CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 09538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controD'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026MARIA [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1354/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 11/11/2024 R.G.N. 1245/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26284/2024Numero di raccolta generale 9538/20261. [OSCURATO:PERSONA]Errico (operaio forestale transitato dalla RegionDeat a pubblicazione 14/04/2026Puglia ad Arif e qui inquadrato nel profilo di operaio specializzatocategoria A con posizione A4) ha convenuto in giudizio l’ARIFPuglia dinanzi al Tribunale, chiedendo il riconoscimento deldiritto al pagamento dell’indennità di funzione a partire dal 1°aprile 2010.2. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile ilregime di tipo privatistico con diritto del lavoratore a percepirel’indennità di funzione.3. L’ARIF ha impugnato la decisione in appello, sostenendo cheil rapporto di lavoro fosse di natura pubblicistica e che ildipendente non avesse diritto a tale indennità.4. La Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello e confermatola decisione di primo grado.Avverso la sentenza domanda la cassazione Arif con ricorsoillustrato da tre motivi cui resiste con controricorso il lavoratore.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione della l.r.3/2010 art. 12, 2 lettera a) sulla violazione dell’art.54 del d.lgs165/2001. sull’inquadramento del sig. D’[OSCURATO:PERSONA] neiruoli regionali.La Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato illavoratore come transitato nei ruoli ARIF, quando invece il suorapporto di lavoro è rimasto nei ruoli regionali, ragion per cui,secondo il ricorrente, il dipendente resta soggetto al CCNL delleRegioni e [OSCURATO:PERSONA], senza diritto all’indennità richiesta.1.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, parte ricorrente censura la sentenza impuNgunmaertoa re gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026a pag. 3 nella parte in cui affermerebbe: “Va chiarito Nucmheero dii lr accolta generale 9538/2026signor D’Errico è transitato per effetto della delibera di giuntDaat a pubblicazione 14/04/2026regionale n. 863 del 23.3.2010 dalla Regione Puglia a Arif” “nona caso quella stessa delibera, per riferirsi ai dipendenti regionali,ha utilizzato il diverso termine del distacco riguardo al personaledi cui all'art 12, comma 2 lettera c L.R. n. 3/2010”.Orbene, lo stralcio di motivazione impugnato non si rinviene apag. 3 della sentenza, per cui la censura non è ammissibile nontrovando riscontro specifico nella motivazione della sentenzaimpugnata.1.2 Ciò posto, la statuizione della Corte d’Appello si incentrasull’interpretazione della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 863del 2010 (v. pag. 4 sentenza di appello), adottata in attuazionedella legge reg. n. 3 del 2010, in continuità con i propriprecedenti, e sull’accertamento di fatto, che compete al giudicedel merito, con riguardo alla fattispecie in esame, del passaggiodel lavoratore (inserito nell’Allegato A), già dipendenteregionale a tempo indeterminato, all’ARIF.1.3 La Corte d’Appello, dunque, ha affermato che la delibera n.863 del 2010, in atti, ha trasferito ad ARIF il personale ex art.12, comma 2, lett. a), di cui all’allegato A, tra cui è rientratoanche l’odierno controricorrente.Dunque, l’ARIF non si è limitata ad avvalersi dell’opera dellavoratore, dipendente della Regione Puglia, in quanto pereffetto della delibera n. 863 del 2010, è stato deliberato iltrasferimento dello stesso.1.4 La ricorrente non censura adeguatamente l’interpretazionedella delibera n. 863 del 2010, effettuata dalla Corte d’Appello,né il relativo accertamento di fatto.Occorre ricordare che l’interpretazione del contratto, Ncuommeroe re gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026quella degli atti negoziali, traducendosi in una operaziNounmeer o ddi ir accolta generale 9538/2026accertamento della volontà delle parti, si risolve in una indaginDeat a pubblicazione 14/04/2026di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione,oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., anche nell'ipotesidi omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussionetra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.L’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto nonnormativo soggiace alle medesime regole dettate per i contratti,in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento dellavolontà negoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per lacui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astrattorichiamo agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma è necessaria laspecificazione dei canoni ermeneutici che in concreto siassumono violati e la precisa indicazione dei punti dellamotivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previstodall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per il caso diviolazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 15367 del 2024).Nella specie, quindi, la ricorrente non ha dedotto la violazionedelle regole ermeneutiche, né ha contestato l’accertamento difatto svolto dalla Corte d’Appello, con conseguenteinammissibilità del motivo di ricorso.2. Con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 117 cost. e delledisposizioni di cui al d. lgs 165/2001 art. 2, comma, 40 e 40 bis.La sentenza impugnata avrebbe applicato erroneamente il CCNLprivatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L’ARIF è un ente pubblico noneconomico e quindi soggetto alla disciplina del pubblico impNuiemgeroo r,e gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026che esclude la contrattazione collettiva privatistica. Numero di raccolta generale 9538/20263. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce, in relazione all’arDta.t a pubblicazione 14/04/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 6 d.lgs. n.78/2010; violazione dell’art. 1 comma 3 legge 196 del 2009.L’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 ha abolito l’indennità difunzione per il personale contrattualizzato delle pubblicheamministrazioni. L’ARIF rientra tra le amministrazioni pubblichesoggette a contenimento della spesa e non può riconoscereindennità non previste per legge. Secondo il ricorrente,l’indennità riconosciuta dalla Corte di appello sarebbe illegittimaed in contrasto con la normativa contabile e finanziaria.4. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattaticongiuntamente e vanno respinti sulla base della consolidatagiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cassazione Ordinanza n.23716 del 04.09.2024, Ordinanza n. 23894 del 05.09.2024,Ordinanza n. 23760 del 04.09.2024, Ordinanza n 23864 del05.09.2024; Ordinanza 23871 del 05.09.2024; Ordinanza n.25112 del 18.09.2024; Ordinanza n. 23860 del 05.09.2024;Ordinanza n. 23887 del 05.09.2024 emesse nei confronti diARIF).4.1 Va al riguardo precisato che il D’Errico ha richiesto ilpagamento dell’indennità di funzione (non dell’indennità dipercorrenza chilometrica) per aver svolto ininterrottamente lemansioni di capo operaio e nel corso del giudizio di primo gradotutti i testimoni hanno confermato quanto dedotto in ricorso asostegno della fondatezza della domanda. Le dichiarazionitestimoniali, tra loro concordanti, hanno confermato per interotutto quanto dedotto e richiesto dall’ odierno controricorrente, ilquale ha assolto all’onere probatorio, dimostrando la fondatezzadelle richieste azionate con il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado volte ad ottenere l’indennità di funzione perN uamvereo rre gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026svolto le mansioni di capo operaio e di autista mezzi di seNruvmiezroi odi, r accolta generale 9538/2026così come anche statuito da Arif nelle lettere ed attestazionDait a pubblicazione 14/04/2026richiamate ed allegate in atti.Peraltro, lo svolgimento di mansioni di capo operaio ha altresìformato oggetto di sentenza passata in giudicato (doc. allegatoalla memoria del controricorrente – fatto sopravvenuto vedasiCass. n. 15051 del 05/06/2025 su giudicato rilevabile d’ufficio).4.2 Ciò posto, va confermato il pacifico orientamento di questaCorte richiamato sopra in ordine all’applicabilità del contrattoprivatistico agli addetti ai lavori di [OSCURATO:PERSONA]4.3 La ricorrente, in primo luogo, denuncia la violazione o falsaapplicazione del contratto di natura privatistica (CCNL per gliAddetti ai Lavori di [OSCURATO:PERSONA]Forestale e Idraulico-Agraria).Ad avviso della ricorrente la fattispecie è regolata dal CCNL Entilocali, che non prevede l’indennità per cui è causa.Inoltre, tale indennità non può essere corrisposta in ragionedell’art. 6, comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui «gliarticoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonsi applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghedisposizioni contenute nei contratti collettive».Rileva, inoltre che la natura pubblicistica dell’Ente si riflette sullanatura e sulla disciplina del rapporto di lavoro, di talché nonpossono trovare applicazione le previsioni della disciplinapattizia.4.3 I motivi sono infondati.4.4 Viene in rilievo il rapporto di lavoro relativo al persNounmearole re gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026operaio dell'Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e FoNruemsertoa dli ir accolta generale 9538/2026(ARIF), che ai sensi dell'art. 12, comma 3, L.R. Puglia n. 3 deDalt a pubblicazione 14/04/20262010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatisticoper gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eidraulico-agraria.In particolare, per quanto qui rileva, per le attività irrigue eforestali, sin dalla sua istituzione, l’ARIF si avvale, a terminidella L.R., art. 12:«a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempoindeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addettialle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenzedell'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31marzo 2001, n. 165 (…)b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempodeterminato alle dipendenze della Regione Puglia per losvolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia(…)».L’art. 12, cit., al comma 3, prevedeva che: «Al personaleoperaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionaleper gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eidraulico-agraria con conseguente applicazione del relativotrattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale(…). Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai giàinquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 esalvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridicoe la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni eautonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi dimutamento della natura giuridica dell’Agenzia» e al comma 4che: «In sede di primo inquadramento nel contratto collettivonazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tNeummeproo re gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irNruimgeuroi dai r accolta generale 9538/2026tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sonDoat a pubblicazione 14/04/2026inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella diequiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cuial comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in attopresso la Regione Puglia».Il citato comma 5 dell’art. 12 cit. ha previsto che “Sino alladefinizione della dotazione organica, gli operai di ruolo dellaRegione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensidel comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nelcontratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria conconseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”.4.5 Nella specie, con accertamento di fatto, proprio del giudicedel merito, che non è stato specificamente contestato, la Corted’Appello, dopo aver chiarito che il lavoratore è passato dallaRegione Puglia all’ARIF, datrice di lavoro, in ragione delladelibera n. 863 del 2020, ha affermato che il lavoratore haesercitato l’opzione, comunicata sia all’ARIF che alla RegionePuglia, di cui all’art. 12, comma 5, della legge reg. n. 3 del 2010per l’applicazione del CCNL di diritto privato, avendo chiesto conla nota del 12 marzo 2013 “di voler essere inquadrato nelcontratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico forestale e idraulico agraria conconseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo previdenziale” (v., pag. 7 dellasentenza di appello).4.6 In proposito, occorre ricordare che la ricostruzione storicadei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, costituisconooggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merNituome erod re gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomNeunmetrao tdai r accolta generale 9538/2026motivazione; l'interpretazione degli atti negoziali, come espostDoat a pubblicazione 14/04/2026nella trattazione del primo motivo di ricorso, si risolve in unaindagine di fatto riservata al giudice di merito che è censurabilein cassazione per la violazione delle regole ermeneutiche.4.6 La ricorrente, quindi, non censura in modo specificol’accertato esercizio dell’opzione da parte del lavoratore, edunque il verificarsi della condizione per l’applicabilità del CCNLdi diritto privato, ma incentra la censura sulla contestazionedell’applicabilità del CCNL di diritto privato all’ARIF in quanto, aproprio avviso, a ciò osterebbe la natura pubblicistica dellastessa, e l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010.4.7 Tale prospettazione non può trovare accoglimento.Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazionedella contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ailavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrariadipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sueradici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previstoche il “Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiarele esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti inamministrazione diretta per la conservazione e la protezione deibeni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorreread assunzioni di personale operaio con contratto a tempoindeterminato e a tempo determinato” ed era stato stabilito che“Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dallenorme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoroe da quelle sul collocamento”» (Cass. n. 6193/2023).E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con leprevisioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenzaaveva consentito all’amministrazione forestale di assumerNeu,m esroia re gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026pure solo a tempo determinato, operai con contratti di Ndumireirot tdoi r accolta generale 9538/2026privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009). Data pubblicazione 14/04/2026A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alleRegioni, anche queste ultime si sono dotate di normativeanaloghe, tra le quali rientra la l.r. della Puglia n. 3 del 2010,istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue eforestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, già citato.Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in terminiben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurrequesto settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettivaprivatistica con l’art. 7- bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertitoin legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ailavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privatodalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione inamministrazione diretta dei lavori concernenti le opere dibonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestioneforestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ein zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti alegislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previstiper le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, irelativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali eprovinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolodi contrattazione nazionale e a livello territoriale per lastipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoroprivatistico un rappresentante delle regioni».Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa eintegrando la compagine datoriale in ambito sindacale con unrappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta caricodi allineare il modello, pur nella sua confermata specificNiutmàe,r oa re gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001. Numero di raccolta generale 9538/2026Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra la disciplinDaat a pubblicazione 14/04/2026speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici noneconomici e i principi che regolano il pubblico impiegocontrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciataproprio con riguardo a un dipendente dell’ARIF e, quindi, allalegislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023;conf. Cass. n. 21006/2023).4.8 Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che«l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta allaqualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico». Diconseguenza, «il richiamo dell’art. 12, comma 3, prima parte al“contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed alrelativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … allequalifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioniesigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regolecomuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs.165/2001, la disciplina di acquisizione del dirittoall’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto dellecorrispondenti mansioni superiori».Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca –sulla base diuna legge regionale che la prevede – l’applicazione dellacontrattazione collettiva di diritto privato con riferimento adisposizioni che riguardano il «trattamento economico iviprevisto». Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza,non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quellacontrattazione collettiva, che «si giustifica in ragionNeu medroe rle gistro generale 26284/2024Numero sezionale 317/2026particolare settore nel quale gli operai forestali operano» N(uCmaeros sdi. r accolta generale 9538/2026n. 6193/2023 cit.). Data pubblicazione 14/04/20264.9 Si osserva infine che la ricorrente non tiene conto del fattoche le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non siapplicano in via diretta alle regioni, alle province autonome eagli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituisconodisposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanzapubblica», come si legge nel successivo comma 20 delmedesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non èdiretto ma va inserito nella determinazione complessiva deltetto massimo dei risparmi di spesa che esse devonoconseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui piùampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiamidella giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.).In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6,comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per darefondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appelloavrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazionecollettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione dilegge. Di talché la censura, non è fondata.5. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna di partericorrente al pagamento delle spese processuali secondo ilprincipio della soccombenza in favore del procuratoredichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborsodi € 2.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuraNumero registro generale 26284/2024del 15%, ed agli accessori di legge in favore dell’avvocatoN umero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 9538/2026Annamaria [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Data pubblicazione 14/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 22 gennaio 2026.La PresidenteCaterina Marotta