CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 27522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 24893-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 641, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1051/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata in data 10/07/2017, notificata in data 11/07/2017; Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -2- udita la relazione dellacausa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Come illustrato nella sentenza impugnata, il giudizio trae origine dalla controversia sorta tra i rispettivi proprietari di un fondo dominante e di un fondo servente confinanti, che discendono da un’unica proprietà ([OSCURATO:PERSONA]), una porzione della quale è stata trasferita alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale è stata costituita –con atto notarile del 1/06/1955 – una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore della restante proprietà. Alla morte del proprietario, la proprietà del fondo dominante è stata trasferita ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno edificato abitazioni per sé e per i loro figli, mantenendo la servitù sul fondo confinante. Dopo avere anch’ella edificato sul proprio fondo, l a sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto la nuda proprietà del fondo servente alla figlia [OSCURATO:PERSONA], riservandosi l’usufrutto. 2. Nel 1998 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’autorizzazione a chiudere la relativa proprietà con un cancello. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3523/2002, in accoglimento della domanda attorea, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione all’installazione di un cancello elettrico con impianto di apertura-chiusura e campanelli esterni per chiamata delle unità abitative della medesima, nonché di quelle di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Su appello dei sigg.ri Bosio, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 752/2005, respingeva la domanda di installazione di videocitofoni, stabilendo che le unità concesse in Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -3- locazione o cedute a terzi insistenti sul fondo dominante non possano pretendere di ottenere l’installazione dei suddetti impianti a spese della proprietaria del fondo servente. 4. Con atto di citazione notificato in data 04/03/2011, il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva nuovamente in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rilascio di un titolo che specificasse che, in virtù dell’esistenza dell’originaria servitù di passaggio pedonale e carraio, egli era autorizzato a realizzare, anche per le unità abitative da lui non personalmente occupate ma ugualmente di sua proprietà edificate sul fondo dominante, impianti citofonici per la chiamata dall’esterno e per l’apertura e chiusura automatica del cancello. 5. Con sentenza n. 185/2014, il Tribunale di Brescia ha statuito il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] a transitare a piedie con automezzi sul mappale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] accedendo al fondo attraverso il cancello da questa realizzato; il diritto ad esporre sul campanello di chiamata esterna anche il nome dei suoi conviventi e di far transitare sul fondo servente sia a piedi che con automezzi le persone che frequentano la sua casa, nonché il diritto di far transitare sul fondo servente sia a piedi che con automezzi le persone che occupano a vario titolo le due nuove unità abitative edificate e la facoltà di “allacciare” dette unità al cancello elettrico apposto da [OSCURATO:PERSONA]. 6. La decisione di primo grado è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello incidentale per l’individuazione dell’estensione delle facoltà connesse alla servitù costituita in favore del fondo dominante di sua proprietà, non essendo chiara l’estensione della servitù anche ai futuri occupanti delle nuove unità abitative. In ipotesi subordinata, le appellanti chiedeva no la Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -4- corresponsione di una indennità per aggravio arrecato al fondo di loroproprietà. 7. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1051/2017 pubblicata il 10/07/2017, ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale.ha affermato la titolarità del diritto di passaggio, sia pedonale che carraio, in capo a coloro che abitano o che abiteranno, a qualsiasi titolo, nelle unità immobiliari edificate a seguito dell ’ eseguito ampliamento dell'originario edificio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle persone che per qualunque motivo si recheranno presso le suddette unità immobiliari. In particolare, il Giudice di seconde cure , dando atto che motivo di contesa tra le parti“è, in buona parte, l’interpretazione del contenuto della sentenza appellata”, ossia la specificazione se la modalità di esercizio della servitù di passaggio costituita a favore del fondo di proprietà Bosio potesse ricomprendere anche i transiti degli occupanti delle porzioni di edificio aggiunte, ha respinto la doglianza delle appellanti in merito all’aggravamento della servitù a carico del loro fondo sulla scorta dei due motivi posti dal Tribunale a fondamento della decisione, rilevando: - che l’edificazione delle nuove unità abitative sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un aggravamento del peso imposto sul fondo servente, in quanto l’aggravamento della servitù ricorre laddove vi sia un mutamento della destinazione economica di un fondo, situazione, questa, non verificatasi nel caso di specie; - che la reali zzazione di due nuove unità (non ancora occupate e di modesta metratura) non può considerarsi in contrasto con la possibilità di valorizzazione del fondo dominante. Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -5- Ne è derivato, di conseguenza, il rigetto della richiesta di riconoscimento dell’indennitàin danno dell’appellato. 8. Le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interpongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, formulando due motivi di gravame. 9. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 10. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 345 comma 2 e 380bis.1 c.p.c. 11. Entrambe le parti hanno presentato memorie in prossimità dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo le ricorrenti denuncia no la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 disp. att. c.c. in relazione all’art. 360 co 1° n. 5 c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto decisivo del quale si lamenta l’omesso esame è rappresentato dalle risultanze di una CTU espletata in altro giudizio pendente presso lo stesso Tribunale tra altre parti ( la CTU geom. Mombelli). In particolare, mancando di esaminare la suddetta relazione tecnica, la cui richiesta di ingresso in causa era stata formulata con l’atto di appello, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la destinazione agricola del fondo dominante all’epoca della costituzione della servitù. 2. – Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co 1° n. 4 c.p.c. “per avere il giudice d’appello omesso di motivare sulla richiesta avanzata dalle appellanti, in atto di citazione d’appello, in via ulteriormente preliminare”, adducendo un vizio di motivazione della sentenza sulla Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -6- ammissibilità/rilevanza del documento (la consulenza tecnica di cui al primo motivo di ricorso). 3. - I due motivi presentano uno stretto rapporto di connessione, posto che entrambi sono volti a censurare la mancata introduzione/valutazionein giudizio da parte della corte di meritodi una CTU espletata in una causa che vede le sigg.re Bosio e Bianchi contrapposte ad altre parti, ma riguardante gli stessi luoghi. Secondo le ricorrenti la mancata pronuncia sull’ammissione della CTU geom. Mombelli svolta in altro giudizio (ancora sub judice) avrebbe prodotto vizi di motivazione della sentenza per la mancata pronuncia sull’ammissione di tale mezzoistruttorio e, prima ancora, il difetto di omessa motivazione sul fatto storico emergente da tale documento e asserito decisivo – la destinazione agricola del fondo all’epoca di costituzione della servitù (e, dunque, il successivo cambio di destinazione del fondo dominante) – che avrebbe dovuto portare ad un diverso esito in ordine all’aggravio della stessa, posto che la corte locale ha esclusola presenza di cambi di destinazione. 4.- I motivi risultano infondati per le ragioni di seguito illustrate. 5. - La doglianza rivolta alla sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. cc. non articola con chiarezza il rapporto tra le norme assunte violate e le conseguenze della ricaduta di tale violazione nel quadro del vizio lamentato, posto che la sentenza impugnata non presenta anzitutto una motivazione carente o omessa, tale da rendere impossibile la verifica del percorso argomentativo del giudice a quo . La giurisprudenza di legittimità è infatti ferma nel ritenere che la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità solo se essa sia a tal punto illogica ed incongrua da non Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -7- consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione finale e se sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come il contenuto minimo di cui deve essere dotata una sentenza (ad es., Cass. n. 8344/2021). Se la censura del motivo di appello è da ravvisarsi nella nullità della sentenza per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. , va rilevato in primo luogo che il fatto addotto (la pretesa destinazione agricola del fondo dominante all’epoca della costituzione della servitù) non ha formato oggetto di discussione tra le parti. Tale circostanza è rilevata dal controricorrente (che nelle conclusioni del giudizio di appello, riportate in motivazione, si era opposto all’ingresso nel processo di documenti e allegazioni nuove), ma è anche ammessa dal le stesse ricorrenti, che elevano la mancata ammissione della CTU Mombelli nel giudizio di appello ad oggetto del secondo motivodi ricorso. In secondo luogo, il fatto non presenta neppure il carattere della decisività. Nel caso di specie, risulta pacifico che la servitù è stata costituita in favore di unità immobiliari già presenti sul fondo dominante all'epoca della sua costituzione e che dunque la stessa fosse destinata a soddisfare esigenze di tipo residenziale. Il punto nodale della controversia attiene infatti all’estensione della servitù “in rapporto alla costruzione, sul fondo dominante, di due nuove unità edificate in sopraelevazione all’originario edificio”(come si legge a pag. 8 della sentenza). Come rilevato dal controricorrente, la circostanza è esplicitamente ammessa dalle stesse ricorrenti, che a pag. 4 del ricorso dichiarano che, nel costituirsi in giudizio, nulla intendevanoopporre, come nulla Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -8- avevano maiopposto, “ all'esistenza di un diritto di servitù che contemplasse il passaggio pedonale e carraio in favore delle unità immobiliari originariamente di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che quindi comprendesse la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di transitare a piedi con automezzi e attraverso il cancello in proprietà alle convenute sul mappale 117”. Incongruente risulta pertanto l’affermazione delle ricorrenti che si legge a pag. 14 del ricorso, ossia che il giudice di appello “omettendo di attribuire al fondo dominante la di esso effettiva naturale destinazione (che è quella agricola)ha impropriamente statuito per l'effetto, producendo alla propriet à [OSCURATO:PERSONA],attraverso la legittimazione di un traffico pedonale e carraio assai gravoso, un indebito pregiudizio ” , posto che la servitù era nata per sopperire ad esigenze di transito con autoveicoli, funzionale ad un fondo edificatoe non certo al solo passaggio di mezzi agricoli per la coltivazione dello stesso. Parimenti priva di pregio è la tesi delle ricorrenti che il (presunto) mutamento di destinazione del fondo determinerebbe automaticamente un aggravio della servitù. L’aggravamento della servitù che cagiona un apprezzabile pregiudizio attuale o potenziale, da determinarsi caso per caso, costituisce anzitutto un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (Cass. n. 2372/1995; n. 19182/2003).Questa Corte (Cass. n. 40319/2021; n. 11661/2018) ha comunque statuito che, in tema di servitù di passaggio “ non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -9- che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù”. Nella sentenza de qua, la Corte di merito ha condiviso l'argomentazione del primo giudice in forza della quale la realizzazione di due nuove unità (non ancora occupate e di modeste metrature) non può considerarsi in contrasto con la possibilità di valorizzazione del fondo dominante, ritenendo quindi che l’ampiezza della servitù riguarda le unità abitative erette originariamente dal Bosio e quelle edificate in epoca successiva. Non offre infine un decisivo addentellato alla difesa delle ricorrenti, come le stesse vorrebbero, l’argomentazione del giudice di appello , operata sempre per relationem alla motivazione della decisione di prime cure, che nella specie non vi è stato mutamento della destinazione dei fondi . Questa affermazione, anzichè destinata ad essere sconfessata dalla assserita trasformazione del fondo da agricolo a residenziale, conferma che la Corte di Appello bresciana ha evidentemente ritenuto che nessuna mutazione delmodo originario di esercizio della servitù a vantaggio del fondo dominante potesse essere configuratanel caso di specie. 6.- Q uanto , più specificamente, al secondo motivo , va subito rilevato che la denuncia di violazione della norma impugnata appare fuori contesto. Il vizio exart. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando la pronunzia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -10- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3189/2020). Ipotesi questa certamente non ravvisabile nella fattispecie, nella quale, sotto l’egida della norma denunciata come violata, le ricorrenti prospettano la mancata pronuncia della Corte distrettuale sulla ammissione in giudizio della CTU Mombelli. Costituisce altresì principio pacifico e noto nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il giudice è libero di utilizzare provee risultanze istruttorie, anche raccolte in altro processo, con mero valore indiziario (dovuto per di più al fatto che la CTU Mombelli è stata depositata in un giudizio che non vede presenti le stesse parti in causa),ma non è tenuto a dare conto nella motivazione dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in f atto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (Cass.n. 29730 del Ric. 2017 n. 24893 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -11- 2020). Con il corollario, per di più, che il grado di specificità della motivazione della sentenza d'appello non è esigibile in misura maggiore di quanto non siano specifici i motivi di gravame (Cass.n. 5505/2015), che nella specie - come riconosce la sentenza (pag. 7) -non erano analiticamente individuati. Di conseguenza, n elle argomentazioni con cui la pronunciaimpugnata ha risolto il merito della lite è sostanzialmente implicito il giudizio di irrilevanza della prova, non occorrendo una motivazione esplicita o un ulteriore provvedimento di rigettoal riguardo. 7.-Il ricorso va in conclusione respinto. 8.- A seguito del rigetto , in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. Le spese devono essere distratte in favore del procuratore di questi, dichiaratosi antistatario. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.Spese distratte in favore del difensore. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d