CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 35860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14498/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) SPA, sedente in Rozzano, in persona dei consiglieri delegati pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Caroncini 51, presso lo studio del secondo, il tutto come da procura a margine del controricorso in cassazione; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 1299/2015,depositata il 31/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore g enerale ha chiesto la declaratoria d’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni IRES ed IRAP 2005 delle società DHL [OSCURATO:PERSONA] (Italy) e DHL [OSCURATO:PERSONA] (Italy), rettifica poi estesa alla capogruppo consolidante DHL Holding (Italy) [OSCURATO:SOCIETA] consolidata DHL [OSCURATO:PERSONA] avviava giudizio mediante impugnazione del relativo avviso di accertamento, che vedeva la contribuente vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio di merito. L’Agenzia, quindi, propone il ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si costituiva a mezzo di controricorso per resistere all’impugnazione. 2. Con memoria 29 maggio 2019 la contribuente dichiarava di essersi avvalsa, con domanda depositata il 27 maggio 2019, della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.119, convertito con l. 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo la stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto pari ad € 85.849,60. L’Agenzia a sua volta in data 21 ottobre 2022 con apposita memoria, prendendo atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, ha chiesto la declaratoria di estinzione. 3. Con memoria 14.12.2020 la contribuente ha richiesto la fissazione dell’udienza di trattazione per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, prendendo atto della mancata opposizione dell’Agenzia alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 2. In proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. 3. Venendo all'applicazione del principio enunciato alla controversia in esame, si rileva come la parte resistente abbia documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato gli importi dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. L'Agenzia ha depositato memoria in cui, prendendo atto dell’avvenuto pagamento, ha concluso per la declaratoria d’estinzione. 4. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; 5. Essendo estinta l’obbligazione tributaria a seguito del versamento dell’importo previsto dalla normativa relativa alla definizione agevolata sopra richiamata risulta, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di cessazione della materia del contendere. 6. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione. 7. Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo, ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del g