CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 10870/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, riportandosi alla requisitoria depositata, per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza, emessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalla Corte di Assise di appello di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrev. 04/11/2021, a seguito della sentenza n. 12703/2021 che ha rigettato il ricorso per cassazione), che - in riforma di quella assolutoria emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli il 23/02/2016 - lo ha condannato alla pena dell'ergastolo, per concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 14 agosto 2006, nonché per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, delitti entrambi aggravati dal metodo mafioso. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dalla Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] è stato il mandante dell'omicidio, eseguito materialmente da [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado era pervenuto al verdetto assolutorio principalmente sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere appreso che l'ordine di uccidere lo Scarpa era partito da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. A seguito dell'appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali confermavano di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che l'omicidio dello Scarpa era stato commissionato dal carcere da [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Come premesso, la Corte di cassazione rigettava il ricorso con sentenza del 04/11/2021, rendendo definitiva la condanna all'ergastolo. 1.3. Con due distinte richieste, depositate il 07/02/2023, [OSCURATO:PERSONA] domandava la revisione della sentenza, formulando due motivi di impugnazione: a) ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., sostenendo la inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto, emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( irrevocabile in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nella quale si escludeva che questi fosse stato il mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], venendo indicato [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto di primario prestigio con ruolo di comando nell'omonimo clan camorristico durante la detenzione del padre [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA], e come colui dal quale era promanato l'impulso ideativo/deliberativo dell'omicidio, in autonomia da qualsiasi input o istigazione da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. b) ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., sulla base di nuove prove, che dimostravano l'innocenza di [OSCURATO:PERSONA], poiché dalla documentazione acquisita presso l'amministrazione penitenziaria, già allegata al ricorso per cassazione, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto colloqui con il fratello [OSCURATO:PERSONA], né risultavano colloqui con il cugino [OSCURATO:PERSONA], ma solo con la madre [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, le produzioni documentali non erano state valutate nel precedente giudizio, perché tardive ( in quanto prodotte solo dinanzi al Giudice di legittimità); esse dimostrerebbero che, nel periodo di interesse, né [OSCURATO:PERSONA] né il padre [OSCURATO:PERSONA], pure detenuto, avessero mai avuto colloqui con [OSCURATO:PERSONA], né con alcuno dei soggetti per il cui tramite era stato conferito il mandato omicidiario. In realtà - si sostiene - il mandato era stato conferito da soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA], come argomentato nella nota difensiva depositata alla udienza del 06/06/2023 dinanzi alla Corte di appello di Roma. 1.4. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza. 1.4.1. Non ha ravvisato il contrasto fra giudicati, non emergendo, nella sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elementi inconciliabili con quelli posti alla base della dichiarazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, la sentenza dà atto di un colloquio nel quale la madre del ricorrente dichiarava di avere interpellato il figlio [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano già assunto la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], come poi avvenuto. D'altro canto, la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre a non contenere alcuna pronuncia sulla responsabilità di altri concorrenti, riconosce in sostanza il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale mandante dell'omicidio (così la sentenza Corte cass. n. 16477/2022). 1.4.2. Quanto al motivo fondato sull'emersione di prove nuove, la sentenza impugnata ha osservato che si tratta di elementi noti al momento del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], di cui si richiede una inammissibile rivalutazione. Ha, quindi, ritenuto che, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia ( in particolare da quelle di Saurro, di Nasto e di Martusciello), si evinceva che la volontà omicidiaria fosse ascrivibile ad [OSCURATO:PERSONA]; che essa era stata recepita dal fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva impartito l'ordine al killer, in seguito a una decisione presa e condivisa con il fratello e il padre, essendo emersa una unione di intenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali "facevano pressione per ammazzare [OSCURATO:PERSONA]". E con riguardo alla denunciata inattendibilità dei collaboratori, non essendo stati effettuati colloqui tra i fratelli Gionta, in carcere, la Corte di appello di Roma ha considerato come, invece, il ricorrente avesse effettuato colloqui con la moglie (che, a sua volta, aveva svolto colloqui con la madre del ricorrente e il cugino [OSCURATO:PERSONA], ovvero colui che, secondo il collaboratore Nasto, aveva ricevuto l'incarico di compiere l'omicidio da [OSCURATO:PERSONA]). Dunque, in tal modo, si era realizzato tra tali soggetti uno scambio di informazioni, poi portate all'esterno, che rendeva di marginale importanza le dichiarazioni di Martusciello, valorizzate dalla sentenza assolutoria di primo grado, tenuto conto della natura informale del mandato omicidiario e della pluralità di fonti che ne hanno riferito, elementi che consentono di prescindere dalla mancanza di colloqui diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli esecutori materiale dell'omicidio. 2. Il ricorso per cassazione è affidato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, con atto congiunto, svolgono due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 3. Con il primo motivo è denunciata erronea applicazione degli artt. 178 comma I lett. a), in relazione agli artt. 179 comma II, 525 comma II e 637 comma I, cod. proc.pen, per avere la Corte di appello di Roma assunto, in data 06/06/2023, la decisione qui avversata in composizione diversa da quella avuta nella prima udienza dibattimentale del 27 aprile 2023, per esser cambiata la persona del Presidente. 4. Con il secondo, ampio, motivo, è dedotta erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen, in relazione agli artt. 575 e 411 cod. pen. nonché in relazione agli artt. 192, 630 lett. a) e c) e 637 cod. proc. pen. 4.1. Con una prima doglianza è attinto il profilo della sentenza impugnata che ha ritenuto insussistente il denunciato contrasto di giudicato dolendosi il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe pretermesso la valutazione della portata decisiva degli elementi di contrasto dedotti. Al di là dell'inconferente richiamo alla circostanza che la sentenza assolutoria nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse nota alla Corte di assise di appello di Napoli, pronunciatasi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si evidenziano le ragioni della diversa ricostruzione dei fatti proveniente dalle due sentenze, in specie con riguardo al ruolo apicale nel clan Gionta, assunto a seguito della detenzione del suo vertice storico, [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Invero, nell'assolvere [OSCURATO:PERSONA] ( per la inidoneità del contenuto dichiarativo dei collaboratori di giustizia a sorreggere la affermazione di responsabilità), la Corte di assise di appello di Napoli aveva sottolineato la diretta incidenza della volontà personale di [OSCURATO:PERSONA], quale mandante dell'omicidio, essendo stato riconosciuto il ruolo di comando da lui assunto, dopo l'arresto del genitore, nell'ambito della associazione di appartenenza, come accreditato dalle indagini di polizia giudiziaria. Diversamente, la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato solo come veicolo del mandato omicidiario proveniente dal fratello [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere, quest'ultimo ritenuto "reggente del clan", che sovraintendeva anche alla pianificazione e all'attuazione dell'ordine di morte riguardante lo Scarpa. 4.1.1. D'altro canto, le due sentenze finivano per risultare in disaccordo anche con riguardo alla individuazione del momento deliberativo dell'omicidio, con ricadute sull'apporto decisionale del ricorrente nell'attentato allo Scarpa. Invero, mentre nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] non si era riusciti a individuare il momento in cui il ricorrente avrebbe prestato il suo appoggio alla decisione omicidiaria, le sentenze emesse nel giudizio a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA] hanno, invece, fatto riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno affermato di essere stati presenti al momento del conferimento del mandato di omicidio impartito da [OSCURATO:PERSONA], e nelle fasi successive alla realizzazione del crimine. Su tale punto la sentenza impugnata non ha replicato, così come nulla dice in merito alla ulteriore circostanza, dedotta nell'istanza di revisione, della esistenza di due procedimenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] per due duplice omicidi, commessi pochi mesi dopo l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], dai quali emerge il ruolo primario assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'omonimo clan, cosicchè - assume la Difesa - risulta inverosimile che, in tale breve lasso temporale, si fosse avuta una trasmigrazione del ruolo di vertice da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Altro tema introdotto con l'istanza di revisione è quello relativo alla presenza di prove nuove che, nell'ottica difensiva, avrebbero la capacità di portare a una revisione della condanna, in merito alle quali si lamenta l'inesistenza di un idoneo apparato argomentativo nella sentenza impugnata. Tre le direttrici lungo le quali si snoda la prospettazione difensiva: a) Sconfessare l'esistenza di un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA] ovvero con il cugino [OSCURATO:PERSONA] o con la madre [OSCURATO:PERSONA], ritenuti decisivi dai giudici per creare il collegamento concorsuale del ricorrente con il germano, propedeutico al mandato omicidiario. Sul punto, si fa riferimento ai tabulati dei colloqui presso il carcere, tenuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto non costituire elementi nuovi in quanto già prodotti dinanzi alla Corte di cassazione che, però, non è giudice del merito. Parimenti erronea la valutazione della inutilità di tale documentazione, laddove la sentenza impugnata riconduce alla moglie dell'imputato il ruolo di emissaria delle direttive impartite dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], senza preoccuparsi di confutare il contenuto della allegazione documentale, dalla quale emerge che alcun colloquio vi fu, in carcere, prima dell'omicidio, tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], né il ricorrente incontrò [OSCURATO:PERSONA] o il cugino [OSCURATO:PERSONA], e neppure la madre. Colloqui visivi erano, infatti, intervenuti solo tra [OSCURATO:PERSONA] e i nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], co-esecutori dell'omicidio. Del tutto illegittima la tesi della Corte di appello, che ha individuato nella moglie del ricorrente la ernissaria del marito, circostanza mai riferita da alcun collaboratore di giustizia, non emersa nelle diverse sentenze di merito, e neppure prospettata dall'Accusa. b) Smentire il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito alla riferita "confessione" dell'omicidio da parte del ricorrente, che sarebbe stata da lui raccolta durante una comune detenzione con [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2011 nei carcere di Novara. Sul punto, la difesa richiama la dichiarazione della Casa circondariale, nella quale si attesta che i due detenuti - in regime di 41 bis O.P. - non avevano mai effettuato la socialità nello stesso gruppo. D'altro canto, la sentenza di appello non indica il momento della comune detenzione in cui i detenuti avrebbero intrattenuto il presunto colloquio e neppure motiva sulle modalità di comunicazione da parte di reclusi allocati nella sezione speciale. e) Dimostrare la veridicità dell'assunto difensivo in merito all'assenza di poteri direttivi di [OSCURATO:PERSONA], attraverso il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento è a quanto riferito nell'interrogatorio del 14 marzo 2022, circa il ruolo indiscusso di vertice ricoperto nel periodo dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], l'unico che avrebbe potuto impartire ordii dal carcere; nonché alla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] ad altri soggetti, nella scala gerarchica del clan. 5. Con successiva memoria i difensori del ricorrente hanno formulato un motivo nuovo, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione agli artt. 575 e 411cod. pen., nonché in relazione agli artt. 192, 630 lett. a) e c), 631 e 637 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e), cod. proc. pen.. Sostengono, evocando l'approdo delle Sezioni Unite 'Pisano', che la Corte di appello di Roma ha erroneamente interpretato i limiti del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, anticipando nel primo segmento di tale procedimento, avente struttura bifasica, temi decisori strutturalmente demandati al momento successivo, ossia all'esito della procedura caratterizzata dal contraddittorio di cui all'art. 636 cod. proc. pen. In particolare, ci si riferisce al punto in cui la sentenza impugnata ha sostenuto che "gli elementi negativi" dedotti dal ricorrente fossero insufficienti a dimostrare la sua innocenza e nemmeno idonei a fare insorgere un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza. 5.1. Si lamenta, inoltre, che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che le nuove prove non costituiscano novum ex art. 630 comma 1 lett. C) c.p.p., in quanto prodotte tardivamente, trattandosi, invece, di documenti scoperti successivamente alla sentenza di secondo grado, e mai valutati nel giudizio di cognizione, neppure dal giudice di legittimità, dinanzi al quale vennero prodotte al fine di dimostrare che la Corte di Assise di Appello, in sede di rinnovazione dibattimentale, avrebbe dovuto d'ufficio acquisire i tabulati dei colloqui carcerari per verificare il dato dichiarativo dei c.d.g. In ogni caso, dinanzi alla Corte di cassazione, non erano stato prodotti né l'attestazione del carcere di Novara relativa al presunto incontro tra il ricorrente e il c.d.g. Raimo né le dichiarazioni del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 7. La difesa ricorrente ha replicato alle deduzioni del Procuratore Generale, sostenendo che il mandato omicidiario fosse stato conferito 1'11 agosto 2006 da [OSCURATO:PERSONA] GIONTA al nipote MATRONE [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] GIONTA, e agli altri soggetti presenti a [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato probatorio viene ricostruito attraverso l'analisi congiunta delle dichiarazioni dei c.d.g. con le prove documentali rappresentate dai tabulati carcerari, e con la posizione giuridica dei propalanti, oltre che in base alla circostanza inconfutabile che [OSCURATO:PERSONA] GIONTA non aveva effettuato colloqui con il fratello [OSCURATO:PERSONA], con la madre, con i cugini. Un corretto percorso valutativo delle nuove prove avrebbe dovuto far dichiarare ammissibile il ricorso, al fine di verificare (anche attraverso l'escussione di IZZO Pietro) se effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse materialmente il potere e la facoltà di decidere l'omicidio, ovvero se fosse stato solo il padre [OSCURATO:PERSONA] a conferire il mandato omicidiario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile, proponendo motivi manifestamente infondati. 1.Quanto al primo motivo, è sufficiente ricordare che la sentenza delle Sezioni unite 'Bajrami' (sentenza n. 41736 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 10/10/2019), emessa a composizione di contrasti interpretativi sul principio di immutabilità del giudice, ha precisato che "La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. (cfr. pag. 14 Sez. U - Sent. n.41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754)", e, definitivamente, chiarito che, ai fini della rilevabilità della nullità della sentenza, in caso di mutamento del giudice assume rilievo l'atteggiamento tenuto dalle parti, e segnatamente l'acquiescenza da loro manifestata dinanzi al collegio nella composizione successivamente mutata, innanzi alla quale non siano state svolte attività istruttorie. In particolare, i Giudici di tale autorevole Consesso hanno affermato che "l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove, sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa". 1.1. Secondo la visione patrocinata dagli arresti che hanno approfondito il dictum delle SS.UU. 'Bajrami', la previsione di nullità assoluta di cui all'art. 525 cod. proc. pen. va "letta in correlazione con i poteri dispositivi delle parti in ordine alla prova ed agli oneri di impulso in cui i medesimi si declinano: si è, in tal senso, (ri)affermato come il diritto alla rinnovazione delle prove orali costituisca una facoltà delle parti, e sia subordinato alla previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare, già indicati nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. o, eventualmente, in una nuova lista, prospettandone specificamente le ragioni del riesame e fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (cfr. Sez. 5 , n. 12747 del 03/03/2020 Rv. 278864). 1.2. Sulla base di queste coordinate interpretative, il motivo di ricorso risulta destituito di fondamento, non essendosi verificata alcuna nullità conseguente al mutamento della composizione del collegio. La difesa, infatti, non ha dedotto né che siano state ammesse ed assunte prove in appello, né di avere formulato istanza di rinnovazione dell'assunzione delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato alla precedente udienza - unica attività svolta dopo la relazione del consigliere relatore, dichiarazioni, peraltro, consistite nel riportarsi alla memoria difensiva depositata dalla difesa. 1.3. Giova anche ricordare che, nella scia della richiamata giurisprudenza, si è posto il legislatore che, con la novella introdotta con legge n. 150/2022, con l'art. 30, comma 1, lett. f) del d.igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, ha aggiunto all'articolo 495 cod. proc. pen., dopo il comma 4-bis, il seguente: "4-ter, che prevede l'iniziativa della parte che vi ha interesse, testualmente prevedendo che "Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze". 2. Venendo al secondo motivo, la prima censura -- che riguarda la asserita mancata valutazione della portata decisiva di elementi di contrasto tra giudicati, ex art. 630 lett. A) e c) cod. proc.pen. - conduce la critica difensiva a concentrarsi sulla deduzione di un insanabile contrasto tra il ruolo di primario prestigio attribuito - nell'ambito della sentenza assolutoria emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte d'assise d'appello il 16.6.2011, irrevocabile il 2.11.2011 - a [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe assunto il comando nell'omonimo clan camorristico durante la detenzione del padre [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA], e quanto affermato nella sentenza di condanna di cui qui si chiede la revisione, nella quale il ricorrente è stato indicato quale mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La deduzione, vagliata alla luce del costante orientamento di legittimità formatosi sul tema, è del tutto priva di pregio: l'elemento evidenziato non consente di giustificare l'invocata revisione, incentrandosi il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. su una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già sulla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni. Questo comporta che "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti" (Sez. 1, Sentenza n. 8419 del 14/10/2016 Cc. dep. 21/02/2017, Rv. 269757). Non sussiste, quindi, contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317). 2.2. E' di tutta evidenza, allora, che l'elemento indicato dal ricorrente - peraltro, non sempre rappresentato con coerenza dalla stessa Difesa - circa il primario prestigio di cui avrebbe goduto [OSCURATO:PERSONA], in costanza della detenzione del suo capodan indiscusso, il padre [OSCURATO:PERSONA], affermato nella sentenza che lo ha assolto, per un verso, costituisce il portato finale di una operazione valutativa del Giudice, che nulla ha a che fare con l'entità dei fatti storici giudicati; dall'altro, si osserva come la leadership di [OSCURATO:PERSONA] non sia inconciliabile, né sul piano logico né su quello storico, con la circostanza che il fratello [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto una concorrente posizione verticistica nell'ambito del medesimo clan familiare, e con la possibile ideazione e volontà dell'omicidio, tanto più che il movente dell'omicidio è stato ricostruito con riferimento a un contrasto che la vittima aveva avuto proprio con il figlio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. E' corretta, dunque, la valutazione della Corte di appello di Roma circa la insussistenza del requisito dell'assoluta e invincibile inconciliabilità tra fatti storici, anche attraverso la sottolineatura che la sentenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a riconoscerne la estraneità al delitto, senza pronunciarsi sulla responsabilità degli altri concorrenti, e riconoscendo in sostanza il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale mandante dell'omicidio. 2.4. Neppure ha pregio alcuno il rilievo difensivo relativo a! momento deliberativo dell'omicidio, ricostruito dalla difesa con il richiamo a fonti probatorie assunte nell'ambito dell'altro giudizio, che dimostrerebbero che la decisione di uccidere lo Scarpa fu di [OSCURATO:PERSONA]; trattasi, invero, di fonti ritenute inattendibili dalla Corte d'assise che, infatti, ha assolto il predetto [OSCURATO:PERSONA]. In realtà la difesa svolge argomentazioni volte a contestare la condanna dell'imputato, sul rilievo che la affermazione di responsabilità non troverebbe iegittimazione su un accertamento rigoroso di un suo contributo concorsuale effettivo, così tentando di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti che attribuisca a [OSCURATO:PERSONA] - tuttavia assolto in via definitiva dalla relativa imputazione - la responsabilità dell'omicidio; trattasi, tuttavia, di modalità non consentite in sede di revisione del giudicato, che rappresenta uno strumento impugnatorio eccezionale, subordinato alle condizioni e finalità tassativamente indicate dalla legge. La pretesa rivalutazione del compendio probatorio già acquisito trova un suo limite nel quid novi in grado di giustificare il rimedio straordinario della revisione del giudicato, mentre qui si propugna, anche impropriamente ripercorrendo, e finanche sovrapponendoli, argomenti e valutazioni dibattuti e già risolti, una non consentita rilettura di quanto deciso nel processo già celebrato, che, invece, in assenza di elementi nuovi dotati di efficacia dimostrativa tale da produrre un ribaltamento decisorio, devono essere mantenuti. 3. Venendo alla censura incentrata sulle prove nuove, ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen., del tutto corretta è la valutazione della Corte di appello che ha escluso che si trattasse di elementi probatori idonei a ribaltare il giudizio di merito, in quanto fondato su un solido e persuasivo apparato probatorio, non intaccato dalle deduzioni difensive in ordine alla portata decisiva dei predetti elementi. 3.1. E' bene ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 624 del 2001, ha chiarito che debbono considerarsi prove nuove ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. non solo quelle preesistenti ma non acquisite nel precedente processo, ma anche quelle acquisite ma non valutate dal giudice nella sentenza (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - deo. 09/01/2002- Rv. 220443). In ogni caso, in tema di revisione, la prova nuova è quella che, ex art. 630 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. E' criterio ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità che !a valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, articolandosi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (ex plurimis: Sez. I, n. 34928/2012; Sez. II, n. 18765/2018; Sez. VI, n. 25599/2020; Id., n. 25603/2020). La prova, quindi, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Il "novum" posto a base di tale giudizio deve, cioè, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. 3.2. Calando tali principi nella fattispecie in scrutinio, non può che ribadirsi l'inammissibilità delle doglianze con cui la difesa mette in discussione in questa sede la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla fuoruscita di messaggi o ordini dalle carceri in cui l'imputato e suo padre erano detenuti, per veicolare la volontà di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Tanto perché il verdetto di condanna si è fondato sul convergente portato dichiarativo dei collaboratori di giustizia in merito alla volontà condivisa tra i principali esponenti del clan Gionta di attentare alla vita dello Scarpa, in tal senso ricordando come anche il Martusciello avesse riferito che la decisione dell'assassinio era stata presa e condivisa dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, cioè, acclarato dalla Corte di Assise di Appello di Napoli la riconducibilità all'imputato - ma anche agli altri suoi familiari, accomunati dallo stesso intento, come affermato nella sentenza impugnata - della chiara volontà di uccidere. 3.3.E' a fronte di tale chiaro accertamento processuale (validato anche dalla Corte di cassazione), che la sentenza impugnata ha legittimamente ritenuto che "la questione relativa all'origine del mandato omicidiario rimane invariata e priva di rilevanza poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque l'intenzione di procedere per la commissione del delitto ai danni dello Scarpa", osservando come la natura informale del mandato omicidiario e la pluralità di fonti che lo hanno riferito non possano ritenersi escluse dalla circostanza - dedotta quale novum dalla difesa - della mancanza di colloqui diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli esecutori materiali dell'omicidio. Dunque, la Corte di appello ha escluso che gli elementi dedotti come nuovi dalla Difesa risultino scardinanti, in senso favorevole al ricorrente, rispetto al ragionamento probatorio che ha sorretto il giudizio di responsabilità, anche considerando, del tutto razionalmente, come, proprio dalla ricostruzione dei colloqui in carcere prospettata dalla difesa, sia emersa una possibile modalità attraverso cui tale volontà omicidiaria potrebbe essere stata trasmessa al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla madre, appunto valorizzando il ruolo della moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], quale possibile intermediaria per veicolare il mandato omicidiario: una valutazione che, in quanto ancorata alle allegazioni documentali prodotte con l'istanza di revisione, rende ragione della infondatezza della deduzione difensiva secondo cui la Corte di appello di Roma avrebbe individuato una circostanza non riferita da alcun collaboratore né emersa nelle sentenze di merito, indicando nella moglie del ricorrente la emissaria del marito. In realtà la Corte di appello si è limitata a dare una interpretazione del tutto logica, e coerente con il contesto probatorio, di quell'elemento, mai emerso prima nel giudizio di merito.3.4. Quanto alla natura delle prove prodotte dalla Difesa, che la Corte di appello ha escluso possano essere considerate come novum, la valutazione - che si fonda sulla non ravvisata dimostratività delle stesse ai fini del ribaltamento del giudizio di colpevolezza - è coerente con il già richiamato orientamento giurisprudenziale; in ogni caso, il giudizio di inefficacia delle prove nuove a sconfessare irrimediabilmente il verdetto condannatorio rappresenta ratio decidendi che, da sola, sorregge la decisione, pur se si volesse porre in discussione la correttezza della valutazione della Corte di appello circa gli elementi che si ritengono coperti dal giudicato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cas