CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al N.R.G. 31705/2021 sollevato dal Tribunale di Ancona nei riguardi della sentenza n. 145/2021 del Tribunale di L’Aquila, nel processo tra [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e ASL N. 1 [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA - convenuta - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14.6.2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito davanti al Tribunale di L’Aquila per sentir accertare il proprio diritto all’assunzione, per stabilizzazione, presso la [OSCURATO:PERSONA]Sulmona-L’Aquila; 2. il Tribunale di L’Aquila, con sentenza 145/2021, ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Ancona, sul presupposto che la ricorrente era al momento dell’instaurazione del giudizio dipendente dell’ASUR Marche. 3. il Tribunale di Ancona ha quindi sollevato regolamento di competenza d’ufficio, rilevando come il caso di specie non sia quello di un’unica struttura datoriale con pluralità di sedi e che, per stabilire la competenza, debba operarsi sia stabilendo un’equazione tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto virtuale, in modo da individuare il foro, come se si discutesse di un rapporto già in essere e sulla base dei criteri stabiliti in tal caso per la [OSCURATO:PERSONA] (circondario ove ha sede l’ufficio di adibizione) e considerando altresì l’ulteriore criterio che valorizza, nei casi in cui il riconoscimento di un rapporto dipenda dalla preesistenza di un altro rapporto, la competenza propria del rapporto “presupposto”; 4. il Tribunale ha quindi osservato che il rapporto oggetto della pretesa di assunzione avrebbe dovuto svolgersi a L’Aquila e che parimenti il rapporto presupposto, da cui derivava l’anzianità utile alla successiva stabilizzazione, si era svolto a L’Aquila, sicché era appunto presso quest’ultimo circondario che doveva stabilirsi la competenza territoriale; 5. il Pubblico Ministero ha concluso per la competenza del Tribunale di Ancona, sul presupposto che sia ASUR Marche sia la ASL convenuta appartenessero al «medesimo ambito di impiego nell’ambito della sanità pubblica», sicché non poteva avere rilievo il fatto che si controverta tra la lavoratrice ed una ASL diversa da quella presso la quale la ricorrente al momento lavorava; 6. le parti non hanno svolto difese; [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente, sul presupposto di avere lavorato presso la ASL [OSCURATO:PERSONA]Aquila per un periodo utile alla stabilizzazione secondo la c.d. Legge Madia, ha agito presso il Tribunale di L’Aquila per sentir accertare il proprio diritto all’assunzione a tempo indeterminato nei riguardi della già menzionata ASL, pur lavorando essa, al momento della proposizione della domanda presso ASUR Marche; 2. oggetto del regolamento è dunque l’appartenere della competenza territoriale al circondario di Ancona, luogo della attuale sede di servizio o a quellodi L’Aquila; 3. la competenza territoriale del Tribunale di Ancona va certamente esclusa, in quanto ASUR Marche e la ASL convenuta sono soggetti del tutto distinti che, pur afferendo in senso lato al servizio sanitario nazionale, non hanno tra essi alcuna relazione ed esprimono due diversi enti pubblici non economici; 4. poiché nei riguardi di ASUR Marche non è fatta valere alcuna pretesa, è dunque evidente che non vi è proprio luogo a considerare tale ente ai fini della fissazione della competenza territoriale, risultando essa del tutto estranea al giudizio; 5. ciò posto, per l’inquadramento giuridico della questione, il collegio ritiene di dover dare continuità al criterio, consolidatosi in tema di pretese all’assunzione o comunque di pretese riguardanti rapporti di lavoro non ancora in essere, secondo cui la competenza si fissa sulla base di una c.d. equazione tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, nel senso che competente per territorio è il giudice che sarebbe competente ove il rapporto di cui si pretende la costituzione o l’accertamento esistesse già (C., S.U., 11043/2001 ); 6. il criterio va peraltro calibrato rispetto alle [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle quali l’unica regola di competenza specifica è data dall’art. 413, co. 5, c.p.c., secondo cui «competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto»; 7. è infatti evidente che, mentre nessuna questione sorge se la sede dell’ente verso il quale la pretesa sia esercitata si collochi in un unico circondario, più articolata è la soluzione nel diverso caso in cui l’ente abbia uffici in più circondari, che è poi quello di specie, stante il fatto che la ASL copre i territori di Avezzano, Sulmona e L’Aquila e dunque si estende su più circondari; 8. questa S.C. ha già chiarito che anche in tali casi continua ad operare il criterio della c.d. equazione, da declinare nel senso che competente per territorio è il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, sarebbe destinata a dispiegare effetti (C. 10697/2015) e ciò può valere nei casi in cui appunto la domanda, come è rispetto alle graduatorie per l’accesso alla docenza scolastica di cui all’appena citato precedente, riguardi un preciso ufficio locale; 9. se però la pretesa non riguarda o non può riguardare un preciso ufficio, il criterio dell’equazione tra luogo del rapporto virtuale (ovverosia da costituire o comunque presso il quale sono destinati a dispiegarsi gli effetti) e luogo del rapporto reale (ovverosia quello ove si radicherebbe la competenza se il rapporto esistesse già o fosse già esistito), va riferito alla sede dell’ente nei cui riguardi la pretesa è esercitata, perché non è possibil e individuare ex ante l’ufficio di futura adibizione, sicché il criterio dell’art. 413, co. 5 è destinato a doversi combinare, anche attraverso il rinvio dell’art. 413, co. 7, c.p.c., con quello più generale del luogo ove ha sede la P.A. convenuta(art. 19 c.p.c.); 10. nel caso di specie ne resta dunque certo il radicarsi della competenza presso il Tribunale di L’Aquila, cui la causa va rimessa; P.Q.M. La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di L’Aquila dinanzi al