CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14033/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con (10} domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Elettronica n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza n. 587/2012 della Commissione tributaria centrale - sezione del Piemonte, depositata il giorno 4 aprile 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (in pendenza di lite incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò innanzi la Commissione tributaria di primo grado di Torino il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino alla istanza (formulata il giorno 16 ottobre 1986) di rimborso degli importi (di ammontare pari a lire 8.395.201.250) ascritti nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1984 a titolo di interessi attivi maturati sui crediti d'imposta del medesimo anno, sul presupposto che tali interessi andavano considerati, in quanto contabilizzati come ricavi dell'esercizio, tra le variazioni in diminuzione dell'utile del esercizio stesso. 2. La domanda del contribuente veniva accolta dall'adito giudice, con decisione confermata, in reiezione delle impugnazioni proposte dall'Amministrazione finanziaria, dalla Commissione tributaria di secondo grado e, con la sentenza in epigrafe indicata, dalla Commissione tributaria centrale - sezione del Piemonte. Per quanto ancora d'interesse, il giudice di terzo grado, qualificata l'istanza di rimborso come rettifica della dichiarazione dei redditi del contribuente (idonea ad impedire la definitività della liquidazione), ha ritenuto che l'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - nella parte in cui rende retroattivamente applicabile a tutti i rapporti tributari anteriori al 10 gennaio 1988 la disciplina del T.U.I.R. sulla imponibilità degli interessi attivi, inclusi quelli maturati sui crediti d'imposta - non fosse operativa nella vicenda controversa, per aver il contribuente r.g. n. 140 / 01 2 Cons. est. aele Rossi presentato istanza di rimborso prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 42 del 1988, rendendo così la dichiarazione dei redditi non conforme alle nuove disposizioni e nel contempo realizzando il diritto ad ottenere il rimborso dell'imposta versata sugli interessi attivi maturati sui crediti d'imposta. 3. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Fissato per l'udienza pubblica del 9 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 5. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 6. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con l'unico motivo articolato si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, numnn. 3 e 4, del codice di rito, violazione e falsa applicazione degli artt.: 112 e 345 cod. proc. civ.; 41, 44 e 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 56, comma 3, del d.P.R. 22 febbraio 1986, n. 917; 36 del citato d.P.R. n. 42 del 1988. La difesa erariale prospetta vizio di ultrapetizione della gravata sentenza, dacché fondata su un fatto (l'anteriorità dell'istanza di rimborso presentata in data 16 ottobre 1986 dalla Cassa di risparmio di Torino rispetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 42 del 1988), non allegato dalla società contribuente, la quale, nei tre gradi di giudizio - iniziati tutti dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 42 del 1988 - si era limitata a «dedurre che gli interessi in questione erano compensativi e per questo non rientravano tra le ipotesi di interessi che il combinato disposto degli artt. 41, 53, 54, 55 del d.P.R. n. 597 del 1973, attraeva nel reddito di impresa». Ravvisa inoltre violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per essere tardiva la deduzione della medesima circostanza (l'epoca della dichiarazione rettificativa) operata per la prima volta dalla contribuente innanzi alla Commissione centrale, siccome motivo non proposto nei pregressi gradi ed altresì implicante valutazioni di fatti precedentemente non introdotti nel thema decidendum. Ad avviso del ricorrente, quindi, inammissibile ogni esame sul contenuto e sulla data della dichiarazione rettificativa,, doveva essere affermata l'applicabilità retroattiva del regime del T.U.I.R. agli interessi attivi maturati sui crediti d'imposta spontaneamente assoggettati a tassazione dal contribuente, con il conseguente rigetto della istanza di rimborso da questi formulata. 8. La doglianza è infondata. 8.1. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 cod. proc. civ. non preclude al giudice di rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il petitum (nella specie, il rimborso degli interessi attivi maturati sui crediti d'imposta di cui all'istanza presentata il 16 ottobre 1986) e la causa petendi (nella specie, il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria) e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (cfr., ex pliurimis, Cass. 11/05/2018, n. 11498; Cass. 04/02/2016, n. 2209). 8.2. Nel caso de quo, il giudice di prossimità, definita la portata operativa dell'art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986 - introduttiva dell'imponibilità di tutti gli interessi attivi, compresi quelli derivanti da crediti d'imposta, con efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 36 del r.g. n. 140 / 01 4 Cons. est R. faele Rossi d.P.R. n. 42 del 1988 - attenendosi al definito thema decidendum (concernente la legittimità dell'istanza di rimborso di t:ali interessi per l'annualità 1984) e nell'osservanza del principio di all'art. 112 cod. proc. civ., ha ritenuto dirimente la circostanza - pacifica in causa - della presentazione dell'istanza in data precedente all'entrata in vigore dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, cui ha attribuito funzione rettificativa della dichiarazione originariamente presentata, come tale idonea ad impedire la definitività dell'accertamento. Come già ritenuto in un precedente arresto relativo a vicenda in tutto analoga, intercorsa tra le medesime parti qui contraddittori (in dettaglio, Cass. 05/11/2021, n. 32122), l'argomentazione del giudice territoriale è conforme al consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di nomofilachia - al quale si intende dare continuità - secondo cui deve essere esclusa l'assoggettabilità a tassazione ex d.P.R. n. 597 del 1973 degli interessi sui crediti di imposta, in quanto essi non sono qualificabili né come redditi di capitale, né come redditi di impresa ma rivestono carattere precipuamente compensativo (v. Cass. 17/04/2019, n. 10705; Cass. 12/02/2010, n. 3399; Cass.20/09/2004, n. 18864; Cass. 25/03/1995, n. 3574). 8.3. La gravata decisione è immune da censure anche circa la reputata emendabilità della dichiarazione dei redditi. Secondo il monolitico orientamento di questa Corte, infatti, in tema di imposte sui redditi e con riguardo al regime transitorio dettato dall'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - il quale ha reso retroattivamente applicabili, anche in malam partem, le disposizioni del T.U.I.R., a condizione che le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta antecedenti al 10 gennaio 1988 (validamente presentate) siano ad esse conformi - il contribuente che, al fine di evitare la retroattività di una disposizione del TUIR meno favorevole, intenda emendare - anche sotto forma di istanza di rimborso - la dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata (e nella quale aveva r.g. n. 1403 5 Cons. est. a ossi erroneamente anticipato il contenuto della norma sopravvenuta), è tenuto a formulare detta istanza prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42 del 1988 (avvenuta il 10 marzo 1988), dacché soltanto in tal caso la domanda produce tempestivamente l'effetto di rendere «non conforme» la dichiarazione originaria alle disposizioni successive e, quindi, di sottrarre il contribuente all'applicazione retroattiva di queste ultime (così Cass. 05/07/2013, n. 16904, che richiama Cass.30/05/2003, n. 8725 e Cass. 30/03/2004, n. 6311, tutte riguardanti il regime fiscale applicabile agli interessi attivi sui crediti di imposta, non tassabili secondo il previgente regime posto dal d.P.R. n. 597 del 1973, ed assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 56 T.U.I.R.; nello stesso ordine di idee, più di recente, Cass. 13/12/2017, n. 29879; Cass. 11/04/2018, n. 8951; Cass. 14/03/2019, n. 7287; Cass. 17/04/2019, n. 10705; Cass. 05/11/2021, n. 32122). Del resto, l'emenda della dichiarazione non poteva che essere consentita, trattandosi, per nozione oramai pacifica, di una mera dichiarazione di scienza e non di manifestazione di volontà (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 30/06/2016, n. 13378, cfr., di recente, Cass.20/07/2018, n. 19374; Cass. 30/06/2021, n. 18405; Cass.05/07/2021, n. 18895). 9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con regolamento delle spese di lite secondo soccombenza. 10. Non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale r.g. n. 140 / 13 6 Cons. est. R fa ossi versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315; Cass.29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in euro 10.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorn