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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 14324/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15986/2021 Numero sezionale 3264/2022 Numero di raccolta generale 14324/2022Data pubblicazione 05/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4191/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 4191 della Corte di appello di Napoli, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che, nel definire il giudizio di rendiconto seguìto alla ordinanza che aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione di un immobile in comunione tra l’odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato al pagamento in favore della controparte convenuta di somme a titolo di conguagli in relazione all’itero valore dell’investimento ed alla metà della quota residua di mutuo; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; con un unico motivo il ricorrente denunzia violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 167 e 18, comma 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1116 e 723 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere confermato il capo della decisione di primo grado che lo aveva condannato, in esito al giudizio di rendiconto, al pagamento di somme a titolo di conguaglio in favore della controparte, in assenza di specifica ed autonoma domanda riconvenzionale di pagamento da parte di quest’ultima, ritenendo che erroneamente che essa dovesse essere compresa nella domanda di scioglimento della comunione, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza che le riconoscere i caratteri di azione distinta ed autonoma; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15986/2021 Numero sezionale 3264/2022 Numero di raccolta generale 14324/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 il motivo è inammissibile, per avere la Corte territoriale motivato sul punto sulla base della considerazione che il Langella aveva nel proprio atto di citazione in primo grado manifestato la volontà che tra le parti, in esito alla divisione dell’immobile, si procedesse “ al conguaglio dei rispettivi esborsi e ad eventuali aggiusti di rata “ e che, a fronte di tale richiesta, alcuna domanda riconvenzionale dovesse essere formulata dalla convenuta Rosselli, che, costituitasi tempestivamente in giudizio, aveva proposto speculare richiesta di rendiconto, chiedendo espressamente di quantificare i rispettivi esborsi, onde pervenire alla esatta determinazione dei conguagli o rimborsi dovuti tra i condividenti; pertanto la Corte di appello ha statuito sul punto ritenendo che la domanda di pagamento dei conguagli fosse stata fosse stata formulata con la richiesta di rendiconto, anche da parte della convenuta, richiamando espressamente l’orientamento di questa Corte, secondo cui la domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento, con l’effetto che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute ( Cass. n. 2148 del 2014 ); tale affermazione, che, in quanto risultato della operazione di interpretazione da parte del giudice di merito delle richieste delle parti, integra un apprezzamento di fatto, non risulta investita in modo specifico dal motivo; il richiamo fatto dal ricorso all’indirizzo di questa Corte in ordine alla distinzione ed autonomia tra domanda di divisione della comunione e domanda di rendiconto ed alla conseguente necessità che quest’ultima sia espressamente formulata, non potendosi ritenere implicitamente compresa nella prima, non appare pertinente, atteso che nel caso di specie emerge dagli atti che la domanda di rendiconto era stata espressamente proposta “.

Considerato che:F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15986/2021 Numero sezionale 3264/2022 Numero di raccolta generale 14324/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15986/2021 Numero sezionale 3264/2022 Numero di raccolta generale 14324/2022Data pubblicazione 05/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4191/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 4191 della Corte di appello di Napoli, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che, nel definire il giudizio di rendiconto seguìto alla ordinanza che aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione di un immobile in comunione tra l’odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato al pagamento in favore della controparte convenuta di somme a titolo di conguagli in relazione all’itero valore dell’investimento ed alla metà della quota residua di mutuo; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; con un unico motivo il ricorrente denunzia violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 167 e 18, comma 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1116 e 723 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere confermato il capo della decisione di primo grado che lo aveva condannato, in esito al giudizio di rendiconto, al pagamento di somme a titolo di conguaglio in favore della controparte, in assenza di specifica ed autonoma domanda riconvenzionale di pagamento da parte di quest’ultima, ritenendo che erroneamente che essa dovesse essere compresa nella domanda di scioglimento della comunione, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza che le riconoscere i caratteri di azione distinta ed autonoma; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15986/2021 Numero sezionale 3264/2022 Numero di raccolta generale 14324/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 il motivo è inammissibile, per avere la Corte territoriale motivato sul punto sulla base della considerazione che il Langella aveva nel proprio atto di citazione in primo grado manifestato la volontà che tra le parti, in esito alla divisione dell’immobile, si procedesse “ al conguaglio dei rispettivi esborsi e ad eventuali aggiusti di rata “ e che, a fronte di tale richiesta, alcuna domanda riconvenzionale dovesse essere formulata dalla convenuta Rosselli, che, costituitasi tempestivamente in giudizio, aveva proposto speculare richiesta di rendiconto, chiedendo espressamente di quantificare i rispettivi esborsi, onde pervenire alla esatta determinazione dei conguagli o rimborsi dovuti tra i condividenti; pertanto la Corte di appello ha statuito sul punto ritenendo che la domanda di pagamento dei conguagli fosse stata fosse stata formulata con la richiesta di rendiconto, anche da parte della convenuta, richiamando espressamente l’orientamento di questa Corte, secondo cui la domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento, con l’effetto che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute ( Cass. n. 2148 del 2014 ); tale affermazione, che, in quanto risultato della operazione di interpretazione da parte del giudice di merito delle richieste delle parti, integra un apprezzamento di fatto, non risulta investita in modo specifico dal motivo; il richiamo fatto dal ricorso all’indirizzo di questa Corte in ordine alla distinzione ed autonomia tra domanda di divisione della comunione e domanda di rendiconto ed alla conseguente necessità che quest’ultima sia espressamente formulata, non potendosi ritenere implicitamente compresa nella prima, non appare pertinente, atteso che nel caso di specie emerge dagli atti che la domanda di rendiconto era stata espressamente proposta “. Considerato che:F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15986/2021 Numero sezionale 3264/2022 Numero di raccolta generale 14324/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B