Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10368/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- Azione di SENTENZA regolamento di confini sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11357/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.A. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 80, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64E30 I937M), elettivamente domiciliato in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notarile del 3 febbraio 2022; - con troricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] Giorgio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A09 C352D), [OSCURATO:PERSONA] Elvira (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T60 C352S), CORTESE Antonietta, DESTITO Rosario, ROMEO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80B08 I937P), ROMEO Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A13 I937V) e ROMEO Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52D09 I937N); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 417/2016, pubblicata il 21 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi con assorbimento degli altri motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 4 maggio 1988 l'Ente FS conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Catanzaro, domandando, ai sensi dell'art. 950 c.c., l'accertamento del confine esistente tra i terreni di proprietà del demanio ferroviario e quelli intestati a [OSCURATO:PERSONA], ubicati in Stalettì, a monte della linea ferroviaria Metaponto - [OSCURATO:PERSONA], ai km 304+105 e 304+193, nonché il loro rilascio da parte di questi, dell'usufruttuario [OSCURATO:PERSONA] e degli occupanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con l'ulteriore declaratoria di accertamento della proprietà FS sulla particella n. 45 del foglio n. 13 del Comune di Stalettì, per la parte oggetto del decreto prefettizio di occupazione permanente del 30 dicembre 1896, non volturato, coincidente, secondo la ricostruzione dell'attore, con la particella attualmente riportata al n. 401.Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze davano atto di quanto segue: a) che la linea di confine tra la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà FS passava sui limiti esistenti fra le particelle nn. 599 e 401 con la particella n. 47 e tra i limiti della stessa particella n. 599 con le particelle nn. 65 e 402; b) che a tali conclusioni si era pervenuti sulla base dei soli rilievi catastali, in quanto - all'esito delle ricerche eseguite presso il nuovo catasto terreni del Comune di Stalettì - era emerso che l'originaria particella n. 45 era stata soppressa e da essa erano state originate, a seguito del frazionamento n. 22/1989 del 4 maggio 1989, le particelle nn. 401 e 402 e, a seguito del frazionamento n. 2436.1/1994 dell'8 giugno 1994, le particelle nn. 599, 600, 601 e 602; c) che tali particelle risultavano intestate a [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per la particella n. 402, intestata a FS, e per la particella n. 601, intestata a terzi; d) che la particella n. 45, successivamente soppressa, era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di successione testamentaria dalla madre [OSCURATO:PERSONA], cui la stessa era stata assegnata in sede di divisione; e) che, a seguito dei citati frazionamenti, erano rimaste di proprietà del medesimo le particelle nn. 401, 599, 600 e 602, mentre la sola particella n. 402 apparteneva all'Ente FS.

In sede di indagini tecniche era altresì precisato che il decreto prefettizio del 30 dicembre 1896, posto dal sodalizio ferroviario a fondamento dell'azione proposta, non poteva ritenersi "atto fondamentale conclusivo della procedura" e, quand'anche ne fosse stata riconosciuta la natura ablatoria, le FS avrebbero potuto avanzare pretese solo sulla parte oggetto del decreto, cioè la particella n. 401, "la quale, topograficamente, ricadeva più o meno nella zona di occupazione permanente che rappresenta il nocciolo del presente procedimento".

Il perito assumeva, poi, che il frazionamento delle particelle nn. 401 e 402, di cui all'atto di frazionamento n. 22/1989, era avvenuto, in via presumibile, ad opera dell'Ente FS.

Aggiungeva che la prima particella era rimasta intestata a [OSCURATO:PERSONA], quando, invece, "in forza del decreto di occupazione originario", l'Ente FS "poteva benissimo intestarsi quasi tutta la superficie della particella n. 401".

In ultimo, l'indagine tecnica verificava che non era stato arrecato alcun danno all'Ente ferroviario, stante la natura e la destinazione urbanistica dei terreni.

L'Ente ferroviario replicava alle conclusioni peritali, sostenendo che il decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 aveva natura espropriativa e rilevando che detto decreto era riferibile, non già all'integrale consistenza della particella n. 45, ma alla porzione di essa coincidente con la successiva particella n. 401.

All'uopo, specificava che la particella n. 401 non era stata oggetto della domanda di voltura n. 4597/1989, con allegato tipo di frazionamento n. 22/1989, in quanto siffatta domanda era riferita alle particelle nn. 402 e 403, acquisite al demanio ferroviario con il diverso decreto prefettizio n. 537 del 27 novembre 1900.

Ad ulteriore riprova del suo titolo dominicale, le FS depositavano la pagina n. 16527 del libro inventari della società [OSCURATO:SOCIETA]., contenente gli immobili oggetto di causa, quale titolo idoneo per la trascrizione e volturazione dei beni immobili in esso elencati.

In sede di chiarimenti il consulente d'ufficio riconosceva l'errore materiale compiuto in ordine alla identificazione della particella n. 401, escludendo che essa fosse ricompresa nella domanda di voltura n. 4597/1989.

Confermava, per il resto, le conclusioni già esposte. 2.- L'adito Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1727/2008, depositata il 24 aprile 2008, rigettava l'azione proposta per mancanza di un sicuro titolo di proprietà, atto a comprovare l'appartenenza della frazione della particella n. 45, in quanto il decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 non era stato notificato ed inserito nel FAL, non era stato preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità, non aveva carattere espropriativo, era stato diretto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non del dante causa di [OSCURATO:PERSONA], contemplava la mera occupazione permanente della particella n. 45.

Alla luce di tali premesse, secondo la sentenza di prime cure, non potevano essere accolte le risultanze peritali, in quanto il piano di frazionamento, anche se utile ai fini della determinazione del confine, non poteva costituire elemento comprovante del titolo dominicale, dovendo esso preesistere all'azione di accertamento del confine. 3.- Con citazione notificata in data 8 giugno 2009, [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello contro la sentenza n. 1727/2008 del Tribunale di Catanzaro e chiedeva che la domanda volta a regolare i confini fosse accolta, in ragione della piena prova fornita del suo titolo di proprietà in ordine alla particella n. 401, derivata dalla particella n. 45, essendo stato prodotto in giudizio il decreto prefettizio di occupazione permanente, avente valenza espropriativa, e l'estratto autentico dei libri contabili, valevole quale titolo dominicale.

Deduceva che, per contro, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna dimostrazione della proprietà su tale particella n. 401, poiché l'atto di successione della madre, offerto in comunicazione, avente natura derivativa, si fondava su un atto di divisione non opponibile ai terzi.

Per l'effetto, insisteva nel richiedere che fosse accertato che la linea di confine tra la proprietà FS e la proprietà [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva alla dividente esistente tra la particella n. 599, in testa a [OSCURATO:PERSONA], e le particelle nn. 401, 402, 403, e 47/A, in testa a RFI. 4.- Decidendo sul gravame avanzato dall'appellante, cui resistevano gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 417/2016, pubblicata il 21 marzo 2016, confermava la sentenza impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che RFI non aveva dimostrato la sussistenza di un valido titolo di proprietà sulla particella n. 45 del foglio n. 13 del Comune di Stalettì, stante l'oggettiva incertezza del decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 e la sua carenza di efficacia espropriativa; b) che, infatti, tale decreto non conteneva alcun riferimento ad un'espropriazione definitiva ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, era indirizzato verso soggetto diverso dai danti causa di [OSCURATO:PERSONA], menzionava un terreno dagli estremi identificativi diversi rispetto a quelli del fondo di causa; c) che non era, quindi, emerso che l'intera particella n. 45 fosse di proprietà di REI; d) che, all'esito dei frazionamenti dell'originaria particella n. 45, le particelle nn. 401 e 599, interessate dalla realizzazione di manufatti, erano rimaste intestate a [OSCURATO:PERSONA] mentre la sola particella n. 402, non occupata da alcuna opera, era intestata alle FS; e) che, quindi, con il frazionamento del 4 maggio 1989, curato da un tecnico incaricato da FS, si era proceduto al distacco, dall'originaria particella n. 45, della limitata ed esclusiva superficie corrispondente alla particella n. 402; f) che nessuna efficacia poteva attribuirsi all'annotazione del libro inventari, trattandosi di atto generale di per sé privo di rilevanza probatoria e non seguito da alcuna trascrizione o volturazione nei registri immobiliari; g) che, nonostante la formale intestazione catastale, anche in ordine alla particella n. 402 difettava un idoneo titolo di proprietà in favore dell'Ente ferroviario. 5.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c., l'erronea interpretazione del decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 fornita dalla Corte territoriale, quale atto ritenuto insuscettibile di determinare l'espropriazione del diritto di proprietà.

In particolare, REI obietta che le regole sull'interpretazione dei contratti sarebbero applicabili anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo e che, con riferimento al citato decreto prefettizio, sarebbero stati violati il canone ermeneutico logico-letterale, il criterio che impone la lettura complessiva dell'atto, la regola di interpretazione conservativa in caso di dubbio, il principio dell'esegesi più conveniente in caso di espressioni polisense.

Tale assunto si fonda sul rilievo, a suo dire trascurato dalla sentenza impugnata, che il decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 si riferirebbe espressamente: al disposto versamento della somma di lire 345,34 a titolo di indennità di espropriazione, all'adempimento delle formalità prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'occupazione permanente del fondo, alla previsione dell'inserimento nel foglio degli annunci legali e alla registrazione, trascrizione e volturazione nonché alla notificazione agli interessati.

A supporto di tale conclusione sono espressamente citati alcuni passi del decreto prefettizio, che richiamano tali aspetti. 1.1.- Il motivo è fondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che le norme dettate per i contratti si applicano anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo, tra cui certamente ricade anche il richiamato decreto prefettizio.

All'esito, è ammissibile il ricorso in cassazione per violazione di norme di interpretazione di tali atti, purché siano puntualmente indicati i parametri ermeneutici in tesi lesi.

Ed invero, l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione.

In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 42123 del 31/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 23532 del 09/10/2017; Sez.

L, Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez.

L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007).

Nel caso di specie, il decreto prefettizio in questione può essere pacificamente qualificato come atto amministrativo a contenuto non normativo, trattandosi di un provvedimento determinativo della P.A. che interferisce con lo specifico bene riconducibile ad un proprietario privato ed è, dunque, privo dei requisiti dell'astrattezza e della generalità.

Inoltre, da esso scaturisce, in modo diretto ed immediato, un rapporto delimitato tra il soggetto a vantaggio del quale è stato pronunciato e il soggetto in pregiudizio del quale viene operato il sacrificio del diritto dominicale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 671 del 12/03/1973).

Alla luce di tale qualificazione, la società ricorrente ha individuato le dettagliate ragioni che inducono a ritenere illogica l'interpretazione fornita del decreto prefettizio, nella parte in cui ne è stata esclusa la sua natura espropriativa.

E tali ragioni si rivelano pertinenti.

Contrasta, infatti, con i canoni interpretativi logico-sistematici, nonché con l'esigenza di provvedere ad una lettura integrata del dispositivo e della motivazione dell'atto, nell'ottica di uno sforzo teso alla sua conservazione, escludere la natura ablatoria di un provvedimento amministrativo a fronte dell'espressa previsione di una "indennità di esproprio", della previsione dell'occupazione permanente del bene, dell'avvio delle formalità di notificazione all'interessato, trascrizione, registrazione e volturazione dell'atto, dello specifico rinvio all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, vigente ratione temporis, che prevede e regola proprio "il decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione".

Non vale a negare tale conclusione il riferimento meramente atomistico alla locuzione "occupazione" - cui significativamente si accompagna l'attributo "permanente" - quale elemento semantico travisato che deve essere letto nel contesto dell'intero testo, anche avendo riguardo ad ulteriori emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti, ai fini di una corretta comprensione del provvedimento e suo tramite della effettiva intenzione dell'emittente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2945 del 08/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30686 del 25/11/2019).

In realtà, un'occupazione connotata dal requisito della definitività, senza alcun richiamo a ragioni contingibili e urgenti atte a giustificare un intervento transeunte, non può essere letta in una chiave formalistica, rivolta a negare la sua natura ablatoria, allorquando ricorrono tutti gli elementi peculiari dell'espropriazione per pubblico interesse delineati dall'art. 834 c.c., ossia la privazione, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di proprietà di un soggetto determinato per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, previo pagamento di una giusta indennità.

Deve ritenersi, pertanto, che l'interpretazione delle clausole del decreto prefettizio non ha osservato le norme codicistiche di ermeneutica negoziale specificamente indicate, quale criterio interpretativo diretto e non quale canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione.2.- Attraverso il secondo motivo di ricorso, formulato subordinatamente al mancato accoglimento del primo, si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del contenuto degli atti e dei documenti allegati al fascicolo di parte, quali atti idonei a comprovare la natura espropriativa del decreto prefettizio del 30 dicembre 1896. 2.1.- L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo vizio dedotto. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 52 della legge 2359/1865 e dei principi in materia di espropriazione per pubblica utilità, per avere la Corte di merito denegato valenza espropriativa al decreto in questione, sul rilievo della non coincidenza soggettiva con il convenuto [OSCURATO:PERSONA] o suoi danti causa.

Sul punto, si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe escluso l'efficacia di valido titolo di proprietà al decreto di occupazione permanente, in ragione del suo riferimento a soggetto diverso dal convenuto, trascurando il fatto che il provvedimento di espropriazione è stato legittimamente rivolto nei confronti dell'intestatario catastale e che, trattandosi di atto di acquisto della proprietà a titolo originario, eventuali contestazioni circa la titolarità del bene espropriato possono farsi valere solo nei confronti dell'indennità di esproprio. 3.1.- La critica è fondata nella parte in cui la valenza ablativa del decreto prefettizio è stata esclusa alla stregua della non corrispondenza in chiave statica tra il destinatario del decreto e l'effettivo proprietario del bene o suoi danti causa, posto - per un verso - che la direzione soggettiva dell'atto non può inficiarne la funzione, nella specie espropriativa, come risultante dal suo complessivo contenuto precettivo, e - per altro verso - che il provvedimento di esproprio è indirizzato verso i proprietari iscritti nei registri catastali, che non hanno una valenza probatoria decisiva nell'accertamento della proprietà, ma meramente indiziaria.

In proposito, questa Corte ha sostenuto che l'intestazione catastale, come non è di per sé idonea a fornire la prova della proprietà immobiliare, così è priva di valore probatorio superiore a quello indiziario ai fini della dimostrazione del possesso, avendo l'istituto del catasto il solo scopo di accertare il reddito fondiario, mediante attribuzione ad ogni fondo del valore contributivo a seconda della superficie, qualità e classe delle sue particelle (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 08/10/1976; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 6163 del 24/11/1979; Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 06/10/1972).

Inoltre, la possibilità che l'intestatario catastale, quale destinatario del decreto di esproprio, e il proprietario effettivo possano non coincidere è confermata anche dagli arresti secondo cui il proprietario del bene espropriato (o il suo avente causa), il quale non ha azione nei confronti dell'espropriante per il pagamento dell'indennità di esproprio ove questa sia stata riscossa dall'intestatario catastale del medesimo bene nell'inerzia del proprietario, essendosi il debito dell'espropriante estinto a seguito del pagamento in buona fede al creditore apparente in base all'art. 1189, primo comma, c.c., può agire esclusivamente nei confronti dello stesso creditore apparente secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito ex art. 1189, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18452 del 29/08/2014; Sez. 3, Sentenza n. 20905 del 27/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 13162 del 16/07/2004).

La non corrispondenza catastale sul piano subiettivo assume nella fattispecie una valenza ancora più relativa, alla stregua del momento storico in cui l'indagine sull'intestazione catastale è stata compiuta ai fini dell'adozione del decreto prefettizio, ossia nel lontano anno 1896.

Al riguardo, difetta nella disamina compiuta dalla Corte di merito una ricostruzione dinamica dei passaggi storici di proprietà, dall'epoca in cui il decreto prefettizio è stato adottato sino all'attualità.4.- Mediante il quarto motivo, proposto in via alternativa rispetto al terzo, la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame, da parte della Corte territoriale, dell'identità degli effettivi danti causa di [OSCURATO:PERSONA] alla data dell'emanazione del decreto prefettizio. 4.1.- Il motivo, proposto in via subordinata, rimane assorbito nell'accoglimento del terzo. 5.- Il quinto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c., alla sussistenza di una motivazione meramente apparente, nella parte in cui la Corte d'appello ha denegato validità ed efficacia al decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 alla stregua della non coincidenza con gli attuali identificativi catastali, essendo notoria l'avvenuta modificazione del sistema catastale nel corso degli oltre 100 anni trascorsi dalla emanazione dell'atto amministrativo.

In ordine a tale doglianza, si contesta che il riferimento del decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 al terreno allora identificato catastalmente sotto l'art. 822, Sez.

B, n. 1, non corrispondente alla particella attualmente controversa n. 401 del foglio n. 13 del nuovo catasto terreni del Comune di Stalettì, sia stato utilizzato come ragione ostativa al riconoscimento della portata ablatoria del decreto, non essendosi tenuto conto della soppressione dell'originario catasto e della creazione di un nuovo catasto. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente propone le stesse censure trattate nel quinto motivo, sotto il profilo della violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito considerato come facenti piena prova, e recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi istruttori soggetti invece a valutazione, quali la non corrispondenza degli estremi identificativi catastali.7.- Il settimo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dalla circostanza che in sede di indagini tecniche sarebbe stata accertata la coincidenza dell'area interessata dal decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 con la particella n. 401 del foglio n. 13, di cui la pronuncia non avrebbe tenuto conto senza addurre alcuna motivazione.

A comprova di tale assunto è riportata testualmente un'affermazione contenuta nell'elaborato peritale, secondo cui "... è stata lasciata intestata al Sig. [OSCURATO:PERSONA] la part.11a 401 (ex 45/b) la quale, topograficamente, ricade più o meno nella zona di occupazione permanente che rappresenta il nocciolo del presente procedimento".

La ricorrente chiarisce altresì che la questione sarebbe stata oggetto di dibattito sia in primo grado che in grado di appello. 8.- Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dalla non riconducibilità al frazionamento approvato in data 4 maggio 1989 della particella n. 401, diversamente da quanto avrebbe ritenuto la Corte territoriale, che da ciò avrebbe fatto discendere, in via presuntiva, l'insussistenza di un titolo di proprietà in capo all'Ente ferroviario. 8.1.- I motivi dal quinto all'ottavo sono connessi, in quanto afferenti al medesimo aspetto oggettivo dell'identificazione del bene oggetto dell'azione petitoria, e dunque devono essere trattati congiuntamente. 8.2.- Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

La motivazione della sentenza sul punto è infatti solo apparente, non potendo logicamente desumersi dalla non coincidenza tra i dati catastali identificativi del 1896 e quelli risultanti all'attualità che il decreto prefettizio sia privo di valenza ablatoria, in mancanza di alcuna ricostruzione storica del passaggio dai vecchi ai nuovi identificativi catasta li.In questa prospettiva, non vi sono argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, nella parte in cui ha perentoriamente escluso che, a fronte della soppressione della particella n. 45, di più ampia estensione, e dei conseguenti frazionamenti attuati, una delle particelle risultanti da tali operazioni, e segnatamente la particella n. 401, fosse riconducibile all'originario decreto prefettizio.

Non costituisce argomento pertinente il rilievo secondo cui, col frazionamento redatto dal tecnico incaricato dalle Ferrovie e approvato il 4 maggio 1989, si sarebbe proceduto al distacco dall'originaria particella n. 45 della limitata ed esclusiva superficie corrispondente alla particella derivata n. 402, ma non della particella n. 401.

Questa affermazione non tiene conto dei chiarimenti resi dal tecnico d'ufficio all'esito delle controdeduzioni di FS, secondo cui il frazionamento n. 22/1989, originato dalla domanda di voltura n. 4957/1989, non afferiva alle particelle nn. 401 e 402, ma alle particelle n. 402 e 403, ed aveva il suo fondamento nel decreto prefettizio del 27 novembre 1900 e non già nel decreto prefettizio del 30 dicembre 1896.

Al contempo, il mero riferimento all'intestazione catastale della particella n. 401 in testa a [OSCURATO:PERSONA] - subentrato per successione testamentaria nella soppressa particella n. 45, da cui la particella n. 401 è derivata, alla madre [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta vantava il diritto di proprietà sul cespite in forza dell'anteposto atto di divisione - non rappresenta ragione idonea a smentire la corrispondenza tra l'oggetto del decreto prefettizio del 1896 e l'attuale particella n. 401, in mancanza della ricostruzione degli altri passaggi di proprietà, a decorrere dal predetto decreto prefettizio.

In questi termini il Giudice d'appello, nel valutare le risultanze probatorie dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, non ha osservato - in assenza di diversa indicazione normativa - il criterio del "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuire a tali risultanze un altro e diverso valore (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

Ancora, la Corte di merito ha trascurato di considerare il rilievo dirimente espresso dal consulente d'ufficio sulla corrispondenza dell'area oggetto di occupazione permanente con la particella n. 401, risultante dal frazionamento della particella n. 45, senza addurre alcuna spiegazione a sostegno del superamento di tale rilievo, che ha formato oggetto di specifica discussione tra le parti.

Sotto questo profilo e in ordine a tale ulteriore fatto, il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13399 del 29/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016).

Ne discende che, in sede di rinvio, dovrà procedersi ad una più penetrante verifica del materiale istruttorio in atti, anche all'esito di un'eventuale integrazione o rinnovazione dell'indagine peritale, al fine di dirimere l'incertezza probatoria a cui si riferisce la sentenza impugnata, provvedendo all'accertamento dell'attuale identificazione catastale dell'area interessata dal decreto prefettizio del 30 dicembre 1896, sulla scorta di tutte le emergenze processuali e di una ricostruzione storica dell'evoluzione catastale dei cespiti interessati.

Infatti, qualora, come nel caso di specie, due rivendicanti - come l'espropriante e il proprietario confinante - controvertano in ordine ad una porzione dei beni di cui si reclamano proprietari, il giudice di merito può e deve procedere all'interpretazione dei titoli a cui ciascuno di essi riconduce la titolarità del diritto, al fine di stabilirne l'esatta portata e di individuare i beni che ne formano oggetto, facendo ricorso, in caso d'insufficienza o contraddittorietà degli elementi in essi contenuti, agli altri atti della procedura espropriativa.

Ove, poi, la relativa indagine non consenta di pervenire a risultati certi ed univoci in ordine all'estensione ed ai limiti dell'effetto ablatorio, i dati emergenti dagli atti anzidetti dovranno, da detto giudice, essere integrati con tutti gli altri elementi utili al fine dell'esatta individuazione dei beni interessati, quali estremi catastali, soggetti e proprietà confinanti e, in generale, da qualsiasi altra fonte di prova acquisita al processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 19/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4732 del 21/07/1988). 9.- Mediante il nono motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, secondo comma, della legge n. 448/1998, in relazione all'efficacia dimostrativa del diritto di proprietà dell'estratto del libro inventari di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:SOCIETA].

In merito, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe negato qualsiasi validità ed efficacia, ai fini della dimostrazione della proprietà sulla particella n. 401, all'estratto autentico del libro inventari di [OSCURATO:SOCIETA]., prodotto unitamente alle note contro-deduttive alla consulenza d'ufficio all'udienza del 25 febbraio 2005, adducendo che esso rappresenterebbe "atto in via generale di per sé privo di valenza probatoria ai precipui fini in esame, oltre che nel caso concreto comunque non seguito da alcuna trascrizione e volturazione ...". 9.1.- Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei vizi innanzi esaminati. 10.- Il decimo motivo inerisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., alla violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'accertamento della proprietà, in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla particella n. 402 del foglio n. 13 del nuovo catasto terreni del Comune di Stalettì, negato dalla Corte d'appello, ma in tesi mai oggetto di discussione neanche a cura della controparte.11.- Unitamente a tale motivo va esaminato, in ragione della stretta connessione, l'undicesimo motivo, col quale la ricorrente rileva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo del giudizio, consistente nella diversità tra il titolo di proprietà relativo alla particella n. 402 e quello inerente alla particella n. 401, con ogni conseguenza in ordine alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per giustificare l'asserita mancanza di prova del diritto di proprietà da parte del sodalizio ferroviario anche sulla prima particella. 11.1.- Anche queste censure sono fondate.

Espone, infatti, la sentenza impugnata che, a fronte dell'intestazione catastale della particella n. 402 in capo all'[OSCURATO:PERSONA], l'effettiva appartenenza del cespite non sarebbe suffragata da alcun titolo di proprietà, stante la non idoneità nei termini segnalati del decreto prefettizio di occupazione.

Nessuna statuizione sul punto era contenuta nella sentenza di prime cure.

Senonché, l'affermazione sulla non riconducibilità della proprietà all'ente ferroviario confuta un assunto non contestato dagli odierni controricorrenti, i quali hanno rivendicato le rispettive ragioni petitorie sulle sole particelle intestate a [OSCURATO:PERSONA] di cui ai nn. 401, 599, 600 e

602. Nei termini anzidetti l'accertamento del difetto di proprietà sul bene risulta affetto dal vizio di extrapetizione, che ricorre allorché il giudice di merito attribuisca o neghi alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2254 del 13/07/1971).

A fortiori, l'assunto muove dall'omesso esame del titolo in forza del quale la particella n. 402 è stata accatastata in favore del sodalizio ferroviario, che non è rappresentato dal decreto prefettizio del 30 dicembre 1896, bensì dal decreto del 27 novembre 1900.12.- Con il dodicesimo motivo, infine, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, secondo comma, della legge n. 448/1998 anche con riferimento alla particella n. 402. 12.1.- Tale censura è assorbita nell'accoglimento del decimo e dell'undicesimo motivo. 13.- In definitiva, vanno accolti, nei sensi di cui motivazione, il primo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo motivo del ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M .

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Azione di SENTENZA regolamento di confini sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11357/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.A. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 80, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64E30 I937M), elettivamente domiciliato in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notarile del 3 febbraio 2022; - con troricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] Giorgio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A09 C352D), [OSCURATO:PERSONA] Elvira (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T60 C352S), CORTESE Antonietta, DESTITO Rosario, ROMEO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80B08 I937P), ROMEO Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A13 I937V) e ROMEO Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52D09 I937N); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 417/2016, pubblicata il 21 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi con assorbimento degli altri motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 4 maggio 1988 l'Ente FS conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Catanzaro, domandando, ai sensi dell'art. 950 c.c., l'accertamento del confine esistente tra i terreni di proprietà del demanio ferroviario e quelli intestati a [OSCURATO:PERSONA], ubicati in Stalettì, a monte della linea ferroviaria Metaponto - [OSCURATO:PERSONA], ai km 304+105 e 304+193, nonché il loro rilascio da parte di questi, dell'usufruttuario [OSCURATO:PERSONA] e degli occupanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con l'ulteriore declaratoria di accertamento della proprietà FS sulla particella n. 45 del foglio n. 13 del Comune di Stalettì, per la parte oggetto del decreto prefettizio di occupazione permanente del 30 dicembre 1896, non volturato, coincidente, secondo la ricostruzione dell'attore, con la particella attualmente riportata al n. 401.Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze davano atto di quanto segue: a) che la linea di confine tra la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà FS passava sui limiti esistenti fra le particelle nn. 599 e 401 con la particella n. 47 e tra i limiti della stessa particella n. 599 con le particelle nn. 65 e 402; b) che a tali conclusioni si era pervenuti sulla base dei soli rilievi catastali, in quanto - all'esito delle ricerche eseguite presso il nuovo catasto terreni del Comune di Stalettì - era emerso che l'originaria particella n. 45 era stata soppressa e da essa erano state originate, a seguito del frazionamento n. 22/1989 del 4 maggio 1989, le particelle nn. 401 e 402 e, a seguito del frazionamento n. 2436.1/1994 dell'8 giugno 1994, le particelle nn. 599, 600, 601 e 602; c) che tali particelle risultavano intestate a [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per la particella n. 402, intestata a FS, e per la particella n. 601, intestata a terzi; d) che la particella n. 45, successivamente soppressa, era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di successione testamentaria dalla madre [OSCURATO:PERSONA], cui la stessa era stata assegnata in sede di divisione; e) che, a seguito dei citati frazionamenti, erano rimaste di proprietà del medesimo le particelle nn. 401, 599, 600 e 602, mentre la sola particella n. 402 apparteneva all'Ente FS. In sede di indagini tecniche era altresì precisato che il decreto prefettizio del 30 dicembre 1896, posto dal sodalizio ferroviario a fondamento dell'azione proposta, non poteva ritenersi "atto fondamentale conclusivo della procedura" e, quand'anche ne fosse stata riconosciuta la natura ablatoria, le FS avrebbero potuto avanzare pretese solo sulla parte oggetto del decreto, cioè la particella n. 401, "la quale, topograficamente, ricadeva più o meno nella zona di occupazione permanente che rappresenta il nocciolo del presente procedimento". Il perito assumeva, poi, che il frazionamento delle particelle nn. 401 e 402, di cui all'atto di frazionamento n. 22/1989, era avvenuto, in via presumibile, ad opera dell'Ente FS. Aggiungeva che la prima particella era rimasta intestata a [OSCURATO:PERSONA], quando, invece, "in forza del decreto di occupazione originario", l'Ente FS "poteva benissimo intestarsi quasi tutta la superficie della particella n. 401". In ultimo, l'indagine tecnica verificava che non era stato arrecato alcun danno all'Ente ferroviario, stante la natura e la destinazione urbanistica dei terreni. L'Ente ferroviario replicava alle conclusioni peritali, sostenendo che il decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 aveva natura espropriativa e rilevando che detto decreto era riferibile, non già all'integrale consistenza della particella n. 45, ma alla porzione di essa coincidente con la successiva particella n. 401. All'uopo, specificava che la particella n. 401 non era stata oggetto della domanda di voltura n. 4597/1989, con allegato tipo di frazionamento n. 22/1989, in quanto siffatta domanda era riferita alle particelle nn. 402 e 403, acquisite al demanio ferroviario con il diverso decreto prefettizio n. 537 del 27 novembre 1900. Ad ulteriore riprova del suo titolo dominicale, le FS depositavano la pagina n. 16527 del libro inventari della società [OSCURATO:SOCIETA]., contenente gli immobili oggetto di causa, quale titolo idoneo per la trascrizione e volturazione dei beni immobili in esso elencati. In sede di chiarimenti il consulente d'ufficio riconosceva l'errore materiale compiuto in ordine alla identificazione della particella n. 401, escludendo che essa fosse ricompresa nella domanda di voltura n. 4597/1989. Confermava, per il resto, le conclusioni già esposte. 2.- L'adito Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1727/2008, depositata il 24 aprile 2008, rigettava l'azione proposta per mancanza di un sicuro titolo di proprietà, atto a comprovare l'appartenenza della frazione della particella n. 45, in quanto il decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 non era stato notificato ed inserito nel FAL, non era stato preceduto dalla dichiarazione di pubblica utilità, non aveva carattere espropriativo, era stato diretto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non del dante causa di [OSCURATO:PERSONA], contemplava la mera occupazione permanente della particella n. 45. Alla luce di tali premesse, secondo la sentenza di prime cure, non potevano essere accolte le risultanze peritali, in quanto il piano di frazionamento, anche se utile ai fini della determinazione del confine, non poteva costituire elemento comprovante del titolo dominicale, dovendo esso preesistere all'azione di accertamento del confine. 3.- Con citazione notificata in data 8 giugno 2009, [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello contro la sentenza n. 1727/2008 del Tribunale di Catanzaro e chiedeva che la domanda volta a regolare i confini fosse accolta, in ragione della piena prova fornita del suo titolo di proprietà in ordine alla particella n. 401, derivata dalla particella n. 45, essendo stato prodotto in giudizio il decreto prefettizio di occupazione permanente, avente valenza espropriativa, e l'estratto autentico dei libri contabili, valevole quale titolo dominicale. Deduceva che, per contro, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna dimostrazione della proprietà su tale particella n. 401, poiché l'atto di successione della madre, offerto in comunicazione, avente natura derivativa, si fondava su un atto di divisione non opponibile ai terzi. Per l'effetto, insisteva nel richiedere che fosse accertato che la linea di confine tra la proprietà FS e la proprietà [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva alla dividente esistente tra la particella n. 599, in testa a [OSCURATO:PERSONA], e le particelle nn. 401, 402, 403, e 47/A, in testa a RFI. 4.- Decidendo sul gravame avanzato dall'appellante, cui resistevano gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 417/2016, pubblicata il 21 marzo 2016, confermava la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che RFI non aveva dimostrato la sussistenza di un valido titolo di proprietà sulla particella n. 45 del foglio n. 13 del Comune di Stalettì, stante l'oggettiva incertezza del decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 e la sua carenza di efficacia espropriativa; b) che, infatti, tale decreto non conteneva alcun riferimento ad un'espropriazione definitiva ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, era indirizzato verso soggetto diverso dai danti causa di [OSCURATO:PERSONA], menzionava un terreno dagli estremi identificativi diversi rispetto a quelli del fondo di causa; c) che non era, quindi, emerso che l'intera particella n. 45 fosse di proprietà di REI; d) che, all'esito dei frazionamenti dell'originaria particella n. 45, le particelle nn. 401 e 599, interessate dalla realizzazione di manufatti, erano rimaste intestate a [OSCURATO:PERSONA] mentre la sola particella n. 402, non occupata da alcuna opera, era intestata alle FS; e) che, quindi, con il frazionamento del 4 maggio 1989, curato da un tecnico incaricato da FS, si era proceduto al distacco, dall'originaria particella n. 45, della limitata ed esclusiva superficie corrispondente alla particella n. 402; f) che nessuna efficacia poteva attribuirsi all'annotazione del libro inventari, trattandosi di atto generale di per sé privo di rilevanza probatoria e non seguito da alcuna trascrizione o volturazione nei registri immobiliari; g) che, nonostante la formale intestazione catastale, anche in ordine alla particella n. 402 difettava un idoneo titolo di proprietà in favore dell'Ente ferroviario. 5.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c., l'erronea interpretazione del decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 fornita dalla Corte territoriale, quale atto ritenuto insuscettibile di determinare l'espropriazione del diritto di proprietà. In particolare, REI obietta che le regole sull'interpretazione dei contratti sarebbero applicabili anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo e che, con riferimento al citato decreto prefettizio, sarebbero stati violati il canone ermeneutico logico-letterale, il criterio che impone la lettura complessiva dell'atto, la regola di interpretazione conservativa in caso di dubbio, il principio dell'esegesi più conveniente in caso di espressioni polisense. Tale assunto si fonda sul rilievo, a suo dire trascurato dalla sentenza impugnata, che il decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 si riferirebbe espressamente: al disposto versamento della somma di lire 345,34 a titolo di indennità di espropriazione, all'adempimento delle formalità prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'occupazione permanente del fondo, alla previsione dell'inserimento nel foglio degli annunci legali e alla registrazione, trascrizione e volturazione nonché alla notificazione agli interessati. A supporto di tale conclusione sono espressamente citati alcuni passi del decreto prefettizio, che richiamano tali aspetti. 1.1.- Il motivo è fondato. In primo luogo, deve rilevarsi che le norme dettate per i contratti si applicano anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo, tra cui certamente ricade anche il richiamato decreto prefettizio. All'esito, è ammissibile il ricorso in cassazione per violazione di norme di interpretazione di tali atti, purché siano puntualmente indicati i parametri ermeneutici in tesi lesi. Ed invero, l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 42123 del 31/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 23532 del 09/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez. L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007). Nel caso di specie, il decreto prefettizio in questione può essere pacificamente qualificato come atto amministrativo a contenuto non normativo, trattandosi di un provvedimento determinativo della P.A. che interferisce con lo specifico bene riconducibile ad un proprietario privato ed è, dunque, privo dei requisiti dell'astrattezza e della generalità. Inoltre, da esso scaturisce, in modo diretto ed immediato, un rapporto delimitato tra il soggetto a vantaggio del quale è stato pronunciato e il soggetto in pregiudizio del quale viene operato il sacrificio del diritto dominicale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 671 del 12/03/1973). Alla luce di tale qualificazione, la società ricorrente ha individuato le dettagliate ragioni che inducono a ritenere illogica l'interpretazione fornita del decreto prefettizio, nella parte in cui ne è stata esclusa la sua natura espropriativa. E tali ragioni si rivelano pertinenti. Contrasta, infatti, con i canoni interpretativi logico-sistematici, nonché con l'esigenza di provvedere ad una lettura integrata del dispositivo e della motivazione dell'atto, nell'ottica di uno sforzo teso alla sua conservazione, escludere la natura ablatoria di un provvedimento amministrativo a fronte dell'espressa previsione di una "indennità di esproprio", della previsione dell'occupazione permanente del bene, dell'avvio delle formalità di notificazione all'interessato, trascrizione, registrazione e volturazione dell'atto, dello specifico rinvio all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, vigente ratione temporis, che prevede e regola proprio "il decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione". Non vale a negare tale conclusione il riferimento meramente atomistico alla locuzione "occupazione" - cui significativamente si accompagna l'attributo "permanente" - quale elemento semantico travisato che deve essere letto nel contesto dell'intero testo, anche avendo riguardo ad ulteriori emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti, ai fini di una corretta comprensione del provvedimento e suo tramite della effettiva intenzione dell'emittente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2945 del 08/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30686 del 25/11/2019). In realtà, un'occupazione connotata dal requisito della definitività, senza alcun richiamo a ragioni contingibili e urgenti atte a giustificare un intervento transeunte, non può essere letta in una chiave formalistica, rivolta a negare la sua natura ablatoria, allorquando ricorrono tutti gli elementi peculiari dell'espropriazione per pubblico interesse delineati dall'art. 834 c.c., ossia la privazione, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di proprietà di un soggetto determinato per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, previo pagamento di una giusta indennità. Deve ritenersi, pertanto, che l'interpretazione delle clausole del decreto prefettizio non ha osservato le norme codicistiche di ermeneutica negoziale specificamente indicate, quale criterio interpretativo diretto e non quale canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione.2.- Attraverso il secondo motivo di ricorso, formulato subordinatamente al mancato accoglimento del primo, si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del contenuto degli atti e dei documenti allegati al fascicolo di parte, quali atti idonei a comprovare la natura espropriativa del decreto prefettizio del 30 dicembre 1896. 2.1.- L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo vizio dedotto. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 52 della legge 2359/1865 e dei principi in materia di espropriazione per pubblica utilità, per avere la Corte di merito denegato valenza espropriativa al decreto in questione, sul rilievo della non coincidenza soggettiva con il convenuto [OSCURATO:PERSONA] o suoi danti causa. Sul punto, si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe escluso l'efficacia di valido titolo di proprietà al decreto di occupazione permanente, in ragione del suo riferimento a soggetto diverso dal convenuto, trascurando il fatto che il provvedimento di espropriazione è stato legittimamente rivolto nei confronti dell'intestatario catastale e che, trattandosi di atto di acquisto della proprietà a titolo originario, eventuali contestazioni circa la titolarità del bene espropriato possono farsi valere solo nei confronti dell'indennità di esproprio. 3.1.- La critica è fondata nella parte in cui la valenza ablativa del decreto prefettizio è stata esclusa alla stregua della non corrispondenza in chiave statica tra il destinatario del decreto e l'effettivo proprietario del bene o suoi danti causa, posto - per un verso - che la direzione soggettiva dell'atto non può inficiarne la funzione, nella specie espropriativa, come risultante dal suo complessivo contenuto precettivo, e - per altro verso - che il provvedimento di esproprio è indirizzato verso i proprietari iscritti nei registri catastali, che non hanno una valenza probatoria decisiva nell'accertamento della proprietà, ma meramente indiziaria. In proposito, questa Corte ha sostenuto che l'intestazione catastale, come non è di per sé idonea a fornire la prova della proprietà immobiliare, così è priva di valore probatorio superiore a quello indiziario ai fini della dimostrazione del possesso, avendo l'istituto del catasto il solo scopo di accertare il reddito fondiario, mediante attribuzione ad ogni fondo del valore contributivo a seconda della superficie, qualità e classe delle sue particelle (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 08/10/1976; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 6163 del 24/11/1979; Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 06/10/1972). Inoltre, la possibilità che l'intestatario catastale, quale destinatario del decreto di esproprio, e il proprietario effettivo possano non coincidere è confermata anche dagli arresti secondo cui il proprietario del bene espropriato (o il suo avente causa), il quale non ha azione nei confronti dell'espropriante per il pagamento dell'indennità di esproprio ove questa sia stata riscossa dall'intestatario catastale del medesimo bene nell'inerzia del proprietario, essendosi il debito dell'espropriante estinto a seguito del pagamento in buona fede al creditore apparente in base all'art. 1189, primo comma, c.c., può agire esclusivamente nei confronti dello stesso creditore apparente secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito ex art. 1189, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18452 del 29/08/2014; Sez. 3, Sentenza n. 20905 del 27/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 13162 del 16/07/2004). La non corrispondenza catastale sul piano subiettivo assume nella fattispecie una valenza ancora più relativa, alla stregua del momento storico in cui l'indagine sull'intestazione catastale è stata compiuta ai fini dell'adozione del decreto prefettizio, ossia nel lontano anno 1896. Al riguardo, difetta nella disamina compiuta dalla Corte di merito una ricostruzione dinamica dei passaggi storici di proprietà, dall'epoca in cui il decreto prefettizio è stato adottato sino all'attualità.4.- Mediante il quarto motivo, proposto in via alternativa rispetto al terzo, la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame, da parte della Corte territoriale, dell'identità degli effettivi danti causa di [OSCURATO:PERSONA] alla data dell'emanazione del decreto prefettizio. 4.1.- Il motivo, proposto in via subordinata, rimane assorbito nell'accoglimento del terzo. 5.- Il quinto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c., alla sussistenza di una motivazione meramente apparente, nella parte in cui la Corte d'appello ha denegato validità ed efficacia al decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 alla stregua della non coincidenza con gli attuali identificativi catastali, essendo notoria l'avvenuta modificazione del sistema catastale nel corso degli oltre 100 anni trascorsi dalla emanazione dell'atto amministrativo. In ordine a tale doglianza, si contesta che il riferimento del decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 al terreno allora identificato catastalmente sotto l'art. 822, Sez. B, n. 1, non corrispondente alla particella attualmente controversa n. 401 del foglio n. 13 del nuovo catasto terreni del Comune di Stalettì, sia stato utilizzato come ragione ostativa al riconoscimento della portata ablatoria del decreto, non essendosi tenuto conto della soppressione dell'originario catasto e della creazione di un nuovo catasto. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente propone le stesse censure trattate nel quinto motivo, sotto il profilo della violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito considerato come facenti piena prova, e recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi istruttori soggetti invece a valutazione, quali la non corrispondenza degli estremi identificativi catastali.7.- Il settimo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dalla circostanza che in sede di indagini tecniche sarebbe stata accertata la coincidenza dell'area interessata dal decreto di occupazione permanente del 30 dicembre 1896 con la particella n. 401 del foglio n. 13, di cui la pronuncia non avrebbe tenuto conto senza addurre alcuna motivazione. A comprova di tale assunto è riportata testualmente un'affermazione contenuta nell'elaborato peritale, secondo cui "... è stata lasciata intestata al Sig. [OSCURATO:PERSONA] la part.11a 401 (ex 45/b) la quale, topograficamente, ricade più o meno nella zona di occupazione permanente che rappresenta il nocciolo del presente procedimento". La ricorrente chiarisce altresì che la questione sarebbe stata oggetto di dibattito sia in primo grado che in grado di appello. 8.- Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dalla non riconducibilità al frazionamento approvato in data 4 maggio 1989 della particella n. 401, diversamente da quanto avrebbe ritenuto la Corte territoriale, che da ciò avrebbe fatto discendere, in via presuntiva, l'insussistenza di un titolo di proprietà in capo all'Ente ferroviario. 8.1.- I motivi dal quinto all'ottavo sono connessi, in quanto afferenti al medesimo aspetto oggettivo dell'identificazione del bene oggetto dell'azione petitoria, e dunque devono essere trattati congiuntamente. 8.2.- Essi sono fondati per le ragioni che seguono. La motivazione della sentenza sul punto è infatti solo apparente, non potendo logicamente desumersi dalla non coincidenza tra i dati catastali identificativi del 1896 e quelli risultanti all'attualità che il decreto prefettizio sia privo di valenza ablatoria, in mancanza di alcuna ricostruzione storica del passaggio dai vecchi ai nuovi identificativi catasta li.In questa prospettiva, non vi sono argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, nella parte in cui ha perentoriamente escluso che, a fronte della soppressione della particella n. 45, di più ampia estensione, e dei conseguenti frazionamenti attuati, una delle particelle risultanti da tali operazioni, e segnatamente la particella n. 401, fosse riconducibile all'originario decreto prefettizio. Non costituisce argomento pertinente il rilievo secondo cui, col frazionamento redatto dal tecnico incaricato dalle Ferrovie e approvato il 4 maggio 1989, si sarebbe proceduto al distacco dall'originaria particella n. 45 della limitata ed esclusiva superficie corrispondente alla particella derivata n. 402, ma non della particella n. 401. Questa affermazione non tiene conto dei chiarimenti resi dal tecnico d'ufficio all'esito delle controdeduzioni di FS, secondo cui il frazionamento n. 22/1989, originato dalla domanda di voltura n. 4957/1989, non afferiva alle particelle nn. 401 e 402, ma alle particelle n. 402 e 403, ed aveva il suo fondamento nel decreto prefettizio del 27 novembre 1900 e non già nel decreto prefettizio del 30 dicembre 1896. Al contempo, il mero riferimento all'intestazione catastale della particella n. 401 in testa a [OSCURATO:PERSONA] - subentrato per successione testamentaria nella soppressa particella n. 45, da cui la particella n. 401 è derivata, alla madre [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta vantava il diritto di proprietà sul cespite in forza dell'anteposto atto di divisione - non rappresenta ragione idonea a smentire la corrispondenza tra l'oggetto del decreto prefettizio del 1896 e l'attuale particella n. 401, in mancanza della ricostruzione degli altri passaggi di proprietà, a decorrere dal predetto decreto prefettizio. In questi termini il Giudice d'appello, nel valutare le risultanze probatorie dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, non ha osservato - in assenza di diversa indicazione normativa - il criterio del "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuire a tali risultanze un altro e diverso valore (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Ancora, la Corte di merito ha trascurato di considerare il rilievo dirimente espresso dal consulente d'ufficio sulla corrispondenza dell'area oggetto di occupazione permanente con la particella n. 401, risultante dal frazionamento della particella n. 45, senza addurre alcuna spiegazione a sostegno del superamento di tale rilievo, che ha formato oggetto di specifica discussione tra le parti. Sotto questo profilo e in ordine a tale ulteriore fatto, il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13399 del 29/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016). Ne discende che, in sede di rinvio, dovrà procedersi ad una più penetrante verifica del materiale istruttorio in atti, anche all'esito di un'eventuale integrazione o rinnovazione dell'indagine peritale, al fine di dirimere l'incertezza probatoria a cui si riferisce la sentenza impugnata, provvedendo all'accertamento dell'attuale identificazione catastale dell'area interessata dal decreto prefettizio del 30 dicembre 1896, sulla scorta di tutte le emergenze processuali e di una ricostruzione storica dell'evoluzione catastale dei cespiti interessati. Infatti, qualora, come nel caso di specie, due rivendicanti - come l'espropriante e il proprietario confinante - controvertano in ordine ad una porzione dei beni di cui si reclamano proprietari, il giudice di merito può e deve procedere all'interpretazione dei titoli a cui ciascuno di essi riconduce la titolarità del diritto, al fine di stabilirne l'esatta portata e di individuare i beni che ne formano oggetto, facendo ricorso, in caso d'insufficienza o contraddittorietà degli elementi in essi contenuti, agli altri atti della procedura espropriativa. Ove, poi, la relativa indagine non consenta di pervenire a risultati certi ed univoci in ordine all'estensione ed ai limiti dell'effetto ablatorio, i dati emergenti dagli atti anzidetti dovranno, da detto giudice, essere integrati con tutti gli altri elementi utili al fine dell'esatta individuazione dei beni interessati, quali estremi catastali, soggetti e proprietà confinanti e, in generale, da qualsiasi altra fonte di prova acquisita al processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 19/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4732 del 21/07/1988). 9.- Mediante il nono motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, secondo comma, della legge n. 448/1998, in relazione all'efficacia dimostrativa del diritto di proprietà dell'estratto del libro inventari di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. In merito, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe negato qualsiasi validità ed efficacia, ai fini della dimostrazione della proprietà sulla particella n. 401, all'estratto autentico del libro inventari di [OSCURATO:SOCIETA]., prodotto unitamente alle note contro-deduttive alla consulenza d'ufficio all'udienza del 25 febbraio 2005, adducendo che esso rappresenterebbe "atto in via generale di per sé privo di valenza probatoria ai precipui fini in esame, oltre che nel caso concreto comunque non seguito da alcuna trascrizione e volturazione ...". 9.1.- Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei vizi innanzi esaminati. 10.- Il decimo motivo inerisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., alla violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'accertamento della proprietà, in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla particella n. 402 del foglio n. 13 del nuovo catasto terreni del Comune di Stalettì, negato dalla Corte d'appello, ma in tesi mai oggetto di discussione neanche a cura della controparte.11.- Unitamente a tale motivo va esaminato, in ragione della stretta connessione, l'undicesimo motivo, col quale la ricorrente rileva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo del giudizio, consistente nella diversità tra il titolo di proprietà relativo alla particella n. 402 e quello inerente alla particella n. 401, con ogni conseguenza in ordine alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per giustificare l'asserita mancanza di prova del diritto di proprietà da parte del sodalizio ferroviario anche sulla prima particella. 11.1.- Anche queste censure sono fondate. Espone, infatti, la sentenza impugnata che, a fronte dell'intestazione catastale della particella n. 402 in capo all'[OSCURATO:PERSONA], l'effettiva appartenenza del cespite non sarebbe suffragata da alcun titolo di proprietà, stante la non idoneità nei termini segnalati del decreto prefettizio di occupazione. Nessuna statuizione sul punto era contenuta nella sentenza di prime cure. Senonché, l'affermazione sulla non riconducibilità della proprietà all'ente ferroviario confuta un assunto non contestato dagli odierni controricorrenti, i quali hanno rivendicato le rispettive ragioni petitorie sulle sole particelle intestate a [OSCURATO:PERSONA] di cui ai nn. 401, 599, 600 e 602. Nei termini anzidetti l'accertamento del difetto di proprietà sul bene risulta affetto dal vizio di extrapetizione, che ricorre allorché il giudice di merito attribuisca o neghi alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2254 del 13/07/1971). A fortiori, l'assunto muove dall'omesso esame del titolo in forza del quale la particella n. 402 è stata accatastata in favore del sodalizio ferroviario, che non è rappresentato dal decreto prefettizio del 30 dicembre 1896, bensì dal decreto del 27 novembre 1900.12.- Con il dodicesimo motivo, infine, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, secondo comma, della legge n. 448/1998 anche con riferimento alla particella n. 402. 12.1.- Tale censura è assorbita nell'accoglimento del decimo e dell'undicesimo motivo. 13.- In definitiva, vanno accolti, nei sensi di cui motivazione, il primo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo motivo del ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M . La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in mot