CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 05497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7052-2024 proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.7052/2024 Cron. Rep. Ud.09/01/2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2433/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/12/2023 R.G.N. 51/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] e Forestale – ARIF Puglia impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bari, confermando la decisione del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda proposta dall’attuale controricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto al pagamento di un maggior importo, rispetto a quanto spontaneamente pagato dalla datrice di lavoro, a titolo di indennità chilometrica a ristoro della spesa per raggiungere il luogo di lavoro con un proprio automezzo; 2. nel giudizio di merito si è discusso, tra l’altro, della corretta interpretazione –ai sensi della contrattazione collettiva applicabile agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Puglia – del concetto di «centro di raccolta», rilevante al fine del calcolo della distanza chilometrica rispetto al luogo di lavoro; t ale aspetto della controversia, deciso in entrambi i gradi in senso favorevole ai lavoratori, non è però qui oggetto di censura;3. il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, assistiti da memoria, è invece concentrato sulla contestazione dell’applicabilità all’attuale controricorrente, in quanto dipendente di un ente pubblico non economico, della contrattazione collettiva nazionale e regionale vigente in ambito privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e, in particolare, del CCNL 7.12.2010 e del CIRL 10.6.2014; 4. il lavoratore si è difeso con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12,comma 2 e 5, della legge reg. Puglia n. 3/2010, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.; la corte d’appello aveva errato a ritenere applicabile l’art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 perché il Lionetti era stato assunto dalla Regione Puglia come operaio specializzato a tempo indeterminato e solo dislocato presso ARIFin regime di avvalimento, senza che a ciò seguisse un effettivo trasferimento del dipendente che era rimasto nel ruolo della Regione con applicazione del relativo CCNL Regioni e [OSCURATO:PERSONA] e mai transitato in ARIFex art. 12 comma 5 della legge reg. n. 3/2010; il giudice d’appello aveva violato anche l’art. 2697 cod. civ. nell’affermare che ARIF avrebbe dovuto provare il fatto dedotto, ciò in contrasto co l principio negativa non sunt probanda; 1.1 il motivo è inammissibile; in merito all’avvalimento e all’assenza di un successivo provvedimento di trasferimento del lavoratore, la Corte territoriale aveva replicato (p. 6 sentenza) che «innanzitutto l’allegazione era del tutto nuova» e che «in secondo luogo sarebbe stato onere di ARIF, in quanto appellante, dimostrare la fondatezza della propria allegazione difensiva […] e produrre documentazione idonea ad asseverare il fatto dedotto, ossia che, nonostante la deliberazione adottata dalla G.R. , il Servizio del personale dello stesso Ente avrebbe omesso l’adozione degli atti necessari ad assicurare il transito all’ARIF»; orbene, nel suo ricorso per cassazione nulla dice ARIFsulla prima delle due rationes decidendi, sicchè, col consolidarsi della stessa, il motivo diventa nel complesso inammissibile; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass.n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018); 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia(art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. c iv . ) falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 cod.civ., in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014, nonché v iolazione dell’art. 117, comma 2, lett. l, Cost.e degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001; sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett. l, Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata; ribadisce che ARIF Puglia è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali»; in definitiva, secondo la ricorrente, il rapporto di lavoro in esame è riconducibile allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorre con un ente pubblico ed è posto in essere al fine di soddisfare fini istituzionali dell’Ente; 3. strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, cod. p roc . civ.,violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 , nonchéviolazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010, in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014»; ARIF sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto dell’attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all’ARAN; 4. i due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati: possono, a riguardo, richiamarsi le diffuse motivazioni sviluppate da questa Corte in una vicenda in larga parte sovrapponibile (Cass., Sez. L, n. 23860/2024; cui addeCass. n. 23887 e n. 23894 del 2024); 4.1. questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato eda tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”» (Cass. n. 6193/2023); e tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009); a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientrano la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico - agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia»; in sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali» salvo l’esercizio, qui effettuato dal Lionetti con raccomandatadel 7/7/2011, dell’opzione per il CCNL “privatistico” previsto per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (v. p. 8, primocpv., della sentenza impugnata), agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l’attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria»; ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7- bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali; per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni»; tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001; 4.2. più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023);si è quindi statuito –e qui si intende ribadire – che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico»; di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte, legge reg. n. 3/2010 cit. al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo - previdenziale” va inteso come strettamente inerente […] alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. […] Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori»; 4.3. ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca –sulla base di una legge regionale che la prevede – l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico); sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023,cit.); 4.4. sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. n. 45 del 2012: infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»; ma, anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2-quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono»; dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato; 5. rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensied €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15%, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],anticipataria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente de