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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 03655/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con ordinanza n.

R.G. 1567/2024 del 02/10/2024, depositata il 02/10/2024 , nel procedimento R.G. 20702/2024 pendente fra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Paolo ZINZI contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e Ufficio VIII, Ambito territoriale per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, per l’accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: « In via principale, 1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell’ordinanza n. 60 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea edei 24 cfu 2) ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente, con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di Messina e/o dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, classi di concorso A-008, A-016, A-017, A-035, A-037 e A-044 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all’insegnamento; 3) conseguentemente ordinare al Ministero resistente, all’esito dell’inserimento prioritario in Graduatoria, di conferire incarichi di supplenza, all’esito dell’esaurimento delle vigenti graduatorie GPS, con priorità a parte ricorrente rispetto agli altri docenti non abilitati inseriti nelle MAD»; il Tribunale di Messina, con ordinanza pronunciata il 09/05/2024 e depositata il 10/05/2024 nel procedimento RGN 927/2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; il Tribunale di Messina evidenziava che nel caso portato al suo esame doveva trovare applicazione il principio di diritto enunciato da Cass. n. 1069/2015, in considerazione del fatto che non risultasse prospettata la sussistenza di un rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica al momento del deposito del ricorso; riteneva,pertanto , che la competenza spettasse al giudice nella cui circoscrizione aveva sede l’ufficio presso il quale il ricorrente chiedeva di essere assunto; sulla base di queste premesse il Tribunale di Messina riteneva che la parte ricorrente avesse chiesto «con domanda del 4.2.2022» l’inserimento con priorità presso un istituto scolastico sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, e che pertanto la competenza per territorio ex art.413 comma quinto cod. proc. civ. spettasse a quel Tribunale; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nel richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, ha evidenziato che nella domanda giudiziale la parte ricorrente non aveva indicato alcuna priorità tra le sedi richieste, avendo fatto riferimento alle graduatorie della Provincia di Messina e ad ogni altra graduatoria ritenuta accessibile, e che pertanto sussistesse la competenza concorrente del Tribunale di Messina, originariamente adito; la Procura Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Messina. [OSCURATO:PERSONA] secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare in questa sede continuità, la competenza anche per territorio ex art. 413 cod. p roc . c iv . si determina di regola in base al contenuto della domanda giudiziale (Cass. 10/06/2020 n.11023); la domanda giudiziale ha per oggetto la costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica conseguente all'inserimento nellegraduatori e , e non afferisce ad un rapporto di lavoro già in esecuzione al momento del deposito del ricorso introduttivo; come ritenuto da entrambi i giudici di merito la competenza viene pertanto determinata - ex art. 413 comma quinto cod. proc. civ. – secondo il criterio della equiparazione quoad effectum tra rapporto di lavoro reale e rapporto di lavoro virtuale, secondo il principio di diritto enunciato da Cass. 25/05/2015 n.10697 nella cui motivazione si legge: « le pronunce di questa Corte sopra richiamate (Cass. Sez.

U, 11043/2001 e Cass. 16536/2002 cit.) hanno sancito il principio in virtù del quale si deve stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, e considerato che l'art. 413 c.p.c., comma 5 ripropone, simmetricamente, nella sostanza, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, i criteri di cui all'art. 413 c.p.c., commi 2 e 3 (circoscrizione ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto), che, per i pubblici dipendenti, si identificano in quello della circoscrizione ove ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, altrettanto simmetricamente può richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale applicato in ipotesi similari in materia di lavoro privato allorché viene in rilievo una domanda di costituzione del rapporto»; nella domanda giudiziale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inserimento «con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di Messina e/o dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]»; ha dunque errato il Tribunale di Messina nel dare rilievo ad una indicazione prioritaria verosimilmente compiuta in sede amministrativa, ma non riproposta nella domanda giudiziale che prospetta in via concorrente ed equiparata l’inserimento nelle graduatorie Mad della provincia di Messina e l’inserimento nelle graduatorie dell’istituto scolastico di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; avuto riguardi ai principi di diritto di Cass. 10697/2015 cit. e di quanto prospettato nella comparsa si deve, pertanto , dichiarare la competenza per territorio ex art.413 comma quinto cod. proc. civ. del Tribunale di Messina, dinanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Mess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con ordinanza n. R.G. 1567/2024 del 02/10/2024, depositata il 02/10/2024 , nel procedimento R.G. 20702/2024 pendente fra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Paolo ZINZI contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e Ufficio VIII, Ambito territoriale per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, per l’accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: « In via principale, 1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell’ordinanza n. 60 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea edei 24 cfu 2) ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente, con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di Messina e/o dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, classi di concorso A-008, A-016, A-017, A-035, A-037 e A-044 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all’insegnamento; 3) conseguentemente ordinare al Ministero resistente, all’esito dell’inserimento prioritario in Graduatoria, di conferire incarichi di supplenza, all’esito dell’esaurimento delle vigenti graduatorie GPS, con priorità a parte ricorrente rispetto agli altri docenti non abilitati inseriti nelle MAD»; il Tribunale di Messina, con ordinanza pronunciata il 09/05/2024 e depositata il 10/05/2024 nel procedimento RGN 927/2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; il Tribunale di Messina evidenziava che nel caso portato al suo esame doveva trovare applicazione il principio di diritto enunciato da Cass. n. 1069/2015, in considerazione del fatto che non risultasse prospettata la sussistenza di un rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica al momento del deposito del ricorso; riteneva,pertanto , che la competenza spettasse al giudice nella cui circoscrizione aveva sede l’ufficio presso il quale il ricorrente chiedeva di essere assunto; sulla base di queste premesse il Tribunale di Messina riteneva che la parte ricorrente avesse chiesto «con domanda del 4.2.2022» l’inserimento con priorità presso un istituto scolastico sito in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, e che pertanto la competenza per territorio ex art.413 comma quinto cod. proc. civ. spettasse a quel Tribunale; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nel richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, ha evidenziato che nella domanda giudiziale la parte ricorrente non aveva indicato alcuna priorità tra le sedi richieste, avendo fatto riferimento alle graduatorie della Provincia di Messina e ad ogni altra graduatoria ritenuta accessibile, e che pertanto sussistesse la competenza concorrente del Tribunale di Messina, originariamente adito; la Procura Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Messina. [OSCURATO:PERSONA] secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare in questa sede continuità, la competenza anche per territorio ex art. 413 cod. p roc . c iv . si determina di regola in base al contenuto della domanda giudiziale (Cass. 10/06/2020 n.11023); la domanda giudiziale ha per oggetto la costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica conseguente all'inserimento nellegraduatori e , e non afferisce ad un rapporto di lavoro già in esecuzione al momento del deposito del ricorso introduttivo; come ritenuto da entrambi i giudici di merito la competenza viene pertanto determinata - ex art. 413 comma quinto cod. proc. civ. – secondo il criterio della equiparazione quoad effectum tra rapporto di lavoro reale e rapporto di lavoro virtuale, secondo il principio di diritto enunciato da Cass. 25/05/2015 n.10697 nella cui motivazione si legge: « le pronunce di questa Corte sopra richiamate (Cass. Sez. U, 11043/2001 e Cass. 16536/2002 cit.) hanno sancito il principio in virtù del quale si deve stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, e considerato che l'art. 413 c.p.c., comma 5 ripropone, simmetricamente, nella sostanza, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, i criteri di cui all'art. 413 c.p.c., commi 2 e 3 (circoscrizione ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto), che, per i pubblici dipendenti, si identificano in quello della circoscrizione ove ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, altrettanto simmetricamente può richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale applicato in ipotesi similari in materia di lavoro privato allorché viene in rilievo una domanda di costituzione del rapporto»; nella domanda giudiziale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inserimento «con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di Messina e/o dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]»; ha dunque errato il Tribunale di Messina nel dare rilievo ad una indicazione prioritaria verosimilmente compiuta in sede amministrativa, ma non riproposta nella domanda giudiziale che prospetta in via concorrente ed equiparata l’inserimento nelle graduatorie Mad della provincia di Messina e l’inserimento nelle graduatorie dell’istituto scolastico di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; avuto riguardi ai principi di diritto di Cass. 10697/2015 cit. e di quanto prospettato nella comparsa si deve, pertanto , dichiarare la competenza per territorio ex art.413 comma quinto cod. proc. civ. del Tribunale di Messina, dinanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Mess
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