CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 27295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. .30506/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] )N1( .) MASTM )1'R \ NC :() elett.te domiciliato i k( ),\ \, presso lo studio dell'avvocato \M).\ )\( ) che lo rappresenta e difende.. - ricorrente - contro D( )11',N1(2() 1.11=R0.. elettivamente domiciliata in RO Y.\1.\, presso la G\Ncimi,LeR[\ della coR11:, supizynL\ DI \s,* \i/R )N,L, rappresentato e difeso dall'avvocato Pi! 'ARO \du 1:appresenta e dilende: co n troricorren te iciso la sentenza n 17:30./'021, emessa dalla (:( )1Z1 .1 PP11 ) DI N. \ P01,1, depo,;-itata il 11/05/9,09 udita la relazione della causa svolta nella camera di cmisiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1)11 n. 30506/2021 sez. M3 - ud. 08-06-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 11/5/2021 (n. 1730/2021), la Corte d'ap- pello di Napoli, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA], e in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha disposto l'integrale compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado avente ad oggetto due cause riunite, rispettivamente intercorse, da un lato, tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di tutore di [OSCURATO:PERSONA]- sco) e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio), disponendo altresì l'integrale compensa- zione delle spese del grado d'appello; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo aver rilevato l'erroneità dell'avvenuta compensazione delle spese rela- tive alla causa intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di tu- tore di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (dovendo ritenersi in ogni caso la soccombenza del primo, responsabile di aver introdotto una domanda improcedibile per difetto di autorizzazione ad agire nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) - ha comunque disposto l'inte- grale compensazione delle spese relative all'intero giudizio di primo grado, poiché, essendo [OSCURATO:PERSONA] risultato soccombente in re- lazione alla domanda dallo stesso proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- stro Francesco (in proprio), il carattere unitario delle due cause riunite in un unico giudizio imponeva di dar rilievo alla reciprocità della soc- combenza nelle due distinte cause riunite; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ri- corso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria;Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 30506/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato che, con i primi due motivi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 92 c.p.c. e dell'art.2909 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente disposto la compensazione delle spese del primo grado del giudizio avente ad oggetto due cause riunite, non essendosi avveduta della circostanza che la reciproca soccombenza era stata di- sposta tra parti diverse di due cause diverse (e non già tra le stesse parti contrapposte di un'unica causa), ritenendo erroneamente reci- proca la soccombenza tra [OSCURATO:PERSONA] attore nei confronti di An- tonio Mastrofrancesco (convenuto in proprio), e tra quest'ultimo (ma agente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la compensazione delle spese del grado d'appello, in ragione della parziale reciprocità della soccombenza, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] doveva consi- derarsi soccombente in toto nel giudizio d'appello relativo alla contro- versia intercorsa tra lo stesso Mauro e [OSCURATO:PERSONA] in pro- prio; i primi due motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono manifestamente fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza del terzo; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento discrezionale di riu- nione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta tratta- zione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si Adunanza del 8 giugno 2022 - R. G. n. 30506/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conse- guentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in rela- zione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (v. Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632117 - 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 6951 del 25/03/2011, Rv. 616635 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006 Rv. 591564 - 01); nel caso di specie, il giudice a quo, disponendo l'integrale compen- sazione delle spese del primo grado di giudizio, valorizzando la recipro- cità della soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro (ma destinate a coinvolgere anche parti estranee a una delle due cause riunite), si è posta in palese contrasto con il richiamato principio di diritto rivelandosi, pertanto, erronea; in particolare, la corte territoriale, nel valorizzare la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] nella causa in cui agì quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] nella causa in cui quest'ultimo convenne il Mastrofrancesco in proprio, ha finito col trattare unitariamente due cause che, ai fini della liquida- zione delle spese del giudizio, avrebbero dovuto rimanere distinte; sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza dei primi due motivi (assorbito il terzo), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conse- guente rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità;Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 30506/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Accogli i primi due motivi; dichiara assorbito il terzo; cassa la sen- tenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'ap- pello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di prov- vedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile