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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09681/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4099/2015 del ruolo generale, proposto DA I NFRANCA G ASPARE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56D19 C351 R), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1956, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71C66 E648 F) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68P04 C933 I), presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2267/34/2014 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Sezione distaccata di Catania), depositata l’11 luglio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 dicembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia (Sezione distaccata di Catania) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza n. 329/1/2011 della Commissione provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di liquidazione n. 29320100002780616 della somma di 25.200,00 €, oltre interessi (1.723,50 €) e sanzioni (7.560,00 €), emesso a seguito della revoca dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, essendo state riscontrate nell’unità immobiliare oggetto di compravendita le caratteristiche dell’immobile di lusso;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] notificava il 9/10/11 febbraio 2015 ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione, depositando, poi, in data 30 novembre 2022, memoria ex art. 380-bis.1., cod. proc. civ.;

3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 18 marzo 2015, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

4. con istanza del 29 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, co. 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando la relativa domanda di definizione agevolata della controversia, presentata in data 22 maggio 2019, munita di ricevuta telematica di ricezione della stessa, nonché della quietanza di versamento del 21 maggio 2019 dell’importo complessivamente dovuto, pari a 25.200,00 €, corrispondente al valore della controversia;

5. con istanza del 28 dicembre 2020, il ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza di trattazione per far dichiarare cessata la materia del contendere, ribadita con la citata memoria di cui all’art. 380- bis1. cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso dell'odierno ricorrente in primo grado era stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data antecedente all'entrata in vigore del citato d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018 e che alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il giudizio non si era concluso con pronuncia definitiva;

2. ai sensi dell’art. 6, co. 1, del citato d.l.

«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

3. la documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della presente controversia, ai sensi dell'articolo dell’art. 6, commi 1, 8, 10 e 13 del citato decreto, giacchè: a. la causa era da ritenersi essere stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza di definizione agevolata, munita della prova del versamento della somma di cui all’art. 6, co. 1, del menzionato decreto, presentata prima del 31 maggio 2019; b. la predetta istanza non risulta essere stata respinta entro il 31 luglio 2020; c. le parti non hanno presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020, non potendo ritenersi tale la richiesta dell’istante di fissare l’udienza al fine far dichiarare cessata la materia del contendere (cfr., ex multis , Cass. n. 3 5890/2022, Cass. n. 35860/2022);

4. non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721); 5.in ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733);

6. non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sen su sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) .

P .

Q .

M . la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4099/2015 del ruolo generale, proposto DA I NFRANCA G ASPARE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56D19 C351 R), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1956, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71C66 E648 F) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68P04 C933 I), presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2267/34/2014 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Sezione distaccata di Catania), depositata l’11 luglio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 dicembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia (Sezione distaccata di Catania) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza n. 329/1/2011 della Commissione provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di liquidazione n. 29320100002780616 della somma di 25.200,00 €, oltre interessi (1.723,50 €) e sanzioni (7.560,00 €), emesso a seguito della revoca dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, essendo state riscontrate nell’unità immobiliare oggetto di compravendita le caratteristiche dell’immobile di lusso; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] notificava il 9/10/11 febbraio 2015 ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione, depositando, poi, in data 30 novembre 2022, memoria ex art. 380-bis.1., cod. proc. civ.; 3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 18 marzo 2015, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso; 4. con istanza del 29 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, co. 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando la relativa domanda di definizione agevolata della controversia, presentata in data 22 maggio 2019, munita di ricevuta telematica di ricezione della stessa, nonché della quietanza di versamento del 21 maggio 2019 dell’importo complessivamente dovuto, pari a 25.200,00 €, corrispondente al valore della controversia; 5. con istanza del 28 dicembre 2020, il ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza di trattazione per far dichiarare cessata la materia del contendere, ribadita con la citata memoria di cui all’art. 380- bis1. cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso dell'odierno ricorrente in primo grado era stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data antecedente all'entrata in vigore del citato d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018 e che alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il giudizio non si era concluso con pronuncia definitiva; 2. ai sensi dell’art. 6, co. 1, del citato d.l. «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; 3. la documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della presente controversia, ai sensi dell'articolo dell’art. 6, commi 1, 8, 10 e 13 del citato decreto, giacchè: a. la causa era da ritenersi essere stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza di definizione agevolata, munita della prova del versamento della somma di cui all’art. 6, co. 1, del menzionato decreto, presentata prima del 31 maggio 2019; b. la predetta istanza non risulta essere stata respinta entro il 31 luglio 2020; c. le parti non hanno presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020, non potendo ritenersi tale la richiesta dell’istante di fissare l’udienza al fine far dichiarare cessata la materia del contendere (cfr., ex multis , Cass. n. 3 5890/2022, Cass. n. 35860/2022); 4. non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721); 5.in ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733); 6. non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sen su sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) . P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del
Sentenza Cassazione n. 09681/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris