CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 39607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in veste di giudice del riesame, confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea nell'ambito di un procedimento penale in cui lo stesso D'Andrea è indagato per aver, in qualità di amministratore di fatto di una società cooperativa, partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbativa turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in generale, di delitti contro la pubblica amministrazione; è indagato inoltre per aver partecipato a due diverse ipotesi corruttive; è indagato, infine, per aver partecipato a un'estorsione ai danni di due dipendenti della suddetta società, costrette a versare mensilmente somme di denaro (pari a circa C 250 ciascuna, ogni mese), costituenti una quota della rispettiva retribuzione, restituita in contanti dopo l'accredito dell'importo indicato in busta paga. La partecipazione all'associazione per delinquere è aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. per aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa denominata "ndranghera". 2. Contro l'ordinanza in oggetto presenta ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo in cui lamenta l'insussistenza delle ragioni cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e motivazione apparente, chiedendo, di conseguenza, la modifica della misura cautelare. Il ricorrente osserva come, in sede di riesame, fosse stata formulata l'istanza di sostituire la misura della custodia cautelare con la detenzione domiciliare (con l'eventuale applicazione, richiesta in via vicaria, del "braccialetto elettronico"), sulla base dei seguenti argomenti. In primo luogo, premesso che il materiale probatorio è costituito per la maggior parte da intercettazioni, difetterebbe il pericolo di inquinamento probatorio, poiché è intervenuta la chiusura delle indagini e fissata l'udienza preliminare. In secondo luogo, il giudice non avrebbe motivato sul punto del pericolo di fuga, che deve essere attuale, oltre che concreto, trascurando il fatto che l'indagato è incensurato, avanti con gli anni e con un quadro clinico precario. Analogo discorso vale, in terzo luogo, quanto al pericolo di reiterazione del reato, che deve essere anch'esso attuale. La condotta contestata all'imputato si manifestava invece all'interno dell'ambito, precisamente delimitato, della gestione dell'appalto di servizi di pulizia gestito da una società che è stata sequestrata, sottoposta ad amministrazione giudiziaria e che ha risolto il rapporto di lavoro con l'imputato. Il che escluderebbe il rischio di recidivanza. Infine, si lamenta una disparità di trattamento rispetto agli altri coindagati, gravati delle stesse contestazioni, in alcuni casi più numerose e più gravi e talvolta con ruolo di organizzatore dell'associazione di stampo mafioso, per i quali, ciò nondimeno, era stata ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Invertendo l'ordine degli argomenti addotti dal ricorrente, nessun pregio ha la censura sull'asserita disparità di trattamento di D'Andrea rispetto ad altri indagati, i quali sarebbero stati sottoposti ad un regime cautelare più favorevole. Sul punto, l'ordinanza impugnata replica - con motivazione esente da vizi - come il giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura, avesse già persuasivamente motivato le ragioni del diverso trattamento cautelare valorizzando il ruolo dirigenziale di D'Andrea e la pervicacia da questi mostrata nella realizzazione delle condotte criminose volte a mantenere il pieno monopolio in ambito sanitario dell'associazione costituita. 3. Quanto alle restanti deduzioni del ricorrente, esse sono per larga parte reiterative di censure già inutilmente dedotte dinanzi al Tribunale del riesame. Il Tribunale infatti premette che l'associazione per delinquere contestata a D'Andrea è aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e che, di conseguenza, in virtù dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare. Aggiunge che in punto di (gravità indiziaria e) sussistenza delle esigenze cautelari si è formato il giudicato cautelare, essendosi sul punto espressi il Tribunale della libertà e poi la Cassazione (sez. 2, n. 8349 del 15 febbraio 2022, non mass.), la quale ha confermato la decisione del Tribunale stesso, e nega siano sopravvenuti elementi fattuali tali da consentire il superamento del suddetto giudicato. In particolare, con motivazione completa e non contraddittoria - oltre che in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 24432 del 28/05/2008, Rv. 240809) -, precisa che il rischio di inquinamento delle prove non viene meno con la chiusura delle indagini preliminari e nemmeno con la conclusione del giudizio di primo grado, ma che può estendersi per tutto l'arco del processo di merito. Quanto al pericolo di reiterazione del reato, coerentemente argomenta come non sia possibile attribuire rilievo alla risoluzione del rapporto di lavoro con la società, essendo stato contestato all'indagato di aver agito nel ruolo di amministratore di fatto, e quindi al di là dei rapporti formali con l'ente. 4. L'ordinanza impugnata omette tuttavia di replicare alla deduzione, già sollevata in sede di appello, secondo cui il rischio di reiterazione del reato sarebbe precluso per il fatto che la società è stata nel frattempo sottoposta a sequestro e ad amministrazione giudiziaria. Premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto - nel senso che non deve contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza — e che, tuttavia, è pur sempre necessaria, oltre ad un'analisi accurata delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, altresì la considerazione del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041, Gizzi, del 15/02/2022, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769), il mutamento di quest'ultimo impone — vieppiù in presenza di specifica deduzione da parte del ricorrente — un adeguato onere motivazionale cui l'ordinanza impugnata non ha assolto. Si impone, di conseguenza, su tale specifico punto, l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale. 5. In ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente, la Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter, disp. att cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adem