro nemmeno individuate, in quanto non identificante un motivo di impugnazione in senso proprio. Del resto, le firme genitoriali erano state F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 38278/2019 riconosciute autentiche e la sentenza impugnata non l’ha messo in Numero sezionale 654/2022Numero di raccolta generale 15177/2022 discussione. Data pubblicazione 12/05/2022 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E