CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 04141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8496/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1 BRESCIA; -intimati - avverso l’ordinanza n. cronol. 36553/2025 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 32994/2024; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: regolamento di competenza RGN 8496/2025 Pag. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Roma lamentando l’erroneità del punteggio attribuito dall’amministrazione (8,60 per il profilo di “[OSCURATO:PERSONA]” e 8,30 per il profilo di “[OSCURATO:PERSONA]”), sul presupposto del diritto all’attribuzione di punti 6 per il servizio civile espletato dal 12.04.2016 al 11.04.2017, in luogo del minor punteggio annuo di 0.60 assegnato al ricorrente ai sensi del DM n. 89 del 21.05.2024. Assumendo, pertanto, l’illegittimità del DM cit. nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5, nella parte in cui il servizio militare (e quello sostitutivo, compreso il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva) reso non in costanza di nomina viene valutato in maniera inferiore rispetto a quello prestato in costanza di nomina, per contrasto con le norme primarie dettagliatamente indicate, ha chiesto l’accertamento del diritto all’attribuzione del punteggio complessivo di: 14,00 per il profilo di assistente amministrativo e 13,70 per il profilo di collaboratore scolastico, con conseguente condanna dei convenuti all’aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo (A.T.A.) per la Provincia di Brescia, IC Centro 1 di Brescia, triennio 2024/2027. 2. A fronte dell’eccezione sollevata dal Ministero e dall’Ufficio territoriale convenuti, il giudice di prime cure, con ordinanza n. 36553/2025, si è dichiarato incompetente per territorio, affermando contestualmente la competenza del Tribunale di Brescia. In particolare, ritenendo che la domanda attorea fosse in realtà finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il RGN 8496/2025 Pag. provvedimento impugnato, richiamandosi a quanto statuito in Cass.10697/2015, ha applicato il principio dell’equivalenza tra rapporto di lavoro costituito e virtuale, allocando la competenza in capo al giudice del luogo dove il ricorrente richiedeva l’assunzione. 3. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento di competenza, articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] scolastiche non hanno svolto attività difensiva. 4. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il lavoratore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 413, comma 7, cod. proc. civ. e l’erronea applicazione dell’art. 413, comma 5, cod. proc. civ. Assume che l’originaria domanda di cui al ricorso introduttivo non mirerebbe ad ottenere direttamente la costituzione del rapporto lavorativo, ma sarebbe diretta unicamente all’attribuzione di un maggiore punteggio e quindi all’ottenimento della corretta posizione nella graduatoria, di cui la costituzione del rapporto sarebbe conseguenza soloeventuale. Dunque, il principio di equivalenza tra rapporto costituito e rapporto virtuale, su cui si fonda la decisione impugnata, sarebbe inconferente nel caso di specie, mancandone il presupposto fondamentale (la richiesta di assunzione). In mancanza di un pregresso rapporto di lavoro, la norma applicabile andrebbe quindi individuata nell’art. 413, comma 7, cod. proc. civ., con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Roma. 2. Il ricorso è infondato. Nella specie, occorre avere riguardo alla pretesa azionata che è diretta ad ottenere l’aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA per la Provincia di Brescia, IC Centro 1 di Brescia, triennio 2024/2027 essendo stata, diversamente, preclusa al ricorrente la RGN 8496/2025 Pag. possibilità di “ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all’interno dell’Istituto di destinazione” (v. ricorso ex art.414 cod. proc. civ. pag. 10). Tale pretesa è, con ogni evidenza, finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica conseguente all’inserimento nella graduatoria redatta dall’U.S.P. di Brescia, quale ufficio del Ministero dell’Istruzione, preposto all’attività di aggiornamento delle graduatorie. Ed allora, in mancanza di ogni utile riferimento idoneo a far presumere la sussistenza di un rapporto in essere, il criterio di collegamento territoriale deve ravvisarsi con la circoscrizione del Tribunale di tale sede, in conformità a quanto già osservato da questa Corte (Cass. n. 29438/2022, Cass. n. 10697/2015, Cass. n. 1044/2016). È stato, infatti, più volte precisato che, non solo in tema di pretese all’assunzione, ma comunque di pretese riguardanti rapporti di lavoro non ancora in essere, la competenza si fissa sulla base di una c.d. equazione tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, nel senso che competente per territorio è il giudice che sarebbe competente ove il rapporto di cui si pretende la costituzione o l’accertamento esistesse già. È stato anche di recente ribadito (Cass. n. 3655/2025) che la competenza va determinata - ex art. 413 comma 5 cod. proc. civ. – secondo il criterio della equiparazione quoad effectum tra rapporto di lavoro reale e rapporto di lavoro virtuale, secondo il principio di diritto enunciato da Cass. n. 10697/2015 nella cui motivazione si legge: «le pronunce di questa Corte sopra richiamate (Cass. Sez. U, 11043/2001 e Cass. 16536/2002 cit.) hanno sancito il principio in virtù del quale si deve stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, e considerato che l’art. 413, comma 5, cod. proc. civ. ripropone, simmetricamente, nella sostanza, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, i criteri di cui all’art. 413, commi 2 e 3 cod. proc. civ. (circoscrizione ove si trova l’azienda o una sua dipendenza RGN 8496/2025 Pag. alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto), che, per i pubblici dipendenti, si identificano in quello della circoscrizione ove ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, altrettanto simmetricamente può richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale applicato in ipotesi similari in materia di lavoro privato allorché viene in rilievo una domanda di costituzione del rapporto». Tale criterio, calibrato rispetto alle [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle quali l’unica regola di competenza specifica è data dall’art. 413, comma 5, cod. proc. civ., ha condotto questa Corte a dare continuità al principio secondo cui anche in tali casi continua ad operare il criterio della c.d. equazione, da declinare nel senso che competente per territorio è il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, sarebbe comunque destinata a dispiegare effetti. Ciò vale proprio nei casi in cui appunto la domanda, come nella specie, sia diretta al rispetto dei criteri di formazione delle graduatorie, atti prodromici, questi, idonei a dispiegare effetti sull’instaurazione di un rapporto di lavoro, come correttamente rilevato dal Tribunale. Il fatto che l’azione proposta non abbia inteso ottenere nel giudizio a quo, il riconoscimento del diritto all’assunzione, non esclude affatto che l’ordine della graduatoria sia destinata comunque ad avere effetti sull’instaurazione del rapporto in quel determinato circondario. Né può sostenersi (v. memoria del ricorrente) che l’applicazione del principio di equazione confligga con la ratio della norma di cui all’art. 413, comma 5, cod. proc. civ., posta a favore del lavoratore, ossia, quella di “garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria” atteso che l’insussistenza di una sede di lavoro attuale non consente di apprezzare l’eventuale disagio. Il ricorso va dunque rigettato dovendo applicarsi il seguente principio di diritto: RGN 8496/2025 Pag. - ai fini della competenza territoriale la controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze va assimilata a quella finalizzata alla costituzione del rapporto in ragione della funzione che è propria delle graduatorie medesime con la conseguenza che competente per territorio è il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, sarebbe comunque destinata a dispiegare effetti. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le Amministrazioni scolastiche intimate svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. La disposizione richiamata trova applicazione anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. n. 11331/2014; Cass. n. 13636/2020; Cass. n. 19867/2025). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Brescia, davanti al quale la causa andrà riassunta dalle parti nei termini di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a