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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 16170/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19907-2021 proposto da: I,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CLEMENTE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la LANC,P,I,L1-1,K1A della LOIU E di CASSAZiONE, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] INGLESE e [OSCURATO:PERSONA]ANCA Th0; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 874/2021 della coRTE D'ApPELLo di SALERNO, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che Landi società semplice ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 874/21, del 14 giugno 2021, della Corte di Appello di Salerno, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 2155/18, del 13 giugno 2018, del Tribunale di Salerno — ha confermato l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento di C 46.382,00, oltre accessori di legge - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva di essere rimasto vittima di un sinistro occorsogli presso la propria vetreria, allorché due dipendenti della predetta società L'aridi, nello scaricare una cassa di vetri, senza averla preventivamente poggiata sul cavalletto di sostegno, la facevano cadere, ribaltando il cavalletto ed altri vetri ivi posizionati, così provocando il grave ferimenro dell'uomo; - che accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la decisione veniva confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame della convenuta soccombente; - che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di quattro motivi; - piiino motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma n. 4), cod. proc. civ. — "violazione del principio della libera valutazione di una prova soggetta a un diverso regime"; Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ.; - che i motivi, sostanzialmente, lamentano come ambo i giudici di merito abbiano affermato la responsabilità della società Landi sulla scorta della ricostruzione operata dai Carabinieri accorsi sul luogo del sinistro e secondo la prospettazione del teste, trascurando completamente la deposizione dell'attore, che avrebbe invece valore di confessione stragiudiziale, nonché quella degli stessi operai della società, risultanze dalle quali emergerebbe che il sinistro accade dopo che le casse erano già state scaricate, peraltro secondo indicazioni date dallo stesso danneggiato; - che il terzo motivo denuncia — in riferimento all'art. 360, comma n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1227 e 2050 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto non provato il caso fortuito, né il concorso di colpa del danneggiato, in particolare non tenendo conto che, ai sensi dell'art.

I227, collima l, cod. civ., tale ultima questione è rilevabile d'ufficio; - che il quarto motivo denuncia — in riferimento all'art. 360, COinina 1,

11. Luu. rue. — viurazi(1ne uLii altl 11> ", n • n . iJ C Oirliflà 4), cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver affermato in modo apodittico il nesso di occasioncuita iCCCSSafa che consente la configurabilità u TOLLS1 di responsabilità ex art. 2049 cod. civ.; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, cornunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. 4--;‘, n 01-n 1-n 1-1 In V•., 1 f-r% ízs t-riivrt i e. ntn n 11 ts parti, unitarnente ,lecreto ,1; fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022; Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -3- - che ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che questo collegio reputa, infatti, che i rilievi espressi dalla ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., non siano idonei a superare le considerazioni formulate nella proposta del consigliere relatore; - che i motivi primo e secondo - da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione - sono in parte infondati, in parte inammissibili; - che, in via preliminare, va ribadito che "spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, uanu0 Lobi nutlamenIC pievaiciu.a an Unii) u ati aia() ud iiitii UI pi0Vil acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 4 1 Q(V) ni.

T-- 1Z ,-E nnno nn-21‘. 13 O.J001/L-U 1 , ,1 LI,. 1 J,..1 V ., Z)L111.

I J U1 LII1UIL L..1/k/C), Il.

L./ J IO, 1\

V. 605797-01); - che già sotto questo profilo, quindi, la pretesa della ricorrente di sollecitare questa Corte ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie si palesa inammissibile; - che non fondata è, invece, la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., form-lata relzlione 111 fatto clie la Corte terilioriale avrebbe disatteso il valore di "prova legale" delle (supposte) Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -4- dichiarazioni confessorie rese dal IN appi, nell'immediatezza del sinistro, ai carabinieri accorsi sul luogo dello stesso; - che, difatti, "la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio" (Cass. Sez.

Lav., ord. 18 giug,no 2020, n. 11898, Rv. 657978-01); - che, d'altra parte, siffatta censura neppure potrebbe trovare accoglimento ipotizzando — come sostenuto dalla ricorrente, nella propria memoria — che la mancata contestazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del verbale prodotto in giudizio da essa società I.,andi avrebbe l'effetto di conferire allo stesso l'efficacia di una scrittura non disconosciuta, ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ.; - che, al netto di ogni altra considerazione, deve osservarsi che tale rilievo risulto dalla ricorrente, per la prima volta, nella memoria ex art. 380-bis; comma 2, cod. proc. civ., mentre tale scritto uutensionaie 11011 puu 1,0111ellele 11.11UVC 1,1C1IbU1t:, ma rk.)10 muStlaie quelle già proposte" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757-01); - Lite untlimuSSium- e, lictimiLitu, it piLtuzut uctia 11WILLIIK. cui questa Corte sarebbe abilitata — essendo stato prospettato il vizio processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. — ad esaminare direttamente, quale giudice del fatto processuale, "gli atti de'' giudizio di merito e quanto dedotto nell'atto di appello", e ciò "per verificare gli errori consumati dal Giudice della Corte territoriale"; che in disparte il rilievo sull'inammissibilità di quella censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -5- motivazione, "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei tatti storici operata dal giudice di merito" (da ultimo, Cass. Sez.

Un. , sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03), deve ribadirsi che, al fine di poter dedurre il vizio di motivazione apparente, anche come irriducibile contraddittorietà della stessa, occorre che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2(J14, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che, inoltre, la censura in esame neppure potrebbe esaminarsi — come afferma, sempre in memoria, il ricorrente — "sub specie" di travisamento della prova; - che a tacere, ancora una volta, della novità della doglianza, deve rilevarsi che in un caso — qual è quello presente — di c.d.

"doppia conforme di merito", è destinata ad operare la preclusione di cui all'art. '3,18-ier, ultimo comma, cod. proc. civ.; - che, invero, avendo l'odierna ricorrente esperito appello contro una sentenza resa, in prime cure, in data 13 giugno 2018, il suo gravame fisulta, per definizione, proposto Con ricorso depositato o Con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012; - c h c f farta CrCOStatza W-R:1111111d I applica/done., tuta/ne cempuit,) • , dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817 -01; in senso conforme, Cass.)ez. 6-' orti. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-0,1i, t1JIiii¼ Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in caso di c.d.

"doppia conforme di merito", la proposizione di mot1vi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -6- - che la medesima preclusione opera anche in relazione alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per la presenza di un "errore di percezione attinente alla ricognizione del contenuto oggettivo della prova"; - che, difatti, reputa il collegio che debba darsi seguito al principio - per vero, non unanimemente affermato da questa Corte (in senso contrario si veda, infatti, Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018,. n. 28174, Rv. 651118-01) - secondo cui, "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla

1. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché «a fortiori» se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd.

«doppia conforme», stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, I LUU. 1311/1-.

L1V. _ _ _ OC/.. ._ T __. iav. , C111. i 111)VC11101C L.1J-U,

11. L„__ __1_ . _ n -1-.)../J, 1N.Y. 1fl T1_. 659540-01); - che è stato affermato, difatti, in modo condivisibile - dalla pronuncia da ultimo citata - come "un residuo controllo in sede di legittimità" potesse essere "ammesso" sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (cioè quello anteriore alle .nn •-“In fi n n 4-n I n 11' n 4,4- n l 1 '14-1- n -1 i 2-n cn-,,c.1 1111./ a. ji 1JSJL LcL1 1-tall LA/111111U 1L,

11. ULLA LiLLLL IJ1L IL giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), "qualora il travisamento delle prove avesse messo capo a l 1,11-1 ViZi0 lOgiC0 Ai ins-fficienza ,1; rnt)tiv 2,zione", atteso ele allChC Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -7- tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile da parte di questa Corte (Cass. Sez.

Lav., sent. n. 24395 del 2020, di'.); - che, per contro, "diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata", e cioè proprio "a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così, nuovamente, Cass. Sez.

Lav., sent. n. 24395 del 2020, cit.); - che infondato è il terzo motivo di ricorso; - che, invero, la circostanza — peraltro, asserita ma non dimostrata, che la vittima del sinistro, con condotta incauta, si fosse avvicinato alla cassa, per infilare nella parte sottostante alcuni pezzetti di legno, per evitarne la caduta — non è certamente idonea ad integrare il -caso fortuito", visto che la sentenza attesta che dal "complesso delle acquisizioni istruttorie è emerso che le balle di vetro andassero immagazzinate mediante appoggio su cavalletti che ne assicurassero, per esigenze connesse alle dimensioni di esse ed al peso complessivo, l'inclinazione idonea ad evitarne il ribaltamento"; - che, sul punto, va richiamato il principio secondo cui "la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. civ. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la s,a inci‘lenza rilevanz a sia tale II escliide44-e, in rno,lo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -8- elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate" (Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 1998, n. 5484, Kv. 516070 -01; Lass.

Sez. 3, sent. 24 novembre 2011, n. 17851, Rv. 568396-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15733, Rv. 619440-01); - che né, infine, può invocarsi l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., posto che, se il giudice è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, per il sol fatto che esso sia allegato (Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11258, Rv. 648643-02), la verifica della sua ricorrenza costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione (Cass. Sez. 1, sent. 10 gennaio 2017, n. 272, Rv. 643156-01), come avvenuto nella specie, essendosi affermato che le 'Dalle di vetro non furono immagazzinate in modo da evitarne il ribaltamento; - che infondato è, infine, anche il quarto motivo, che lamenta eSSeiSt attenuato, • 111 inouo apouttueo, 11 11et,ho UI OeCaSionatua . necessaria che consente la configurabilità dell'ipotesi ex art. 2049 cod. civ.; - 11L 14 ')ILL lLiL11JiI4tL

1. C Lunttn.111414 41 ii1111L11/1n1 :5ClA)11Uli l-111 "la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 cod. civ. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque ,-.1gevolato i). comportamento produttivo del danno al terzo" Ric. 2021 n. 19907 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -9- (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2017, n. 22058, Rv. 646017- 01); - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. '13, comma 1-quater, dei d.P.R. 30 maggio 2002, n. -115, nei testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Landi a ntunuele, a n au INappi, te Spese dei piebente giudizio, e te i1uiva in t. 4.100,00, oltre €: 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, cormna 1-quater, del d.P.R. 30 magg,io 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il -vrerSaiiient(), ,lnLia vat [OSCURATO:PERSONA] 1/4-11.-11a 11..A.J11-L111\--, \ALI' l.4.111-.11\ /1 11111) ,,J1 , a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19907-2021 proposto da: I,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CLEMENTE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la LANC,P,I,L1-1,K1A della LOIU E di CASSAZiONE, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] INGLESE e [OSCURATO:PERSONA]ANCA Th0; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 874/2021 della coRTE D'ApPELLo di SALERNO, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che Landi società semplice ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 874/21, del 14 giugno 2021, della Corte di Appello di Salerno, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 2155/18, del 13 giugno 2018, del Tribunale di Salerno — ha confermato l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento di C 46.382,00, oltre accessori di legge - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva di essere rimasto vittima di un sinistro occorsogli presso la propria vetreria, allorché due dipendenti della predetta società L'aridi, nello scaricare una cassa di vetri, senza averla preventivamente poggiata sul cavalletto di sostegno, la facevano cadere, ribaltando il cavalletto ed altri vetri ivi posizionati, così provocando il grave ferimenro dell'uomo; - che accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la decisione veniva confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame della convenuta soccombente; - che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di quattro motivi; - piiino motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma n. 4), cod. proc. civ. — "violazione del principio della libera valutazione di una prova soggetta a un diverso regime"; Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ.; - che i motivi, sostanzialmente, lamentano come ambo i giudici di merito abbiano affermato la responsabilità della società Landi sulla scorta della ricostruzione operata dai Carabinieri accorsi sul luogo del sinistro e secondo la prospettazione del teste, trascurando completamente la deposizione dell'attore, che avrebbe invece valore di confessione stragiudiziale, nonché quella degli stessi operai della società, risultanze dalle quali emergerebbe che il sinistro accade dopo che le casse erano già state scaricate, peraltro secondo indicazioni date dallo stesso danneggiato; - che il terzo motivo denuncia — in riferimento all'art. 360, comma n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1227 e 2050 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto non provato il caso fortuito, né il concorso di colpa del danneggiato, in particolare non tenendo conto che, ai sensi dell'art. I227, collima l, cod. civ., tale ultima questione è rilevabile d'ufficio; - che il quarto motivo denuncia — in riferimento all'art. 360, COinina 1, 11. Luu. rue. — viurazi(1ne uLii altl 11> ", n • n . iJ C Oirliflà 4), cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver affermato in modo apodittico il nesso di occasioncuita iCCCSSafa che consente la configurabilità u TOLLS1 di responsabilità ex art. 2049 cod. civ.; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, cornunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. 