CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Catania n. 867/2023 depositatoil 13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Risulta dal decreto impugnato che il FALLIMENTO S.C.I.A. -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha promosso azionedi contestazione del rendiconto ex art. 75, comma 3, d. lgs. n. 270/1999Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già Commissari liquidatori della società in A.S.,procedura aperta in data 5 dicembre 1996 ai sensi del d.l. n. 26/1979 esuccessivamente convertita in Fallimento dal Tribunale di Catania conprovvedimento in data 12 aprile 2018. Risulta, in particolare, dal decretoimpugnato che, cessati gli originari commissari straordinari ex art. 7 l. n.273/2002, gli odierni ricorrenti sono stati nominati nel 2007 Commissariliquidatori a termini dell’art. 1, comma 498 l. n. 296/2006 e, in forzadell’art. 8, comma 3, d.l. n. 70/2011, hanno successivamente avviato – inconcorso con il ricorso di un creditore - la conversione della procedura diA.S. in fallimento, essendo stata dichiarata inammissibile una proposta diconcordato per assunzione.2. L’iniziativa della curatela ha fatto seguito, stante l’inerzia deiCommissari, al promovimento in data 22 maggio 2020, da parte dellacuratela, di azione di rendiconto in sede ordinaria ex art. 263 cod. proc.civ., nel corso del quale è stata pronunciata sentenza parziale con cui èstato ordinato ai Commissari liquidatori il deposito del conto.3. I cessati Commissari hanno, quindi, proceduto al deposito del contodavanti al giudice ordinario in data 15 aprile 2021 e, successivamentehanno depositato il conto di gestione nella cancelleria del tribunaleconcorsuale a termini dell’art. 75 d. lgs. n. 270/1999. La curatela delfallimento, con ricorso in data 16 dicembre 2022, ha contestato il contodei commissari liquidatori ex art. 75, comma 3, d. lgs. ult. cit. davanti alTribunale concorsuale, censurando – per quanto qui rileva – il pagamentoda parte dei Commissari di crediti prededucibili in assenza sia diammissione allo stato passivo, sia di autorizzazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].4. Il Tribunale di Catania non ha approvato il conto di gestione deiCommissari liquidatori, con decreto confermato dalla Corte di Appello diCatania, adita in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., con il provvedimenton. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026qui impugnato. Per quanto rileva, il giudice del reclamo ha ritenuto nonpreclusa la contestazione del conto di gestione in sede concorsuale,essendo il giudizio in sede ordinaria ex art. 263 cod. proc. civ. volto arimuovere l’inerzia dei Commissari, venuta meno la quale, in assenzadell’approvazione del conto in sede ordinaria, la contestazione vaformalizzata in sede concorsuale, sede naturale della contestazione dellagestione dell’organo commissariale.5. Ha, poi, ritenuto legittimati i curatori alla contestazione ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999, non essendo consumato il loro potere-dovere dicontestare il conto di gestione dell’organo commissariale per effetto dellaprecedente iniziativa assunta in sede ordinaria, stante l’obbligo dell’organogestorio di rendere il conto in ogni caso di cessazione dell’incarico,compresa la conversione della procedura in fallimento, ed essendo l’art.75 ult. cit. richiamato dall’art. 72 d. lgs. cit. in caso di conversione dellaprocedura di amministrazione straordinaria in fallimento.6. È, infine, stata ritenuta fondata la contestazione della curatela,essendo inapplicabile all’amministrazione straordinaria in oggetto l’art.111-bis l. fall., che consente l’ammissione allo stato passivo dei creditiprededucibili ove non contestati; il giudice del reclamo, infine, haaccertato che i crediti non erano stati autorizzati dall’Autorità di vigilanza.7. Propongono ricorso per cassazione i Commissari liquidatori, affidatoa tre motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 263cod. proc. civ. e 75 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto legittimati i curatori del fallimento a impugnare ilconto di gestione davanti al tribunale concorsuale, avendo costoroconsumato il loro potere per effetto dell’iniziativa di rendiconto già assuntan. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026in sede ordinaria. Deducono i ricorrenti che l’azione di rendiconto ordinariaassorbe quella concorsuale, che ne costituisce prosecuzione «senzasoluzione di continuità». Osservano i ricorrenti che, una volta depositato ilconto di gestione in sede ordinaria, è quella la sede in cui il conto vaapprovato; nella specie, la decisione assunta in sede ordinaria di nonproseguire il procedimento deve intendersi come approvazione del contoivi depositato. Per l’effetto, la legittimazione a contestare il conto in sedeconcorsuale sarebbe spettata ad altri interessati (terzi) ma non allacuratela del fallimento che tale iniziativa aveva già consumato in sedeordinaria.