CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 12493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15579-2024 proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E FORESTALI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 291/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/03/2024 R.G.N. 635/2023; [OSCURATO:PERSONA] forestali- indennità chilometrica R.G.N.15579/2024 Cron. Rep. Ud.09/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Puglia quale operaio a tempo indeterminato, giusta contratto individuale di lavoro stipulato indata 06.12.2005, con qualifica di operaio specializzato super categoria B,posizione economica B3, CCNL di settore, sul presupposto di essere stato trasferito all’ARIF Puglia ai sensi della L.R. n. 3/2010, ha chiesto al Tribunale di Bari di accertarel’inadempimento dell’ARIF, sua datrice di lavoro, e chiesto la condannadella stessa a pagare, ai sensi dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale del 7/12/2010 e dell’art. 23 del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico - agraria della Regione Puglia del 5.10.2009, per il periodo dal 2012 al 31/12/2017, la somma dieuro 9.335,47 a titolo di remunerazione delle ore spese per il tragittocasa lavoro e viceversa. 2. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 15/5/2023, ha accolto il ricorso e condannato l’ARIF al pagamento infavore del ricorrente della somma sopraindicata. 3. La Corte d’appello di Bari, decidendo sull’impugnazione dell’ARIF, ha confermato la pronuncia di primo grado. Ha rilevato che il dipendente rientrava tra quelli trasferiti dalla Regione all’Agenzia Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a)della L.R. n. 3/2010 istitutiva dell’ARIF. Rilevava che il dipendente aveva anche esercitato l’opzione perl’inquadramento nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale con conseguente applicazione del relativo trattamentogiuridico-economico. Evidenziava che avrebbe dovuto l’ARIF provare il fatto dedotto (ossia che nonostante la delibera adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dello stesso Ente avrebbe omesso, o comunque ritardato rispetto al periodo di tempo oggetto di causa, l’adozione degli attinecessari per assicurare il transito), tanto più che, a distanza di oltre dieci anni dall’adottata delibera non si comprendeva quale ulteriore atto amministrativo avrebbe dovuto essere emanato per il perfezionamento di un transito già deliberato dagli organi competenti mediante l’analiticaindicazione degli operai transitati. Richiamava la pronuncia di questa Corte n. 10811/2023. Riteneva che nella presente causa la contrattazione collettiva privatistica rilevasse con riferimento ad aspetti relativi al trattamentoeconomico del rapporto. Confermava quanto evidenziato dal Tribunale in ordine all’essere del tutto pacifiche le circostanze fattuali sulle quali si fondava la pretesacreditoria fatta valere in giudizio. 4. L’ARIF ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ilricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2 e comma 5 della L.R. Puglia n. 3 del2010 in riferimento alla Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 863/2010; violazione dell’art. 2697 cod.civ. Sostiene che, nella specie, non vi era stato alcun trasferimento in quanto il ricorrente, assunto originariamente dalla Regione Puglia ed inquadrato nei ruoli regionali con contratto a tempo indeterminato era stato, in seguito dislocato in regime di “avvalimento” presso l’ARIF in sede di prima istituzione dell’Agenzia. Assume che, pur risultando il predetto inserito tra il personale datrasferire ai sensi di cui all’elenco allegato alla delibera della GiuntaRegionale pugliese n. 863 del 23.3.2010 ai sensi dell’art. 12, comma 2,lett. a) della L.R. n. 3/2010, in realtà nessun trasferimento era avvenuto non essendo stato adottato alcun provvedimento da parte della Regione Puglia successivo suddetta alla delibera n. 863/2010, con laconseguenza che mancava il presupposto di legge previsto dal citato art.12, comma 5. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuirerilevanza alla raccomandata A/R del 25/03/2011 con la quale ildipendente avrebbe esercitato il diritto di opzione (atto unilateraleirrilevante).Sostiene che il lavoratore avrebbe dovuto fornire la provadell’avvenuto trasferimento, e tanto non era avvenuto. 2. Il motivo è inammissibile laddove il ricorrente oppone all’accertamento del giudice di merito una diversa valutazione dellerisultanze documentali, anche sulla base di eccezioni che non risultanomai formulate prima. Nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. senza, però, censurare l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova e dunque per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, il rilievo sicolloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360, co. 1, cod. proc. civ. perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sol lecita una rivisitazione nel merito della vicenda (nonconsentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. Un., 10 giugno 2016, n. 11892). Rispetto al ragionamento della Corte di merito, il ricorrente, che evoca nel presente giudizio, in luogo del ritenuto trasferimento, ladiversa fattispecie dell’avvalimento, oltre a non precisare quando ed in che termini la questione (evidentemente comportante accertamenti in fatto e, dunque, la necessità del contraddittorio) sia stata posta già nel giudizio di primo grado, scivola nell’ambito dell’accertamento in fatto che il giudice di appello, come evidenziato nello storico di lite, ha risolto sulla base della complessiva valutazione del materiale documentale asua disposizione (elenco del personale allegato alla delibera di Giunta n.863 del 23.3.2010 e formato ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) dellaL.R. n. 3/2010; esercizio del diritto di opzione). 3. Con il secondo motivo sidenuncia la violazione e falsa applicazione de gli art t . 15 e 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria del 7/12/2010 nonché dell’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014. Violazione dell’art. 7 bis. DL n. 120/2021. Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett. L, Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata. Ribadisce che ARIF Puglia è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente dispos to all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazionisi intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali». In definitiva, secondo il ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quantointercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine disoddisfare fini istituzionali dell’Ente. 4. Il secondo motivo è infondat o (si vedano le decisioni di legittimità rese in vicende analoghe Cass. n. 25112/2024; Cass. n. 23894/2024; Cass. n. 23871/2024; Cass. n. 23760/2024;Cass. n. 23716/2024). 5.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazionedella contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e laprotezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e iltrattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina delcontratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”.»(Cass. n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsionidella legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentitoall’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempodeterminato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alleRegioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, trale quali rientra la L.R. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenziaregionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art.12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico - economico e assicurativo-previdenziale aisensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito,con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoliregionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per idipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto alrientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia». In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplinacontrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l’attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria». Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini benpiù ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settoredel lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7-bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il qualeprevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione inamministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico - forestali, idraulico - agrarie, di gestione forestale, di prevenzioneed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti dispesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Perle amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni». Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando lacompagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, purnella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n.165 del 2001. 5.2. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economicie i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della RegionePuglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass.n. 21006/2023). Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che «l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ailavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria” ed al relativo “trattamento giuridico - economico e assicurativo - previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lav oratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenzadelle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d.lgs.165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori». 5.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca – sulla base di una legge regionale che la prevede – l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il«trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestalioperano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).5.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo allarelativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art.12, comma 3, della L.R. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della L.R. n.45 del 2012. Infatti, l’art. 23 della L.R. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il qualenuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato,ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionaleper gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale». Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2-quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della L.R. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attivitàirrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle qualiesse aderiscono». Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione edi consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione deicontratti collettivi di diritto privato. 6. Con il terzo ed ultimomotivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: violazione dell’art. 6 d.lgs. n.78/2010. Assume che la sentenza impugnata viola l’art. 6, comma 12, deld.lgs. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 della legge 18dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzatodi cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive». 7.1. Il motivo –che pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o trattata nei due gradi di merito –è comunque infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alleprovince autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 delmedesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto mava inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n.31881/2018, alla cui più ampia motivazione –anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale –si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.). In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’appello avrebbe dato applicazione a unaclausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza diquella disposizione di legge. 8. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, ad euro 200,00 per esborsi eagli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da