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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 26295/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1039-2025 proposto da: A.R.I.F.

PUGLIA - Agenzia Regionale per le attività [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1378/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/10/2024 R.G.N. 341/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1039/2025 Cron.

Rep.

Ud.09/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 29 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali –ARIF Puglia, avente ad oggetto la condanna dell’ARIF a corrispondere all’istante, dipendente della stessa inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Regione Puglia, l’indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva non più liquidatagli dall’Agenzia datrice nel periodo da maggio 2015 al 13 novembre 2019. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il rapporto in questione legittimamente assoggettato alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato quanto al profilo del trattamento economico del personale per quanto instaurato con un ente pubblico non economico comunque rientrante nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato e, perciò, sempre soggetto alle regole generali del d.lgs. n. 165/2001 e così dovuto il rivendicato emolumento accessorio da considerarsi documentalmente provato quanto ai presupposto giustificativi della sua erogazione - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ARIF Puglia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il lavoratore.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, L.R. n. 3/2010 in riferimento alla Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 863/2010 e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile al rapporto il CCNL di diritto privato, non avendo considerato che il Pecorelli, originariamente dipendete della Regione Puglia con contratto a tempo indeterminato ed inserito nell’elenco del personale da trasferire all’ARIF Puglia allegato alla predetta delibera, non era mai stato formalmente trasferito all’Agenzia che aveva continuato ad impiegarlo in regime di “avvalimento” ai sensi dell’art. 12 L.R.

Puglia non potendo pertanto vantare la spettanza dell’emolumento accessorio previsto dal CCNL inapplicabile al rapporto. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 2.8.2006 e 7.12.2010, 23 CIRL Regione Puglia e 7 bis d.l. 120/2021,l’Agenzia ricorrente ribadisce a carico della Corte territoriale l’erroneità della ritenuta applicabilità al rapporto del CCNL di diritto privato avendo il legislatore consentito l’operatività del CCNL suddetto anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze di datore di lavoro pubblico solo con l’invocato art. 7 bis d.l. n. 120/2021, valendo ciò ad escludere la spettanza del rivendicato emolumento accessorio. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 e 97 Cost., l’Agenzia ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di riconoscimento del diritto del Pecorelli all’indennità in questione a prescindere dall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con il disposto dell’invocato art. 6, d.l. n. 78/2010 che include l’ARIF Puglia nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato tenute al contenimento della spesa pubblica e con i principi di buona amministrazione di cui alla Carta costituzionale, precludendo al personale l’erogazione dell’indennità in questione. - Il primo motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura mossa dall’Agenzia ricorrente nella mera confutazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, confutazione per di più basata sull’eccezione relativa alla diversa qualificazione del rapporto tra le parti – mero avvalimento delle prestazioni del Pecorelli rimasto alle dipendenze della Regione Puglia e mai trasferito all’ARIF Puglia – di cui questa non precisa quando ed in che termini l’abbia sollevata già nel giudizio di primo grado, così che la stessa risulta insuscettibile di inficiare l’accertamento in fatto condotto dalla Corte territoriale sulla base della documentazione con certezza acquisita agli atti (elenco del personale da trasferire allegato alla delibera di Giunta n. 863 del 23.3.2010 e l’opzione per il passaggio di cui alla raccomandata del 25.3.2011) nel rispetto delle regole sull’onere della prova. - Di contro, infondato risulta il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (v., Cass., n. 19200 del 2025) in ordine alla compatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti dagli enti pubblici non economici che trova radici nella l. n. 124/1985 ed i principi propri del pubblico impiego contrattualizzato (cfr., da ultimo Cass. n. 12493/2025 che costituisce un precedente del tutto sovrapponibile alle cui motivazioni qui espressamente ci si richiama ma già Cass. n. 25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. 23871/2024) in base al quale la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato, dovendosi intendere quell’applicazione come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili nonché al trattamento economico ivi previsto, ed escludendosene l’operatività, per la prevalenza del regole comuni del lavoro privatizzato ed in particolare dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori. - Il terzo motivo è infondato. - Questa Corte ha infatti chiarito che le disposizioni dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 “non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del [OSCURATO:PERSONA], per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come si legge al comma 20 del medesimo articolo.

Pertanto, il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che ad esse devono conseguire (v. da 23716/2024, Cass. n. 23887, 23860 e 23716 del 2024 e ribadito da Cass. n. 12199/2025).

In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento alla censura secondocui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge”.

La disciplina richiamata nel motivo non è pertanto in sé ostativa all’applicazione in favore dei dipendenti A.R.I.F. soggetti al contratto privatistico della clausola collettiva sull’indennità chilometrica. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1039-2025 proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - Agenzia Regionale per le attività [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1378/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/10/2024 R.G.N. 341/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1039/2025 Cron. Rep. Ud.09/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 29 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali –ARIF Puglia, avente ad oggetto la condanna dell’ARIF a corrispondere all’istante, dipendente della stessa inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Regione Puglia, l’indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva non più liquidatagli dall’Agenzia datrice nel periodo da maggio 2015 al 13 novembre 2019. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il rapporto in questione legittimamente assoggettato alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato quanto al profilo del trattamento economico del personale per quanto instaurato con un ente pubblico non economico comunque rientrante nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato e, perciò, sempre soggetto alle regole generali del d.lgs. n. 165/2001 e così dovuto il rivendicato emolumento accessorio da considerarsi documentalmente provato quanto ai presupposto giustificativi della sua erogazione - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ARIF Puglia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il lavoratore. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, L.R. n. 3/2010 in riferimento alla Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 863/2010 e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile al rapporto il CCNL di diritto privato, non avendo considerato che il Pecorelli, originariamente dipendete della Regione Puglia con contratto a tempo indeterminato ed inserito nell’elenco del personale da trasferire all’ARIF Puglia allegato alla predetta delibera, non era mai stato formalmente trasferito all’Agenzia che aveva continuato ad impiegarlo in regime di “avvalimento” ai sensi dell’art. 12 L.R. Puglia non potendo pertanto vantare la spettanza dell’emolumento accessorio previsto dal CCNL inapplicabile al rapporto. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 2.8.2006 e 7.12.2010, 23 CIRL Regione Puglia e 7 bis d.l. 120/2021,l’Agenzia ricorrente ribadisce a carico della Corte territoriale l’erroneità della ritenuta applicabilità al rapporto del CCNL di diritto privato avendo il legislatore consentito l’operatività del CCNL suddetto anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze di datore di lavoro pubblico solo con l’invocato art. 7 bis d.l. n. 120/2021, valendo ciò ad escludere la spettanza del rivendicato emolumento accessorio. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 e 97 Cost., l’Agenzia ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di riconoscimento del diritto del Pecorelli all’indennità in questione a prescindere dall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con il disposto dell’invocato art. 6, d.l. n. 78/2010 che include l’ARIF Puglia nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato tenute al contenimento della spesa pubblica e con i principi di buona amministrazione di cui alla Carta costituzionale, precludendo al personale l’erogazione dell’indennità in questione. - Il primo motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura mossa dall’Agenzia ricorrente nella mera confutazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, confutazione per di più basata sull’eccezione relativa alla diversa qualificazione del rapporto tra le parti – mero avvalimento delle prestazioni del Pecorelli rimasto alle dipendenze della Regione Puglia e mai trasferito all’ARIF Puglia – di cui questa non precisa quando ed in che termini l’abbia sollevata già nel giudizio di primo grado, così che la stessa risulta insuscettibile di inficiare l’accertamento in fatto condotto dalla Corte territoriale sulla base della documentazione con certezza acquisita agli atti (elenco del personale da trasferire allegato alla delibera di Giunta n. 863 del 23.3.2010 e l’opzione per il passaggio di cui alla raccomandata del 25.3.2011) nel rispetto delle regole sull’onere della prova. - Di contro, infondato risulta il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (v., Cass., n. 19200 del 2025) in ordine alla compatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti dagli enti pubblici non economici che trova radici nella l. n. 124/1985 ed i principi propri del pubblico impiego contrattualizzato (cfr., da ultimo Cass. n. 12493/2025 che costituisce un precedente del tutto sovrapponibile alle cui motivazioni qui espressamente ci si richiama ma già Cass. n. 25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. 23871/2024) in base al quale la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato, dovendosi intendere quell’applicazione come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili nonché al trattamento economico ivi previsto, ed escludendosene l’operatività, per la prevalenza del regole comuni del lavoro privatizzato ed in particolare dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori. - Il terzo motivo è infondato. - Questa Corte ha infatti chiarito che le disposizioni dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 “non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del [OSCURATO:PERSONA], per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come si legge al comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che ad esse devono conseguire (v. da 23716/2024, Cass. n. 23887, 23860 e 23716 del 2024 e ribadito da Cass. n. 12199/2025). In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento alla censura secondocui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge”. La disciplina richiamata nel motivo non è pertanto in sé ostativa all’applicazione in favore dei dipendenti A.R.I.F. soggetti al contratto privatistico della clausola collettiva sull’indennità chilometrica. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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