CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 23871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17222/2023 R.G. proposto da A.R.I.F. PUGLIA -[OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrenti - avverso la sentenza n. 229/2023 de lla Corte d’Appello di Bari , depositata il16. 2. 20 2 3;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18- 27.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] e Forestale – ARIF Puglia impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bari, confermandola decisione del Tribunale di Bari , in funzione di giudice del lavoro, ha acco lto l e domand e propost e dagli attuali controricorrentiaventi ad oggetto il riconoscimento del loro diritto al pagamento di un maggior importo, rispetto a quanto spontaneamente pagato dalla datrice di lavoro, a titolo di indennità chilometrica a ristoro della spesa per raggiungere il luogo di lavoro con un proprio automezzo. Nel giudizio di merito si è discusso , tra l’altro, dell a corretta interpretazione– ai sensi della contrattazione collettiva applicabile a gli addetti ai lavor i di sistemazione idraulico - forestale e idraulico-agraria della Regione Puglia– del concetto di «centro di raccolta», rilevante al fine del calcolo della distanza chilometrica rispetto al luogo di lavoro. Tale aspetto della controversia, deciso in entrambi i gradi in senso favorevole ai lavoratori, non è però qui oggetto di censura. Il ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, è invece concentrato sulla contestazione dell’applicabilità agli attuali controricorrenti, in quanto dipendenti di unente pubblico non economico, della contrattazione collettiv a nazionale e regionale vigente in ambito privatistico per gli addetti ai lavor i di sistemazione idraulico-forestale e idraulico - agraria e, in particolare, delCCNL 7.12.2010 e del CIRL 10.6.2014 . Ilavoratori si sono difesi con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Lo svolgimento dell’adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente Aggiunto della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di C assazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. e per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; motivazione assente, apparente, manifestamentee irriducibilmente contraddittoria». La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, pur non contestandola natura di ente pubblico non economico dell’ARIF, avrebbe omesso di motivare in diritto la ritenuta applicabilità della contrattazione collettiva del lavoro privato, limitandosi a constatare il fatto che la stessa ARIF «ha sempre applicato il CCNL dei lavoratori idraulico-forestali e il [OSCURATO:PERSONA] della Puglia -CIRL». 1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte d’Appello, lungi dal discostarsi dal principio per cui « nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» (art. 113, comma 1, c.p.c.), ha indicato nella l.r. n. 3 del 2010 la fonte del diritto alla quale ricondurre l’applicabilità agli attuali controricorrentidella contrattazione collettiva di tipo privatistico. E l’indicazione della fonte normativa, insieme al rilievo fattuale che i lavoratoriin questione non erano stati già precedentemente assunti a tempo indeterminato dalla Regione, integra gli estremi di una motivazione della decisione assunta, tutt’altro che meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria. Il fatto che la Corte d’Appello abbia anche sottolineato l’indubbia contraddizione, nella difesa dell’ARIF, di negare l’applicabilità di contratti collettivi di lavoro da lei stessa continuativamente applicati(tant’è che la controversia è insorta sulla diversa interpretazione di quei contratti)nulla toglie e nulla aggiunge alla motivazione della sentenza. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art.1362 c.c. in relazione all’art.23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014. Violazione dell’art. 117, comma 2 , lett. L , Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001». Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria , perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett. L , Cost. , essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincola ndo anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata. Ribadisce che ARIF Puglia è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165del 2001 , applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali». In definitiva, secondo la ricorrente, irapporti di lavoro in esame sono riconducibil i allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine di soddisfare fini istituzionali dell’Ente. 3. Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, « in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.:la violazione degli art t . 2 , comm a 2 , 40 e 40-bisdel d.lgs. n. 165/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art.1362 c.c.in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014». ARIF sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto dell’attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all’ARAN. 4. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessionetra di loro, sono infondati. 4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”.» (Cass. n. 6193/2023). E tale disciplinasi poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962 , che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato(Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). Aseguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientranola l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia». In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a)del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF,di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, gli attuali controricorrenti), « si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria». Ma anche a livello nazionale è stata pi ù di recente , e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurrequesto settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7-bis, del d.l. n. 120 del 2021 , convertito in legge n. 155 del 2021 , il quale prevede : «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie- florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni». Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua conferma ta specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165del 2001. 4.2. Più precisamente, s ui limiti della compatibilità tra siffatta disciplinaspeciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata propriocon riguardo a un dipendent e dell’ARIF e, quindi, alla legislazionespeciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza,«il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori». 4.3. Ebbene, nel caso di specie, i lavoratori invocano – sulla base di una legge regionale che la prevede –l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privatocon riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.). 4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione , è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art.12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r.n. 45 del 2012. Infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma ( 2 - quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale». Ma,anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017(anno di introduzione ne l medesimo art.12 dell’analogo comma 2-quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogarel’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». Dunque, con la previs ione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentementeapplicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato. 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 78/2010; violazione dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009; violazione dell’art. 14 preleggi». Assume che la sentenza impugnata viola l’art. 6 , comma 12,del d.lgs. n. 78 del 2010 , secondo cui « gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive» 5.1. Il motivo –che pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nei due gradi di merito – è comunque infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010«non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire»(v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami de lla giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). In definitiva, la semplice invocazione de l contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010non basta per dare fondamento allacensura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe datoapplicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge. 6. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussist ono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;si dà a