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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 42000/2021

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iato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 32482-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2021 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 3276 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] BARI; - intimato - avverso la sentenza n. 1436/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 1658/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 32482/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 giugno 2018 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, diretta all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ( in prosieguo: GAE) della Provincia di Bari per le classi di concorso di Scuola d'Infanzia e di scuola Primaria. 2.La Corte territoriale aderiva ai principi espressi dalla Adunanza plenaria Consiglio di Stato nella sentenza nr. 11/2017.

3. Osservava che gli interessati avrebbero dovuto far valere la dedotta efficacia abilitante del diploma magistrale ai fini dell' inserimento nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) mediante la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, successivamente, attraverso la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'atto della amministrazione lesivo ( il DM che non consentiva loro la iscrizione nelle graduatorie) nel termine di decadenza. 4.Inoltre, nel merito, mancava una norma che riconoscesse come titolo legittimante all'inserimento nelle graduatorie ed esaurimento il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; il DPR 25 marzo 2014 nr. 325, che aveva recepito il parere del Consiglio di Stato nr. 3818/2013, riconosceva il valore abilitante di questo titolo di studio esclusivamente ai fini dell'inserimento nella seconda fascia della graduatorie di Istituto, invece che nella terza, e non ai fini dell'inserimento nelle GAE, stante la tardività dell'impugnativa sotto tale profilo.

5. Dalla ricognizione della normativa (precedente e successiva alla riforma di cui all'articolo 3 L. nr. 341/1990, che aveva richiesto una formazione universitaria per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare) risultava che il diploma magistrale non aveva mai costituito titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, essendo previsto a tal fine il superamento di procedure di natura concorsuale ( concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva mero requisito di partecipazione.PROC. nr. 32482/2018 6.La disciplina transitoria contenuta nell'articolo 17, comma sette, del DPR 23 luglio 1998 nr. 323 doveva intendersi nel senso che i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conservavano il proprio valore legale di titolo di studio e consentivano, senza necessità di conseguire la laurea, di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento (ai sensi dell'articolo 9, comma due, L nr. 444/1968) nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare. 7.Dopo la chiusura delle graduatorie permanenti disposta dalla L. nr. 296/2006 la disciplina transitoria (articolo 1, comma 605) consentiva l'inserimento nelle graduatorie per il biennio 2007/2008 ai docenti già in possesso di abilitazione ed a coloro che erano in procinto di conseguire alcuni titoli specifici, purchè presentassero la relativa domanda nei termini previsti dallo specifico DM (DM 15 marzo 2007). 8.1 diplomati magistrali, che non avevano mai avuto titolo per l'accesso alle graduatorie, non potevano beneficiare di tale disposizione. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui ha resistito il MIUR con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione della legge nr. 296/2006, articolo 1, comma 605, lett. c), sostenendo che l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto disposto ( a seguito del parere del Consiglio di Stato nr. 3813/2013) con il DM del 22 maggio 2014 nr. 353 faceva ritenere abilitante il diploma magistrale, da essa posseduto, con conseguente necessità di disapplicare i DD.MM . nr 42/09, 47/2011, 235/2014, che impedivano il suo inserimento nelle GAE, per contrasto con l'articolo 1, comma 605, lettera c) della L. nr. 296/2006, in quanto «docente già in possesso di abilitazione». 2.11 motivo è infondato.PROC. nr. 32482/2018

3. La questione di causa— dopo la pronuncia della adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiamata dal giudice dell'appello ([OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 11/2017, cui sono seguite le sentenze n. 4/2019 e n. 5/2019)— è stata risolta da questa Corte con le sentenze del 15 febbraio 2021 nr. 3830 e 10 maggio 2021 nr. 12347, ai cui principi si intende in questa sede assicurare continuità.

4. Si è ivi affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non consente l'inserimento nelle GAE, in quanto la legge finanziaria nr. 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, si è limitata a fare salvo il diritto all'inserimento dei soli docenti che secondo la precedente normativa avrebbero potuto richiedere l'inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti.

Secondo la previgente normativa, il solo possesso del diploma magistrale non era requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal D.Lgs. nr. 297/1994 e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituivano una evoluzione delle graduatorie per titoli.

5. Alla motivazione delle citate sentenze nr. 3830/2021 e nr. 12347/2021, in questa sede integralmente condivisa, si fa rinvio ai sensi dell'articolo 118 disp.att. cod.proc.civ.

6. La sentenza impugnata è conforme al principio qui ribadito. 7.Con il secondo mezzo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. — omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

8. Si lamenta che la sentenza impugnata, nel recepire i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza nr. 11/2017, avrebbe omesso di considerare il fatto che il giudice amministrativo, negando la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avrebbe invaso la sfera riservata alla discrezionalità amministrativa ed al legislatore.

Si assume che il MIUR avrebbe attribuito valore abilitante a detto titolo di studio, consentendo la iscrizione sulla base di esso nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati all'insegnamento; si addebita al Consiglio di Stato di avere creato una nuova PROC. nr. 32482/2018 norma, secondo la quale il diploma magistrale, benchè abilitante all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, non lo sarebbe ai fini dell'inserimento nelle GAE. 9.11 motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla declinazione del vizio di motivazione di cui al vigente articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. 10.La parte non si duole dell'omesso esame di un fatto storico ( oggetto del contraddittorio e di rilievo decisivo) ma della interpretazione della normativa di riferimento posta a base della sentenza impugnata.

11. Il ricorso deve essere nel complesso respinto.

12. Le spese del grado si compensano tra le parti, in quanto la questione di causa è stata risolta da questa Corte soltanto in epoca recente.

13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte delTricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 cc. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ded42_ ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 32482-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2021 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 3276 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] BARI; - intimato - avverso la sentenza n. 1436/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 1658/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 32482/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 giugno 2018 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, diretta all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ( in prosieguo: GAE) della Provincia di Bari per le classi di concorso di Scuola d'Infanzia e di scuola Primaria. 2.La Corte territoriale aderiva ai principi espressi dalla Adunanza plenaria Consiglio di Stato nella sentenza nr. 11/2017. 3. Osservava che gli interessati avrebbero dovuto far valere la dedotta efficacia abilitante del diploma magistrale ai fini dell' inserimento nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) mediante la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, successivamente, attraverso la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'atto della amministrazione lesivo ( il DM che non consentiva loro la iscrizione nelle graduatorie) nel termine di decadenza. 4.Inoltre, nel merito, mancava una norma che riconoscesse come titolo legittimante all'inserimento nelle graduatorie ed esaurimento il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; il DPR 25 marzo 2014 nr. 325, che aveva recepito il parere del Consiglio di Stato nr. 3818/2013, riconosceva il valore abilitante di questo titolo di studio esclusivamente ai fini dell'inserimento nella seconda fascia della graduatorie di Istituto, invece che nella terza, e non ai fini dell'inserimento nelle GAE, stante la tardività dell'impugnativa sotto tale profilo. 5. Dalla ricognizione della normativa (precedente e successiva alla riforma di cui all'articolo 3 L. nr. 341/1990, che aveva richiesto una formazione universitaria per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare) risultava che il diploma magistrale non aveva mai costituito titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, essendo previsto a tal fine il superamento di procedure di natura concorsuale ( concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva mero requisito di partecipazione.PROC. nr. 32482/2018 6.La disciplina transitoria contenuta nell'articolo 17, comma sette, del DPR 23 luglio 1998 nr. 323 doveva intendersi nel senso che i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conservavano il proprio valore legale di titolo di studio e consentivano, senza necessità di conseguire la laurea, di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento (ai sensi dell'articolo 9, comma due, L nr. 444/1968) nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare. 7.Dopo la chiusura delle graduatorie permanenti disposta dalla L. nr. 296/2006 la disciplina transitoria (articolo 1, comma 605) consentiva l'inserimento nelle graduatorie per il biennio 2007/2008 ai docenti già in possesso di abilitazione ed a coloro che erano in procinto di conseguire alcuni titoli specifici, purchè presentassero la relativa domanda nei termini previsti dallo specifico DM (DM 15 marzo 2007). 8.1 diplomati magistrali, che non avevano mai avuto titolo per l'accesso alle graduatorie, non potevano beneficiare di tale disposizione. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui ha resistito il MIUR con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione della legge nr. 296/2006, articolo 1, comma 605, lett. c), sostenendo che l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto disposto ( a seguito del parere del Consiglio di Stato nr. 3813/2013) con il DM del 22 maggio 2014 nr. 353 faceva ritenere abilitante il diploma magistrale, da essa posseduto, con conseguente necessità di disapplicare i DD.MM . nr 42/09, 47/2011, 235/2014, che impedivano il suo inserimento nelle GAE, per contrasto con l'articolo 1, comma 605, lettera c) della L. nr. 296/2006, in quanto «docente già in possesso di abilitazione». 2.11 motivo è infondato.PROC. nr. 32482/2018 3. La questione di causa— dopo la pronuncia della adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiamata dal giudice dell'appello ([OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 11/2017, cui sono seguite le sentenze n. 4/2019 e n. 5/2019)— è stata risolta da questa Corte con le sentenze del 15 febbraio 2021 nr. 3830 e 10 maggio 2021 nr. 12347, ai cui principi si intende in questa sede assicurare continuità. 4. Si è ivi affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non consente l'inserimento nelle GAE, in quanto la legge finanziaria nr. 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, si è limitata a fare salvo il diritto all'inserimento dei soli docenti che secondo la precedente normativa avrebbero potuto richiedere l'inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti. Secondo la previgente normativa, il solo possesso del diploma magistrale non era requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal D.Lgs. nr. 297/1994 e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituivano una evoluzione delle graduatorie per titoli. 5. Alla motivazione delle citate sentenze nr. 3830/2021 e nr. 12347/2021, in questa sede integralmente condivisa, si fa rinvio ai sensi dell'articolo 118 disp.att. cod.proc.civ. 6. La sentenza impugnata è conforme al principio qui ribadito. 7.Con il secondo mezzo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. — omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 8. Si lamenta che la sentenza impugnata, nel recepire i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza nr. 11/2017, avrebbe omesso di considerare il fatto che il giudice amministrativo, negando la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avrebbe invaso la sfera riservata alla discrezionalità amministrativa ed al legislatore. Si assume che il MIUR avrebbe attribuito valore abilitante a detto titolo di studio, consentendo la iscrizione sulla base di esso nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati all'insegnamento; si addebita al Consiglio di Stato di avere creato una nuova PROC. nr. 32482/2018 norma, secondo la quale il diploma magistrale, benchè abilitante all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, non lo sarebbe ai fini dell'inserimento nelle GAE. 9.11 motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla declinazione del vizio di motivazione di cui al vigente articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. 10.La parte non si duole dell'omesso esame di un fatto storico ( oggetto del contraddittorio e di rilievo decisivo) ma della interpretazione della normativa di riferimento posta a base della sentenza impugnata. 11. Il ricorso deve essere nel complesso respinto. 12. Le spese del grado si compensano tra le parti, in quanto la questione di causa è stata risolta da questa Corte soltanto in epoca recente. 13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte delTricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 cc. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ded42_ ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q