CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rideterminazione della pena ai sensi dell'articolo 620 lett. I) cod. proc. pen. sulla base delle statuizioni del giudice di merito; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 9,ue [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 9 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze, decidendo sul rinvio disposto da Cass. n. 10368/2022, riconosceva all'imputato [OSCURATO:PERSONA]Amico l'attenuante del danno di speciale tenuità e rideterminava la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa, confermando nel resto. La Corte territoriale escludeva peraltro per D'Amico la sospensione condizionale della pena in ragione dello specifico precedente da cui egli era attinto, precisando che "oltretutto anche su questo punto vi è giudicato". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D'Amico, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al diniego del beneficio, rilevando che esso era stato riconosciuto dal Tribunale in primo grado, la cui statuizione favorevole era stata confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23 luglio 2020, parzialmente annullata dalla S.C. limitatamente all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., così che sul punto s'era già formato il giudicato parziale. Il motivo di ricorso è stato altresì ribadito con successiva memoria difensiva di "conclusioni scritte". 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 4. Il ricorso si palesa inammissibile per carenza di interesse. È indubbiamente fondato il rilievo difensivo di contraddittorietà fra dispositivo e motivazione, in quanto nel primo si ridetermina la pena in considerazione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e si "conferma nel resto", mentre nella seconda si nega il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, nel caso in esame non può ravvisarsi un interesse del ricorrente a far valere la contraddizione rilevata, dovendosi richiamare il condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui, se è certo che sia il criterio della prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla motivazione a guidare l'interpretazione della sentenza dibattinnentale, avendo la motivazione una funzione strumentale, è da escludere che un tale contrasto possa sempre essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione. In particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, stante la carenza di un concreto e attuale interesse (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936; Sez. 5, n. 2674 2 ;'-)t del 09/05/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216546; Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997, Buscemi, Rv. 208672; Sez. 1, n. 1021 del 15/02/1996, Musotto, Rv. 204078). Nella giurisprudenza di legittimità è pertanto incontroverso che l'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione: interesse, concreto e attuale, che nella specie risulta all'evidenza non sussistente in capo al ricorrente. Orbene, nel caso in esame, sullo specifico punto del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, oggetto di statuizione favorevole da parte del Tribunale in primo grado (per l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato all'epoca dei fatti), gravata dal P.M. ma confermata dalla Corte d'appello con la sentenza poi annullata dalla S.C. limitatamente all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., s'era già formato il giudicato parziale, in evidente contrasto con l'opposto ed erroneo assunto di cui alla motivazione della sentenza del Giudice di rinvio. Sicché il dispositivo della sentenza impugnata, laddove "conferma nel resto", si palesa affatto conforme alla richiesta del soggetto processuale. 5. Per le esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, attesa la sostanziale fondatezza del rilievo critico. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam