CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Catania n. 866/2023 depositatoil 30/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Risulta dal decreto impugnato che il [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] in persona dellacuratela, ha promosso azione di contestazione del rendiconto ex art. 75,Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026comma 3, d. lgs. n. 270/1999 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già Commissariliquidatori della società in A.S., procedura aperta in data 28 aprile 1998 aisensi del d.l. n. 26/1979 e successivamente convertita in Fallimento dalTribunale di Catania con provvedimento in data 12 aprile 2018. Risulta, inparticolare, dal decreto impugnato che, cessati gli originari commissaristraordinari ex art. 7 l. n. 273/2002, gli odierni ricorrenti sono statinominati Commissari liquidatori a termini dell’art. 1, comma 498 l. n.296/2006 nel 2007 e, in forza dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011, hannosuccessivamente avviato (in concorso con l’iniziativa di un creditore) laconversione della procedura di A.S. in fallimento, essendo stata dichiaratainammissibile una proposta di concordato per assunzione.2. L’iniziativa della curatela ha fatto seguito, stante l’inerzia deiCommissari, al promovimento in data 22 maggio 2020, da parte deimedesimi curatori, di azione di rendiconto in sede ordinaria ex art. 263cod. proc. civ., nel corso del cui giudizio è stata pronunciata sentenzaparziale con cui è stato ordinato ai Commissari liquidatori il deposito delconto.3. I cessati Commissari hanno proceduto al deposito del conto davantial giudice ordinario in data 15 aprile 2021 e, successivamente, hannodepositato il conto di gestione nella cancelleria del tribunale concorsuale aisensi dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999, di cui il cancelliere ha dato notizia(come risulta dal decreto impugnato) con affissione in data 18 novembre2022. La curatela del fallimento, con ricorso in data 16 dicembre 2022, hacontestato il conto dei commissari liquidatori ex art. 75, comma 3, d. lgs.ult. cit. davanti al Tribunale concorsuale, censurando – per quanto quirileva – il pagamento da parte dei Commissari di crediti prededucibili inassenza sia di ammissione allo stato passivo (e di correlativapredisposizione di stati passivi «integrativi»), sia di autorizzazione daparte dell’Autorità di Vigilanza.n. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/20264. Il Tribunale di Catania non ha approvato il conto di gestione deiCommissari liquidatori, con decreto confermato dalla Corte di Appello diCatania in sede di reclamo ex art. 26 l fall., con il decreto qui impugnato.Per quanto qui rileva, il giudice del reclamo ha ritenuto non preclusa lacontestazione del conto di gestione in sede concorsuale dall’iniziativaprocessuale in sede ordinaria, essendo il giudizio in sede ordinaria ex art.263 cod. proc. civ. volto solo a rimuovere l’inerzia dei Commissari, venutameno la quale, in assenza dell’approvazione del conto in sede ordinaria, lacontestazione deve essere formalizzata in sede concorsuale, sede naturaledella contestazione della gestione dell’organo commissariale.5. Ha, poi, ritenuto legittimati i curatori alla contestazione ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999, né consumato il loro potere-dovere di contestare il contodi gestione dell’organo commissariale dalla precedente iniziativa assuntain sede ordinaria, dovendo l’organo gestorio rendere il conto in ogni casoall’atto della cessazione dell’incarico, nonché in caso di conversione dellaprocedura in fallimento, essendo espressamente richiamato l’art. 75dall’art. 72 d. lgs. cit. in tema di conversione della procedura in fallimento.6. È, infine, stata ritenuta fondata nel merito la contestazione dellacuratela, ritenendo inapplicabile all’amministrazione straordinaria rationetemporis l’art. 111-bis l. fall., che consente l’ammissione allo stato passivodei crediti prededucibili ove non contestati, accertando la Corte di meritoche i crediti non erano stati autorizzati dall’Autorità di vigilanza, neanchepreventivamente.7. Propongono ricorso per cassazione i Commissari liquidatori, affidatoa tre motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 263cod. proc. civ. e 75 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreton. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026impugnato ha ritenuto legittimati i curatori del fallimento a impugnare ilconto di gestione davanti al tribunale concorsuale, avendo costoroconsumato il loro potere per effetto dell’iniziativa di rendiconto già assuntain sede ordinaria. Deducono i ricorrenti che l’azione di rendiconto ordinariaassorbe quella concorsuale, che ne costituisce prosecuzione «senzasoluzione di continuità». Osservano che, una volta depositato il conto digestione in sede ordinaria, è quella la sede in cui il conto va approvato;nella specie, la decisione assunta in sede ordinaria di non proseguire ilprocedimento deve intendersi come approvazione del conto ivi depositato.Per l’effetto, la legittimazione a contestare il conto in sede concorsualesarebbe spettata ad altri interessati (terzi) ma non alla curatela delfallimento che tale iniziativa aveva già consumato in sede ordinaria.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc., civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutosindacabile il conto di gestione dell’amministrazione straordinaria da partedella curatela del fallimento a seguito di conversione della procedura,trattandosi di procedura sottoposta alla vigilanza dell’Autoritàamministrativa che preclude una contestazione sulle modalità di «gestionedella fase amministrativa». Il giudice ordinario sarebbe, pertanto, carentedi potere giurisdizionale nel sindacare l’operato dei commissari sottopostoall’Autorità amministrativa di vigilanza. Sicché, una volta approvate lemodalità operative di gestione dei Commissari dell’Autoritàamministrativa, queste non possono essere rimesse in discussione daicuratori e dall’Autorità giudiziaria. In ogni caso, vi sarebbe formazione delgiudicato esterno sull’approvazione del rendiconto a seguito dellapronuncia di sentenza parziale nel giudizio ordinario.3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono infondati. Va preliminarmente rigettato il primomotivo nella parte relativa all’approvazione del rendiconto in seden. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026ordinaria per effetto della decisione della curatela di non proseguire lacausa in sede ordinaria. La causa ordinaria pendente davanti al Tribunaleordinario di Catania è stata definita con sentenza in data 4 gennaio 2024n. 91/2024 con cessazione della materia del contendere. La sentenza èpassata in giudicato nelle more del giudizio di legittimità successivamenteal deposito del controricorso, come risulta dal certificato della cancelleriadella Corte di Appello di Catania prodotto con memoria dalcontroricorrente, dal quale emerge l’assenza di pendenza di giudizio inappello. La pronuncia che dichiara la cessazione della materia delcontendere ha, difatti, carattere meramente processuale ed è inidonea acostituire giudicato sostanziale sul merito della pretesa fatta valere ingiudizio (Cass., n. 1695/2018); né può precluderne la riproposizione indiverso giudizio (Cass., n. 17312/2015), trattandosi di pronunciaassimilabile all’estinzione del giudizio per il venir meno dell'interesse delleparti alla naturale conclusione dello, stesso che comporta la caducazionedi tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passatein cosa giudicata (Cass., n. 4167/2020; Cass., n. 7185/2010).4. Ne consegue che l’unico giudicato formatosi nel giudizio direndiconto, a seguito della sentenza parziale resa nel giudizio ordinario, èquello dell’obbligo dei Commissari liquidatori di rendere il conto. Comeaccertato dal decreto impugnato, la sentenza non definitiva del giudiceordinario del 1° marzo 2021 ha accertato con forza di giudicato l’obbligoper i commissari liquidatori di rendere il conto della gestione ai curatoridel fallimento dichiarato in sede di conversione dell’amministrazionestraordinaria. L’estinzione del processo (peraltro, non dedotta dairicorrenti) rende inefficaci gli atti compiuti ma fa salve, come prevedel’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., le sentenze non definitive dimerito pronunciate (come quella del 1° marzo 2021) nel corso dellostesso, le quali, pertanto, una volta definitive perché non impugnate, sonoidonee al giudicato sostanziale (Cass. n. 840/1984). Il giudicato esternon. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026opponibile al giudizio di rendiconto in oggetto è che i Commissariliquidatori erano tenuti al deposito del conto (obbligo che, peraltro, è uneffetto ex lege della funzione esercitata), avvenuto successivamente econtestato nel giudizio ex art. 75 d.lgs. n. 270 cit. inter partes.5. Non si condivide l’argomento per cui i curatori del fallimento, dopoche i (cessati) commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, il rendicontodella loro gestione, non potessero proporre, nella relativa e conseguentesede processuale (con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell’art.75 cit. e dall’art. 213, secondo comma l.fall., ivi richiamato), lecontestazioni al rendiconto così depositato. Il procedimento di rendicontodi cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. è fondato sul presuppostodell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere ilconto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività inquanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollegaall’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito didomanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale. Il giudiziodi rendiconto si sviluppa quale giudizio di cognizione di merito, sia purespeciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è – in casodi non approvazione del conto - una sentenza (se del caso parziale quandotrattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine adacquisire efficacia di giudicato sull’obbligo di rendiconto (e ciò, o in viaesclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente ildiritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto: Cass. n.17283/2010; Cass. n. 12463/1999). La mera proposizione dell’azione direndiconto prevista dall’art. 263 cod. proc. civ. da parte dei curatori delfallimento e la semplice pendenza del relativo giudizio non possono, diconseguenza, precludere agli stessi curatori, a fronte del deposito da partedei cessati commissari del rendiconto della propria gestione anche nein. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, leproprie contestazioni e, in tal modo, evitare che, in mancanza, il contostesso, come prevede proprio l’art. 75, comma 4, cit., possa essereritenuto (definitivamente) approvato. Solo l’approvazione del conto nelgiudizio di rendiconto (art. 266 cod. proc. civ.) preclude successivecontestazioni a chi abbia proposto quel giudizio, di riproporre altrecontestazioni in un separato precesso, circostanza qui insussistente comesi è esaminato supra.6. Né, inoltre, può essere condiviso l’assunto di parte ricorrentesecondo cui tra il procedimento di rendiconto davanti al giudice ordinario equello davanti al tribunale concorsuale vi sarebbe continuità o continenza.La procedura prevista dall’art. 263 cod. proc. civ. è facoltativa ed è ainiziativa degli interessati (Cass. n. 27591/2024). Il procedimentocostituisce, peraltro, una sorta di «contenitore» processuale, in cui farconfluire le specifiche situazioni giuridiche soggettive ove vi sia obbligo direndere il conto; contenitore processuale utilizzabile anche al di fuori dellespecifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore (Cass.n. 22063/2017), la cui disciplina generale va integrata con le specifichediscipline di settore, come avviene per l’amministratore giudiziarionominato ex art. 676 cod. proc. civ. (Cass. n. 12463/1999).7. Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempreobbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt.116 e 213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazionedell’autorità di vigilanza). Il modello processuale dell’azione di rendicontoconcorsuale (rientrante nel genus delle attività gestorie di nominagiudiziaria) prevede ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte delgestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parteinteressata interviene successivamente al deposito del conto. Non è,pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito del conto (comenell’azione generale di rendiconto), ma è il gestore onerato ex lege deln. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026deposito del conto, a fronte del cui deposito è facoltà degli interessati(come i creditori e il debitore) proporre contestazioni davanti al tribunale(artt. 116, commi terzo e quarto e 213, terzo comma, l. fall.). La relativadisciplina è, inoltre, autosufficiente, in quanto dettata specificamente per ilrelativo incarico gestorio, nonché di natura speciale rispetto all’ordinariaazione di rendiconto (cfr. Cass. n. 11046/1995, ove rileva come «la leggefallimentare … prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto aquello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc»).8. L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, oggetto differente dalrendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del dirittodella parte interessata alla condanna del gestore al pagamento dellesomme che risultino dovute o, comunque, all’emissione di titoli dipagamento (Cass. n. 14324/2022; Cass. n. 2148/2014). L’azione direndiconto prevista dalla disciplina concorsuale ha, invece, a oggetto lacorrettezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legalied ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio dellacarica, che può anche (ma non necessariamente) estendersiall’accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38,secondo comma, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto atti che abbianoarrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori (Cass. n.6377/2019; Cass. n. 18940/2007; Cass. n. 13274/2000; Cass., n.547/2000; Cass. n. 10028/1997; Cass. n. 277/1985).9. Premessa, pertanto, l’assenza di giudicato sull’approvazione delrendiconto in sede ordinaria (se non in ordine all’obbligo di rendere ilconto al curatore), la soluzione di continuità tra le due iniziativeprocessuali e il diverso oggetto delle medesime, appare evidente che icommissari liquidatori erano obbligati a rendere il conto ai curatori delfallimento. In base a un principio generale dell’ordinamento, chi esercitauna gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere disoggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando an. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere,particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dallegislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essererichiesto in tutti i casi in cui un rapporto di natura sostanziale comporta ildovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultatodella propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui(Cass. n. 22063/2017).10. Nel caso della conversione dell’amministrazione straordinaria infallimento i Commissari liquidatori, nominati in sostituzione dei commissaristraordinari a norma dell’art. 1, comma 498, l. n. 296/2006, avendogestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio della società in sostituzionedei suoi amministratori (art. 36 d.lgs. n. 270/1999 e 200, primo comma,l.fall.), erano tenuti sul piano sostanziale a rendere il conto dei propri attie dei risultati ai curatori del fallimento (artt. 16, n. 3, e 89, secondocomma, l.fall.). La legge attribuisce espressamente a qualsiasi interessatoil potere di sollevare contestazioni al rendiconto e in questa categoriainnominata va ricompresa la curatela del fallimento, ossia il soggetto cheistituzionalmente prosegue la gestione del patrimonio altrui, anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo hapreceduto.11. Né può essere ostativa all’azione la circostanza che il contopresentato dai Commissari liquidatori sia stato approvato dall’Autoritàamministrativa di vigilanza. [OSCURATO:PERSONA], come dispone l’art. 75, comma3, cit., si limita ad autorizzare il deposito, presso il tribunale competente,del rendiconto predisposto dagli stessi ma non esclude, come la stessadisposizione conferma, che tale rendiconto possa essere oggetto dicontestazione da parte di chiunque ne abbia interesse, a partire daicuratori del fallimento in cui l’amministrazione straordinaria sia statan. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026convertita, ed essere oggetto di sindacato da parte del tribunale a tal fineinvestito dal ricorso previsto dall’art. 75, comma 3, cit.12. Il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che l’iniziativadei curatori ex art. 75, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 non fosse preclusada quella assunta in sede ordinaria a norma dell’art. 263 cod. proc. civ.,stante la mancata approvazione del conto in quella sede, e nella parte incui ha ritenuto che il controllo preventivo sul conto espletato all’autoritàamministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit. nonprecluda il successivo controllo giudiziale innescato dalle contestazionidella curatela del fallimento a seguito di conversione dell’amministrazionestraordinaria, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.13. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc., civ., violazione degli artt. 75 d. lgs. n. 270/1999e 111-bis l. fall., nonché carenza di potere, nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto inapplicabile ratione temporis all’amministrazionestraordinaria, soggetta alla disciplina del d.l. n. 26/1979, la disposizionedella legge fallimentare che prevede l’esclusione dallo stato passivo deicrediti prededucibili non contestati. Deduce parte ricorrente la naturaprocessuale dell’art. 111-bis l. fall., applicabile agli atti successivi al 1°gennaio 2007, da loro compiuti. Osservano i ricorrenti che i pagamenti inoggetto (bollette, stipendi, tributi, compensi a soggetti incaricati dallaprocedura) sono serviti alla conservazione dei beni in osservanza delledirettive dell’Autorità di vigilanza, per cui la contestazione in oggetto sirisolve in una ingerenza della curatela nelle modalità di gestione di unaprocedura amministrativa, così riproponendo l’eccezione di carenza dipotere giurisdizionale già articolata in relazione al superiore motivo.14. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Ilmotivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendidel provvedimento impugnato, ove statuisce che il curatore del fallimentonon può procedere al pagamento delle prededuzioni in mancanza din. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievoprevisti dall’art. 111, secondo comma, l. fall. e che, nella liquidazionecoatta amministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), ipoteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa. Ildecreto impugnato ha, sostanzialmente, ritenuto che i commissariliquidatori, senza l’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza,non avrebbero potuto effettuare i pagamenti dei crediti prededucibili,contestando correttamente ai commissari liquidatori di aver pagato icrediti in prededuzione senza aver ottenuto alcuna autorizzazione sulpunto da parte del ministero vigilante.15. Il terzo motivo è, inoltre, infondato ove deduce l’applicazionedell’art. 111-bis l. fall., in quanto la disciplina dell’amministrazionestraordinaria costituisce disciplina speciale della crisi di impresa rispettoalla disciplina generale del fallimento; sicché una norma generale entratain vigore successivamente (luglio 2006) all’apertura della procedura «nonpuò derogare a una precedente disciplina speciale, che pertantosopravvive nella sua portata regolatoria» (Cass., n. 7056/2025), conparticolare riferimento alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, laquale continua ad essere regolata dalla legge anteriore ove instaurataprima del 16 luglio 2006 (Cass., n. 27454/2024).16. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7.000,00 per compensi, alle spese forfetarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dan. 8099/2024 R.G.Numero registro generale 8099/2024Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 8588/2026Data pubblicazione 07/04/2026parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 8099/2024 R.G.