4--;‘, n 01-n 1-n 1-1 In V•., 1 f-r% ízs t-riivrt i e. ntn n 11 ts parti, unitarnente ,lecreto ,1; fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022; Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -3- - che ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che questo collegio reputa, infatti, che i rilievi espressi dalla ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., non siano idonei a superare le considerazioni formulate nella proposta del consigliere relatore; - che i motivi primo e secondo - da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione - sono in parte infondati, in parte inammissibili; - che, in via preliminare, va ribadito che "spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, uanu0 Lobi nutlamenIC pievaiciu.a an Unii) u ati aia() ud iiitii UI pi0Vil acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 4 1 Q(V) ni. T-- 1Z ,-E nnno nn-21‘. 13 O.J001/L-U 1 , ,1 LI,. 1 J,..1 V ., Z)L111. I J U1 LII1UIL L..1/k/C), Il. L./ J IO, 1\ V. 605797-01); - che già sotto questo profilo, quindi, la pretesa della ricorrente di sollecitare questa Corte ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie si palesa inammissibile; - che non fondata è, invece, la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., form-lata relzlione 111 fatto clie la Corte terilioriale avrebbe disatteso il valore di "prova legale" delle (supposte) Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -4- dichiarazioni confessorie rese dal IN appi, nell'immediatezza del sinistro, ai carabinieri accorsi sul luogo dello stesso; - che, difatti, "la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio" (Cass. Sez. Lav., ord. 18 giug,no 2020, n. 11898, Rv. 657978-01); - che, d'altra parte, siffatta censura neppure potrebbe trovare accoglimento ipotizzando — come sostenuto dalla ricorrente, nella propria memoria — che la mancata contestazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del verbale prodotto in giudizio da essa società I.,andi avrebbe l'effetto di conferire allo stesso l'efficacia di una scrittura non disconosciuta, ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ.; - che, al netto di ogni altra considerazione, deve osservarsi che tale rilievo risulto dalla ricorrente, per la prima volta, nella memoria ex art. 380-bis; comma 2, cod. proc. civ., mentre tale scritto uutensionaie 11011 puu 1,0111ellele 11.11UVC 1,1C1IbU1t:, ma rk.)10 muStlaie quelle già proposte" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757-01); - Lite untlimuSSium- e, lictimiLitu, it piLtuzut uctia 11WILLIIK. cui questa Corte sarebbe abilitata — essendo stato prospettato il vizio processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. — ad esaminare direttamente, quale giudice del fatto processuale, "gli atti de'' giudizio di merito e quanto dedotto nell'atto di appello", e ciò "per verificare gli errori consumati dal Giudice della Corte territoriale"; che in disparte il rilievo sull'inammissibilità di quella censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -5- motivazione, "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei tatti storici operata dal giudice di merito" (da ultimo, Cass. Sez. Un. , sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03), deve ribadirsi che, al fine di poter dedurre il vizio di motivazione apparente, anche come irriducibile contraddittorietà della stessa, occorre che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2(J14, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata); - che, inoltre, la censura in esame neppure potrebbe esaminarsi — come afferma, sempre in memoria, il ricorrente — "sub specie" di travisamento della prova; - che a tacere, ancora una volta, della novità della doglianza, deve rilevarsi che in un caso — qual è quello presente — di c.d. "doppia conforme di merito", è destinata ad operare la preclusione di cui all'art. '3,18-ier, ultimo comma, cod. proc. civ.; - che, invero, avendo l'odierna ricorrente esperito appello contro una sentenza resa, in prime cure, in data 13 giugno 2018, il suo gravame fisulta, per definizione, proposto Con ricorso depositato o Con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012; - c h c f farta CrCOStatza W-R:1111111d I applica/done., tuta/ne cempuit,) • , dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817 -01; in senso conforme, Cass.)ez. 6-' orti. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-0,1i, t1JIiii¼ Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in caso di c.d. "doppia conforme di merito", la proposizione di mot1vi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -6- - che la medesima preclusione opera anche in relazione alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per la presenza di un "errore di percezione attinente alla ricognizione del contenuto oggettivo della prova"; - che, difatti, reputa il collegio che debba darsi seguito al principio - per vero, non unanimemente affermato da questa Corte (in senso contrario si veda, infatti, Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018,. n. 28174, Rv. 651118-01) - secondo cui, "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla 1. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché «a fortiori» se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. «doppia conforme», stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, I LUU. 1311/1-. L1V. _ _ _ OC/.. ._ T __. iav. , C111. i 111)VC11101C L.1J-U, 11. L„__ __1_ . _ n -1-.)../J, 1N.Y. 1fl T1_. 659540-01); - che è stato affermato, difatti, in modo condivisibile - dalla pronuncia da ultimo citata - come "un residuo controllo in sede di legittimità" potesse essere "ammesso" sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (cioè quello anteriore alle .nn •-“In fi n n 4-n I n 11' n 4,4- n l 1 '14-1- n -1 i 2-n cn-,,c.1 1111./ a. ji 1JSJL LcL1 1-tall LA/111111U 1L, 11. ULLA LiLLLL IJ1L IL giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), "qualora il travisamento delle prove avesse messo capo a l 1,11-1 ViZi0 lOgiC0 Ai ins-fficienza ,1; rnt)tiv 2,zione", atteso ele allChC Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -7- tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile da parte di questa Corte (Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, di'.); - che, per contro, "diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata", e cioè proprio "a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, cit.); - che infondato è il terzo motivo di ricorso; - che, invero, la circostanza — peraltro, asserita ma non dimostrata, che la vittima del sinistro, con condotta incauta, si fosse avvicinato alla cassa, per infilare nella parte sottostante alcuni pezzetti di legno, per evitarne la caduta — non è certamente idonea ad integrare il -caso fortuito", visto che la sentenza attesta che dal "complesso delle acquisizioni istruttorie è emerso che le balle di vetro andassero immagazzinate mediante appoggio su cavalletti che ne assicurassero, per esigenze connesse alle dimensioni di esse ed al peso complessivo, l'inclinazione idonea ad evitarne il ribaltamento"; - che, sul punto, va richiamato il principio secondo cui "la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. civ. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la s,a inci‘lenza rilevanz a sia tale II escliide44-e, in rno,lo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -8- elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate" (Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 1998, n. 5484, Kv. 516070 -01; Lass. Sez. 3, sent. 24 novembre 2011, n. 17851, Rv. 568396-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15733, Rv. 619440-01); - che né, infine, può invocarsi l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., posto che, se il giudice è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, per il sol fatto che esso sia allegato (Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11258, Rv. 648643-02), la verifica della sua ricorrenza costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione (Cass. Sez. 1, sent. 10 gennaio 2017, n. 272, Rv. 643156-01), come avvenuto nella specie, essendosi affermato che le 'Dalle di vetro non furono immagazzinate in modo da evitarne il ribaltamento; - che infondato è, infine, anche il quarto motivo, che lamenta eSSeiSt attenuato, • 111 inouo apouttueo, 11 11et,ho UI OeCaSionatua . necessaria che consente la configurabilità dell'ipotesi ex art. 2049 cod. civ.; - 11L 14 ')ILL lLiL11JiI4tL 1. C Lunttn.111414 41 ii1111L11/1n1 :5ClA)11Uli l-111 "la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 cod. civ. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque ,-.1gevolato i). comportamento produttivo del danno al terzo" Ric. 2021 n. 19907 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -9- (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2017, n. 22058, Rv. 646017- 01); - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. '13, comma 1-quater, dei d.P.R. 30 maggio 2002, n. -115, nei testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Landi a ntunuele, a n au INappi, te Spese dei piebente giudizio, e te i1uiva in t. 4.100,00, oltre €: 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, cormna 1-quater, del d.P.R. 30 magg,io 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il -vrerSaiiient(), ,lnLia vat [OSCURATO:PERSONA] 1/4-11.-11a 11..A.J11-L111\--, \ALI' l.4.111-.11\ /1 11111) ,,J1 , a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm
Sentenza Cassazione n. 16170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris