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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09102/2026

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NI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] A.I.S.A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona deicuratori, promuoveva azione di contestazione del rendiconto ex art. 75,Numero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026comma 3, d. lgs. n. 270/1999 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], LeonardiSebastiano e [OSCURATO:PERSONA], già commissari liquidatori diA.I.S.A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria;procedura aperta con decreto ministeriale del 2/9/1996 a termini del d.l.n. 26/1979 e successivamente convertita in Fallimento dal Tribunale diCatania nel 2018.1.1 In particolare, come risulta dal decreto impugnato, furono nominati icommissari liquidatori, in ottemperanza dell’art. 7 della l. n. 273/2002 cheaveva stabilito la cessazione dell’incarico dei commissari straordinari delleprocedure di amministrazione straordinaria avviate ai sensi del d.l. n. 26cit. ed aveva imposto la nomina, da parte del ministero delle attivitàproduttive, di commissari liquidatori.1.2 L’art. 1, comma 498, della l. n. 296/2006 sancì la decadenza deicommissari liquidatori nominati a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n.273/2002, se non riconfermati entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della legge; il ministero delle attività produttive, per effetto ditale disposizione, nominò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano Leonardi quali commissari liquidatori della procedura diamministrazione straordinaria.1.3 Il Tribunale, infine, con decreto del 12/4/2018, convertì la proceduradi amministrazione straordinaria, a norma degli art. 69-77 del d.lgs. n.270/1999, in fallimento; i commissari liquidatori, di conseguenzacessarono dall’incarico.1.4 A fronte dell’omesso deposito del rendiconto nella procedura diamministrazione straordinaria, come previsto dal combinato disposto degliartt. 72, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 e 213 l. fall. (quest’ultima normanella formulazione applicabile ai fallimenti successivi al 1/1/ 2008 secondol’art. 18 d. lgs. n. 169/2007), i curatori del fallimento promuovevano, indata 22/5/2020, giudizio di rendiconto in sede ordinaria ex art. 263 c.p.c.,Numero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026nel corso del quale era pronunciata sentenza parziale, con la quale venivaordinato ai cessati commissari liquidatori il deposito del conto.1.5 I cessati commissari procedevano, quindi, al deposito del contodavanti al giudice ordinario in data 15/4/2021 e, successivamentedepositavano il conto di gestione nella cancelleria del tribunalefallimentare a termini dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999, di cui il cancellieredava notizia (come risulta dal decreto impugnato) con affissione in data28/11/2022.2.

Con ricorso, del 16/12/2022, il Fallimento contestava il conto deicommissari liquidatori ex art. 75, comma 3, d. lgs. ult. cit. davanti alTribunale concorsuale, censurando – per quanto qui ancora rileva – ilpagamento da parte dei commissari di crediti prededucibili in assenza siadi ammissione allo stato passivo, sia di autorizzazione da partedell’Autorità di Vigilanza.3.

Il Tribunale di Catania non approvava il conto di gestione deicommissari liquidatori, ritenendo legittimati i curatori a contestare il contodi gestione, ancorché avessero proposto azione di rendiconto in sedeordinaria, iniziativa non preclusa dalla proposizione dell’azione ordinaria,ed accogliendo nel merito la domanda.4.

La Corte di Appello di Catania, adita in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., respingeva il reclamo proposto dai commissari liquidatori con ildecreto qui impugnato.4.1 [OSCURATO:PERSONA] del reclamo, per quanto qui di interesse, confermava che lacontestazione del conto di gestione in sede concorsuale non era preclusadal preventivo promovimento del giudizio ordinario di rendiconto, essendoil giudizio ex art. 263 c.p.c. volto solo a rimuovere l’inerzia deicommissari; venuto meno tale comportamento omissivo conl’approvazione del conto in sede ordinaria, la contestazione andavaformalizzata nell’ambito della procedura concorsuale, sede naturale delNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026contraddittorio sulla gestione dell’organo commissariale, il cui giudizio èautonomo da quello ordinario e non ne costituisce prosecuzione.4.2 Per l’effetto, riteneva legittimati i curatori alla contestazione, ex art.75 d.lgs. n. 270/1999, con la conseguenza che non era consumato il loropotere-dovere di presentare osservazioni al conto di gestione dell’organocommissariale in forza della precedente iniziativa processuale, dovendol’organo gestorio rendere il conto in ogni caso di cessazione dall’incarico,nonché in caso di conversione della procedura in fallimento, essendoespressamente richiamato l’art. 75 dall’art. 72 d.lvo cit. in caso diconversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento; l’omessainiziativa dei curatori si sarebbe tradotta in assenza di controllo giudizialedell’operato dell’organo commissariale, stante l’assenza di iniziativa deicreditori.4.3 Riconosceva la fondatezza della contestazione della curatela, ritenendoinapplicabile all’amministrazione straordinaria ratione temporis l’art. 111-bis l. fall., che consente l’ammissione allo stato passivo dei creditiprededucibili ove non contestati, ed accertando che i crediti non eranostati autorizzati dall’autorità di vigilanza, neanche preventivamente.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi, cuiresiste con controricorso il Fallimento.

Entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 263 c.p.c. e 75 d. lgs. n.270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimati icuratori del fallimento a impugnare il conto di gestione davanti al tribunalefallimentare, avendo costoro consumato il loro potere per effettoNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’iniziativa di rendiconto già assunta in sede ordinaria.

Deducono iricorrenti che l’azione di rendiconto ordinaria assorbe quella concorsuale,che ne costituisce prosecuzione «senza soluzione di continuità».Osservano i ricorrenti che, una volta depositato il conto di gestione in sedeordinaria, è quella la sede in cui il conto va approvato; nella specie, ladecisione assunta in sede ordinaria di non proseguire il procedimento deveintendersi come approvazione del conto ivi depositato.

Per l’effetto, lalegittimazione a contestare il conto in sede concorsuale sarebbe spettataad altri interessati (terzi), ma non alla curatela del fallimento che taleiniziativa aveva già consumato in sede ordinaria.2.

Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999, nellaparte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sindacabile il conto digestione dell’amministrazione straordinaria da parte della curatela delfallimento a seguito di conversione della procedura, trattandosi diprocedura sottoposta alla vigilanza dell’autorità amministrativa chepreclude una contestazione sulle modalità di «gestione della faseamministrativa».

Il giudice ordinario sarebbe, pertanto, carente di poteregiurisdizionale nel sindacare l’operato dei commissari sottopostoall’autorità amministrativa di vigilanza.

Sicché, una volta approvate lemodalità operative di gestione dei commissari da parte dell’autorità divigilanza e dell’autorità amministrativa, queste non possono essererimesse in discussione dai curatori e dall’autorità giudiziaria.

In ogni caso,vi sarebbe formazione del giudicato esterno sull’approvazione delrendiconto a seguito della pronuncia di sentenza parziale nel giudizioordinario.3.

I due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto intimamenteconnessi, sono infondati.3.1 Va preliminarmente rigettato il primo motivo nella parte relativaall’approvazione del rendiconto in sede ordinaria per effetto della decisioneNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026della curatela di non proseguire la causa in sede ordinaria.

La causaordinaria pendente davanti al Tribunale ordinario di Catania è statadefinita con sentenza in data 4/1/2024 n. 103/2024 con cessazione dellamateria del contendere.

La sentenza è passata in giudicato nelle more delgiudizio di legittimità successivamente al deposito del controricorso, comerisulta dal certificato della cancelleria della Corte di Appello di Cataniaprodotto con memoria dal controricorrente, dal quale emerge l’assenza dipendenza di giudizio in appello.

La pronuncia che dichiara la cessazionedella materia del contendere ha, difatti, carattere meramente processualeed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sul merito della pretesafatta valere in giudizio (cfr. Cass., n. 1695/2018); né può precluderne lariproposizione in diverso giudizio (Cass. n. 17312/2015), trattandosi dipronuncia assimilabile all’estinzione del giudizio per il venir menodell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, checomporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedentigradi di giudizio non passate in cosa giudicata (cfr. Cass., n. 4167/2020 e7185/2010).3.2 Ne consegue che l’unico giudicato formatosi nel giudizio di rendiconto,a seguito della sentenza parziale resa nel giudizio ordinario, è quellodell’obbligo dei commissari liquidatori di rendere il conto.

Come accertatodal decreto impugnato, la sentenza non definitiva del giudice ordinario del1/3/2021 ha accertato con forza di giudicato l’obbligo per i commissariliquidatori di rendere il conto della gestione ai curatori del fallimentodichiarato in sede di conversione dell’amministrazione straordinaria.L’estinzione del processo (peraltro, non dedotta dai ricorrenti) rendeinefficaci gli atti compiuti, ma fa salve, come prevede l’art. 310, secondocomma, cod. proc. civ., le sentenze non definitive di merito pronunciate(come quella del 1/3/2021) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, unavolta definitive perché non impugnate, sono idonee al giudicatosostanziale (Cass. n. 840/1984).

Il giudicato esterno opponibile al giudizioNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026di rendiconto in oggetto è che i commissari liquidatori erano tenuti aldeposito del conto (obbligo che, peraltro, è un effetto ex lege dellafunzione esercitata), avvenuto successivamente e contestato nel giudizioex art. 75 d.lgs. n. 270 cit. inter partes.3.3 Non si condivide l’argomento per cui i curatori del fallimento, dopo chei (cessati) commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, il rendicontodella loro gestione, non potessero proporre, nella relativa e conseguentesede processuale (con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell’art.75 cit. e dall’art. 213, secondo comma l.fall., ivi richiamato), lecontestazioni al rendiconto così depositato.

Il procedimento di rendicontodi cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenzadell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il contoall’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quantoinfluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollegaall’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito didomanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale.

Il giudiziodi rendiconto si sviluppa quale giudizio di cognizione di merito, sia purespeciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, èun’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, ovvero, in casocontrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi diprocedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisireefficacia di giudicato sull’obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, oin via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il dirittoprincipale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto: Cass. n. 17283/2010;Cass. n. 12463/1999).

La mera proposizione dell’azione di rendicontoprevista dall’art. 263 c.p.c. da parte dei curatori del fallimento e lasemplice pendenza del relativo giudizio non possono, di conseguenza,precludere agli stessi curatori, a fronte del deposito da parte dei cessatiNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026commissari del rendiconto della propria gestione anche nei modi previstidall’art. 75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, le propriecontestazioni e, in tal modo, evitare che, in mancanza, il conto stesso,come prevede proprio l’art. 75, comma 4, cit., possa essere ritenuto(definitivamente) approvato.

Solo l’approvazione del conto nel giudizio direndiconto (art. 266 c.p.c.) preclude successive contestazioni a chi abbiaproposto quel giudizio, di riproporre altre contestazioni in un separatoprecesso, circostanza qui insussistente come si è esaminato supra.3.4.

Né, inoltre, può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente,secondo cui tra il procedimento di rendiconto davanti al giudice ordinario equello davanti al tribunale concorsuale vi sarebbe continuità o continenza.La procedura prevista dall’art. 263 c.p.c. è facoltativa ed è a iniziativadegli interessati (Cass. n. 27591/2024).

Il procedimento costituisce,peraltro, una sorta di «contenitore» processuale, in cui far confluire lespecifiche situazioni giuridiche soggettive ove vi sia obbligo di rendere ilconto; contenitore processuale utilizzabile anche al di fuori delle specificheipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore (cfr. Cass. n.22063/2017), la cui disciplina generale va integrata con le specifichediscipline di settore, come avviene per l’amministratore giudiziarionominato ex art. 676 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12463/1999).3.5 Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempreobbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt.116 e 213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazionedell’autorità di vigilanza).

Il modello processuale dell’azione di rendicontoconcorsuale (rientrante nel genus delle attività gestorie di nominagiudiziaria) prevede ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte delgestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parteinteressata interviene successivamente al deposito del conto.

Non è,pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito del conto (comenell’azione generale di rendiconto), ma è il gestore ad essere onerato exNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026lege al deposito del conto, a fronte del quale è facoltà degli interessati(come i creditori e il debitore) proporre contestazioni davanti al tribunale(artt. 116, commi terzo e quarto, e 213, terzo comma, l. fall.).

La relativadisciplina è, inoltre, autosufficiente, in quanto dettata specificamente per ilrelativo incarico gestorio, nonché di natura speciale rispetto all’ordinariaazione di rendiconto (cfr. Cass. n. 11046/1995, ove rileva come «la leggefallimentare … prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto aquello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc»).3.6.

L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, oggetto differente dalrendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del dirittodella parte interessata alla condanna del gestore al pagamento dellesomme che risultino dovute o, comunque, all’emissione di titoli dipagamento (cfr. Cass. n. 14324/2022 e 2148/2014).

L’azione direndiconto prevista dalla disciplina concorsuale ha, invece, a oggetto lacorrettezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legalied ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio dellacarica, che può anche (ma non necessariamente) estendersiall’accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38,secondo comma, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto atti che abbianoarrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori (cfr. Cass.n. 6377/2019, 18940/2007, 13274/2000, 547/2000, 10028/1997 e277/1985).3.7 Premessi, pertanto, l’assenza di giudicato sull’approvazione delrendiconto in sede ordinaria (se non in ordine all’obbligo di rendere ilconto al curatore), la soluzione di continuità tra le due iniziativeprocessuali e il diverso oggetto delle medesime, appare evidente che icommissari liquidatori erano obbligati a rendere il conto ai curatori delfallimento.

In base a un principio generale dell’ordinamento, chi esercitauna gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere disoggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando aNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere,particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dallegislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essererichiesto in tutti i casi in cui un rapporto di natura sostanziale comporta ildovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultatodella propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui(cfr. Cass. n. 22063/2017).3.8.

Nel caso di specie, in cui l’amministrazione straordinaria è stataconvertita in fallimento, i commissari liquidatori, nominati in sostituzionedei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, l. n.296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio dellasocietà in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 d.lgs. n. 270/1999e 200, primo comma, l.fall.), erano tenuti, sul piano sostanziale, a rendereil conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati ai curatori del fallimentosuccessivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89, secondo comma, l.fall.).La legge attribuisce espressamente a qualsiasi interessato il potere disollevare contestazioni al rendiconto e in questa categoria innominata varicompresa la curatela del fallimento, ossia il soggetto cheistituzionalmente prosegue la gestione del patrimonio altrui, anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo hapreceduto.3.9 Né può essere ostativa all’azione la circostanza che il conto presentatodai commissari liquidatori sia stato approvato dall’autorità amministrativadi vigilanza.

Tale autorità, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limitaad autorizzare il deposito, presso il Tribunale competente, del rendicontopredisposto dagli stessi ma non esclude, come la stessa disposizioneconferma, che tale rendiconto possa essere oggetto di contestazione daparte di chiunque ne abbia interesse, a partire dai curatori del fallimentoNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026in cui l’amministrazione straordinaria sia stata convertita, ed essereoggetto di sindacato da parte del tribunale a tal fine investito dal ricorsoprevisto dall’art. 75, comma 3, cit.3.10 Il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che l’iniziativa deicuratori ex art. 75, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 non fosse preclusa daquella assunta in sede ordinaria a norma dell’art. 263 c.p.c., stante lamancata approvazione del conto in quella sede, e nella parte in cui haritenuto che il controllo preventivo sul conto espletato all’autoritàamministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit. nonprecludesse il successivo controllo giudiziale innescato dalle contestazionidella curatela del fallimento a seguito di conversione dell’amministrazionestraordinaria, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.4.

Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.., violazione degli artt. 75 d. lgs. n. 270/1999 e 111-bis l. fall.,nonché carenza di potere, nella parte in cui il decreto impugnato haritenuto inapplicabile ratione temporis all’amministrazione straordinaria,soggetta alla disciplina del d.l. n. 26/1979, la disposizione della leggefallimentare che prevede l’esclusione dallo stato passivo dei creditiprededucibili non contestati.

Deduce parte ricorrente la natura processualedell’art. 111-bis l. fall., applicabile agli atti successivi al 1/1/2007, da lorocompiuti.

Osservano i ricorrenti che i pagamenti in oggetto (bollette,stipendi, tributi, compensi a soggetti incaricati dalla procedura) sonoserviti alla conservazione dei beni in osservanza delle direttive dell’autoritàdi vigilanza, per cui la contestazione in oggetto si risolve in una ingerenzadella curatela nelle modalità di gestione di una procedura amministrativa,così riproponendo l’eccezione di carenza di potere giurisdizionale giàarticolata in relazione al superiore motivo.5.

Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.5.1 Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, ove statuisce che il curatore delNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026fallimento non può procedere al pagamento delle prededuzioni inmancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti diprelievo previsti dall’art. 111, comma 2, l.fall., e che, nella liquidazionecoatta amministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), ipoteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa.

Ildecreto impugnato ha, sostanzialmente, ritenuto che i commissariliquidatori, senza l’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza,non avrebbero potuto effettuare i pagamenti dei crediti prededucibili,contestando correttamente ai commissari liquidatori di aver pagato icrediti in prededuzione senza aver ottenuto alcuna autorizzazione sulpunto da parte del ministero vigilante.5.2 Il terzo motivo è, inoltre, infondato ove deduce l’applicazione dell’art.111-bis l. fall., in quanto la disciplina dell’amministrazione straordinariacostituisce disciplina speciale della crisi di impresa rispetto alla disciplinagenerale del fallimento; sicché una norma generale entrata in vigoresuccessivamente (luglio 2006) all’apertura della procedura «non puòderogare a una precedente disciplina speciale, che pertanto sopravvivenella sua portata regolatoria» (cfr. Cass., n. 7056/2025), con particolareriferimento alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, la qualecontinua ad essere regolata dalla legge anteriore ove instaurata prima del16 luglio 2006 ( cfr. Cass., n. 27454/2024).6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, alleNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/2/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] A.I.S.A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona deicuratori, promuoveva azione di contestazione del rendiconto ex art. 75,Numero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026comma 3, d. lgs. n. 270/1999 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], LeonardiSebastiano e [OSCURATO:PERSONA], già commissari liquidatori diA.I.S.A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria;procedura aperta con decreto ministeriale del 2/9/1996 a termini del d.l.n. 26/1979 e successivamente convertita in Fallimento dal Tribunale diCatania nel 2018.1.1 In particolare, come risulta dal decreto impugnato, furono nominati icommissari liquidatori, in ottemperanza dell’art. 7 della l. n. 273/2002 cheaveva stabilito la cessazione dell’incarico dei commissari straordinari delleprocedure di amministrazione straordinaria avviate ai sensi del d.l. n. 26cit. ed aveva imposto la nomina, da parte del ministero delle attivitàproduttive, di commissari liquidatori.1.2 L’art. 1, comma 498, della l. n. 296/2006 sancì la decadenza deicommissari liquidatori nominati a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n.273/2002, se non riconfermati entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della legge; il ministero delle attività produttive, per effetto ditale disposizione, nominò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano Leonardi quali commissari liquidatori della procedura diamministrazione straordinaria.1.3 Il Tribunale, infine, con decreto del 12/4/2018, convertì la proceduradi amministrazione straordinaria, a norma degli art. 69-77 del d.lgs. n.270/1999, in fallimento; i commissari liquidatori, di conseguenzacessarono dall’incarico.1.4 A fronte dell’omesso deposito del rendiconto nella procedura diamministrazione straordinaria, come previsto dal combinato disposto degliartt. 72, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 e 213 l. fall. (quest’ultima normanella formulazione applicabile ai fallimenti successivi al 1/1/ 2008 secondol’art. 18 d. lgs. n. 169/2007), i curatori del fallimento promuovevano, indata 22/5/2020, giudizio di rendiconto in sede ordinaria ex art. 263 c.p.c.,Numero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026nel corso del quale era pronunciata sentenza parziale, con la quale venivaordinato ai cessati commissari liquidatori il deposito del conto.1.5 I cessati commissari procedevano, quindi, al deposito del contodavanti al giudice ordinario in data 15/4/2021 e, successivamentedepositavano il conto di gestione nella cancelleria del tribunalefallimentare a termini dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999, di cui il cancellieredava notizia (come risulta dal decreto impugnato) con affissione in data28/11/2022.2. Con ricorso, del 16/12/2022, il Fallimento contestava il conto deicommissari liquidatori ex art. 75, comma 3, d. lgs. ult. cit. davanti alTribunale concorsuale, censurando – per quanto qui ancora rileva – ilpagamento da parte dei commissari di crediti prededucibili in assenza siadi ammissione allo stato passivo, sia di autorizzazione da partedell’Autorità di Vigilanza.3. Il Tribunale di Catania non approvava il conto di gestione deicommissari liquidatori, ritenendo legittimati i curatori a contestare il contodi gestione, ancorché avessero proposto azione di rendiconto in sedeordinaria, iniziativa non preclusa dalla proposizione dell’azione ordinaria,ed accogliendo nel merito la domanda.4. La Corte di Appello di Catania, adita in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., respingeva il reclamo proposto dai commissari liquidatori con ildecreto qui impugnato.4.1 [OSCURATO:PERSONA] del reclamo, per quanto qui di interesse, confermava che lacontestazione del conto di gestione in sede concorsuale non era preclusadal preventivo promovimento del giudizio ordinario di rendiconto, essendoil giudizio ex art. 263 c.p.c. volto solo a rimuovere l’inerzia deicommissari; venuto meno tale comportamento omissivo conl’approvazione del conto in sede ordinaria, la contestazione andavaformalizzata nell’ambito della procedura concorsuale, sede naturale delNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026contraddittorio sulla gestione dell’organo commissariale, il cui giudizio èautonomo da quello ordinario e non ne costituisce prosecuzione.4.2 Per l’effetto, riteneva legittimati i curatori alla contestazione, ex art.75 d.lgs. n. 270/1999, con la conseguenza che non era consumato il loropotere-dovere di presentare osservazioni al conto di gestione dell’organocommissariale in forza della precedente iniziativa processuale, dovendol’organo gestorio rendere il conto in ogni caso di cessazione dall’incarico,nonché in caso di conversione della procedura in fallimento, essendoespressamente richiamato l’art. 75 dall’art. 72 d.lvo cit. in caso diconversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento; l’omessainiziativa dei curatori si sarebbe tradotta in assenza di controllo giudizialedell’operato dell’organo commissariale, stante l’assenza di iniziativa deicreditori.4.3 Riconosceva la fondatezza della contestazione della curatela, ritenendoinapplicabile all’amministrazione straordinaria ratione temporis l’art. 111-bis l. fall., che consente l’ammissione allo stato passivo dei creditiprededucibili ove non contestati, ed accertando che i crediti non eranostati autorizzati dall’autorità di vigilanza, neanche preventivamente.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi, cuiresiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 263 c.p.c. e 75 d. lgs. n.270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimati icuratori del fallimento a impugnare il conto di gestione davanti al tribunalefallimentare, avendo costoro consumato il loro potere per effettoNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’iniziativa di rendiconto già assunta in sede ordinaria. Deducono iricorrenti che l’azione di rendiconto ordinaria assorbe quella concorsuale,che ne costituisce prosecuzione «senza soluzione di continuità».Osservano i ricorrenti che, una volta depositato il conto di gestione in sedeordinaria, è quella la sede in cui il conto va approvato; nella specie, ladecisione assunta in sede ordinaria di non proseguire il procedimento deveintendersi come approvazione del conto ivi depositato. Per l’effetto, lalegittimazione a contestare il conto in sede concorsuale sarebbe spettataad altri interessati (terzi), ma non alla curatela del fallimento che taleiniziativa aveva già consumato in sede ordinaria.2. Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999, nellaparte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sindacabile il conto digestione dell’amministrazione straordinaria da parte della curatela delfallimento a seguito di conversione della procedura, trattandosi diprocedura sottoposta alla vigilanza dell’autorità amministrativa chepreclude una contestazione sulle modalità di «gestione della faseamministrativa». Il giudice ordinario sarebbe, pertanto, carente di poteregiurisdizionale nel sindacare l’operato dei commissari sottopostoall’autorità amministrativa di vigilanza. Sicché, una volta approvate lemodalità operative di gestione dei commissari da parte dell’autorità divigilanza e dell’autorità amministrativa, queste non possono essererimesse in discussione dai curatori e dall’autorità giudiziaria. In ogni caso,vi sarebbe formazione del giudicato esterno sull’approvazione delrendiconto a seguito della pronuncia di sentenza parziale nel giudizioordinario.3. I due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto intimamenteconnessi, sono infondati.3.1 Va preliminarmente rigettato il primo motivo nella parte relativaall’approvazione del rendiconto in sede ordinaria per effetto della decisioneNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026della curatela di non proseguire la causa in sede ordinaria. La causaordinaria pendente davanti al Tribunale ordinario di Catania è statadefinita con sentenza in data 4/1/2024 n. 103/2024 con cessazione dellamateria del contendere. La sentenza è passata in giudicato nelle more delgiudizio di legittimità successivamente al deposito del controricorso, comerisulta dal certificato della cancelleria della Corte di Appello di Cataniaprodotto con memoria dal controricorrente, dal quale emerge l’assenza dipendenza di giudizio in appello. La pronuncia che dichiara la cessazionedella materia del contendere ha, difatti, carattere meramente processualeed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sul merito della pretesafatta valere in giudizio (cfr. Cass., n. 1695/2018); né può precluderne lariproposizione in diverso giudizio (Cass. n. 17312/2015), trattandosi dipronuncia assimilabile all’estinzione del giudizio per il venir menodell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, checomporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedentigradi di giudizio non passate in cosa giudicata (cfr. Cass., n. 4167/2020 e7185/2010).3.2 Ne consegue che l’unico giudicato formatosi nel giudizio di rendiconto,a seguito della sentenza parziale resa nel giudizio ordinario, è quellodell’obbligo dei commissari liquidatori di rendere il conto. Come accertatodal decreto impugnato, la sentenza non definitiva del giudice ordinario del1/3/2021 ha accertato con forza di giudicato l’obbligo per i commissariliquidatori di rendere il conto della gestione ai curatori del fallimentodichiarato in sede di conversione dell’amministrazione straordinaria.L’estinzione del processo (peraltro, non dedotta dai ricorrenti) rendeinefficaci gli atti compiuti, ma fa salve, come prevede l’art. 310, secondocomma, cod. proc. civ., le sentenze non definitive di merito pronunciate(come quella del 1/3/2021) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, unavolta definitive perché non impugnate, sono idonee al giudicatosostanziale (Cass. n. 840/1984). Il giudicato esterno opponibile al giudizioNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026di rendiconto in oggetto è che i commissari liquidatori erano tenuti aldeposito del conto (obbligo che, peraltro, è un effetto ex lege dellafunzione esercitata), avvenuto successivamente e contestato nel giudizioex art. 75 d.lgs. n. 270 cit. inter partes.3.3 Non si condivide l’argomento per cui i curatori del fallimento, dopo chei (cessati) commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, il rendicontodella loro gestione, non potessero proporre, nella relativa e conseguentesede processuale (con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell’art.75 cit. e dall’art. 213, secondo comma l.fall., ivi richiamato), lecontestazioni al rendiconto così depositato. Il procedimento di rendicontodi cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenzadell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il contoall’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quantoinfluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollegaall’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito didomanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale. Il giudiziodi rendiconto si sviluppa quale giudizio di cognizione di merito, sia purespeciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, èun’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, ovvero, in casocontrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi diprocedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisireefficacia di giudicato sull’obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, oin via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il dirittoprincipale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto: Cass. n. 17283/2010;Cass. n. 12463/1999). La mera proposizione dell’azione di rendicontoprevista dall’art. 263 c.p.c. da parte dei curatori del fallimento e lasemplice pendenza del relativo giudizio non possono, di conseguenza,precludere agli stessi curatori, a fronte del deposito da parte dei cessatiNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026commissari del rendiconto della propria gestione anche nei modi previstidall’art. 75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, le propriecontestazioni e, in tal modo, evitare che, in mancanza, il conto stesso,come prevede proprio l’art. 75, comma 4, cit., possa essere ritenuto(definitivamente) approvato. Solo l’approvazione del conto nel giudizio direndiconto (art. 266 c.p.c.) preclude successive contestazioni a chi abbiaproposto quel giudizio, di riproporre altre contestazioni in un separatoprecesso, circostanza qui insussistente come si è esaminato supra.3.4. Né, inoltre, può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente,secondo cui tra il procedimento di rendiconto davanti al giudice ordinario equello davanti al tribunale concorsuale vi sarebbe continuità o continenza.La procedura prevista dall’art. 263 c.p.c. è facoltativa ed è a iniziativadegli interessati (Cass. n. 27591/2024). Il procedimento costituisce,peraltro, una sorta di «contenitore» processuale, in cui far confluire lespecifiche situazioni giuridiche soggettive ove vi sia obbligo di rendere ilconto; contenitore processuale utilizzabile anche al di fuori delle specificheipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore (cfr. Cass. n.22063/2017), la cui disciplina generale va integrata con le specifichediscipline di settore, come avviene per l’amministratore giudiziarionominato ex art. 676 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12463/1999).3.5 Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempreobbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt.116 e 213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazionedell’autorità di vigilanza). Il modello processuale dell’azione di rendicontoconcorsuale (rientrante nel genus delle attività gestorie di nominagiudiziaria) prevede ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte delgestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parteinteressata interviene successivamente al deposito del conto. Non è,pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito del conto (comenell’azione generale di rendiconto), ma è il gestore ad essere onerato exNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026lege al deposito del conto, a fronte del quale è facoltà degli interessati(come i creditori e il debitore) proporre contestazioni davanti al tribunale(artt. 116, commi terzo e quarto, e 213, terzo comma, l. fall.). La relativadisciplina è, inoltre, autosufficiente, in quanto dettata specificamente per ilrelativo incarico gestorio, nonché di natura speciale rispetto all’ordinariaazione di rendiconto (cfr. Cass. n. 11046/1995, ove rileva come «la leggefallimentare … prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto aquello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc»).3.6. L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, oggetto differente dalrendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del dirittodella parte interessata alla condanna del gestore al pagamento dellesomme che risultino dovute o, comunque, all’emissione di titoli dipagamento (cfr. Cass. n. 14324/2022 e 2148/2014). L’azione direndiconto prevista dalla disciplina concorsuale ha, invece, a oggetto lacorrettezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legalied ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio dellacarica, che può anche (ma non necessariamente) estendersiall’accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38,secondo comma, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto atti che abbianoarrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori (cfr. Cass.n. 6377/2019, 18940/2007, 13274/2000, 547/2000, 10028/1997 e277/1985).3.7 Premessi, pertanto, l’assenza di giudicato sull’approvazione delrendiconto in sede ordinaria (se non in ordine all’obbligo di rendere ilconto al curatore), la soluzione di continuità tra le due iniziativeprocessuali e il diverso oggetto delle medesime, appare evidente che icommissari liquidatori erano obbligati a rendere il conto ai curatori delfallimento. In base a un principio generale dell’ordinamento, chi esercitauna gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere disoggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando aNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere,particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dallegislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essererichiesto in tutti i casi in cui un rapporto di natura sostanziale comporta ildovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultatodella propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui(cfr. Cass. n. 22063/2017).3.8. Nel caso di specie, in cui l’amministrazione straordinaria è stataconvertita in fallimento, i commissari liquidatori, nominati in sostituzionedei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, l. n.296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio dellasocietà in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 d.lgs. n. 270/1999e 200, primo comma, l.fall.), erano tenuti, sul piano sostanziale, a rendereil conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati ai curatori del fallimentosuccessivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89, secondo comma, l.fall.).La legge attribuisce espressamente a qualsiasi interessato il potere disollevare contestazioni al rendiconto e in questa categoria innominata varicompresa la curatela del fallimento, ossia il soggetto cheistituzionalmente prosegue la gestione del patrimonio altrui, anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo hapreceduto.3.9 Né può essere ostativa all’azione la circostanza che il conto presentatodai commissari liquidatori sia stato approvato dall’autorità amministrativadi vigilanza. Tale autorità, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limitaad autorizzare il deposito, presso il Tribunale competente, del rendicontopredisposto dagli stessi ma non esclude, come la stessa disposizioneconferma, che tale rendiconto possa essere oggetto di contestazione daparte di chiunque ne abbia interesse, a partire dai curatori del fallimentoNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026in cui l’amministrazione straordinaria sia stata convertita, ed essereoggetto di sindacato da parte del tribunale a tal fine investito dal ricorsoprevisto dall’art. 75, comma 3, cit.3.10 Il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che l’iniziativa deicuratori ex art. 75, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 non fosse preclusa daquella assunta in sede ordinaria a norma dell’art. 263 c.p.c., stante lamancata approvazione del conto in quella sede, e nella parte in cui haritenuto che il controllo preventivo sul conto espletato all’autoritàamministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit. nonprecludesse il successivo controllo giudiziale innescato dalle contestazionidella curatela del fallimento a seguito di conversione dell’amministrazionestraordinaria, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.4. Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.., violazione degli artt. 75 d. lgs. n. 270/1999 e 111-bis l. fall.,nonché carenza di potere, nella parte in cui il decreto impugnato haritenuto inapplicabile ratione temporis all’amministrazione straordinaria,soggetta alla disciplina del d.l. n. 26/1979, la disposizione della leggefallimentare che prevede l’esclusione dallo stato passivo dei creditiprededucibili non contestati. Deduce parte ricorrente la natura processualedell’art. 111-bis l. fall., applicabile agli atti successivi al 1/1/2007, da lorocompiuti. Osservano i ricorrenti che i pagamenti in oggetto (bollette,stipendi, tributi, compensi a soggetti incaricati dalla procedura) sonoserviti alla conservazione dei beni in osservanza delle direttive dell’autoritàdi vigilanza, per cui la contestazione in oggetto si risolve in una ingerenzadella curatela nelle modalità di gestione di una procedura amministrativa,così riproponendo l’eccezione di carenza di potere giurisdizionale giàarticolata in relazione al superiore motivo.5. Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.5.1 Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, ove statuisce che il curatore delNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026fallimento non può procedere al pagamento delle prededuzioni inmancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti diprelievo previsti dall’art. 111, comma 2, l.fall., e che, nella liquidazionecoatta amministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), ipoteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa. Ildecreto impugnato ha, sostanzialmente, ritenuto che i commissariliquidatori, senza l’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza,non avrebbero potuto effettuare i pagamenti dei crediti prededucibili,contestando correttamente ai commissari liquidatori di aver pagato icrediti in prededuzione senza aver ottenuto alcuna autorizzazione sulpunto da parte del ministero vigilante.5.2 Il terzo motivo è, inoltre, infondato ove deduce l’applicazione dell’art.111-bis l. fall., in quanto la disciplina dell’amministrazione straordinariacostituisce disciplina speciale della crisi di impresa rispetto alla disciplinagenerale del fallimento; sicché una norma generale entrata in vigoresuccessivamente (luglio 2006) all’apertura della procedura «non puòderogare a una precedente disciplina speciale, che pertanto sopravvivenella sua portata regolatoria» (cfr. Cass., n. 7056/2025), con particolareriferimento alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, la qualecontinua ad essere regolata dalla legge anteriore ove instaurata prima del16 luglio 2006 ( cfr. Cass., n. 27454/2024).6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,con raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, alleNumero registro generale 8064/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 9102/2026Data pubblicazione 10/04/2026spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/2/2026.Il Presidente