CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 29231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso 27469/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro il CONSOLATO GENERALE del BRASILE con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] RASI e Marina CAPPELLINI, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2899/2018 della Cori:e di Appello di Roma, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 3483/2016. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Mario FRESA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2;020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 41786/2016, il Tribunale di Roma respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire la condanna del Consolato generale del Brasile al pagamento della somma di C 5.280,94, a titolo di indennità maneggio denaro al 7% per il periodo dal 1985 al 1993, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale del relativo diritto, sollevata dal resistente. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza di primo grado; condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado, e lo dichiarava tenuto all'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012. 3. Avverso la sentenza di secondo grado I"[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l'intimato, con controricorso. 5. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Solo il ricorrente ha prodotto memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione agli articoli 112 e 420 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)". Premettendo che la Corte d'appello affermava che il rapporto che lo legava al Consolato del Brasile fosse assistito da tutela reale (e quindi il credito vantato inevitabilmente prescritto) sulla base del principio di non contestazione, secondo il ricorrente "tre sono gli elementi che smentiscono questa affermazione: 1) L'odierno contenzioso è la "naturale" prosecuzione del precedente giudizio (doc. 5 e 7 del fascicolo cli primo grado: sentenza 19319/2011 e sentenza 5395/201.4) dove il Sig. [OSCURATO:PERSONA] otteneva la condanna del Consolato dichiarando espressamente di "avere maturato un credito nei confronti della parte convenuta pari a complessivi C 88,397,38 come da conteggi allegati al ricorso e relativi al periodo dal 1994 al 2006, riservandosi di agire in separata sede per il periodo precedente; di avere avanzato le proprie richieste economiche con lettera a/r del 1.10.2008, senza ricevere positivo riscontro". 2) In quel giudizio, oggi pendente in cassazione per impugnazione del Consolato, viene affermato in modo incontestabile che l'[OSCURATO:PERSONA] fruisce di una tutela obbligatoria e ciò sulla base di una complessa attività istruttoria. Ne deriverebbe l'assurdo logico che per quel giudizio la tutela dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligatoria mentre per il presente sarebbe reale in spregio allo stesso principio di non contestazione dove la contestazione in realtà è supportata da una sentenza. 3) E' a tutti noto che la tutela reale, permettendo il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, può essere una valida (e facile) arma in favore del datore di lavoro per dimostrare l'estinzione del diritto alla retribuzione da parte del lavoratore. E' per questo motivo che l'onere di provare il requisito della stabilità (requisiti della tutela reale), grava, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma del codice civile, sempre sulla parte che propone l'eccezione, cioè sul datore di lavoro, debitore del credito retributivo". Dopo richiamo a talune pronunce di legittimità, il ricorrente assume che: "L'affermazione del giudice di appello che nel caso di specie ci troveremmo di fronte all'efficacia del principio di non contestazione è frutto anche di un gravissimo errore logico. Infatti, dottrina e giurisprudenza di gran lunga prevalenti assegnano alla "non contestazione" un valore direttamente probatorio, ma, in ossequio al principio dispositivo, l'efficacia di escludere un giudizio di rilevanza per le prove che vertano sul fatto divenuto pacifico. E' corretta applicazione del suddetto principio la correlazione con il principio dell'onere probatorio e si ritiene sufficiente a giustificare l'irrilevanza della non contestazione se il materiale probatorio comunque acquisito smentisce il fatto non contrastato. Come nel caso di specie dove si è formulata espressa riserva, per le difficoltà a reperire le buste paga per gli anni precedenti, di agire in separata sede per il periodo 1985- 1993. Tanto bastava ad interrompere il decorso delia prescrizione in quanto contenuto in atti (lettera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il primo ricorso rg. 10107/2010 depositato il 23.3.2010; il secondo ricorso rg. 41786/2014 depositato il 17.12.2014) notificati alla controparte ed inequivocabili nel contenuto di messa in mora". 2. Con il secondo motivo, deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 in relazione all'articolo 111 Cost. (art. 360 c.p.c. n. 3)". Premette che <il giudice di secondo grado ancora con riferimento al principio di non contestazione: "il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione ... " in ossequio al "precetto della ragionevole durata del processo costituzionalmente sancita dall'art. 111 Cost.". Secondo il ricorrente allora "proprio il riferimento della non contestazione all'art. 111 Cost, ed al fatto che il processo oltre ad essere ispirato da un principio di celerità sia prima ancora "giusto", dovrebbe far ritenere prevalente la verità, quale risultante dal documento o dal mal:eriale istruttorio acquisito al processo piuttosto che la apparente pacificità del fatto stesso". 3. Entrambe le censure sono prive di qualsiasi fondamento. 4. Come si desume chiaramente dallo svolgimento del primo motivo, l'impugnante non si duole effettivamente della violazione o falsa applicazione della norma di diritto sostanziale di cui all'art. 2935 c.c., bensì dell'asserita non corretta applicazione del principio di non contestazione che, come è noto, trova fondamento, in termini generali, nell'art. 115, comma secondo, c.p.c., come novellato nel 2008 e quindi nel testo già vigente all'epoca delll'introduzione di questo processo in primo grado (nell'anno 2014); nonché, per quanto riguarda il processo del lavorojnell'art. 416, comma 3, c.p.c. (quanto al convenuto) e nell'art. 420 c.p.c. La doglianza, quindi, è anzitutto mal impostata, laddove nel far riferimento al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c.), richiama l'art. 112 c.p.c., che nulla ha a che fare con le questioni poste, lamentandosi in realtà l'errata applicazione di diverse norme processuali (ossia, il non evocato art. 115, comma primo, c.p.c. e l'invece richiamato art. 420 c.p.c.), da far valere comunque con il mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. 5. Per chiarezza, va poi premesso che è pacifico che il resistente [OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente eccepito in prime cure la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla controparte. Inoltre, è jus receptum che spetta al datore di lavoro, il quale deduca la prescrizione (quinquennale) del credito del lavoratore in costanza del rapporto, provare che questo è presidiato dai necessari requisiti di stabilità reale, requisiti da verificare con riferimento alle dimensioni dell'unità produttiva cui è addetto il lavoratore medesimo (così, tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 9.12.1994, n. 10555; e in termini id., sez. lav., 10.11.1989, n. 4745; id., sez. lav., 17.11.1987, n. 8427; id., sez. lav., 8.8.1987, n. 6806). Tuttavia, da tempo questa Corte ha specificato che, in relazione a tale onere probatorio, il giudice del merito non può trascurare la circostanza che il lavoratore (tenuto alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio) non abbia contrastato il fatto, asserito dal datore di lavoro, di avere avuto alle dipendenze un numero di lavoratori tale da rendere applicabile la tutela cosiddetta reale dei rapporti di lavoro, che consente il decorso della prescrizione durante il loro svolgimento (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 28.6.1988, n. 4383; id., sez. lav., 17.4.1986, n. 2736). 6. Orbene, nella fattispecie in esame il giudice di secondo grado ha accertato anzitutto che: "- il Consolato già nella memoria di costituzione tempestivamente depositata in primo grado ha allegato che nella Ambasciata ove operava l'[OSCURATO:PERSONA] erano in servizio più di 15 dipendenti; - tale circostanza non è mai stata contestata da quest'ultimo alla prima udienza di discussione, e neppure nei successivi sviluppi del giudizio di primo grado, ma solo per la prima volta con il ricorso in appello" (così alla terza facciata dell'impugnata sentenza). 7. Il ricorrente, secondo quanto sopra riportato, non pone in dubbio da nessun punto di vista ammissibile in questa sede di legittimità tali accertamenti; nondimeno, assume che la sua non tempestiva contestazione del c.d. requisito dimensionale ai fini della stabilità reale, ossia, il fatto posto dalla controparte a fondamento della sua eccezione di prescrizione quinquennale del credito in costanza di rapporto (fatto in teoria da dimostrare a cura della stessa parte datoriale), nella specie sarebbe superata nei termini su visti. 8. Le sue deduzioni, di là dalle già illustrate discrasie d'impostazione del motivo, a riguardo sono, però, assolutamente infondate sul piano giuridico. In primo luogo, ex actis e, segnatamente, dal testo della decisione qui gravata, neppure emerge che egli, nell'appellare la sentenza di primo grado che già aveva respinto la sua domanda appunto per aver ritenuto maturata l'eccepita prescrizione, avesse speso l'argomento ora sostenuto, e, cioè, che dal primo giudizio inter partes si potessero e dovessero trarre elementi tali da far reputare "contestato" il fatto costituito dal numero di dipendenti impiegati dal resistente e, per contro, accertato che egli fruisse di una tutela c.d. obbligatoria del proprio posto di lavoro. In secondo luogo, è meramente assertivo l'assunto secondo il quale in quel precedente giudizio fosse "stato affermato in modo incontestabile che l'[OSCURATO:PERSONA] fruisce di una tutela obbligatoria e ciò sulla base di una complessa attività istruttoria", neppure essendo stati richiamati in ricorso passi delle due sentenze di merito di quel diverso procedimento dai quali si potesse desumere quello che ora asserisce il ricorrente. In terzo luogo, per stessa ammissione del ricorrente, quel procedimento, dato per ancora pendente presso questa Corte da ambo le parti all'atto dell'introduzione di questo giudizio di legittimità, non è stato perciò definito con una sentenza coperta dal giudicato formale e sostanziale. In quarto luogo, soprattutto per completezza di disamina, si osserva che è di nuovo scorretta l'impostazione del motivo in esame a riguardo. Lo stesso ricorrente fa presente di aver introdotto in tempi alquanto distanziati due differenti giudizi, relativi a domande parimenti diverse e, soprattutto, ognuno autonomamente soggetto alle regole processuali circa le rispettive prese di posizione delle parti in essi, alle allegazioni ed eccezioni delle stesse, ed alle preclusioni eventualmente avveratesi. In proposito, infatt, il Consolato controricorrente ha fatto presente che nell'anteriore giudizio in questione già il primo Giudice aveva sottolineato, in via preliminare, di non poter esaminare l'eccezione di prescrizione pure all'epoca sollevata dal convenuto perché quello si era costituito tardivamente, non entrando così nel merito di tale eccezione, peraltro riferita alla prescrizione dei diritti azionati in quel primo giudizio, da nessun punto di vista, compreso quello del numero dei dipendenti del Consolato che inducevano il requisito della stabilità reale. 9. Quanto ai conclusivi rilievi del ricorrente nel primo motivo, è sufficiente considerare che la dottrina e la giurisprudenza asseritamente di gran lunga prevalenti, cui allude lo stesso, sono innominate in ricorso; laddove, questa Corte ha continuato ad affermare che: "Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (così, ad es., Cass. civ., sez. VI, 7.2.2019, n. 3680). Nel caso che ci occupa, la Corte distrettuale ha appunto incensurabilmente considerato che la mancata contestazione tempestiva, da parte dell'istante durante il primo grado, del requisito dimensionale posto dal resistente a fondamento dal resistente della sua eccezione di prescrizione, facesse ritenere ormai tardiva l'opposta deduzione a riguardo dell'allora appellante [OSCURATO:PERSONA], a motivo della relativa preclusione. 10. Parimenti da disattendere è la seconda censura, che anzitutto muove da un'incompleta considerazione di quanto detto dalla Corte di merito. A completamento di quanto già sopra riportato, infatti, detta Corte aveva scritto: "il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione gravino anche sul convenuto" (testualmente, cfr. Cass. Lav. n. 3245/2003); conforme anche la successiva Cass. Lav. n. 12636/2005, che fa discendere il principio pure dal precetto della ragionevole durata del processo costituzionalmente sancita dall'art.111 Cost.; da questa visuale prospettica, in termini anche Cass. Lav. n. 18598/2003 e Cass. Lav. n. 1552/2007; conforme Cass.13609/2015)" (così alla penultima e all'ultima facciata della sua sentenza). Ebbene, i principi cui si è attenuta la Corte di merito sono stati riaffermati anche di recente da questa Corte di legittimità (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 10.12.2020, n. 28222). Per contro, tutte le deduzioni svolte dal ricorrente nel secondo e ben poco perspicuo motivo, secondo le quali, a quanto par di capire, il giudice del merito dovrebbe andare alla ricerca della c.d. verità materiale, anche a fronte di un fatto (apparentemente, a suo dire) pacifico, non hanno alcun fondamento, men che meno nell'art. 111 Cost., perché, a tacer d'altro, l'art. 115, comma primo, c.p.c. delinea in termini di doverosità per il giudice ("... deve porre a fondamento della sua decisione ...", recita tale norma) il tener conto, per quanto qui interessa, dei "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", così come il rito del lavoro impone allo stesso giudice di considerare le maturate preclusioni. 11. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo