CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 07519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10596/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis Oggetto: Personale scolastico -[OSCURATO:PERSONA] - Inserimento GAE R.G.N. 10596/2020 Ud. 02/03/2023CC R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 2 di 16 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –intimato – avverso la sentenza della C orte d'appello di R oma n. 3237/2019 depositata il 12/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d' Appello di Roma ha respinto l'appello proposto, tra gli altri, dalle odierne ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato ilricorso, proposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], , volto ad ottenere l’inseri mento delle appellanti nelle graduatorie ad esaurimento, terza fascia, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al triennio 2014 –2017 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di immissione in ruolo. La Corte territoriale ha preliminarmente richiamato sul punto i principi espressi dalle decisioni del Consiglio di Stato A.P. n. 11/2017 nonché nn. 4/2019 e 5/2019, evidenziando che anche la decisione del Consiglio di Stato n. 1973/2015, invocata dagli appellanti,non aveva determinato alcun diritto di questi ultimi all’inserimento nelle graduatorie, in assenza di specifica domanda dei singoli interessati. Dopo aver premesso che gli appellant i era no in possesso di un titolo, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, che costituiva titolo abilitante e, pertanto, avrebbe consentito, a suo tempo, l'iscrizionenelle graduatorie permanenti, poi R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 3 di 16 divenute ad esaurimento, la decisione impugnata ha osservato, tuttavia, che: − con la trasformazione di dette graduatorie da graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento -avvenuta per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c) della legge finanziaria n. 296/2006- il legislatore ha «chiuso» in modo defi nitivo l'accesso alle graduatorie in parola, impedendo l'inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione entro l’anno scolastico 2007 - 2008 , con la sola eccezione delle categorie per le quali l'iscrizione era stata consentita per l'espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale, categorie tra le quali gli appellanti non rientravano; − tali considerazioni valevano sia che al d.P.R. 25 marzo 2014 venisse attribuita valenza costitutiva sia che allo stesso venisse attribuito valore dichiarativo, in quanto: nel primo caso doveva ritenersi che legittimamente gli appellanti non fossero stati in precedenza nelle graduatorie permanenti, non avendo diritto a detta iscrizione; nel secondo caso gli appellanti, in quanto in possesso di un titolo abilitante, avrebberodovuto immediatamente avvalersi di quest’ultimo per chiedere il proprio inserimento nelle graduatorie, senza che assumesse rilevanza il mancato riconoscimento del titolo da parte dell’Amministrazione, in quanto il rifiuto del debitore di adempiere o la presenza di una norma che illegittimamente negasse l’esistenza di una posizione soggettiva non costituiva no impedimento giuridico, ma ostacolo di mero fatto all’esercizio del diritto; R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 4 di 16 − nessun rilievo as sume va , parimenti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 (e le successive analoghe pronunce) di annullamento parziale del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001- 2002 l’inserimento in GAE per gli anni 2014-2017, in quanto, indipendentemente, da ogni questione di qualificazione del citatoD.M. n. 235/2014, l’accoglimento in sede civile delle pretesa degli appellanti avrebbe presupposto in ogni caso l’accertamento dell’esistenza di un diritto che invece nella specie doveva ritenersi non sussistente; − decisivi risultavano , infine, i principi espressi dall a decision e del Consiglio di Stato A.P. n. 11/2017, la quale ha invece escluso che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 costituisca titolo sufficiente per l’inserimento nelle GAE. 2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA è rimasto intimato. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi. R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 5 di 16 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 605, L. 296/2006. In particolare, il ricorso deduce che la decisione della Corte d’appello sarebbe basata su un erroneo percorso interpretativo, in quanto: − attribuisce alla ricorrente una inerzia inesistente, in quanto la ricorrente medesima non era in grado di prevedere che, dopo la chiusura delle graduatorie, sarebbe successivamente intervenuta la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 605, L. 296/2006; − avrebbe ravvisato un inesistente meccanismo di decadenza, dovendosi invece escludere che la ricorrente, a fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione ad effettuare l’inserimento, sia decaduta dall’esercizio dei propri diritti; − avrebbe imputato alla ricorrente la mancata impugnazione dei singoli D.M. che avevano aggiornato le GAE, laddove, trattandosi di atti normativi, i D.M. in questione possono essere direttamente disapplicati dal giudice ordinario ove illegittimi; − avrebbe basato la propria valutazione sulla decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, n. 11/2017, la quale non solo si caratterizzerebbe per un percorso interpretativo non corretto, ma sarebbe stata superata da successive decisioni dello stesso Consiglio di Stato; − avrebbe erroneamente ravvisato nel regime transitorio per l’anno scolastico 2007/2008 un meccanismo decadenziale non sussistente, derivando invece la lesione della posizione R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 6 di 16 soggettiva della ricorrente dai successivi D.M. di aggiornamento. Il ricorso, inoltre, ripropone –dolendosi del suo mancato esame in sede d’appello – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 605, L. 296/2006, per contrasto con: 1) l’art. 3 Cost, per ingiustificata disparità di trattamento; 2) l’art. 3 Cost. per eccesso di potere legislativo e “contraddittorietà rispetto ai presupposti e alla ratio legis”; 3) l’art. 3 Cost. per lesione del principi o di legittimo affidamento; 4) gli artt. 23 e 97 Cost. per violazione del principio di legalità sostanziale. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare la nullità sia del D.M. 325/2015 - in quanto elusivo del giudicatoscaturito dalle decisioni del giudice amministrativo - sia dei provvedimenti emessi dopo l’art. 1, comma 605, L. 296/2006, sia, in particolare, del D.M. 16 marzo 2007. Omettendo di rilevare dette nullità, conclude il ricorso, la Corte territoriale avrebbe parimenti omesso di accertare che la posizione soggettiva rivendicata dalla ricorrente 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la “violazione degli artt. 24, 111 e 113 della Cost. per ulteriore indebito sconfinamento nella sfera legislativa”. Nel ribadire che la decisione della Corte territoriale si è fondata sulla decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, n. 11/2017, il ricorso critica il contenuto di tale ultimo pronunciamento, R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 7 di 16 lamentando il fatto che il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato su una questione non dedotta nel ricorso che era chiamato a giudicare, e, ulteriormente, si sarebbe “spinto fino a creare una nuova norma inesistente”, violando conseguentemente l’art. 111 Cost. ed introducendo una inesistente distinzione tra titoli abilitanti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all’inserimento nelle GAE. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Il ricorso censura la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha omesso di rilevare ed accertare l’esistenza del sopravvenuto annullamento con valenza erga omnes del D.M. 235/2014. La Corte d’appello, argomenta il ricorso, erroneamente avrebbe escluso la valenza generale dell’annullamento del D.M. in questione, limitandone gli effetti ai soli soggetti che avevano partecipato al giudizio innanzi al Consiglio di Stato, laddove per constante giurisprudenza di legittimità, i DD.MM. di aggiornamento delle GAE devono essere qualificati come atti regolamentari di normazione subprimaria, con conseguente valenza erga omnes del loro annullamento. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.e2043 e 2058 c.c. Si deduce nel ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata dalle ricorrenti per avere risentito di un danno eziologicamente riconducibile in via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA] il quale si sarebbe reso responsabile di un R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 8 di 16 comportamento discriminatorio, escludendo la idoneità all’inserimento nelle GAE dei possessori del titolo magistrale e determinando in capo alle ricorrenti un danno da perdita di chance. Il ricorso, infine, formula istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, argomentando che l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale verrebbe a violare: 1) la clausola 4, par. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato; 2) la clausola 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato; 3) gli artt. 3 e 4 della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; 4) l’art. 6, n. 2, Trattato sull’Unione Europea; 5) il principio di eguaglianza tra lavoratori assunti a tempo determinato dalle p.A. 6) il principio di eguagl ianza tra i dipendenti della stessa Amministrazione; 7) il principio di eguaglianza e non discriminazione tra lavoratori dipendenti dalla p.A. e dipendenti delle scuole; 8) il principio dell’equo processo e della certezza del diritto; 9) il principio del legittimo affidamento dei diplomati magistrali; 10)gli artt. 6, 21, 33, 47 e 52 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea. 2. Nelle date del 24, 27, 30 gennaio e 3 febbraio 2023 sono state depositate telematicamente cinque dichiarazioni di rinuncia al ricorso. Le dichiarazioni risultano pienamente regolari nel caso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10596/2020 - Pagina nr. 9 di 16 Non altrettanto è a dirsi nel caso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’atto di rinuncia che risulta depositato telematicamente a suo nome costituisce, in realtà, un doppione della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che non può ritenersi ritualmente formulata in atti una idonea declaratoria di rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto alla posizione delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], valgono i principi generali in tema di rinuncia, e cioè − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). R.G. 10596/2020- Pagina nr. 10 di 16 Nella specie gli atti di rinuncia risultano rituali, potendosi quindi dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di statuire sulle spese, essendo il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCArimasto intimato. 4. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece, appare inevitabile decidere sul merito del ricorso. 5. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento, perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande è conforme al principio di diritto enunciato da Cass.n. 3830/2021 e da successive pronunce conformi (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) che, pervenendo alle medesime conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019) hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituitedall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006». 6. Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale “valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare”, e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che: a) il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto R.G. 10596/2020- Pagina nr. 11 di 16 al reclutamento, il d.P.R. n. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello “attuale” ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema; b) ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee; c) la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE; d) in particolare l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento; e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva R.G. 10596/2020- Pagina nr. 12 di 16 l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo; f) l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 c.c. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge; g) l'interpretazione data alla clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006 non contrasta con la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee, rispetto alle quali non si può porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa Corte a partire da Cass. n. 22552/2016 e prima ancora dalla Corte di R.G. 10596/2020- Pagina nr. 13 di 16 Giustizia, con la sentenza 26.11.2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri contro [OSCURATO:PERSONA]; h) il legislatore con la legge n. 124/1999 e con il regolamento adottato con D.M. n. 201/2000 ha dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all'iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti finiscono per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non può essere apprezzato ai fini dell'esegesi della normativa della quale si discute in questa sede; i) non si ravvisa la violazione dell'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE posto che il diritto eurounitario non limita la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l'accesso all'impiego, ove gli stessi non operino alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza, potendosi aggiungere, in questa sede, che parimenti non si pone questione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, valendo, in punto di rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo i principi fissati da CGUE (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C- 283/81, Cilfit), e cioè, in sintesi, che non è sufficiente che una parte sostenga che la controversia verte su una questione d’interpretazione del diritto UE perché l’organo giurisdizionale interessato - anche se di ultima istanza - sia tenuto a considerare che sussiste una questione da sollevare ai sensi dell’art. 267 TFUE (da ultimo CGUE, ord. 14 novembre 2013, causa C-257/13, Mlamali, punto 23); R.G. 10596/2020- Pagina nr. 14 di 16 l) la ritenuta insussistenza del diritto all'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell'esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l'inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione. 7. Adetti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del D.L. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002». Infatti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria. 8. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento già espresso perché il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare tale indirizzo ermeneutico. R.G. 10596/2020- Pagina nr. 15 di 16 Al riguardonon rileva che la sentenza impugnata sia pervenuta al rigetto della domanda sulla base – almeno in parte - di un diverso percorso argomentativo, muovendo in particolare dal presupposto, erroneo, del possesso da parte della ricorrente di un titolo abilitante sufficiente per l’iscrizione, sebbene poi questa affermazione risulti poi superata dal successivo richiamo ai principi enunciati dalla decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato, n. 11/2017. Infatti la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass.11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Né può essere opposta alla Corte di Cassazione e costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica. 9. In via conclusiva, il ricorso deve essere respinto, seppure con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, c.p.c., senza necessità di statuire sulle spese, essendo il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA rimasto intimato. 10. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, R.G. 10596/2020- Pagina nr. 16 di 16 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte, dichiara estinto il giudizio di legittimità in relazione al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorsopresentato da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.