Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11428/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato1487 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 130/2025 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 11/02/2025 R.G.N. 1488/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026- Con sentenza dell’11 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Bariconfermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglievala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’AgenziaRegionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – ARIF Puglia, aventead oggetto la condanna dell’ARIF a corrispondere all’istante,dipendente della stessa inquadrato come operaio specializzatocategoria A, posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ailavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrariadella Regione Puglia, l’indennità di percorrenza chilometricaprevista dalla contrattazione collettiva non correttamenteliquidatagli dall’Agenzia datrice di lavoro.- La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questaritenuto applicabile il CCNL privatistico per gli addetti ai lavoridi sistemazione idraulica venendo esso in rilievo con riferimentoad aspetti relativi soltanto al trattamento economico delrapporto, di dover escludere l’essere l’ARIF annoverabile tra lepubbliche amministrazioni nei cui confronti trovano applicazionele misure di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 6,comma 12, d.l. n. 78/2010, di dover interpretare la normativacontrattuale nel senso che l’ammontare dell’indennitàchilometrica dovesse essere determinata ai sensi, non, comepreteso dall’ARIF, del punto B dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma delpunto A dell’accordo medesimo, che prevedeva doversicomputare la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoroe il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoroed il centro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratoreed, a questa stregua, dovuto un rimborso calcolato sulladistanza chilometrica del percorso di andata e ritorno tra laNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026residenza ed i centri lavorativi di adibizione, con diritto alledifferenze tra quanto versato a tale titolo e quantoeffettivamente dovuto- Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ARIF Puglia, affidandol’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso,il Fanelli.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 12, l. n.122/2010, l’Agenzia ricorrente lamenta la non conformità adiritto della pronunzia della Corte territoriale di riconoscimentodel diritto del Fanelli all’indennità in questione a prescinderedall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con ildisposto dell’invocato art. 6, d.l. n. 78/2010 che include l’ARIFPuglia nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nelconto economico consolidato tenute al contenimento della spesapubblica e con i principi di buona amministrazione di cui allaCarta costituzionale, precludendo al personale l’erogazionedell’indennità in questione.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 54, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 7.12.2010 per gliaddetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, 23 CIRL Regione Puglia del 5.10.2009 e 10.6.2014,117, comma 2, lett. l) Cost e 7 bis d.l. n. 120/2021 (conv. in l.n. 155/2021), lamenta a carico della Corte territorialel’applicazione alla fattispecie del CCNL di matrice privatistica,essendo viceversa applicabile ai rapporti di lavoro alledipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi stipulaticon la partecipazione dell’ARAN, recanti, in conformità alNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026disposto dell’art. 7 bis d.l. n. 120/2021, richiami espressi aivincoli di spesa e comprendenti nella delegazione di partedatoriale un rappresentante degli enti di riferimento così daallinearli, come previsto dall’art. 117, comma 2, Cost., almodello generale del d.lgs. n. 165/2001- Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione efalsa applicazione degli artt. 15 e 54, CCNL 2.8.2006 e7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, 23 CIRL Regione Puglia del5.10.2009 e 10.6.2014, l’Agenzia ricorrente imputa alla Corteterritoriale l’erronea interpretazione della normativa invocatariconoscere il rimborso chilometrico con riferimento all’ipotesi incui il lavoratore venga momentaneamente spostato da un luogodi lavoro ad un altro e non per coprire il tragitto dal luogo diresidenza al luogo di lavoro, dovendo intendersi come volte alristoro del disagio del momentaneo trasferimento.- Nel quarto motivo (art. 360, n.3, cpc) la violazione e falsaapplicazione in relazione all’erronea interpretazione delledisposizioni del CCNL ai fini del calcolo della distanzachilometrica rispetto al luogo di lavoro.- Il primo motivo si rivela infondato, non trovando la norma di cuiall’art. 6, comma 12, l. n. 122/2010 diretta applicazione alleregioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio sanitarionazionale, così da precludere l’efficacia della disposizione di cuial contratto collettivo, ma costituendo soltanto, come si leggenel successivo comma 20 del medesimo articolo, unadisposizione di principio ai fini del coordinamento della finanzapubblica, per risultare il relativo vincolo inserito nellaNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026determinazione complessiva del tetto massimo di risparmi dispesa che le Regioni devono conseguire (cfr. Cass. n.31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche conriguardo ai pertinenti richiami alla giurisprudenza della Cortecostituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).- Parimenti infondato risulta il secondo motivo alla lucedell’orientamento accolto da questa Corte in ordine allacompatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendentidagli enti pubblici non economici che trova radici nella l. n.124/1985 ed i principi propri del pubblico impiegocontrattualizzato (cfr., da ultimo Cass. n. 12493/2025 checostituisce un precedente del tutto sovrapponibile alle cuimotivazioni qui espressamente ci si richiama ma già Cass. n.25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. 23871/2024) in baseal quale la qualificazione del rapporto in termini di lavoropubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato,dovendosi intendere quell’applicazione come strettamenteinerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed allemansioni esigibili nonché al trattamento economico ivi previsto,ed escludendosene l’operatività, per la prevalenza del regolecomuni del lavoro privatizzato ed in particolare dell’art. 52 d.lgs.n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione deldiritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto dimansioni superiori.- Inammissibile, di contro, deve ritenersi il terzo motivorisolvendosi la censura nella prospettazione di unainterpretazione dell’articolata disciplina contrattuale, per laquale l’indennità chilometrica sarebbe dovuta solo nel caso diNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026uno spostamento momentaneo del lavoratore da un luogo dilavoro ad un altro ovvero in caso di invio in trasferta, alternativaa quella accolta dalla Corte territoriale, da ritenersi, viceversadel tutto congrua sul piano logico e giuridico nell’assumere qualeipotesi legittimante il riconoscimento dell’indennità chilometrical’ipotesi ordinaria per cui il lavoratore è tenuto a raggiungere ilposto di lavoro coprendo con il proprio mezzo la distanza diquesto dalla propria residenza, distanza misurata peraltro dalcentro di raccolta più vicino alla residenza stessa.- Quanto al quarto motivo è a dirsi come lo stesso si appalesiparimenti inammissibile, concretandosi la censura mossadall’Agenzia ricorrente nel contrapporre una propriainterpretazione dei criteri di calcolo della distanza chilometricarilevante ai fini della quantificazione dell’indennità in questioneposti dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretazione per laquale il criterio di cui al punto A detterebbe una disciplinaintertemporale da applicarsi soltanto alle situazioni pendenti, aquella accolta dalla Corte territoriale che risulta, viceversa,immune da vizi logici e giuridici nel ritenere i due criteri previstidal citato accordo fare riferimento ad una ipotesi di successionenel tempo di distinte discipline del medesimo istituto, per cuinelle more dell’applicazione della nuova disciplina di cui al puntoB, che lo stesso accordo differisce ad una successiva intesa,avrebbe continuato a trovare applicazione la disciplina di cui alpunto A, con conseguente riferibilità ratione temporis allafattispecie de qua.- Il ricorso va, dunque, rigettato.Numero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo con distrazione in favore del procuratore delcontroricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 percompensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di leggecon distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato1487 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 130/2025 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 11/02/2025 R.G.N. 1488/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026- Con sentenza dell’11 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Bariconfermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglievala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’AgenziaRegionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – ARIF Puglia, aventead oggetto la condanna dell’ARIF a corrispondere all’istante,dipendente della stessa inquadrato come operaio specializzatocategoria A, posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ailavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrariadella Regione Puglia, l’indennità di percorrenza chilometricaprevista dalla contrattazione collettiva non correttamenteliquidatagli dall’Agenzia datrice di lavoro.- La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questaritenuto applicabile il CCNL privatistico per gli addetti ai lavoridi sistemazione idraulica venendo esso in rilievo con riferimentoad aspetti relativi soltanto al trattamento economico delrapporto, di dover escludere l’essere l’ARIF annoverabile tra lepubbliche amministrazioni nei cui confronti trovano applicazionele misure di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 6,comma 12, d.l. n. 78/2010, di dover interpretare la normativacontrattuale nel senso che l’ammontare dell’indennitàchilometrica dovesse essere determinata ai sensi, non, comepreteso dall’ARIF, del punto B dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma delpunto A dell’accordo medesimo, che prevedeva doversicomputare la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoroe il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoroed il centro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratoreed, a questa stregua, dovuto un rimborso calcolato sulladistanza chilometrica del percorso di andata e ritorno tra laNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026residenza ed i centri lavorativi di adibizione, con diritto alledifferenze tra quanto versato a tale titolo e quantoeffettivamente dovuto- Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ARIF Puglia, affidandol’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso,il Fanelli.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare laviolazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 12, l. n.122/2010, l’Agenzia ricorrente lamenta la non conformità adiritto della pronunzia della Corte territoriale di riconoscimentodel diritto del Fanelli all’indennità in questione a prescinderedall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con ildisposto dell’invocato art. 6, d.l. n. 78/2010 che include l’ARIFPuglia nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nelconto economico consolidato tenute al contenimento della spesapubblica e con i principi di buona amministrazione di cui allaCarta costituzionale, precludendo al personale l’erogazionedell’indennità in questione.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 54, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 7.12.2010 per gliaddetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, 23 CIRL Regione Puglia del 5.10.2009 e 10.6.2014,117, comma 2, lett. l) Cost e 7 bis d.l. n. 120/2021 (conv. in l.n. 155/2021), lamenta a carico della Corte territorialel’applicazione alla fattispecie del CCNL di matrice privatistica,essendo viceversa applicabile ai rapporti di lavoro alledipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi stipulaticon la partecipazione dell’ARAN, recanti, in conformità alNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026disposto dell’art. 7 bis d.l. n. 120/2021, richiami espressi aivincoli di spesa e comprendenti nella delegazione di partedatoriale un rappresentante degli enti di riferimento così daallinearli, come previsto dall’art. 117, comma 2, Cost., almodello generale del d.lgs. n. 165/2001- Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione efalsa applicazione degli artt. 15 e 54, CCNL 2.8.2006 e7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, 23 CIRL Regione Puglia del5.10.2009 e 10.6.2014, l’Agenzia ricorrente imputa alla Corteterritoriale l’erronea interpretazione della normativa invocatariconoscere il rimborso chilometrico con riferimento all’ipotesi incui il lavoratore venga momentaneamente spostato da un luogodi lavoro ad un altro e non per coprire il tragitto dal luogo diresidenza al luogo di lavoro, dovendo intendersi come volte alristoro del disagio del momentaneo trasferimento.- Nel quarto motivo (art. 360, n.3, cpc) la violazione e falsaapplicazione in relazione all’erronea interpretazione delledisposizioni del CCNL ai fini del calcolo della distanzachilometrica rispetto al luogo di lavoro.- Il primo motivo si rivela infondato, non trovando la norma di cuiall’art. 6, comma 12, l. n. 122/2010 diretta applicazione alleregioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio sanitarionazionale, così da precludere l’efficacia della disposizione di cuial contratto collettivo, ma costituendo soltanto, come si leggenel successivo comma 20 del medesimo articolo, unadisposizione di principio ai fini del coordinamento della finanzapubblica, per risultare il relativo vincolo inserito nellaNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026determinazione complessiva del tetto massimo di risparmi dispesa che le Regioni devono conseguire (cfr. Cass. n.31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche conriguardo ai pertinenti richiami alla giurisprudenza della Cortecostituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).- Parimenti infondato risulta il secondo motivo alla lucedell’orientamento accolto da questa Corte in ordine allacompatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendentidagli enti pubblici non economici che trova radici nella l. n.124/1985 ed i principi propri del pubblico impiegocontrattualizzato (cfr., da ultimo Cass. n. 12493/2025 checostituisce un precedente del tutto sovrapponibile alle cuimotivazioni qui espressamente ci si richiama ma già Cass. n.25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. 23871/2024) in baseal quale la qualificazione del rapporto in termini di lavoropubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato,dovendosi intendere quell’applicazione come strettamenteinerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed allemansioni esigibili nonché al trattamento economico ivi previsto,ed escludendosene l’operatività, per la prevalenza del regolecomuni del lavoro privatizzato ed in particolare dell’art. 52 d.lgs.n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione deldiritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto dimansioni superiori.- Inammissibile, di contro, deve ritenersi il terzo motivorisolvendosi la censura nella prospettazione di unainterpretazione dell’articolata disciplina contrattuale, per laquale l’indennità chilometrica sarebbe dovuta solo nel caso diNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026uno spostamento momentaneo del lavoratore da un luogo dilavoro ad un altro ovvero in caso di invio in trasferta, alternativaa quella accolta dalla Corte territoriale, da ritenersi, viceversadel tutto congrua sul piano logico e giuridico nell’assumere qualeipotesi legittimante il riconoscimento dell’indennità chilometrical’ipotesi ordinaria per cui il lavoratore è tenuto a raggiungere ilposto di lavoro coprendo con il proprio mezzo la distanza diquesto dalla propria residenza, distanza misurata peraltro dalcentro di raccolta più vicino alla residenza stessa.- Quanto al quarto motivo è a dirsi come lo stesso si appalesiparimenti inammissibile, concretandosi la censura mossadall’Agenzia ricorrente nel contrapporre una propriainterpretazione dei criteri di calcolo della distanza chilometricarilevante ai fini della quantificazione dell’indennità in questioneposti dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretazione per laquale il criterio di cui al punto A detterebbe una disciplinaintertemporale da applicarsi soltanto alle situazioni pendenti, aquella accolta dalla Corte territoriale che risulta, viceversa,immune da vizi logici e giuridici nel ritenere i due criteri previstidal citato accordo fare riferimento ad una ipotesi di successionenel tempo di distinte discipline del medesimo istituto, per cuinelle more dell’applicazione della nuova disciplina di cui al puntoB, che lo stesso accordo differisce ad una successiva intesa,avrebbe continuato a trovare applicazione la disciplina di cui alpunto A, con conseguente riferibilità ratione temporis allafattispecie de qua.- Il ricorso va, dunque, rigettato.Numero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo con distrazione in favore del procuratore delcontroricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 percompensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di leggecon distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 9999/2025Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 11428/2026Data pubblicazione 28/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11428/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris