CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettatol’istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di SaverioCiambrone avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, resa indata 18 marzo 2026, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere,disposta in relazione alla provvisoria imputazione di concorso nel delitto di cuiagli artt. 56, 629, secondo comma, cod. pen., aggravato dal metodo mafioso edall’agevolazione mafiosa.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. Si contesta la ritenutasussistenza della gravità indiziaria, valutata per il tramite della illegittimaparcellizzazione degli elementi indiziari; si lamenta, inoltre, il mancato vagliodell’attendibilità intrinseca e di quella estrinseca delle dichiarazioni rese dallapersona offesa, [OSCURATO:PERSONA], oltre che la mancata replica a specifichededuzioni difensive.2.2 Il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla qualificazione giuridica del fatto provvisoriamente ascritto,contestando anche la ritenuta sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa. Quanto alla tentata estorsione, si osserva che ilTribunale non avrebbe indicato né gli specifici atti compiuti dal ricorrente, néevidenziato il profilo della coartazione della volontà della vittima. Quantoall’aggravante del metodo mafioso, la condotta evidenziata dal Tribunale nonevoca alcuna concreta capacità intimidatoria mafiosa; né, a tal scopo, èsufficiente il mero riferimento al “contesto mafioso” genericamente invocato inmotivazione. L’aggravante dell’agevolazione mafiosa sarebbe stata, infine,affermata in assenza di puntuali indicazioni di elementi di fatto, da cui desumerela finalità specifica di agevolare l’associazione.2.3 Col terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione delle esigenze cautelari e dei principi di proporzionalitàe adeguatezza della misura disposta. Con meccanica applicazione dellapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cpp, e con mancato riguardo per ilprincipio di proporzionalità, i giudici del riesame hanno eluso la verificadell’attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio ovvero direiterazione del reato.2.4 Col quarto motivo, si deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione, con riferimento alla tecnica adottata dal Tribunale, che avrebbeoperato un mero, acritico rinvio all'ordinanza genetica, altresì omettendo divalutare specifiche deduzioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. Lamanifesta infondatezza della censura in esame deriva, innanzitutto, dallamancata considerazione, da parte difensiva, del principio di diritto,esplicitamente e opportunamente evocato dal Collegio del riesame, secondo cui,«in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della personaoffesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazionedella misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine dellavalutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 5, n. 5952 del 12/11/2025, dep.2026, S., Rv. 289245 – 01; Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 –01; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258870).In disparte il dirimente rilievo del principio summenzionato, si osserva che,diversamente da quanto contestato, il Tribunale ha fornito una congruavalutazione non soltanto dei profili attinenti all’attendibilità intrinseca del narratodella persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sottoponendo bensì al fuoco incrociato deiriscontri esterni (di natura dichiarativa, documentale e tecnica) le dichiarazionidella stessa.E, invero, la motivazione, dopo aver fatto riferimento all’immediata esignificativa risoluzione della vittima (la quale, consapevole della discutibilereputazione del Ciambrone, si negava all’interlocuzione richiesta, nonconsentendo a quest’ultimo, l’accesso al proprio ufficio: v. p. 3 del gravatoprovvedimento), si è concentrata sull’analisi 1) della testimonianza deldipendente ([OSCURATO:PERSONA]) della vittima, 2) delle s.i.t. rese da altridipendenti presenti nel cantiere della vittima, 3) degli esiti delle riprese divideosorveglianza e di quelli intercettivi, 4) dei riconoscimenti fotograficieffettuati dai dipendenti della vittima.Di poi, i singoli elementi emergenti dal compendio indiziario (analizzati da p.5 a p. 7 della motivazione) ‒ ritenuti, con apprezzamento logico sottratto allededotte doglianze, convergenti ‒ sono stati valutati alla luce delle dichiarazionidell’indagato (ivi, pp. 7-8) , la cui versione è stata valutata implausibile sia conriguardo al suo assunto centrale (l’asserito ruolo di mediatore che l’indagatoavrebbe svolto a beneficio di due perfetti sconosciuti), sia con riguardo aelementi di dettaglio, introdotti dalla difesa e ritenuti, con argomentazionipersuasive e improntate a logica, del tutto inidonei a supportare la tesi difensiva.Ne consegue che le censure oggetto del motivo, di tenore meramenteoppositivo, sono radicalmente infondate, avendo l’avversato provvedimentooperato corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di gravitàindiziaria e di necessario apprezzamento, globale e coordinato, dei singoli profilisecondo canoni logici(v., ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020,Castagnella, Rv. 279789 – 01; Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, DellaCosta, Rv. 254871).Gioverà, infine, puntualizzare come, per consolidato insegnamento dellagiurisprudenza, dal controllo di legittimità debbano ritenersi escluse le deduzionirelative all’interpretazione e alla specifica consistenza degli elementi indizianti ealla scelta di quelli determinanti (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Tappero, Rv.248037 – 01, in motivazione): invero, la verifica di legittimità è limitata airequisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, sussistenti nel caso inesame, essendo inibito, invece, il controllo sul contenuto della decisione. Neconsegue che, a questa Corte, spetta solo il compito di verificare, in relazionealla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono,se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare ‒ ovvero ad escludere ‒ la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione ‒sussistente, nel caso in scrutinio ‒ riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976 – 01; in precedenza, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).2.1 Come anticipato, il motivo s’appalesa anche generico, là dove lamental’omessa replica del Tribunale alle deduzioni difensive, senza tuttavia dar contodel contenuto di siffatte eccezioni.3. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto meramente reiterativo didoglianze già disattese dall’ordinanza impugnata. A proposito della sussistenzadella tentata estorsione, provvisoriamente ascritta, il Tribunale ha lucidamenteevidenziato la mancata decisività dell’obiezione difensiva incentrata sulla fermaprosecuzione, da parte della vittima, dell’attività imprenditoriale. Con correttaapplicazione dei principi posti da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 24166 del20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 – 01: in tema di tentata estorsione,l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, aifini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo lacapacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione dellaminaccia»), la motivazione illustra adeguatamente che, ai fini della sussistenzadella condotta tipica, ciò che rileva è l’idoneità della minaccia a coartare lavolontà della vittima, non già il verificarsi di un mutamento concreto delledeterminazioni della stessa (a fortiori, ha osservato giustamente il Tribunale, inun caso, come quello in scrutinio, di tentata estorsione).Nel caso di specie, la condotta dell’indagato è stata logicamente ricondottaalla provvisoria fattispecie del concorso in tentata estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA],sprigionare un’efficacia intimidatoria sulla vittima. Come chiarito in motivazione,infatti, l’indagato, 1) si presentava presso la sede dell’impresa della vittima, 2)richiamava, nel colloquio con quest’ultima, il cantiere operante in Roccelletta diBorgia, 3) introduceva nel colloquio il tema della necessità del sostegnoeconomico a ben precisate persone, sottoposte a regime detentivo, evocandonel’appartenenza a specifiche consorterie criminali, 4) preannunciava l’intervento diulteriori soggetti intenzionati a conferire con la vittima.3.1 Radicalmente aspecifiche ‒ per mancato confronto con la motivazione eper la genericità del motivo ‒ sono le doglianze sul tema delle contestateaggravanti. Si osserva, al riguardo, che le notazioni difensive si connotano per ilcarattere puramente oppositivo rispetto a una motivazione in cui la ricorrenzadell’aggravante del metodo mafioso è stata logicamente argomentata, oltre checorrettamente inquadrata nei principi di diritto elaborati da questa Corte (sulpunto, v. Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Pg, Rv. 276115 – 01; Sez. 2, n.22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01). È sufficiente, sul punto,richiamare il passaggio della parte motiva (p.10-11 del gravato provvedimento),in cui il Tribunale opera riferimento alla necessità, palesata dal ricorrente allavittima, di fornire “un aiuto ai carcerati”, con precipui riferimenti ai nomi deglistessi e alle rispettive cosche di appartenenza. Sicché, diversamente da quantocontestato, la ricostruzione offerta in motivazione circa il contesto mafioso ètutt’altro che generica.Anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è stata razionalmenteargomentata, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, la quale riferivacome l’indebita pretesa economica fosse “giustificata” dal ricorrente in vista di unsostegno economico ai “carcerati”; quindi, senza incorrere nei denunciati viziovvero essere scalfita dalle censure difensive, la motivazione ha correttamenteravvisato la ricorrenza della circostanza in parola, atteso che la condottadell’indagato è risultata essere funzionale al mantenimento dell’organizzazionecriminale di riferimento (Sez. 2, n. 43425 del 03/07/2013, Bassora, Rv. 257441– 01).4. Il terzo motivo è aspecifico. La motivazione del gravato provvedimento,lungi dal limitarsi a rievocare la presunzione ex art. 275, comma 3, del codice dirito, in ragione del titolo cautelare costituito dal delitto aggravato ex art. 416bis.1. cod. pen., ha reso adeguate ragioni circa l’attualità e la concretezza delpericolo di reiterazione del reato e l’adeguatezza della custodia in carcere,richiamando le caratteristiche delle modalità e delle circostanze della condotta; inparticolare, si sono evidenziate la serie di accessi al cantiere e di contatti con lavittima, la dimostrata capacità di un agire coordinato con altri e, infine,l’attitudine palesemente tesa a intimidire la vittima col richiamo a consorteriemafiose locali. Si è altresì sottolineato il ricorrere di profili soggettivi (la stabilededizione a traffici illeciti) connotanti negativamente la personalità dell’indagato,oltre che la mancanza di elementi positivamente valutabili. Quanto alle doglianzein tema di mancata motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio, essederivano, ex novo, dal mancato confronto della motivazione, che ha reso, alriguardo, precipue ragioni (v. p. 12 della gravata ordinanza), del tutto ignoratedalla difesa.5. Il quarto motivo è aspecifico. Le doglianze elencate dal ricorrente,asseritamente specifiche, cui il Collegio del riesame non avrebbe fornito risposta,sono state, invece, singolarmente vagliate e compiutamente disattese, comeriferito supra, sub 2 e 3. Non è dato comprendere, inoltre, a quali “sopravvenutielementi e nuove prospettazioni difensive” (v. p. 8 del ricorso) il ricorrente facciariferimento, ciò che rafforza la radicale genericità del motivo in esame. Esso è,inoltre, manifestamente infondato, là dove denuncia la tecnica motivazionaleadottata dal Tribunale. Premesso che, in tema di misure cautelari, l'obbligo dimotivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale dellalibertà contenga una motivazione "per relationem", che si risolva nel merorichiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo lavalutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111 - 01), si osserva che, nel caso di specie, ilprovvedimento impugnato si contraddistingue, come fin qui ribadito, perl’impegno argomentativo con cui ogni singola doglianza difensiva è stataesaminata e disattesa; d’altra parte, il Tribunale ha evidenziato come nonfossero state prospettate, da parte difensiva, deduzioni idonee a disarticolare ilragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica (arg. a contrario daSez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).6. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]