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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 23760/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14554/2022R.G. proposto da: A.R.I.F.

PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto:Pubblico impiego –operai forestali –indennità chilometrica contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende, con cui domicilia all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]è.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI , depositata il 01/04/2022R.G.N. 995/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 e 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 604/2022 , la Corte d’Appello di Bari in riforma della decisione di rigetto resa dal Tribunale di Bari , ha escluso che nella specie trovasse applicazione l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2020, e ha accolto in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , nei confronti dell’Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] e Forestale – ARIF Puglia,avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere,ai sensi dell’art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia, il pagamento, per il periodo 9 maggio 2016-19 febbraio 2017, dell’indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere da Monopoli–da qualificarsi quale centro di raccolta –i luoghi ove ha svolto l’attività lavorativa(impianto irriguo e Uffici ARIF siti nella contrada Margiotta presso il Comune di Conversano) nonché quelli relativi al rientro a Monopoli.

La Corte d’Appello ha condannato l’ARIF Puglia al pagamento al lavoratore della somma di euro 2.466,05 oltre interessi legali come per legge.

3. Avverso tale decisione l’ARIF ha proposto ricorso , prospettando quattromotivi.

4. Il lavoratore ha resistito con controricorso.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

L’adunanza camerale si è svolta in data 18 giugno 2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di cassazione, è proseguita in data 27 giugno 2024 come da provvedimento del Presidente in data 19 giugno 2024.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 , c od . p roc . c iv . la nullità della sentenza per violazione del principio “iura novit curia”, ex art. 113 , c od. proc. civ. ; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quale la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ARIF Puglia e la natura giuridica dell’Ente, art. 360, n.5, cod. proc. civ.

Assume la ricorrente che il giudice di appello in violazione del principio “iura novit curia”, ex art 113cod. proc. civ., ha omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’esame circa la corretta qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’ARIF Puglia.

Tale corretta qualificazione, a sua volta, non poteva prescindere dall’esame sulla natura giuridica dell’ente datore di lavoro, anch’esso omesso. 1.1.Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte d’Appello, lungi dal discostarsi dal principio per cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» (art. 113, comma 1, c.p.c.), ha indicato nella l.r. n. 3 del 2010 la fontedel diritto alla quale ricondurre l’applicabilità agli attuali controricorrenti della contrattazione collettiva di tipo privatistico.

E l’indicazione della fonte normativa, insieme agli elementi fattuali accertati, integra gli estremi di una motivazio ne della decisione assunta, tutt’altro che meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria.Il fatto che la Corte d’Appello abbia anche sottolineato l’indubbia contraddizione, nella difesa dell’ARIF, di negare l’applicabilità di contratti collettivi di lavoro da lei stessa continuativamente applicati (tant’è che la controversia è insorta sulla diversa interpretazione di quei contratti) nulla toglie e nulla aggiunge alla motivazione della sentenza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico-agraria del 07.12.2010 e dell’art 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.06.2014.

Violazione dell’art. 117 comma 2 lett.

LCost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n.165/2001.

Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata.

Ribadisce che ARIF Puglia è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali».

In definitiva, secondo la ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono attuati al fine di soddisfare fini istituzionali dell’Ente.

3. Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001.Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014».

ARIF sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto dell’attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all’ARAN. 4.

I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati.

4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazionee la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”» (Cass. n. 6193/2023).

E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass.

S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).

A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia».

In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a)del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b)del precedente comma 2 (tra i quali l’attuale controricorrente, come esposto nel controricorso e non specificamente contestato), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico - agraria».

Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7- bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni».

Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.

4.2. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass.n. 10811/2023; conf.

Cass. n. 21006/2023).

Si è quindi statuito –e qui si intende ribadire – che « l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico».

Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori».

4.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavorator e invoca – sulla base di una legge regionale che la prevede – l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico).

Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).

4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. n. 45 del 2012.

Infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale».

Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2- quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono».

Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.

5. Con il quarto motivo la ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c od . p roc . c iv . la violazione dell’art. 6 d .lgs . n. 78/2010; violazione dell’art. 1,comma 3 , l egge 196 / 2009 , violazione dell’art. 14 delle preleggi.

L’art. 6 d.l. n. 78 del 2010, sarebbe ostativo al riconoscimento della pretesa de qua, atteso che l’ARIFrientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, la qualifica pubblica di quest’ultima e il relativo assoggettamento ai vincoli pubblicistici di spesa non può non riverberarsi sui singoli rapporti di lavoro anche laddove disciplinati in maniera difforme da un CCNL di natura privatistica.

La Corte di merito disattendendo il divieto d’interpretazione analogica delle norme eccezionali, di cui all’art. 14 delle Preleggi, ha esteso i casi di esclusione di applicazione della normativa di cui al comma 12 dell’art. 6 d.l. n. 78/2010.

6. Il motivo è infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo.

Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire»(v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione –anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenutainefficace in forza di quella disposizione di legge.

