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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18946/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3599-2020 proposto da: r-2/ AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore della "[OSCURATO:PERSONA] ", domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5466/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 03599 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 3599/2020 Agenzia delle entrate c/ Asis salernitana reti e impianti [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento di rendita catastale da parte di Asis salernitana reti e impianti spa, ha accolto l'appello della società.

La CTR, premessa la distinzione fra immobili censiti in cat.

D e in cat.

E, ha ritenuto che vanno inclusi nella cat.

E gli immobili diversi da quelli destinati ad attività lucrative "tra cui gli acquedotti civili ed i fabbricati posti a loro servizio che, per la particolarità della destinazione a fini di pubblica utilità, non presentano caratteristiche tali da poterle considerare autonomi ai fini della produzione di un reddito".

Pertanto il fabbricato di cui all'avviso impugnato, essendo di proprietà di una società non lucrativa che rende un servizio pubblico, i cui canoni hanno la funzione di copertura dei costi di gestione e produzione dell'acqua e dei servizi connessi, ha accolto l'appello della contribuente, in quanto un partitore idrico "non è assolutamente inquadrabile nella categoria D bensì nella categoria E/9".

Asis salernitana reti e impianti spa si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo, si deduce falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286, nonché degli artt. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che l'impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue dovesse essere classificato in categoria "E/3", anziché in categoria "D/7", in considerazione della destinazione a servizio pubblico, anche se in regime di concessione dal Comune, non avendo tenuto conto della strumentalità all'esercizio di un'attività industriale.

Con l'indicato motivo la ricorrente lamenta che il giudice di appello ha erroneamente inserito in catasto l'impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue, sul presupposto della destinazione a servizio di pubblico interesse, nella categoria "E/3", la quale comprende "costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche", anziché nella categoria "D/7", la quale annovera "fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni".

2. Il motivo, ammissibile contenendo gli elementi di cui all'art. 366 c.p.c, è fondato.

La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte prima in relazione ai riflessi concernenti l'I.C.I. - con soluzione a cui si è ritenuto di poter dare continuità con riguardo alla classificazione catastale (Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427), e successivamente anche con specifico riferimento ad avviso di accertamento di rendita catastale (Cass. 2247/2021).

2.1. Va premesso che la qualificazione nel gruppo "E" è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.

Una conferma di tale impostazione è data dall'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con 4 modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e redditua le».

2.2. Dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427).

2.3. Ciò premesso, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, è irrilevante la destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse.

Difatti, l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così: Cass., Sez. 5", 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di ciassamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti).

2.4. La normativa di settore (art. 9, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36: « I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità»; art. 141 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152: «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto deile norme nazionali e comunitarie»; art. 154, comma 1, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 I luglio 2011 n. 116: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»), con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2.5. Posto che sono classificabili come "servizi a rilevanza economica" (art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448), tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità, l'inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è stato confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e e lett. s, Cost.).

Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa dei servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nei contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 cod. civ.).

Né la natura economica dell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale ovvero una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno dei principi enunciati affermando la correttezza dell'inserimento dell'impianto in categoria "E/3" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3599-2020 proposto da: r-2/ AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore della "[OSCURATO:PERSONA] ", domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5466/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03599 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 3599/2020 Agenzia delle entrate c/ Asis salernitana reti e impianti [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento di rendita catastale da parte di Asis salernitana reti e impianti spa, ha accolto l'appello della società. La CTR, premessa la distinzione fra immobili censiti in cat. D e in cat. E, ha ritenuto che vanno inclusi nella cat. E gli immobili diversi da quelli destinati ad attività lucrative "tra cui gli acquedotti civili ed i fabbricati posti a loro servizio che, per la particolarità della destinazione a fini di pubblica utilità, non presentano caratteristiche tali da poterle considerare autonomi ai fini della produzione di un reddito". Pertanto il fabbricato di cui all'avviso impugnato, essendo di proprietà di una società non lucrativa che rende un servizio pubblico, i cui canoni hanno la funzione di copertura dei costi di gestione e produzione dell'acqua e dei servizi connessi, ha accolto l'appello della contribuente, in quanto un partitore idrico "non è assolutamente inquadrabile nella categoria D bensì nella categoria E/9". Asis salernitana reti e impianti spa si costituisce con controricorso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo, si deduce falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286, nonché degli artt. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che l'impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue dovesse essere classificato in categoria "E/3", anziché in categoria "D/7", in considerazione della destinazione a servizio pubblico, anche se in regime di concessione dal Comune, non avendo tenuto conto della strumentalità all'esercizio di un'attività industriale. Con l'indicato motivo la ricorrente lamenta che il giudice di appello ha erroneamente inserito in catasto l'impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue, sul presupposto della destinazione a servizio di pubblico interesse, nella categoria "E/3", la quale comprende "costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche", anziché nella categoria "D/7", la quale annovera "fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni". 2. Il motivo, ammissibile contenendo gli elementi di cui all'art. 366 c.p.c, è fondato. La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte prima in relazione ai riflessi concernenti l'I.C.I. - con soluzione a cui si è ritenuto di poter dare continuità con riguardo alla classificazione catastale (Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427), e successivamente anche con specifico riferimento ad avviso di accertamento di rendita catastale (Cass. 2247/2021). 2.1. Va premesso che la qualificazione nel gruppo "E" è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dall'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con 4 modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e redditua le». 2.2. Dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9427). 2.3. Ciò premesso, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, è irrilevante la destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse. Difatti, l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così: Cass., Sez. 5", 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di ciassamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti). 2.4. La normativa di settore (art. 9, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36: « I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità»; art. 141 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152: «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto deile norme nazionali e comunitarie»; art. 154, comma 1, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 I luglio 2011 n. 116: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»), con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. 2.5. Posto che sono classificabili come "servizi a rilevanza economica" (art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448), tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità, l'inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è stato confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e e lett. s, Cost.). Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa dei servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nei contratto di utenza (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 cod. civ.). Né la natura economica dell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale ovvero una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto malgoverno dei principi enunciati affermando la correttezza dell'inserimento dell'impianto in categoria "E/3" ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"), anziché in categoria "D/7" ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"), sull'erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sente