CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro il 6/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto chenon è intervenuta richiesta di trattazione orale lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, respingendo la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza resa dal GIPdel Tribunale di Catanzaro il 3 aprile 2025 che ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari nella veste di indiziato per i reati di usura aggravata e di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere preteso interessi usurari da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che il primo si era accollato, facendosi rilasciare diverse cambialicomprensive degli interessi, e di avere esercitato minaccia al fine di costringerlo al pagamento. 2.Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso l’i ndagato , deducendo quanto segue. 2.1Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni l’11 gennaio e il 26 settembre 2024 d a parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] M asciari , eccezione già dedott a con specifici motivi di riesame , nonché violazione d i norme processuali e in particolare degli artt. 63 e 191 cod.proc.pen.,e vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione nel provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] M asciari non sarebbe concorrente nel reato di usura commesso dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto non conosceva il tasso di interesse usurario che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe praticato in danno di [OSCURATO:PERSONA], sicché non può ravvisarsi nei suoi confronti l'elemento psicologico del dolo.Nella ricostruzione dei fatti offerta dall’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta d i [OSCURATO:PERSONA] I emmello di essere accompagnato da [OSCURATO:PERSONA] P rocopi per ottenere un prestito in denaro , aveva semplicemente supposto e comunicato allo [OSCURATO:PERSONA] che P rocopi avrebbe potuto praticargli un tasso di interesse tra il 10 e il 15%, ma non ne era certo. Q uest a ricostruzione condivisa dal GIP e dal Tribunale è smentita radicalmente dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],il quale ha riferi to di avere detto a [OSCURATO:PERSONA] che sicuramente [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe applicato un tasso di interesse. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] M asciari era perfettamente consapevole delle condizioni usurarie del prestito e pertanto risponde di concorso nel reato di usura, avendo messo in contatto l'usuraio con l'usurato. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative al tasso di interesse avendo natura indiziante avrebbero dovuto essere rese con le garanzie di cui all'art.63 cod.proc.pen., la cui ratio è quella di evitare che taluno , sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti,renda dichiarazioni indizianti auto ed eteroaccusatorie,senza la presenza di un difensore e ignorando le garanzie a sua tutela. [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le occasioni in cui è stato sentito non era assistito da difensore,né gli erano stati formulati gli avvisi di cui all'art. 63 cod.proc.pen. , sicch é le dichiarazioni debbono ritenersi inutilizzabili erga omnes. 2.2 Vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e contraddittorietà processuale della stessa con alcuni atti di indagine e in particolare con i verbali di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e il tenore di due intercettazioni telefoniche, nonché violazione degli articoli 644,629 e 61 primo comma n.2 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati di estorsione ed usura e anche in merito alla contestata aggravante di cui all'articolo 644 quinto comma numero 3 cod.pen. oggetto di specifica censura e alla non contestata aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto numero 4 cod.pen. riconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha infatti ritenuto raggiunta la gravità indiziaria in ordine ad un episodio di finanziamento realizzato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],trasformatosi poi in un prestito usurario da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], subentrato al calciatore nel debito. Osserva il ricorrente che nessuna ipotesi di concorso nel reato di usura lega [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA],sicché l'ordinanza indiziaria si fonda su una circostanza inesistente. I l T ribunale sostiene che [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe accollato il debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pari a 10.000 €,pretendendo dal primo la maggior somma di 12.500 €, costringendolo quindi a sottoscrivere 5 cambiali da 2.500 € l'una, tra maggio e giugno 2023. Tale prospettazione si pone in contrasto con alcuniatti di indagine e in particolare con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto dei progressivi di intercettazione. La sottoscrizione delle cambiali è avvenuta in un periodo diverso rispetto a quello ritenuto dal riesame, e cioè non tra maggio e giugno , ma tra luglio e agosto; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è accollato il debito di [OSCURATO:PERSONA],ma non ha preteso la corresponsione di 12.500 €; l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta per aiutare l'amico,dando in pagamento a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 12.500 € un orologio di marca Rolex,sicché [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il debito di [OSCURATO:PERSONA], in seguito aquesta cessione, era diventato di 12.500 € . Con questa affermazione non voleva fare riferimento ad un aumento del debito per interessi usurari, ma al passaggio del credito da [OSCURATO:PERSONA] P rocopi a [OSCURATO:PERSONA] M asciari. Il debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era certamente aumentato e ciò trova conferma nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] è indagato ed è stato attinto dalla custodia cautelare anche per usura; l'importo del debito di M asciari nei confronti di P rocopi emerge dalla telefonata intercorsa il 27 luglio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primorappresenta all’altro di avere un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pari ad almeno 12.500 € o addirittura a 15.000 €. Il Tribunale si sofferma sul contenuto di questa conversazione ma non considera che le cambiali erano detenute da [OSCURATO:PERSONA] e non dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione,secondo il tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA] M asciari a fronte di un debito di 10.000 € avrebbe preteso da [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di 5 cambiali per un importo di 12.500 €,imponendogli così un interesse di 2.500 €, ma questa conclusione è fondata su un ragionamento apodittico poiché [OSCURATO:PERSONA] parlando con [OSCURATO:PERSONA] afferma che le cambiali sono in mano a [OSCURATO:PERSONA],il rapporto di credito è ancora attivo con questo soggetto sicché il debito accollato da [OSCURATO:PERSONA] è di 12.500 € . Le 5 cambiali corrispondono a questo importo;anche se il prezzo di acquisto del Rolex da parte di [OSCURATO:PERSONA] può essere stato di 10.000 €,come indicato dal tribunale di Catanzaro, tale importo non rileva ai fini dell'usura e della conseguente estorsione poiché l'orologio è stato ceduto al [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di 12.500 €,a compensazione e accollo del debito di 10.000 € del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non ha fornito alcuna valutazione in ordine al contenuto di un'altra conversazione intercorsa il 6 dicembre tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto il debito di 12.500 € mediante la cessione al medesimo prezzo del Rolex a [OSCURATO:PERSONA]. E evidente che in forza di questa ricostruzione va escluso il carattere usurario del debito del [OSCURATO:PERSONA] perché mancano gli elementi tipici del reato di usura, nonché conseguentemente quellidel reato di estorsione. Il Tribunale ha, inoltre , omesso ogni valutazione in merito alla dedotta insussistenza di gravità indiziaria in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto n.3 cod.pen. oggetto di censura e all'aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto n.4, cod.pen. mai contestata e comunque ugualmente riconosciuta dalGIP di Catanzaro , nonostante con i motivi di riesame fossero state entrambe censurate. 2.3 Vizio di motivazione e in relazione all'art.274 lettere a) e c) cod .proc.pen. perché in punto di esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il tribunale non ha fornito alcuna motivazione.In ordine poi al rischio di inquinamento probatorio ha fornito una motivazione carente e manifestamente illogica valorizzando il verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] M asciari è soggetto incensurato e l’ordinanza in punto di esigenze cautelari si è limitata ad indicare una serie di fatti e circostanze che riguardano esclusivamente [OSCURATO:PERSONA],che non possono traslare in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale è sottoposto a misura cautelare per un unico episodio di usura e per la correlata contestata estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha sottolineatol'esistenza di un consolidato sistema di prestiti usurari nel territorio di Catanzaro facente capo a [OSCURATO:PERSONA],ma non esplicita elementi da cui desumere l'eventuale inserimento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno di questo sistema. In ordine alpericolo di inquinamento probatorio il T ribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese al riguardo da [OSCURATO:PERSONA],interpretandole tuttavia in modo non corretto poiché [OSCURATO:PERSONA] M asciari non ha avvicinato [OSCURATO:PERSONA] ma lo ha incontrato casualmente in ragione del rapporto di subaffitto dei locali del B Bgestito da [OSCURATO:PERSONA],sicché si è tratta to di un incontro occasionale che non può essere valorizzato come significativo di un pericolo di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 1.1 Il primo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto la qualifica di indiziato e che nei suoi confronti siano mai sorti indizi di reità per ragioni formali, in quanto mai iscritto nel registro degli indagati, e per ragioni sostanziali, in quanto la sua condotta non configura un concorso nel delitto di usura. La censura è comunque manifestamente infondata poiché il Tribunale si sofferma adeguatamente sulla questione sollevata dalla difesa e la respinge con argomentazioni conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza. La condotta del [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] per chiedere un prestito in denaro non integra il concorso nel delitto di usura sia perché, come correttamente evidenziato [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto lo scopo di aiutare l'imputato e non di effettuare un'attività di intermediazione per un suo interesse, sia perché non era presente in occasione dell’accordo e della determinazione degli interessi, sia perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sperava di non dover pagare interessi in ragione della sua notorietà e di potere ricambiare il [OSCURATO:PERSONA] prestando la propria immagine in favore della attività commerciale di quest’ultimo. 1.2 Le censure in merito alla gravità indiziaria non sono consentite poiché invocano una diversa ricostruzione del compendio indiziario, che è stato oggetto di attenta e puntigliosa ricostruzione da parte del tribunale, immune da travisamenti e manifeste illogicità. In estrema sintesi il ricorrente ha assunto il debito del [OSCURATO:PERSONA] in cambio della cessione al [OSCURATO:PERSONA] di un orologio che aveva pagato diecimila euro. Il Tribunale afferma che l’importo di 12.500 euro di cui alle cambiali sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA] ricomprendono anche il suo profitto , legato all’accollo del debito e hanno contenuto usurario, poiché afronte di un debito acquistato permutando un oggetto del valore di diecimila euro, ha preteso la restituzione da parte del debitore di 12.500 euro. Trattasi di argomentazione logica e corretta in punto di diritto, cui il ricorrente contrappone una ricostruzione alternativa della vicenda secondo cui il surplusdi valore sarebbe stato lucrato dal [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA]. Ma si tratta di ricostruzione smentita dai dati di fatto e respinta motivatamente dal Tribunale il quale ha osservato che l’orologio dato in permuta per la cessione del debito vantato da [OSCURATO:PERSONA] è stato acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di 10.000 euro, sicché la cessione non ha comportato un lucro per [OSCURATO:PERSONA], ma per lo stesso ricorrente, che ha ottenuto un sovraprezzo di 2.500 euro dal debitore ceduto, che ha sottoscritto le cambialiper 12.500 euro. Va osservato inoltre che il Tribunale sottolinea che da alcune conversazioni intercettate emerge che le cambiali rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] erano sette e non cinque, sicchéla quota di interessi sarebbe di importo ancora più elevato. Il ricorso non propone specifiche questioni in ordine al carattere estorsivo della condotta, se non sotto il profilo della ritenuta liceità del credito del ricorrente nei confronti della persona offesa, che per le ragioni suindicate è stataesclusa. 1.3 Il motivo relativo alle esigenze cautelari è in parte fondato. Con riferimento al rischio di inquinamento probatorio, il Tribunale rende motivazione specifica e corretta,in quanto valorizza l’incontro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale quest’ultimo aveva chiesto al primo il contenuto del colloquio investigativo; è pacifico ed emerge dal tenore degli atti che i due [OSCURATO:PERSONA] avevano anche altro genere di rapporti, in forza dei quali avrebbero potuto incontrarsi o sentirsi telefonicamente, ma nel caso in esame la condotta valorizzata dal Tribunale consiste nell’avere chiesto informazioni su quanto riferito all’Autorità giudiziaria, così esercitando una forma di pressione sul suo interlocutore;episodio che palesa il rischio che quest’ultimo possa essere più facilmente condizionato, anche in ragione dei rapporti economici esistenti. In conclusione la censura per un verso non è consentita,poiché invoca una diversa interpretazione dei fatti e valutazioni di merito che esulano dal sindacato di questa Corte, a fronte di una motivazione del Tribunale non manifestamente illogica sul punto; e in parte è generica, poiché non si confronta con il nucleo centrale dell’argomentazione criticata, e cioè l’avere formulato domande alla persona offesa sul contenuto delle sue dichiarazioni. La censura è invece fondata limitatamente al ritenuto pericolo di recidiva, poiché in effetti il Tribunale,a pagina 12 dell’ordinanza impugnata, nel valutare la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], richiama esclusivamente le condotte del [OSCURATO:PERSONA] e la sua personalità, e non evidenzia elementi da cui desumere che i due indagati collaborassero tra loro e che [OSCURATO:PERSONA] fosse vicino al [OSCURATO:PERSONA] o coinvolto nelle sue attività illecite. A ciò si aggiunga che al ricorrente viene contestato un unico episodio di usura poi esitato in estorsione, che è insorto nell’ambito di un consolidato rapporto economico con il debitore,legato ad altre attività. 2. Per queste ragioni si rende necessario annullare l’ordinanza limitatamente alla motivazione sulla pericolosità sociale dell’indagato,trasmettendo gli atti al Tribunale di Catanzaro che provvederà a rivalutare la sussistenza del rischio di recidiva e, in caso di verifica negativa, a porre un termine alla misura cautelare disposta solo in ragione del ritenuto pericolo di inquinamento probatorio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvi a per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzarocompetente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-terdisp.att. cod.proc.pen.. Roma 10ottobre 2025 I