7. Il ricorso va rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, dandosi attodella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14554/2022R.G. proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto:Pubblico impiego –operai forestali –indennità chilometrica contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende, con cui domicilia all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]è.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI , depositata il 01/04/2022R.G.N. 995/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 e 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 604/2022 , la Corte d’Appello di Bari in riforma della decisione di rigetto resa dal Tribunale di Bari , ha escluso che nella specie trovasse applicazione l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2020, e ha accolto in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , nei confronti dell’Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] e Forestale – ARIF Puglia,avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere,ai sensi dell’art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia, il pagamento, per il periodo 9 maggio 2016-19 febbraio 2017, dell’indennità chilometrica ragguagliata ai chilometri percorsi per raggiungere da Monopoli–da qualificarsi quale centro di raccolta –i luoghi ove ha svolto l’attività lavorativa(impianto irriguo e Uffici ARIF siti nella contrada Margiotta presso il Comune di Conversano) nonché quelli relativi al rientro a Monopoli. La Corte d’Appello ha condannato l’ARIF Puglia al pagamento al lavoratore della somma di euro 2.466,05 oltre interessi legali come per legge. 3. Avverso tale decisione l’ARIF ha proposto ricorso , prospettando quattromotivi. 4. Il lavoratore ha resistito con controricorso.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. L’adunanza camerale si è svolta in data 18 giugno 2024 e, a seguito della sospensione di tutte le attività disposta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte a causa della situazione verificatasi nel palazzo della Corte di cassazione, è proseguita in data 27 giugno 2024 come da provvedimento del Presidente in data 19 giugno 2024. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 , c od . p roc . c iv . la nullità della sentenza per violazione del principio “iura novit curia”, ex art. 113 , c od. proc. civ. ; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quale la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ARIF Puglia e la natura giuridica dell’Ente, art. 360, n.5, cod. proc. civ. Assume la ricorrente che il giudice di appello in violazione del principio “iura novit curia”, ex art 113cod. proc. civ., ha omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’esame circa la corretta qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’ARIF Puglia. Tale corretta qualificazione, a sua volta, non poteva prescindere dall’esame sulla natura giuridica dell’ente datore di lavoro, anch’esso omesso. 1.1.Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte d’Appello, lungi dal discostarsi dal principio per cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» (art. 113, comma 1, c.p.c.), ha indicato nella l.r. n. 3 del 2010 la fontedel diritto alla quale ricondurre l’applicabilità agli attuali controricorrenti della contrattazione collettiva di tipo privatistico. E l’indicazione della fonte normativa, insieme agli elementi fattuali accertati, integra gli estremi di una motivazio ne della decisione assunta, tutt’altro che meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria.Il fatto che la Corte d’Appello abbia anche sottolineato l’indubbia contraddizione, nella difesa dell’ARIF, di negare l’applicabilità di contratti collettivi di lavoro da lei stessa continuativamente applicati (tant’è che la controversia è insorta sulla diversa interpretazione di quei contratti) nulla toglie e nulla aggiunge alla motivazione della sentenza. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., la vi olazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico-agraria del 07.12.2010 e dell’art 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.06.2014. Violazione dell’art. 117 comma 2 lett. LCost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n.165/2001. Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL Puglia di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata. Ribadisce che ARIF Puglia è un ente pubblico non economico, il che determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali». In definitiva, secondo la ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono attuati al fine di soddisfare fini istituzionali dell’Ente. 3. Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001.Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL Puglia di categoria del 10.6.2014». ARIF sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto dell’attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all’ARAN. 4. I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati. 4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazionee la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che “Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”» (Cass. n. 6193/2023). E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia». In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a)del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall’ARIF, di cui alla lettera b)del precedente comma 2 (tra i quali l’attuale controricorrente, come esposto nel controricorso e non specificamente contestato), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico - agraria». Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7- bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni». Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001. 4.2. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass.n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). Si è quindi statuito –e qui si intende ribadire – che « l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Di conseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori». 4.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavorator e invoca – sulla base di una legge regionale che la prevede – l’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.). 4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. n. 45 del 2012. Infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale». Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2- quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato. 5. Con il quarto motivo la ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c od . p roc . c iv . la violazione dell’art. 6 d .lgs . n. 78/2010; violazione dell’art. 1,comma 3 , l egge 196 / 2009 , violazione dell’art. 14 delle preleggi. L’art. 6 d.l. n. 78 del 2010, sarebbe ostativo al riconoscimento della pretesa de qua, atteso che l’ARIFrientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, la qualifica pubblica di quest’ultima e il relativo assoggettamento ai vincoli pubblicistici di spesa non può non riverberarsi sui singoli rapporti di lavoro anche laddove disciplinati in maniera difforme da un CCNL di natura privatistica. La Corte di merito disattendendo il divieto d’interpretazione analogica delle norme eccezionali, di cui all’art. 14 delle Preleggi, ha esteso i casi di esclusione di applicazione della normativa di cui al comma 12 dell’art. 6 d.l. n. 78/2010. 6. Il motivo è infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire»(v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione –anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenutainefficace in forza di quella disposizione di legge. 7. Il ricorso va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, dandosi attodella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della