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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13622/2026

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ersona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sez. 5, n. 490 emessa il 6.11.2019 depositata il 16.1.2020nonchè sul ricorso iscritto al n.

R.G. 12645/2021 proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026HOTEL [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sez. 2, n. 1375 emessa il 28.1.2021 depositata il 15.2.2021ed, ancora, sul ricorso R.G. 21223/2023 proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della CGT-2 Campania n. 1839/2023, depositata il15.3.2023.Udita le relazioni svolte nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20261.

L’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. 42910del 20/12/2016, notificato in data 9.2.2017, emesso da Comune di Capaccio(Salerno), liquidatorio di TARI e addizionale provinciale per l’anno 2016.

LaCTP di Salerno, con sentenza n. 4872/2017, rigettava il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]1.1.

Avverso la sentenza n. 4872/2017 proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].;nelle more della decisione dell’appello passava in giudicato la sentenza CTRCampania, n. 2437/2018, pronunciata tra le stesse parti e relativa alla TARIper l’annualità 2015; la questione veniva dedotta, nel giudizio di appelloavverso la sentenza n. 4872/17, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo chevenisse ritenuto e applicato l’effetto espansivo del relativo giudicato;tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata Salerno,con la sentenza sez. 5, n. 490/2020 rigettava l’appello avverso la sentenzan. 4872/2017, senza pronunciarsi sull’eccezione di giudicato sollevata dallaARISTON.1.2.

Avverso la sentenza CTR Campania n. 490/2020, la società [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso in cassazione in data 16/7/2020, da cui ilpresente procedimento (RG. n. 22162/2020) affidato a cinque motivi.1.3.

Il Comune di Capaccio ha resistito con controricorso.2.

Avverso la medesima sentenza CTR Campania n. 490/2020, l’[OSCURATO:SOCIETA] proponeva, in data 10.7.2020, anche ricorso per revocazione,innanzi alla CTR della Campania.

La CTR, con sentenza n. 1375/2021 del28.1.2021 rigettava il ricorso per revocazione della sentenza n. 490/2020.2.1.

Avverso la sentenza della CTR Campania n. 1375/2021, la societàHOTEL [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione in data 4/5/2021 di cuial presente procedimento (RG. n 12645/2021) affidato a cinque motivi.2.2.

Il Comune di Capaccio ha resistito con controricorso3.

L’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel dicembre del 2020, a seguito della notificaun avviso di accertamento n. 45882 del 15/12/2020, emesso da Comune diNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Capaccio (Salerno), liquidatorio di TARI per l’anno 2016, oltre alle sanzioniper omesso pagamento dell’avviso n. 45882, impugnava tale avviso diaccertamento n. 45882/2020, lamentando la duplicazione della pretesaimpositiva, rispetto al pregresso avviso n. 42910/2016, avente ad oggettola medesima annualità TARI.

La CTP di Salerno, con sentenza n. 2152/2021,rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., osservando che nessunaduplicazione si era verificata.3.1 Avverso tale sentenza proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] ARISTONs.r.l. e la CTR della Campania accoglieva il gravame, con sentenza n. 1839depositata il 15/3/2023.3.2 Il Comune di Capaccio ha proposto, in data 12.10.2023 ricorso percassazione (RG. n. 21223/2023), avverso la sentenza di II grado, affidatoad un unico motivo.3.3.

La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente si osserva che è opportuna la riunione dei treprocedimenti sopra descritti.

Sussiste, invero, un'evidente connessione frai tre giudizi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto la stessa pretesaimpositiva, relativa alla annualità TARI 2016, correlati, dunque, ad un'unicavicenda complessiva e postulanti il medesimo nucleo decisorio.

QuestaCorte ha di recente ribadito il principio, mutuabile nel caso di specie,secondo il quale la riunione delle impugnazioni - che è obbligatoria, ai sensidell'art. 335 c.p.c., laddove investano lo stesso provvedimento - può esserefacoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, laddove esse sianoproposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la lorotrattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, sianoravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabiliprofili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. n.12268/2021; Cass. n. 27550/2018; Cass., Sez.

Un., n. 18050/2010; Cass.,Sez.

Un., n. 1521/2013).

Difatti, dalle disposizioni del codice di ritoNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026prescriventi l'obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, diprocedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamenteritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt.335 cod. proc. civ. e 151 disp. att. cod. proc. civ.), è desumibile un principiogenerale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processodi impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi inconcreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni dieconomia processuale, il loro esame congiunto (Cass., S.U. n. 18050/2010,Cass. n. 2224/2021).2.

Ciò premesso, ragioni di pregiudizialità logica, rendono opportunoesaminare, per primo, il ricorso rubricato al n. 12645/2021, avente adoggetto l’impugnazione della sentenza della CGT di II grado Campania n.1375/2021, che ha deciso - rigettandola - la domanda di revocazione dellasentenza CTR Campania n. 490/2020 già proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.1.

Ed invero, in tale procedimento, con il primo motivo di ricorso, l’ [OSCURATO:SOCIETA] deduce la nullità della sentenza n. 1375/2021 per violazione efalsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2,n. 4, D.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 24 della Cost., in relazioneall'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., avendo i Giudici reso unamotivazione che non consente di comprendere le ragioni e, quindi, l'iterlogico seguite nel rigettare il motivo di revocazione proposto.2.2.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazionedell'art. 65, comma 2 e dell'art. 66 e 67 D.lgs. 546/92, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., non avendo la CTR esaminato i motivi di meritoproposti dalla parte nel giudizio di appello ed i motivi ripropostiespressamente nel ricorso per revocazione in fase rescissoria ex art. 66D.lgs. 546/92.2.3.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell'art. 395, n.5 c.p.c. in relazione all'art. 360, commaNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20261, n. 3 c.p.c.; errore in procedendo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., giacché per costante orientamento della S.C. è esperibile il ricorsoper revocazione, ex art. 395 cpc, n. 5, quando con la sentenza revocanda ilgiudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno - sollevatao meno - intervenuto prima del deposito della sentenza - come è avvenutonel caso de quo.2.4.

Con il quarto motivo deduce la illegittimità della sentenza nella partein cui ha rigettato l'estensibilità del giudicato favorevole della sentenza CRTCampania n. 2437/2018 al caso de quo - violazione dell'art. 2909 c.c., edell'art. 7, comma 5, D.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.

In particolare, si assume che i Giudici nel pronunciarsi non avrebberoconsiderato che i "provvedimenti amministrativi" fondanti l'avviso TARI2015 "disapplicati dalla sentenza della CTR n. 2437/9/2018" sono imedesimi che il Comune di Capaccio ha applicato nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA].

“per pretendere la TARI 2016, trattandosi del medesimoRegolamento IUC - sez.

TARI approvato (già) nel 2014 da cui sono derivatele medesime delibere tariffarie applicate per il 2015 e per il 2016 di cui laparte ha chiesto la disapplicazione "limitatamente all'atto impugnato", exart. 7, comma 5, D.lgs. n. 546/92 sia nella controversia 2015, che nellacontroversia 2016”.2.5.

Con il quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per omessapronuncia sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 e3 L. n. 241/90, nonché art. 6, d.lgs. n. 32/2001 ed art. 1, comma 162, L.n. 296/2006 sollevata nei gradi di merito in violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo l'Ente richiamato edallegato la delibera n. 27 del 13/05/2016 in corso di giudizio al fine dicolmare il difetto di motivazione originario dell'atto impugnato in violazionedella regola iuris per cui la motivazione di un atto tributario non può essereintegrata e/o modificata in corso di giudizio.Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20262.6.

Tutti i motivi esposti sono esaminabili congiuntamente, in quantomirano - deducendo sotto diversi profili la nullità della sentenza impugnata- ad una nuova valutazione delle ragioni per le quali non è stato ritenutovincolante, nel giudizio di impugnazione avverso l’avviso TARI n.42910/2016, esitato nella sentenza CTR Campania n. 490/2020 del16.1.2020, quanto statuito dalla sentenza CRT Campania n. 2437/2018 inrelazione a diversa annualità TARI (2015) e definitivamente passato ingiudicato.I motivi sono tutti infondati, sulla scorta delle considerazioni che seguono.Invero, va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità,tenendo conto della necessità di garantire il rispetto dei principi di certezzadella decisione e di preservazione dal pericolo di contrasto tra decisionirelative ai medesimi fatti (cfr. Sez.

U., n. 226/2001), e ciò sulla base anchedella efficacia esterna di un giudicato, ha inteso tuttavia segnare ilperimetro entro il quale, ove l’efficacia esterna di un altro provvedimentonon sia stata esaminata dall’organo giudicante in seno al provvedimentoadottato, essa possa essere fatta valere attraverso lo strumentoprocessuale della revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., oppure a mezzodell’ordinario mezzo impugnatorio, anche in sede di legittimità.

È statodunque affermato che «in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicatoesterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la suaesistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso, dalla parteinteressata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità datale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quelloper cassazione” (Sez.

U. n. 21493/2010; Cass. n. 155/2014; Cass. n.22506/2015; Cass. n. 22177/2016).

Diversamente, nelle ipotesi in cuil'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmentesollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile conil ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (Cass. n.28733/2022; Cass. n. 27706/2025).Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Orbene, nel caso di specie, la vicenda rientra esattamente nella ipotesi incui l’eccezione di giudicato sollevata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inrelazione alla sentenza n. 2437/2018 medio tempore divenuta irrevocabile,pur proposta nel corso del giudizio di appello avverso l’avviso di pagamenton. 42910 del 20/12/2016, TARI per l’anno 2016, non è stata esaminatadalla sentenza conclusiva di quella fase.

Ed invero, proprio di questa omessavalutazione si duole la ricorrente nel suo ricorso per revocazione e,successivamente, nel presente ricorso per cassazione.Purtuttavia, si osserva che, a ben vedere, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonavrebbe dovuto - per lamentare tale omissione - impugnare per revocazionela sentenza n. 490/2020 della CTR, in quanto, nel corso del giudizio diappello - poi esitato con tale sentenza - aveva in effetti dedotto ed eccepitol’intervenuta irrevocabilità della sentenza 2437/2018, invocandone l’effettoespansivo del giudicato e chiedendo che, anche nel procedimento avversol’avviso per la TARI anno 2016, ne conseguisse l’illegittimità derivata di tuttigli atti.Poiché la CRT Campania, con la sentenza n. 490/2020, non aveva presoposizione sulla questione dedotta dal contribuente in punto di effettoespansivo del giudicato, motivando il rigetto sulla scorta di altreconsiderazioni di merito in ordine al contenuto dell’avviso di accertamentoimpugnato, il rimedio avverso tale vizio della sentenza avrebbe dovutoessere - come in effetti è stato, visto il ricorso R.G. n. 22162/2020, quiriunito, di cui si dirà – unicamente il ricorso per cassazione.Ed invero, avverso la sentenza n. 490/2020, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hainterposto anche ricorso per cassazione (appunto iscritto al R.G. n.22162/2020, qui riunito), lamentando, tra l’altro, proprio l’omessavalutazione dell’eccezione di giudicato in relazione alla sentenza n.2437/2018.Ne consegue che la CTR Campania, investita del ricorso per revocazionedella sentenza n. 490/2020, avrebbe dovuto, sulla scorta degli espostiNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026principi, non rigettare il ricorso nel merito, ma dichiararlo ab origineinammissibile.A fronte di tale quadro complessivo, il Collegio osserva che la sentenza inquesta sede impugnata, n. 1375/2021 della CTR, reiettiva delle pretesedella [OSCURATO:SOCIETA] in sede di ricorso per revocazione, pur erroneamentemotivata in diritto, correttamente ha respinto – sebbene rigettandola nelmerito – la pretesa della società ricorrente.Nella specie, pertanto, alla luce dell’art. 384 u.c. c.p.c., va corretta lamotivazione del rigetto nel merito pronunciato dalla sentenza CTR grado n.1375/2021 nei termini sopra esposti, ossia in quanto il ricorso perrevocazione spiegato avverso la sentenza n. 490 del 2020 doveva esseredichiarato, anche d’ufficio, inammissibile.

Ne discende che il presentericorso per cassazione deve essere respinto, in quanto la società ricorrentedifetta di interesse a censurare le statuizioni che la corte territoriale haritenuto di adottare nel merito, ovvero ad impugnare i relativiapprezzamenti di fatto e le relative considerazioni in diritto, preclusa ognivalutazione sul punto dal riconoscimento avvenuto in questa sede dellasuddetta inammissibilità.La reiezione del presente ricorso determina, in ragione del principio dellasoccombenza, la condanna al pagamento delle spese del presenteprocedimento per la parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo afavore del difensore, dichiaratosi antistatario, di parte controricorrente.3.

Secondo l’ordine logico, segue quindi la disamina del ricorso n.21223/2023 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della sentenza CGT-2 Campania n. 1839/2023.3.1.

In questo procedimento, con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrentecensura la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma1, n. 3, in relazione all’art. 1, commi 161-163, l. n. 296/2006 e all’art. 1,comma 792, l. n. 160/2019, per avere il giudice del gravame erroneamenteritenuto che l’avviso di accertamento TARI oggetto di impugnazione fosseNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026una duplicazione dell’avviso bonario di pagamento.

La sentenza sarebbeerrata per violazione dell’art. 1, commi 161-163, l. n. 296/2006 e dell’art.1, comma 792, l. n. 160/2019 atteso che nel procedimento di accertamentodella TARI il primo e unico atto impositivo è l’avviso di accertamentoesecutivo.

Pertanto, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si ponein contrasto con le predette norme, nella parte in cui ritiene che si siaverificata una duplicazione della pretesa perché “avviso di pagamento eavviso di accertamento avrebbero a oggetto la stessa imposta e la stessaannualità” e nella parte in cui sostiene che “l’avviso di accertamentoimpugnato è la riproduzione del contenuto dell’avviso di pagamento (...)Pertanto, l’avviso di accertamento impugnato è illegittimo per evidenteduplicazione della medesima pretesa, TARI 2016, già avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]”.3.2.

Il motivo è fondato.Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si desume che “il primo attoche il Comune di Capaccio emetteva nei confronti della ricorrente,relativamente alla TARI anno 2016, era l’avviso bonario di pagamento n.42910 del 20/12/2016, notificato in data 11/01/2017, non avendo lacontribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per la tassa suirifiuti per l’anno d’imposta indicato.

Successivamente, il Comune diCapaccio, in assenza di pagamento dell’avviso bonario, provvedeva ademettere avviso di accertamento TARI n. 45882 del 15/12/2020, oggettodel presente giudizio, con il quale era chiesto il pagamento della omessatassa nonché veniva irrogata la sanzione per omesso pagamento ecomputati gli interessi maturati, per un totale pari ad euro 140.071,00 (…)Pertanto, l’avviso di accertamento impugnato [n. 45882/2020] è illegittimoper evidente duplicazione della medesima pretesa, TARI 2016, già avanzatadal Comune di Capaccio”.Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Alla luce della stessa ricostruzione fattuale svolta dalla sentenza impugnata,la motivazione posta a suo fondamento si pone in contrasto con i principistatuiti da questa Corte.Per l’anno di imposta in esame, dopo l’impugnazione dell’avviso bonario n.42910 del 20/12/2016, che era un atto solo facoltativamente impugnabile,risulta emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come detto, un avvisodi accertamento oggetto della pronuncia impugnata in questo ricorso, attotipico per cui sussiste l’onere di impugnazione, per evitare il consolidamentodella pretesa tributaria.

Invero, l’avviso di accertamento TARI 2016 n.45882 del 15/12/2020 sostituisce in via definitiva l’avviso bonario dipagamento n. 42910 del 20/12/2016 e non ne costituisce, in alcun modo,una duplicazione nella determinazione della pretesa impositiva.Quest’ultima viene unicamente reiterata in forma autoritativa tipica.

Tant'èche, una volta emesso tale atto, viene meno l’atto precedente impugnatoin via facoltativa, ormai superato e viene meno l'interesse del contribuentead una decisione che lo riguardi.

Questa Corte ha, infatti, già avuto mododi affermare che «in tema di contenzioso tributario, la natura tassativadell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare attiimpositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche diuna ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non escludel'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare ilconsolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazionedell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnatoin via facoltativa» (Cass. n. 11481/2022; Cass. n. 7344/2012).Ne discende che l’emissione di un avviso di accertamento di imposte eliquidazione di sanzioni, lungi da rappresentare una duplicazione di unapretesa già azionata con avviso bonario, configura l’unica e formale fontedella pretesa impositiva, con sopravvenuta carenza d'interesse alladecisione del giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso bonario diNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026pagamento, sulla cui base non possono più essere avanzate pretesetributarie di alcun genere «dovendosi avere riguardo unicamente all'attoche lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativaimpugnazione» (Cass. n. 11303/2025).In conclusione, in accoglimento del ricorso, va pronunciata la cassazionedella sentenza impugnata in seno a tale giudizio con rinvio alla CGT-2Campania, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esamedell’atto di accertamento e sanzioni n. 45882 del 15/12/2020 sulla scortadei principi sopra indicati.

Al giudice del rinvio viene demandata anche laliquidazione delle spese di tale giudizio di legittimità.4.

Va, ora, esaminato il procedimento R.G. n. 22162/2020, avente adoggetto il ricorso per cassazione dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzaCTR n. 490/2020, la quale aveva statuito in ordine al ricorso dellacontribuente avverso l’avviso bonario di pagamento n. 42910 del20/12/2016, rigettandolo.4.1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza n.490/2020, ai sensi degli artt. 11 Cost., 132 c.p.c., 36 comma 2 n. 4 d.lgs.n. 546 del 1992, e art. 24 Cost., per “motivazione apparente”, risultandoimpossibile individuare le esatte ragioni poste a fondamento della decisionee, comunque, per aver rigettato l’appello senza dare conto di averconsiderato quanto era stato eccepito in corso di causa, in particolare ilpassaggio in giudicato della sentenza n. 2437/2018, favorevole allaARISTON.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1 commi 651 e 652 della l. n. 147/2013, dell’art. 7 d. lgs.

N. 546/1992, permancato rilievo della illegittimità dell’avviso di pagamento TARI impugnato,quale conseguenza della dedotta illegittimità del Regolamento TARI annoNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20262016, per violazione delle norme di cui alla l. n. 147/2013 e per mancataestensione del predetto giudicato sull’avviso TARI 2015.4.3.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 7 l. 212/2000, art.3 l. 241/90, art. 6 d.lgs. 32/2001, art. 1 comma 162 l. n. 296/2006 perdifetto di motivazione sul contenuto dell’avviso di pagamento impugnato, ilquale avrebbe dovuto essere dichiarato nullo perché contente indicazioniastratte, generiche e riportate con formule di stile.4.4.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.241/90, art. 7 l. n. 212/00, art. 1 comma 692 l. n. 147/13; art. 1 comma87 l. 549/95, art. 1 comma 4 e comma 11 d.lgs.. n. 504/1992, per difettodi legittimazione e vizio di sottoscrizione dell’avviso di pagamento.4.5.

Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenza peromessa pronuncia su questioni sollevate nei gradi di merito in violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non averconsiderato le deduzioni difensive circa la natura dell’attività svolta,l’effettiva quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conseguenti esoneri rispettoa superfici non atte a produrre rifiuti che non sono state considerate nelcomputo della superfice imponibile.4.6.

In via preliminare, si osserva che, come già illustrato in relazione alricorso R.G. n. 21223/2023 la contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haseparatamente impugnato dinanzi alla giurisdizione tributaria, dapprima,l’avviso bonario di pagamento n. 42910 del 20/12/2016, e poi, l’avviso diaccertamento n. 45882 del 15/12/2020, emanati dall’ente impositore conriguardo sempre alla TARI per l’anno 2016.

Si è già detto che, secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario,l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà diNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziariaporti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria,esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.

Pertanto, è ben possibile cheil contribuente possa opporsi dinanzi al giudice tributario, dapprima, all’attofacoltativamente impugnabile e, poi, all’atto necessariamente impugnabile,configurandosi il suo interesse ad agire non soltanto nel contestare l’attosuscettibile di divenire irretrattabile se non impugnato, bensì anchenell’impedire l’adozione di un tale provvedimento.Tuttavia, l’impugnazione, dapprima, dell’atto impositivo atipico o adimpugnazione facoltativa e, poi, dell’atto impositivo tipico o adimpugnazione necessaria comporta, in caso di contemporanea pendenza,che il giudizio relativo all’atto preliminare venga a perdere rilevanza,essendo prevalente (ed assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva(per ogni aspetto dell’an, del quantum e del quomodo) nel giudizio relativoall’atto principale, anche se l’instaurazione sia successiva in ordinecronologico (in termini: Cass. n. 11303/2025; Cass. n. 11481/2022; Cass.n. 1213/2023).Come già rilevato, ne consegue che, pure ammessa l'impugnazionefacoltativa degli atti atipici, resta pur sempre necessaria l'impugnazionedell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento dellapretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto - come è statoprecisato da questa Corte - viene meno l'interesse del contribuente ad unadecisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n.11303/2025; Cass. 7344/2012; Cass. n. 30691 e 30736/2021; Cass. n.11481/2022; Cass. n. 1213/2023).

Non c’è dubbio che, se l'atto tipico vieneimpugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre,se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avversol'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenutoconsolidamento degli effetti propri dell'atto tipico.Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Alla luce di tali principi, si deve dichiarare la sopravvenuta carenza diinteresse della ricorrente in ordine al presente procedimento, afferente ilprimo atto impugnato (avviso bonario di pagamento n. 42910 del20/12/2016), essendo ormai destinata a concentrarsi la cognizione delgiudice tributario sul secondo atto impugnato (n. 45882 del 15/12/2020).Infatti, l'emissione dell'atto susseguente, con la formulazione di una pretesatributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce l'atto precedente ene provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguente carenza di interessedelle parti nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale,venendo meno l'interesse a una decisione relativa ad un atto sulla cui basenon possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere,dovendosi avere riguardo unicamente all’avviso n. 45882 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Pertanto quanto al ricorso iscritto al n. 22162/2020 R.G., se ne devedichiarare l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse, stante lacessazione della materia del contendere sull’impugnazione relativaall’avviso bonario di pagamento n. 42910 del 20/12/2016.5.

In definitiva: - va rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel procedimento n. 12645/2021, con conseguentecondanna della società ricorrente al pagamento delle spese di tale giudizio;- va accolto, nei termini innanzi illustrati, il ricorso per cassazione propostodal Comune di Capaccio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelprocedimento R.G. 21223/2023, con conseguente cassazionedell’impugnata sentenza n. 1839/2023 e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado Campania, in diversa composizione, la qualeprocederà a un nuovo esame di questa sola controversia uniformandosi aiprincìpi di diritto sopra espressi; - deve essere dichiarata la inammissibilitàper sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alricorso di cui al procedimento R.G. n. 22162/2020.5.1.

Deve precisarsi, infine, che il provvedimento discrezionale di riunionedi più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lasciaNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte dellesingole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente lecause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettantepronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spesegiudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio (Cass. n. 15860/2014;Cass. n. 20073/2021; Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 33425/2023).Pertanto, in relazione al ricorso iscritto al n. 22162/2020 R.G., la naturadella pronuncia adottata giustifica la compensazione delle spese di questogiudizio; in relazione al ricorso iscritto al n. 21223/2023, al giudice del rinvioviene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;in relazione al ricorso iscritto al n. 12645/2021, le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate nel dispositivo e, considerato il tenore dellapronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte nei giudizi come sopra riuniti portanti R.G. nn. 22162/2020,12645/2021 e 21233/23, così provvede:- dichiara l’inammissibilità del ricorso iscritto al R.G. n. 22162/2020 percarenza sopravvenuta di interesse e compensa tra le parti le spese delrelativo giudizio di legittimità;- accoglie il ricorso iscritto al n. 21223/2023 R.G., cassa la sentenzaimpugnata della CGT-2 Campania n. 1839/2023, depositata il 15.3.2023 erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese processuali;-rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 12645/2021 e condanna parte ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente delle spese del relativogiudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 oltre ad € 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% edNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026altri accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensoredichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.n. 115 del 2002, in relazione a tale ultimo giudizio dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 11 marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sez. 5, n. 490 emessa il 6.11.2019 depositata il 16.1.2020nonchè sul ricorso iscritto al n. R.G. 12645/2021 proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026HOTEL [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sez. 2, n. 1375 emessa il 28.1.2021 depositata il 15.2.2021ed, ancora, sul ricorso R.G. 21223/2023 proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ambrosio- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della CGT-2 Campania n. 1839/2023, depositata il15.3.2023.Udita le relazioni svolte nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20261. L’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. 42910del 20/12/2016, notificato in data 9.2.2017, emesso da Comune di Capaccio(Salerno), liquidatorio di TARI e addizionale provinciale per l’anno 2016. LaCTP di Salerno, con sentenza n. 4872/2017, rigettava il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]1.1. Avverso la sentenza n. 4872/2017 proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA].;nelle more della decisione dell’appello passava in giudicato la sentenza CTRCampania, n. 2437/2018, pronunciata tra le stesse parti e relativa alla TARIper l’annualità 2015; la questione veniva dedotta, nel giudizio di appelloavverso la sentenza n. 4872/17, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo chevenisse ritenuto e applicato l’effetto espansivo del relativo giudicato;tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata Salerno,con la sentenza sez. 5, n. 490/2020 rigettava l’appello avverso la sentenzan. 4872/2017, senza pronunciarsi sull’eccezione di giudicato sollevata dallaARISTON.1.2. Avverso la sentenza CTR Campania n. 490/2020, la società [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso in cassazione in data 16/7/2020, da cui ilpresente procedimento (RG. n. 22162/2020) affidato a cinque motivi.1.3. Il Comune di Capaccio ha resistito con controricorso.2. Avverso la medesima sentenza CTR Campania n. 490/2020, l’[OSCURATO:SOCIETA] proponeva, in data 10.7.2020, anche ricorso per revocazione,innanzi alla CTR della Campania. La CTR, con sentenza n. 1375/2021 del28.1.2021 rigettava il ricorso per revocazione della sentenza n. 490/2020.2.1. Avverso la sentenza della CTR Campania n. 1375/2021, la societàHOTEL [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione in data 4/5/2021 di cuial presente procedimento (RG. n 12645/2021) affidato a cinque motivi.2.2. Il Comune di Capaccio ha resistito con controricorso3. L’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel dicembre del 2020, a seguito della notificaun avviso di accertamento n. 45882 del 15/12/2020, emesso da Comune diNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Capaccio (Salerno), liquidatorio di TARI per l’anno 2016, oltre alle sanzioniper omesso pagamento dell’avviso n. 45882, impugnava tale avviso diaccertamento n. 45882/2020, lamentando la duplicazione della pretesaimpositiva, rispetto al pregresso avviso n. 42910/2016, avente ad oggettola medesima annualità TARI. La CTP di Salerno, con sentenza n. 2152/2021,rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., osservando che nessunaduplicazione si era verificata.3.1 Avverso tale sentenza proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] ARISTONs.r.l. e la CTR della Campania accoglieva il gravame, con sentenza n. 1839depositata il 15/3/2023.3.2 Il Comune di Capaccio ha proposto, in data 12.10.2023 ricorso percassazione (RG. n. 21223/2023), avverso la sentenza di II grado, affidatoad un unico motivo.3.3. La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che è opportuna la riunione dei treprocedimenti sopra descritti. Sussiste, invero, un'evidente connessione frai tre giudizi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto la stessa pretesaimpositiva, relativa alla annualità TARI 2016, correlati, dunque, ad un'unicavicenda complessiva e postulanti il medesimo nucleo decisorio. QuestaCorte ha di recente ribadito il principio, mutuabile nel caso di specie,secondo il quale la riunione delle impugnazioni - che è obbligatoria, ai sensidell'art. 335 c.p.c., laddove investano lo stesso provvedimento - può esserefacoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, laddove esse sianoproposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la lorotrattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, sianoravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabiliprofili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (Cass. n.12268/2021; Cass. n. 27550/2018; Cass., Sez. Un., n. 18050/2010; Cass.,Sez. Un., n. 1521/2013). Difatti, dalle disposizioni del codice di ritoNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026prescriventi l'obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, diprocedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamenteritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (artt.335 cod. proc. civ. e 151 disp. att. cod. proc. civ.), è desumibile un principiogenerale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processodi impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi inconcreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni dieconomia processuale, il loro esame congiunto (Cass., S.U. n. 18050/2010,Cass. n. 2224/2021).2. Ciò premesso, ragioni di pregiudizialità logica, rendono opportunoesaminare, per primo, il ricorso rubricato al n. 12645/2021, avente adoggetto l’impugnazione della sentenza della CGT di II grado Campania n.1375/2021, che ha deciso - rigettandola - la domanda di revocazione dellasentenza CTR Campania n. 490/2020 già proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.1. Ed invero, in tale procedimento, con il primo motivo di ricorso, l’ [OSCURATO:SOCIETA] deduce la nullità della sentenza n. 1375/2021 per violazione efalsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2,n. 4, D.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 24 della Cost., in relazioneall'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., avendo i Giudici reso unamotivazione che non consente di comprendere le ragioni e, quindi, l'iterlogico seguite nel rigettare il motivo di revocazione proposto.2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazionedell'art. 65, comma 2 e dell'art. 66 e 67 D.lgs. 546/92, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., non avendo la CTR esaminato i motivi di meritoproposti dalla parte nel giudizio di appello ed i motivi ripropostiespressamente nel ricorso per revocazione in fase rescissoria ex art. 66D.lgs. 546/92.2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell'art. 395, n.5 c.p.c. in relazione all'art. 360, commaNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20261, n. 3 c.p.c.; errore in procedendo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., giacché per costante orientamento della S.C. è esperibile il ricorsoper revocazione, ex art. 395 cpc, n. 5, quando con la sentenza revocanda ilgiudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno - sollevatao meno - intervenuto prima del deposito della sentenza - come è avvenutonel caso de quo.2.4. Con il quarto motivo deduce la illegittimità della sentenza nella partein cui ha rigettato l'estensibilità del giudicato favorevole della sentenza CRTCampania n. 2437/2018 al caso de quo - violazione dell'art. 2909 c.c., edell'art. 7, comma 5, D.lgs. 546/92 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. In particolare, si assume che i Giudici nel pronunciarsi non avrebberoconsiderato che i "provvedimenti amministrativi" fondanti l'avviso TARI2015 "disapplicati dalla sentenza della CTR n. 2437/9/2018" sono imedesimi che il Comune di Capaccio ha applicato nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]. “per pretendere la TARI 2016, trattandosi del medesimoRegolamento IUC - sez. TARI approvato (già) nel 2014 da cui sono derivatele medesime delibere tariffarie applicate per il 2015 e per il 2016 di cui laparte ha chiesto la disapplicazione "limitatamente all'atto impugnato", exart. 7, comma 5, D.lgs. n. 546/92 sia nella controversia 2015, che nellacontroversia 2016”.2.5. Con il quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per omessapronuncia sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 e3 L. n. 241/90, nonché art. 6, d.lgs. n. 32/2001 ed art. 1, comma 162, L.n. 296/2006 sollevata nei gradi di merito in violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo l'Ente richiamato edallegato la delibera n. 27 del 13/05/2016 in corso di giudizio al fine dicolmare il difetto di motivazione originario dell'atto impugnato in violazionedella regola iuris per cui la motivazione di un atto tributario non può essereintegrata e/o modificata in corso di giudizio.Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20262.6. Tutti i motivi esposti sono esaminabili congiuntamente, in quantomirano - deducendo sotto diversi profili la nullità della sentenza impugnata- ad una nuova valutazione delle ragioni per le quali non è stato ritenutovincolante, nel giudizio di impugnazione avverso l’avviso TARI n.42910/2016, esitato nella sentenza CTR Campania n. 490/2020 del16.1.2020, quanto statuito dalla sentenza CRT Campania n. 2437/2018 inrelazione a diversa annualità TARI (2015) e definitivamente passato ingiudicato.I motivi sono tutti infondati, sulla scorta delle considerazioni che seguono.Invero, va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità,tenendo conto della necessità di garantire il rispetto dei principi di certezzadella decisione e di preservazione dal pericolo di contrasto tra decisionirelative ai medesimi fatti (cfr. Sez. U., n. 226/2001), e ciò sulla base anchedella efficacia esterna di un giudicato, ha inteso tuttavia segnare ilperimetro entro il quale, ove l’efficacia esterna di un altro provvedimentonon sia stata esaminata dall’organo giudicante in seno al provvedimentoadottato, essa possa essere fatta valere attraverso lo strumentoprocessuale della revocazione, ex art. 395, n. 5, c.p.c., oppure a mezzodell’ordinario mezzo impugnatorio, anche in sede di legittimità. È statodunque affermato che «in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicatoesterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la suaesistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso, dalla parteinteressata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità datale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quelloper cassazione” (Sez. U. n. 21493/2010; Cass. n. 155/2014; Cass. n.22506/2015; Cass. n. 22177/2016). Diversamente, nelle ipotesi in cuil'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmentesollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile conil ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (Cass. n.28733/2022; Cass. n. 27706/2025).Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Orbene, nel caso di specie, la vicenda rientra esattamente nella ipotesi incui l’eccezione di giudicato sollevata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inrelazione alla sentenza n. 2437/2018 medio tempore divenuta irrevocabile,pur proposta nel corso del giudizio di appello avverso l’avviso di pagamenton. 42910 del 20/12/2016, TARI per l’anno 2016, non è stata esaminatadalla sentenza conclusiva di quella fase. Ed invero, proprio di questa omessavalutazione si duole la ricorrente nel suo ricorso per revocazione e,successivamente, nel presente ricorso per cassazione.Purtuttavia, si osserva che, a ben vedere, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonavrebbe dovuto - per lamentare tale omissione - impugnare per revocazionela sentenza n. 490/2020 della CTR, in quanto, nel corso del giudizio diappello - poi esitato con tale sentenza - aveva in effetti dedotto ed eccepitol’intervenuta irrevocabilità della sentenza 2437/2018, invocandone l’effettoespansivo del giudicato e chiedendo che, anche nel procedimento avversol’avviso per la TARI anno 2016, ne conseguisse l’illegittimità derivata di tuttigli atti.Poiché la CRT Campania, con la sentenza n. 490/2020, non aveva presoposizione sulla questione dedotta dal contribuente in punto di effettoespansivo del giudicato, motivando il rigetto sulla scorta di altreconsiderazioni di merito in ordine al contenuto dell’avviso di accertamentoimpugnato, il rimedio avverso tale vizio della sentenza avrebbe dovutoessere - come in effetti è stato, visto il ricorso R.G. n. 22162/2020, quiriunito, di cui si dirà – unicamente il ricorso per cassazione.Ed invero, avverso la sentenza n. 490/2020, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hainterposto anche ricorso per cassazione (appunto iscritto al R.G. n.22162/2020, qui riunito), lamentando, tra l’altro, proprio l’omessavalutazione dell’eccezione di giudicato in relazione alla sentenza n.2437/2018.Ne consegue che la CTR Campania, investita del ricorso per revocazionedella sentenza n. 490/2020, avrebbe dovuto, sulla scorta degli espostiNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026principi, non rigettare il ricorso nel merito, ma dichiararlo ab origineinammissibile.A fronte di tale quadro complessivo, il Collegio osserva che la sentenza inquesta sede impugnata, n. 1375/2021 della CTR, reiettiva delle pretesedella [OSCURATO:SOCIETA] in sede di ricorso per revocazione, pur erroneamentemotivata in diritto, correttamente ha respinto – sebbene rigettandola nelmerito – la pretesa della società ricorrente.Nella specie, pertanto, alla luce dell’art. 384 u.c. c.p.c., va corretta lamotivazione del rigetto nel merito pronunciato dalla sentenza CTR grado n.1375/2021 nei termini sopra esposti, ossia in quanto il ricorso perrevocazione spiegato avverso la sentenza n. 490 del 2020 doveva esseredichiarato, anche d’ufficio, inammissibile. Ne discende che il presentericorso per cassazione deve essere respinto, in quanto la società ricorrentedifetta di interesse a censurare le statuizioni che la corte territoriale haritenuto di adottare nel merito, ovvero ad impugnare i relativiapprezzamenti di fatto e le relative considerazioni in diritto, preclusa ognivalutazione sul punto dal riconoscimento avvenuto in questa sede dellasuddetta inammissibilità.La reiezione del presente ricorso determina, in ragione del principio dellasoccombenza, la condanna al pagamento delle spese del presenteprocedimento per la parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo afavore del difensore, dichiaratosi antistatario, di parte controricorrente.3. Secondo l’ordine logico, segue quindi la disamina del ricorso n.21223/2023 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della sentenza CGT-2 Campania n. 1839/2023.3.1. In questo procedimento, con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrentecensura la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma1, n. 3, in relazione all’art. 1, commi 161-163, l. n. 296/2006 e all’art. 1,comma 792, l. n. 160/2019, per avere il giudice del gravame erroneamenteritenuto che l’avviso di accertamento TARI oggetto di impugnazione fosseNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026una duplicazione dell’avviso bonario di pagamento. La sentenza sarebbeerrata per violazione dell’art. 1, commi 161-163, l. n. 296/2006 e dell’art.1, comma 792, l. n. 160/2019 atteso che nel procedimento di accertamentodella TARI il primo e unico atto impositivo è l’avviso di accertamentoesecutivo. Pertanto, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si ponein contrasto con le predette norme, nella parte in cui ritiene che si siaverificata una duplicazione della pretesa perché “avviso di pagamento eavviso di accertamento avrebbero a oggetto la stessa imposta e la stessaannualità” e nella parte in cui sostiene che “l’avviso di accertamentoimpugnato è la riproduzione del contenuto dell’avviso di pagamento (...)Pertanto, l’avviso di accertamento impugnato è illegittimo per evidenteduplicazione della medesima pretesa, TARI 2016, già avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]”.3.2. Il motivo è fondato.Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si desume che “il primo attoche il Comune di Capaccio emetteva nei confronti della ricorrente,relativamente alla TARI anno 2016, era l’avviso bonario di pagamento n.42910 del 20/12/2016, notificato in data 11/01/2017, non avendo lacontribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per la tassa suirifiuti per l’anno d’imposta indicato. Successivamente, il Comune diCapaccio, in assenza di pagamento dell’avviso bonario, provvedeva ademettere avviso di accertamento TARI n. 45882 del 15/12/2020, oggettodel presente giudizio, con il quale era chiesto il pagamento della omessatassa nonché veniva irrogata la sanzione per omesso pagamento ecomputati gli interessi maturati, per un totale pari ad euro 140.071,00 (…)Pertanto, l’avviso di accertamento impugnato [n. 45882/2020] è illegittimoper evidente duplicazione della medesima pretesa, TARI 2016, già avanzatadal Comune di Capaccio”.Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Alla luce della stessa ricostruzione fattuale svolta dalla sentenza impugnata,la motivazione posta a suo fondamento si pone in contrasto con i principistatuiti da questa Corte.Per l’anno di imposta in esame, dopo l’impugnazione dell’avviso bonario n.42910 del 20/12/2016, che era un atto solo facoltativamente impugnabile,risulta emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come detto, un avvisodi accertamento oggetto della pronuncia impugnata in questo ricorso, attotipico per cui sussiste l’onere di impugnazione, per evitare il consolidamentodella pretesa tributaria. Invero, l’avviso di accertamento TARI 2016 n.45882 del 15/12/2020 sostituisce in via definitiva l’avviso bonario dipagamento n. 42910 del 20/12/2016 e non ne costituisce, in alcun modo,una duplicazione nella determinazione della pretesa impositiva.Quest’ultima viene unicamente reiterata in forma autoritativa tipica. Tant'èche, una volta emesso tale atto, viene meno l’atto precedente impugnatoin via facoltativa, ormai superato e viene meno l'interesse del contribuentead una decisione che lo riguardi. Questa Corte ha, infatti, già avuto mododi affermare che «in tema di contenzioso tributario, la natura tassativadell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare attiimpositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche diuna ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non escludel'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare ilconsolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazionedell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnatoin via facoltativa» (Cass. n. 11481/2022; Cass. n. 7344/2012).Ne discende che l’emissione di un avviso di accertamento di imposte eliquidazione di sanzioni, lungi da rappresentare una duplicazione di unapretesa già azionata con avviso bonario, configura l’unica e formale fontedella pretesa impositiva, con sopravvenuta carenza d'interesse alladecisione del giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso bonario diNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026pagamento, sulla cui base non possono più essere avanzate pretesetributarie di alcun genere «dovendosi avere riguardo unicamente all'attoche lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativaimpugnazione» (Cass. n. 11303/2025).In conclusione, in accoglimento del ricorso, va pronunciata la cassazionedella sentenza impugnata in seno a tale giudizio con rinvio alla CGT-2Campania, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esamedell’atto di accertamento e sanzioni n. 45882 del 15/12/2020 sulla scortadei principi sopra indicati. Al giudice del rinvio viene demandata anche laliquidazione delle spese di tale giudizio di legittimità.4. Va, ora, esaminato il procedimento R.G. n. 22162/2020, avente adoggetto il ricorso per cassazione dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzaCTR n. 490/2020, la quale aveva statuito in ordine al ricorso dellacontribuente avverso l’avviso bonario di pagamento n. 42910 del20/12/2016, rigettandolo.4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza n.490/2020, ai sensi degli artt. 11 Cost., 132 c.p.c., 36 comma 2 n. 4 d.lgs.n. 546 del 1992, e art. 24 Cost., per “motivazione apparente”, risultandoimpossibile individuare le esatte ragioni poste a fondamento della decisionee, comunque, per aver rigettato l’appello senza dare conto di averconsiderato quanto era stato eccepito in corso di causa, in particolare ilpassaggio in giudicato della sentenza n. 2437/2018, favorevole allaARISTON.4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1 commi 651 e 652 della l. n. 147/2013, dell’art. 7 d. lgs. N. 546/1992, permancato rilievo della illegittimità dell’avviso di pagamento TARI impugnato,quale conseguenza della dedotta illegittimità del Regolamento TARI annoNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/20262016, per violazione delle norme di cui alla l. n. 147/2013 e per mancataestensione del predetto giudicato sull’avviso TARI 2015.4.3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 7 l. 212/2000, art.3 l. 241/90, art. 6 d.lgs. 32/2001, art. 1 comma 162 l. n. 296/2006 perdifetto di motivazione sul contenuto dell’avviso di pagamento impugnato, ilquale avrebbe dovuto essere dichiarato nullo perché contente indicazioniastratte, generiche e riportate con formule di stile.4.4. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.241/90, art. 7 l. n. 212/00, art. 1 comma 692 l. n. 147/13; art. 1 comma87 l. 549/95, art. 1 comma 4 e comma 11 d.lgs.. n. 504/1992, per difettodi legittimazione e vizio di sottoscrizione dell’avviso di pagamento.4.5. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente censura la sentenza peromessa pronuncia su questioni sollevate nei gradi di merito in violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non averconsiderato le deduzioni difensive circa la natura dell’attività svolta,l’effettiva quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conseguenti esoneri rispettoa superfici non atte a produrre rifiuti che non sono state considerate nelcomputo della superfice imponibile.4.6. In via preliminare, si osserva che, come già illustrato in relazione alricorso R.G. n. 21223/2023 la contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haseparatamente impugnato dinanzi alla giurisdizione tributaria, dapprima,l’avviso bonario di pagamento n. 42910 del 20/12/2016, e poi, l’avviso diaccertamento n. 45882 del 15/12/2020, emanati dall’ente impositore conriguardo sempre alla TARI per l’anno 2016. Si è già detto che, secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario,l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà diNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziariaporti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria,esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Pertanto, è ben possibile cheil contribuente possa opporsi dinanzi al giudice tributario, dapprima, all’attofacoltativamente impugnabile e, poi, all’atto necessariamente impugnabile,configurandosi il suo interesse ad agire non soltanto nel contestare l’attosuscettibile di divenire irretrattabile se non impugnato, bensì anchenell’impedire l’adozione di un tale provvedimento.Tuttavia, l’impugnazione, dapprima, dell’atto impositivo atipico o adimpugnazione facoltativa e, poi, dell’atto impositivo tipico o adimpugnazione necessaria comporta, in caso di contemporanea pendenza,che il giudizio relativo all’atto preliminare venga a perdere rilevanza,essendo prevalente (ed assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva(per ogni aspetto dell’an, del quantum e del quomodo) nel giudizio relativoall’atto principale, anche se l’instaurazione sia successiva in ordinecronologico (in termini: Cass. n. 11303/2025; Cass. n. 11481/2022; Cass.n. 1213/2023).Come già rilevato, ne consegue che, pure ammessa l'impugnazionefacoltativa degli atti atipici, resta pur sempre necessaria l'impugnazionedell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento dellapretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto - come è statoprecisato da questa Corte - viene meno l'interesse del contribuente ad unadecisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n.11303/2025; Cass. 7344/2012; Cass. n. 30691 e 30736/2021; Cass. n.11481/2022; Cass. n. 1213/2023). Non c’è dubbio che, se l'atto tipico vieneimpugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre,se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avversol'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenutoconsolidamento degli effetti propri dell'atto tipico.Numero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026Alla luce di tali principi, si deve dichiarare la sopravvenuta carenza diinteresse della ricorrente in ordine al presente procedimento, afferente ilprimo atto impugnato (avviso bonario di pagamento n. 42910 del20/12/2016), essendo ormai destinata a concentrarsi la cognizione delgiudice tributario sul secondo atto impugnato (n. 45882 del 15/12/2020).Infatti, l'emissione dell'atto susseguente, con la formulazione di una pretesatributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce l'atto precedente ene provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguente carenza di interessedelle parti nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale,venendo meno l'interesse a una decisione relativa ad un atto sulla cui basenon possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere,dovendosi avere riguardo unicamente all’avviso n. 45882 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Pertanto quanto al ricorso iscritto al n. 22162/2020 R.G., se ne devedichiarare l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse, stante lacessazione della materia del contendere sull’impugnazione relativaall’avviso bonario di pagamento n. 42910 del 20/12/2016.5. In definitiva: - va rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel procedimento n. 12645/2021, con conseguentecondanna della società ricorrente al pagamento delle spese di tale giudizio;- va accolto, nei termini innanzi illustrati, il ricorso per cassazione propostodal Comune di Capaccio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelprocedimento R.G. 21223/2023, con conseguente cassazionedell’impugnata sentenza n. 1839/2023 e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado Campania, in diversa composizione, la qualeprocederà a un nuovo esame di questa sola controversia uniformandosi aiprincìpi di diritto sopra espressi; - deve essere dichiarata la inammissibilitàper sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alricorso di cui al procedimento R.G. n. 22162/2020.5.1. Deve precisarsi, infine, che il provvedimento discrezionale di riunionedi più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lasciaNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte dellesingole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente lecause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettantepronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spesegiudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio (Cass. n. 15860/2014;Cass. n. 20073/2021; Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 33425/2023).Pertanto, in relazione al ricorso iscritto al n. 22162/2020 R.G., la naturadella pronuncia adottata giustifica la compensazione delle spese di questogiudizio; in relazione al ricorso iscritto al n. 21223/2023, al giudice del rinvioviene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;in relazione al ricorso iscritto al n. 12645/2021, le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate nel dispositivo e, considerato il tenore dellapronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte nei giudizi come sopra riuniti portanti R.G. nn. 22162/2020,12645/2021 e 21233/23, così provvede:- dichiara l’inammissibilità del ricorso iscritto al R.G. n. 22162/2020 percarenza sopravvenuta di interesse e compensa tra le parti le spese delrelativo giudizio di legittimità;- accoglie il ricorso iscritto al n. 21223/2023 R.G., cassa la sentenzaimpugnata della CGT-2 Campania n. 1839/2023, depositata il 15.3.2023 erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese processuali;-rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 12645/2021 e condanna parte ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente delle spese del relativogiudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 oltre ad € 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% edNumero registro generale 22162/2020Numero sezionale 2284/2026Numero di raccolta generale 13622/2026Data pubblicazione 11/05/2026altri accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensoredichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.n. 115 del 2002, in relazione a tale ultimo giudizio dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 11 marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])