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc., civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutosindacabile il conto di gestione dell’amministrazione straordinaria da partedella curatela del fallimento a seguito di conversione della procedura,trattandosi di procedura sottoposta alla vigilanza dell’Autoritàamministrativa che preclude una contestazione sulle modalità di «gestionedella fase amministrativa». Il giudice ordinario sarebbe, pertanto, carentedi potere giurisdizionale nel sindacare l’operato dei commissari sottopostoall’Autorità amministrativa di vigilanza. Sicché, una volta approvate lemodalità operative di gestione dei Commissari da parte dell’autorità divigilanza e dell’Autorità amministrativa, queste non possono essererimesse in discussione dai curatori e dall’Autorità giudiziaria. In ogni caso,vi sarebbe formazione del giudicato esterno sull’approvazione delrendiconto a seguito della pronuncia di sentenza parziale nel giudizioordinario.3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono infondati. Va preliminarmente rigettato il primomotivo nella parte relativa all’approvazione del rendiconto in sedeordinaria per effetto della decisione della curatela di non proseguire lan. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026causa in sede ordinaria. La causa ordinaria pendente davanti al Tribunaleordinario di Catania è stata definita con sentenza in data 4 gennaio 2024n. 91/2024 con cessazione della materia del contendere. La sentenza èpassata in giudicato nelle more del giudizio di legittimità successivamenteal deposito del controricorso, come risulta dal certificato della cancelleriadella Corte di Appello di Catania prodotto con memoria dalcontroricorrente, dal quale emerge l’assenza di pendenza di giudizio inappello. La pronuncia che dichiara la cessazione della materia delcontendere ha, difatti, carattere meramente processuale ed è inidonea acostituire giudicato sostanziale sul merito della pretesa fatta valere ingiudizio (Cass., n. 1695/2018); né può precluderne la riproposizione indiverso giudizio (Cass., n. 17312/2015), trattandosi di pronunciaassimilabile all’estinzione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delleparti alla naturale conclusione dello stesso, che comporta la caducazionedi tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passatein cosa giudicata (Cass., n. 4167/2020; Cass., n. 7185/2010).4. Ne consegue che l’unico giudicato formatosi nel giudizio direndiconto, a seguito della sentenza parziale resa nel giudizio ordinario, èquello dell’obbligo dei Commissari liquidatori di rendere il conto. Comeaccertato dal decreto impugnato, la sentenza non definitiva del giudiceordinario del 1° marzo 2021 ha accertato con forza di giudicato l’obbligoper i commissari liquidatori di rendere il conto della gestione ai curatoridel fallimento dichiarato in sede di conversione dell’amministrazionestraordinaria. L’estinzione del processo (peraltro, non dedotta dairicorrenti) rende inefficaci gli atti compiuti ma fa salve, come prevedel’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., le sentenze non definitive dimerito pronunciate (come quella del 1° marzo 2021) nel corso dellostesso, le quali, pertanto, una volta definitive perché non impugnate, sonoidonee al giudicato sostanziale (Cass. n. 840/1984). Il giudicato esternoopponibile al giudizio di rendiconto in oggetto è che i Commissarin. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026liquidatori erano tenuti al deposito del conto (obbligo che, peraltro, è uneffetto ex lege della funzione esercitata), avvenuto successivamente econtestato nel giudizio ex art. 75 d.lgs. n. 270 cit. inter partes.5. Non si condivide l’argomento per cui la curatela del fallimento, dopoche i (cessati) commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, il rendicontodella loro gestione, non potessero proporre, nella relativa e conseguentesede processuale (con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell’art.75 cit. e dall’art. 213, secondo comma l.fall., ivi richiamato), lecontestazioni al rendiconto così depositato. Il procedimento di rendicontodi cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. è fondato sul presuppostodell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere ilconto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività inquanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollegaall’esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Il giudizio di rendicontosi sviluppa quale giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cuidel caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in viaincidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sull’obbligodi rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto adaltra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo direndiconto: Cass. n. 17283/2010; Cass. n. 12463/1999). La meraproposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 cod. proc. civ.da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativogiudizio non possono, di conseguenza, precludere agli stessi curatori, afronte del deposito da parte dei cessati commissari del rendiconto dellapropria gestione anche nei modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare, intale ulteriore giudizio, le proprie contestazioni e, in tal modo, evitare che,in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75, comma 4,n. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026cit., possa essere ritenuto (definitivamente) approvato. Solol’approvazione del conto nel giudizio di rendiconto (art. 266 cod. proc.civ.) preclude successive contestazioni a chi abbia proposto quel giudizio,di riproporre altre contestazioni in un separato precesso, circostanza quiinsussistente come si è esaminato supra.6. Né può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente, secondo cuitra il procedimento di rendiconto davanti al giudice ordinario e quellodavanti al tribunale concorsuale vi sarebbe continuità o continenza. Laprocedura prevista dall’art. 263 cod. proc. civ. è facoltativa ed è ainiziativa degli interessati (Cass. n. 27591/2024). Il procedimentocostituisce, peraltro, una sorta di «contenitore» processuale, in cui farconfluire le specifiche situazioni giuridiche soggettive ove vi sia obbligo direndere il conto; contenitore processuale utilizzabile anche al di fuori dellespecifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore (Cass.n. 22063/2017), la cui disciplina generale va integrata con le specifichediscipline di settore, come avviene per l’amministratore giudiziarionominato ex art. 676 cod. proc. civ. (Cass. n. 12463/1999).7. Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempreobbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt.116 e 213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazionedell’autorità di vigilanza). Il modello processuale dell’azione di rendicontoconcorsuale (rientrante nel genus delle attività gestorie di nominagiudiziaria) prevede ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte delgestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parteinteressata interviene successivamente al deposito del conto. Non è,pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito del conto (comenell’azione generale di rendiconto), ma è il gestore onerato ex lege deldeposito del conto, a fronte del cui deposito è facoltà degli interessati(come i creditori e il debitore) proporre contestazioni davanti al tribunale(artt. 116, commi terzo e quarto e 213, terzo comma, l. fall.). La relativan. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026disciplina è, inoltre, autosufficiente, in quanto dettata specificamente per ilrelativo incarico gestorio, nonché di natura speciale rispetto all’ordinariaazione di rendiconto (cfr. Cass. n. 11046/1995, ove rileva come «la leggefallimentare … prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto aquello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc»).8. L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, oggetto differente dalrendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del dirittodella parte interessata alla condanna del gestore al pagamento dellesomme che risultino dovute o, comunque, all’emissione di titoli dipagamento (Cass. n. 14324/2022; Cass. n. 2148/2014). L’azione direndiconto prevista dalla disciplina concorsuale ha, invece, a oggetto lacorrettezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legali eai canoni di diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica,che può anche (ma non necessariamente) estendersi all’accertamentodella sua personale responsabilità ex art. 38, secondo comma, l.fall., ovequesti abbia compiuto atti che abbiano arrecato un pregiudizio effettivoalla massa o ai singoli creditori (Cass. n. 6377/2019; Cass. n.18940/2007; Cass. n. 13274/2000; Cass., n. 547/2000; Cass. n.10028/1997; Cass. n. 277/1985).9. Premessa, pertanto, l’assenza di giudicato sull’approvazione delrendiconto in sede ordinaria (se non in ordine all’obbligo di rendere ilconto al curatore), la soluzione di continuità tra le due iniziativeprocessuali e il diverso oggetto delle medesime, appare evidente che icommissari liquidatori erano obbligati a rendere il conto ai curatori delfallimento; ciò in coerenza di un principio generale dell’ordinamento, percui chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha ildovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto,portando a conoscenza gli atti posti in essere, particolarmente quelli daiquali scaturiscono partite di dare e avere. Pertanto, le specifiche ipotesi diobbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno caratteren. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui unrapporto di natura sostanziale comporta il dovere, legale o negoziale, diuna delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quantoinfluente nella sfera patrimoniale altrui (Cass. n. 22063/2017).10. Nel caso di specie, in cui l’amministrazione straordinaria è stataconvertita in fallimento, i Commissari liquidatori, nominati in sostituzionedei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, l. n.296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio dellasocietà in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 d.lgs. n. 270/1999e 200, primo comma, l.fall.), erano tenuti, sul piano sostanziale, a rendereil conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati ai curatori del fallimentosuccessivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89, secondo comma, l.fall.).La legge attribuisce espressamente a qualsiasi interessato il potere disollevare contestazioni al rendiconto e in questa categoria innominata varicompresa la curatela del fallimento, ossia il soggetto cheistituzionalmente prosegue la gestione del patrimonio altrui, anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo hapreceduto.11. Né può essere ostativa la circostanza che il conto presentato daiCommissari liquidatori sia stato approvato dall’Autorità amministrativa divigilanza. [OSCURATO:PERSONA], come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limita adautorizzare il deposito, presso il tribunale competente, del rendicontopredisposto dagli stessi; tuttavia, non si esclude (anzi, si prevede) chetale rendiconto possa essere oggetto di contestazione da parte di chiunquene abbia interesse, a partire dai curatori del fallimento in cuil’amministrazione straordinaria sia stata convertita, ed essere oggetto disindacato da parte del tribunale a tal fine investito dal ricorso previstodall’art. 75, comma 3, cit.n. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/202612. Il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che l’iniziativadei curatori ex art. 75, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 non fosse preclusada quella assunta in sede ordinaria a norma dell’art. 263 cod. proc. civ.,stante la mancata approvazione del conto in quella sede, e nella parte incui ha ritenuto che il controllo preventivo sul conto espletato all’autoritàamministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit. nonprecluda il successivo controllo giudiziale innescato dalle contestazionidella curatela del fallimento a seguito di conversione dell’amministrazionestraordinaria, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.13. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc., civ., violazione degli artt. 75 d. lgs. n. 270/1999e 111-bis l. fall., nonché carenza di potere, nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto inapplicabile ratione temporis all’amministrazionestraordinaria, soggetta alla disciplina del d.l. n. 26/1979, la disposizionedella legge fallimentare che prevede l’esclusione dallo stato passivo deicrediti prededucibili non contestati. Deduce parte ricorrente la naturaprocessuale dell’art. 111-bis l. fall., applicabile agli atti successivi al 1°gennaio 2007, da loro compiuti. Osservano i ricorrenti che i pagamenti inoggetto (bollette, stipendi, tributi, compensi a soggetti incaricati dallaprocedura) sono serviti alla conservazione dei beni in osservanza delledirettive dell’Autorità di vigilanza, per cui la contestazione in oggetto sirisolve in una ingerenza della curatela nelle modalità di gestione di unaprocedura amministrativa, così riproponendo l’eccezione di carenza dipotere giurisdizionale già articolata in relazione al superiore motivo.14. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Ilmotivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendidel provvedimento impugnato, ove statuisce che il curatore del fallimentonon possa procedere al pagamento delle prededuzioni in mancanza diprovvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievoprevisti dall’art. 111, secondo comma, l.fall. e che, nella liquidazionen. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026coatta amministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), ipoteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa. Ildecreto impugnato ha, sostanzialmente, ritenuto che i commissariliquidatori, senza l’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza,non avrebbero potuto effettuare i pagamenti dei crediti prededucibili,contestando correttamente ai commissari liquidatori di aver pagato icrediti in prededuzione senza aver ottenuto alcuna autorizzazione sulpunto da parte del ministero vigilante.15. Il terzo motivo è, inoltre, infondato ove deduce l’applicazionedell’art. 111-bis l. fall., in quanto la disciplina dell’amministrazionestraordinaria è disciplina speciale della crisi di impresa rispetto alladisciplina generale del fallimento; sicché, una norma generale entrata invigore (luglio 2006) successivamente all’apertura della procedura, «nonpuò derogare a una precedente disciplina speciale, che pertantosopravvive nella sua portata regolatoria» (Cass., n. 7056/2025), conparticolare riferimento all’amministrazione straordinaria, che continua aessere regolata dalla legge anteriore, ove aperta prima del 16 luglio 2006(Cass., n. 27454/2024).16. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.000,00 per compensi, alle spese forfetarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo din. 8112/2024 R.G.Numero registro generale 8112/2024Numero sezionale 850/2026Numero di raccolta generale 8596/2026Data pubblicazione 07/04/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 8112/2024 R.G.