CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 05537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33507/2018 R.G. proposto da: 1881 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 449/2018 depositata il 19/04/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La 1881 [OSCURATO:PERSONA] InvestementsLTD, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato l’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate relativamente all’operazione di conferimento di immobile, da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla neo- costituita società – più precisamente l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia ha contestato l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 di cui all’art. 4 della nota IV lett. a ed ha preteso, invece, l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8 %, evidenziando che: il conferimento è stato effettuato in Italia; la sede a Londra è solo una sede di consulenza; la società non ha dipendenti in Inghilterra, né presso la stabile organizzazione in Italia; l’unica attività è quella di costruzione di immobili, da svolgersi in Italia; gli unici soci e l’amministratore sono residenti in Italia 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione la società ed i soci. 4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 5. Fissata l'adunanza camerale del 20 gennaio 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto, come disposto con decreto dal Presidente del collegio, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso si è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 4, nota IV, della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 12 disp.prel.cod.civ., dell’art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986, laddove la sentenza ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro in misura fissa, rileva il luogo in cui viene effettivamente svolta l’attività che costituisce l’oggetto sociale, mentre la disposizione invocata (art. 4 nota IV, della tariffa del d.P.R.n. 131 del 1986), in modo chiaro, tale da non consentire una diversa interpretazione, fa riferimento alla società che abbia, in via alternativa, la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea. Il motivo va rigettato, atteso che,nel caso di specie, non vi è stata alcuna interpretazione riduttiva della nota IV, ma piuttosto il disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dello stabilimento della sede legale della società a Londra, la cui previsione è stata ritenuta del tutto fittizia e strumentale a conseguire un indebito vantaggio tributario, in assenza di alcun collegamento effettivo della società con lo Stato estero, in cui non sussistono né uffici né personale e non è svolta alcuna operazione o attività. Ricorre, pertanto, la cd. fattispecie della esterovestizione configurabile allorché una società, la quale ha nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell'attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza fiscale all'estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa (Sez. 5, n. 16697 del 21/06/2019, Rv. 654687 - 01) . Né i ricorrenti hanno lamentato violazioni procedurali in ordine a tale disconoscimento o sono stati in grado di dimostrare l’effettività della sede legale stabilita all’estero. Al contrario non hanno affatto censuratogli accertamenti in fatto della gravata sentenza che, in buona sostanza, ha rilevato che la costituzione in [OSCURATO:PERSONA] era meramente formale in quanto l’attività edilizia, che esaurisce l’oggetto sociale, si svolge in Italia, su terreni di proprietà degli unici due soci della società e nei confronti di controparti contrattuali (appaltatori e acquirenti) residenti in Italia. 2.Con il secondo motivo di ricorso si è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’ art. 6, par. 2, della direttiva 2008/7/CE, ai sensi del quale l’imposta sul trasferimento di immobili non varia in funzione del fatto che la sede della direzione effettiva o statutaria della società di capitali si trovino o no all’interno del territorio dello Stato membro che impone imposte e diritti, sicché l’imposta in misura fissa (prevista dall’invocato art. 4, nota IV) deve necessariamente applicarsi anche ai trasferimenti a favore di società italiane, pena una discriminazione al rovescio, vietata sia in base al diritto unionale sia in base all’art. 3 Cost. In definitiva, secondo i ricorrenti, si configura, nella impostazione seguita dai giudici di merito, un problema di discriminazione a rovescio perché le società con sede in Italia subiscono un maggiore prelievo fiscale e sono, dunque, discriminate rispetto a quell e con sede all’estero. I ricorrenti hanno chiesto disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia laddove non si ritenesse chiara l’interpretazione dell’art. 6, par. 2, in esame. La doglianza non può trovare accoglimento. Non si ravvisa, nel caso di specie, né una violazione dell’art. 3 della Costituzione né dell’art. 6, par. 2, della direttiva 2008/7/CE (prima 12, par. 2, della direttiva n. 69/335/CEE). In ordine alla legittimità costituzionale della disciplina attuale, va evidenziato che non sussiste alcuna violazione dell’art. 3 Cost., versando la società con sede (effettiva) in altro Stato membro in una situazione diversa da quella della società nazionale, in quanto soggetta al prelievo fiscale dell’altro Stato membro. Come si evince chiaramente dal considerando 7 della direttiva 2008/7/CE, in cui si legge che “il concetto di mercato interno presuppone che un’imposta sulla raccolta di capitali nell’ambito del mercato interno da parte di una società non debba essere applicata più di una volta” e che “se lo Stato membro al quale è attribuito il diritto di imposizione non applica l’imposta sui conferimenti a talune o a tutte le operazioni contemplate dalla presente direttiva, nessun altro Stato membro esercita detto diritto in relazione a tali operazioni”, il legislatore comunitario ha individuato lo Stato membro a cui spetta il potere impositivo rispetto ad un’operazione societaria, che, al fine di realizzare un mercato comune, deve essere unico, al fine di evitare duplicazioni ed sovrapposizioni. Più precisamente, nell’attuale regime, l’art. 10 della direttiva 2008/7/CE, la cui rubrica fa espressamente riferimento alla distribuzione della potestà impositiva tra gli Stati membri, individua lo Stato membro a cui spetta il potere impositivo unicamente con quello in cui è situata la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale. Pertanto, la nota IV dell’art. 4 della tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986, in base alla quale l’imposta di registro si applica in misura fissa (di € 200,00) per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell’UE, si giustifica proprio perché tale società con sede legale o amministrativa (effettiva e non fittizia) in altro Stato membro è in realtà soggetta al potere impositivo di quest’ultimo. Risulta condivisibile la posizione espressa in tal senso dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2/E/2014, al punto 3, secondo cui resta confermata la previsione della nota IV dell’art. 4 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUIR, in base alla quale l’imposta di registro si applica in misura fissa (di € 200,00) per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell’UE, in quanto tale interpretazione è coerente con i principi affermati con la Direttiva comunitaria del 12 febbraio 2008, n. 7, secondo cui i conferimenti sono tassabili esclusivamente nello Stato membro nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento dell’operazione. Neppure si ravvisa, nella disciplina italiana, un contrasto con il par. 2 dell’art. 6 della direttiva 2008/7/CE, ai sensi del quale le imposte e i diritti che, in virtù del precedente par. 1, lo Stato membro può prevedere, in deroga al generale divieto di cui al par. 1, su una serie di operazioni (tra cui appunto quella in oggetto di conferimento di beni immobili ad una società di capitali, lett. b), non variano in funzione del fatto che la sede della direzione effettiva o la sede statutaria della società di capitali si trovino o no all'interno del territorio dello Stato membro che impone tali imposte e diritti e che i relativi importi non possono essere superiori a quelli delle imposte e dei diritti applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che impone le imposte e i diritti suddetti. Le due disposizioni devono essere lette congiuntamente. Esse non impongo che il prelievo tributario sia uguale tra la società italiana e quella di altro Stato membro, obiettivo non raggiungibile, tenuto conto che la società estera è soggetta al potere impositivo dell’altro Stato membro. La disciplina unionale tende piuttosto ad evitare che il prelievo sia previsto proprio in ragione della sede estera della società, per cui la misura applicata per le operazioni integralmente interne diventa il limite di esigibilità anche con riferimento alle operazioni poste in essere nel nostro territorio da società di altro Stato dell’Unione. Non è, invece, precluso allo Stato di modulare l’imposta di trasferimento nei confronti della società con sede effettiva in altro Stato membro come trattamento di favore, escluso per le società con sede nazionale, proprio in considerazione della diversa situazione in cui versano le due società. 3. Con l’ultimo motivo si è lamentata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 7 della direttiva 335/69/CEE (ora art. 8 direttiva 2008/7/UE), atteso che, laddove l’imposta applicata venisse riferita non al trasferimento, ma al conferimento, non potrebbe essere superiore al’1%. Il motivo va rigettato, in quanto le direttive unionali non precludono l’applicazione di imposte indirette quali l’INVIM (Cass., 4 maggio 2018, n. 10682; CGUE, 11 dicembre 1997, procedimento C-42/96, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) ovvero di trasferimento (imposte di registro ed ipocatastali; CGUE, 11 dicembre 1997, cit.; Cass., 16 luglio 2021, n. 20356; Cass., 5 aprile 2017, n. 8778; Cass. Sez. U., 19 aprile 2010, n. 9301). In questo senso è sufficiente rinviare alla recente pronuncia Sez. 5, n. 20356 del 16/07/2021 (Rv. 661889-01) che si riferisce all’imposta catastale ed ipotecaria, ma, ripercorrendo l’evoluzione della legislazione unionale e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ribadisce che l'assoggettamento alle imposte proporzional i di registro , catastale ed ipotecaria di un conferimento di aziende o di immobili è compatibile con la direttiva sulla raccolta dei capitali allorché tale imposta abbia come presupposto in via generaleil trasferimento di aziende o di immobili e colpisca tutti i trasferimenti di aziende o di immobili indipendentemente dal titolo per cui siano eseguiti e, quindi, tanto se siano eseguiti a titolo di conferimento, quanto di vendita, donazione e successione. Difatti, prima l'art . 12 della direttiva 69/335/CEE ed oggi l'art. 6 della direttiva 2008/7/CE, al par. 2, consentono agli Stati m embri che abbiano abolito l'imposta proporzionale sui conferimenti di beni di assoggettare alleimposte indirette sui trasferimenti il conferimento di aziende o di immobili in quanto sia no soggett i a tali imposte non i conferimenti in sé conside rat i , bensì tutti i trasferimenti di aziende o di immobili da chiunque ed a qualsiasi titolo eseguitie sempre che il prelievo non si traduca in una discriminazione nei confronti delle società degli altri Stati membri. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.400 ,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012,