CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 05310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4.6.2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Andria e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 21.4.2021 con cui era stata disposta nei confronti del D'Andria l'applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 452- octies (capo 1), e 110, 452-quaterdecies, 452-nonies cod. pen. (capo 2). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il D'Andria, tramite il proprio difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo di essi, si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., i vizi di violazione della legge penale in relazione agli artt. 416-452-octies cod. pen. e 110, 452-quaterdecies, 452-nonies cod. pen.; di violazione di norma processuale in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.; infine, di mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Si rileva, in particolare, che dal materiale probatorio in atti, costituito unicamente dal contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercettazione, prive di riscontri, non emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del D'Andria al reato associativo contestato né in ordine al suo ruolo di concorrente nei reati fine, relativi ad un'attività di traffico illecito di rifiuti. Quanto al primo aspetto, allega la difesa del ricorrente che le intercettazioni sono di contenuto generico ed equivoco, come tali inidonee ad integrare gravi indizi di colpevolezza; in tale quadro argomentativo, premessa l'illogicità di considerare, come contestato nel capo 1) di incolpazione, tutti i presunti componenti dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre al D'Andria) come promotori e/o organizzatori senza che vi fosse alcun soggetto con mansioni esecutive, si evidenzia che il ruolo del D'Andria è smentito da numerose intercettazioni fra il [OSCURATO:PERSONA] e lo Scarcia (di cui si riportano stralci), da cui emerge che nella programmazione della gestione illecita dei rifiuti (con riferimento alla scelta dei collaboratori, nonché delle tempistiche di smaltimento e dei luoghi di conferimento o stoccaggio dei rifiuti) costoro non coinvolgevano l'odierno ricorrente, al quale i predetti avevano affidato la «mera esecuzione materiale della "attività amministrativa" della società e la relativa corrispondenza, sulla base delle direttive che proprio i succitati programmavano e stabilivano». Analoghe considerazioni valgono, secondo il ricorrente, quanto ai reati fine, atteso che il Tribunale si era limitato ad effettuare un mero richiamo all'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p. Si censura, altresì, l'illogicità della motivazione dell'ordinanza del Riesame laddove questa ha individuato, quali elementi di riscontro delle intercettazioni, le attività di p.g. consistenti nel controllo di mezzi e documenti, oltre che nelle ispezioni di luoghi con sequestro di rifiuti nelle date specificamente indicate fra il 23.2.2019 ed il 28.10.2019, nonostante che, nelle medesime date, non si fosse mai verificata la presenza del D'Andria sui luoghi ove erano stati effettuati i sequestri né fosse emerso alcun collegamento, nemmeno telefonico, fra questi ed i destinatari dei sequestri. Infine, si lamenta che l'ordinanza non ha dato conto delle ragioni della mancata considerazione delle argomentazioni difensive e degli elementi probatori a favore dell'indagato sottoposti con la richiesta di riesame ed illustrati anche nei motivi nuovi ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., limitandosi a riproporre apoditticamente gli argomenti contenuti nel provvedimento coercitivo impugnato, il quale già aveva trascurato di esaminare gli elementi favorevoli al D'Andria. 2.2. Con un secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di valutazione della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, non essendo stato considerato che il ricorrente è persona con modesti precedenti penali oltre che privo di altre attuali pendenze giudiziarie; il che avrebbe dovuto indurre il Collegio ad escludere la configurabilità del reiterazione criminosa, a maggior ragione considerando che le condotte contestate risalgono ad oltre un anno addietro. Né ricorrerebbe l'esigenza di cui alla lett. a) dell'art. 274 citato, alla luce della conclusione delle indagini preliminari, né il pericolo di fuga. 2.3. Con un terzo motivo, si deducono, con riferimento agli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'apodittica esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari, anche eventualmente "rinforzati" dall'applicazione del braccialetto elettronico e dall'imposizione di divieti di comunicazione, a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari, senza indicare elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato denotanti l'inidoneità della misura domiciliare. Il P.G. ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è, nel suo complesso, inammissibile, in quanto meramente reiterativo delle corrispondenti doglianze formulate avanti al Riesame, rigettate con motivazione esente da vizi di legittimità, ed in quanto assolutamente generico, non avendo nemmeno prospettato quali elementi di prova e quali argomentazioni difensive sarebbero state indebitamente neglette dall'ordinanza impugnata; parimenti, la valutazione di inammissibilità consegue al rilievo che il ricorrente ha, sotto la formale prospettazione di vizi di legittimità, semplicemente articolato doglianze rivolte a sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie in chiave essenzialmente di merito. 1.1. Deve, in tale prospettiva, rilevarsi che l'ordinanza del Tribunale: a) ha richiamato l'ordinanza genetica custodiale con riferimento alla sussistenza della fattispecie associativa e del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., convalidandone l'impostazione argomentativa e rifacendosi alle fonti dalle quali scaturiva il quadro gravemente indiziario di colpevolezza, costituito dagli esiti di una complessa attività di indagine che, sulla base dei dati emergenti da una copiosa attività di intercettazione telefonica ed ambientale, nonché da una serie di sequestri, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, aveva consentito di accertare l'esistenza di una struttura associativa finalizzata a commettere plurime attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e la commissione di falsi in autorizzazioni amministrative. Al riguardo, è opportuno rilevare, per maggior chiarezza, che l'ordinanza genetica della misura custodiale ha descritto il collaudato metodo operativo dei sodali, che prevedeva la predisposizione di false autorizzazioni amministrative ed ambientali (donate, ossia realizzate sostituendo a copie di autorizzazioni vere, con numero seriale esistente ed intestate ad ignare società, le indicazioni relative alla società intestataria e i codici CER relativi alle tipologie di rifiuti smaltibili), da porre in visione alle ditte con le quali venivano instaurati i rapporti commerciali, al fine di stipulare contratti di conferimento di rifiuti. Il "gruppo", non disponendo di siti autorizzati per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, era, altresì collegato ad una rete di soggetti sparsi sul territorio salentino che avevano il compito di procurare, dietro compenso, la disponibilità di cave, capannoni o aree inutilizzate da adibire a discarica abusiva. I componenti dell'associazione, sempre secondo la ricostruzione in esame, disponevano, infine, anche di intermediari capaci di procurare i clienti (produttori di rifiuti) e di un certo numero di autisti di mezzi pesanti, disponibili ad effettuare trasporti e scarichi di rifiuti in condizioni di illegalità; risultava, ulteriormente, la disponibilità di conti correnti, necessari per ricevere i pagamenti dalle ditte conferenti, intestati ai medesimi associati ed alle società strumentalizzate per la commissione degli illeciti. La stessa ordinanza genetica, oggetto di richiamo da parte del Riesame, ha, inoltre, ampiamente argomentato in ordine agli elementi (in particolare, l'ampia mole di conversazioni intercettate) che sorreggevano la conclusione circa la piena consapevolezza di tutti gli indagati, ed in particolare del D'Andria, di operare nella piena illegalità in forma associata, con distribuzione di ruoli e con pieno affidamento reciproco;b) ha esaminato le censure difensive rivolte a contestare il ruolo di "organizzatore" del D'Andria, secondo le quali il predetto si sarebbe limitato ad eseguire le direttive del duo Scarcia - [OSCURATO:PERSONA], ed ha evidenziato che il ricorrente era una figura "infungibile" nell'ambito del sodalizio, essendo l'unico ad avere le competenze necessarie per gestire le trattative commerciali con le varie società che si proponevano per lo smaltimento dei rifiuti; era sempre l'odierno ricorrente, inoltre, ad occuparsi, in completa autonomia, della falsificazione della documentazione in modo che la società Ecoambiente & Scavi di [OSCURATO:PERSONA] potesse apparire come una società titolata allo smaltimento dei rifiuti; c) sempre con specifico riferimento al ruolo svolto dal D'Andria, ha annotato che questi si presentava come il "ragioniere" o l'amministratore" della Ecoambiente & Scavi e si relazionava con i titolari delle imprese con le quali avvenivano le contrattazioni, soprattutto quando occorreva fornire spiegazioni ed indicazioni che gli altri indagati non erano in grado di fornire e che avrebbero compromesso il buon esito della trattativa. L'ordinanza ha puntualizzato, in tal senso, come l'odierno ricorrente fornisse alle imprese interessate «dati autorizzativi, quotazioni di rifiuti ed un numero di telefono di linea fissa, di fatto collegato alla sua utenza mobile, ma creato ad hoc attraverso il web»; sempre il D'Andria «fissava il costo dei rifiuti, ben al di sotto delle quotazioni di mercato» (affermazione suffragata dal richiamo testuale di specifiche conversazioni) e si interfacciava, altresì, con gli intermediari, alla ricerca di ditte produttrici di rifiuti; d) ulteriormente, ha puntualizzato che l'indagato in parola provvedeva alla falsificazione delle autorizzazioni della Ecoambiente & Scavi, utilizzando società simili per nome ma dotate di un differente numero di partita Iva: anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata ha riportato specifiche conversazioni intercettate fra il D'Andria e [OSCURATO:PERSONA] (avvenute in data 29, 30 e 31.5.2019), al pari di altre conversazioni (n. 10199 del 3.6.2019) ritenute significative del fatto che il ricorrente si occupava anche della ripartizione dei profitti, attività nel corso della quale era proprio il D'Andria a fissare le "quote" spettanti a ciascuno (in particolare a Sperti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); l'ordinanza richiama, altresì, numerose altre conversazioni fra Scarcia e D'Andria che introducono discussioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti e prendono accordi con gli intermediari per l'individuazione di nuove aziende produttrici di rifiuti e di individuazione dei siti di stoccaggio; e) ha osservato che anche la circostanza che fra i sodali vi fossero stati momenti di frizione, come emergente da una conversazione citata dalla difesa (progr. n. 964 del 30.5.2019) risultava concretamente ininfluente, tenuto conto che si trattava di rapporti ben collaudati fra gli stessi: a tal fine, l'ordinanza ha richiamato conversazioni avvenute dopo tale data, nelle quali D'Auria e Scarcia programmavano di comune accordo di smaltire un rilevante quantitativo di rifiuti sversandolo in un lago, prendevano accordi con gli intermediari per l'individuazione di nuove aziende produttrici di rifiuti ed individuavano i siti di stoccagg io; f) infine, ha rilevato come in sede di interrogatorio di garanzia il D'Andria si fosse, sia pur legittimamente, limitato a negare gli addebiti, «non riuscendo però a fornire alcuna spiegazione alternativa alle molteplici conversazioni dalle quali emerge in maniera evidente il suo coinvolgimento». 1.2. A fronte di tale ampia e puntuale ricostruzione, di per sé aliena da manifesta illogicità o contraddittorietà così come da profili di violazione di legge, la difesa ha contestato, innanzitutto, che dalle conversazioni intercettate non emergerebbero gravi indizi né della partecipazione del D'Andria al reato associativo né del suo ruolo di concorrente nei reati fine, commessi nell'ambito del descritto traffico illecito di rifiuti. La censura è, da un lato, generica in quanto non si confronta con la specifica motivazione dell'ordinanza impugnata e, dall'altro, si palesa di impronta meramente fattuale, in quanto diretta a porre in discussione l'interpretazione delle risultanze emergenti dalle conversazioni captate al fine di ottenere una inammissibile rivalutazione di merito. 1.3. In proposito, va osservato che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364). Nel medesimo senso, va aggiunto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; cfr. anche Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640).1.4. Nella specie, l'ordinanza impugnata ha fornito una adeguata, pienamente legittima e, certamente, non manifestamente illogica né contraddittoria ricostruzione interpretativa delle conversazioni intercettate, che nel loro insieme, secondo il Tribunale del riesame, hanno contribuito a fornire una piana lettura dei fatti contestati all'odierno ricorrente, così delineando un quadro indiziario del tutto congruo rispetto alla misura adottata. Analogamente, alla luce degli elementi evidenziati dall'ordinanza impugnata, risultano meramente fattuali ed invadono inevitabilmente la sfera delle valutazioni di merito le censure con cui, da un lato, si opera una frammentazione e parcellizzazione delle risultanze a carico, riportando meri stralci di altre intercettazioni al fine di sostenere che la programmazione della gestione illecita dei rifiuti sarebbe stata appannaggio esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] e dello Scarcia, mentre il D'Andria avrebbe avuto un ruolo di «mera esecuzione materiale della "attività amministrativa" della società e la relativa corrispondenza sulla base delle direttive che proprio i succitati programmavano e stabilivano»: tanto alla luce delle articolate valutazioni contenute nel provvedimento impugnato e sorrette da puntuali richiami agli elementi di indagine acquisiti. Le stesse considerazioni valgono, con ogni evidenza, anche laddove si allega l'inconferenza degli elementi di riscontro delle intercettazioni, indicati nelle attività di p.g. di controllo di mezzi e documenti, oltre che nelle ispezioni di luoghi con sequestro di rifiuti nelle date specificamente indicate fra il 23.2.2019 ed il 28.10.2019, per il fatto che in tali date non si fosse verificata la presenza del D'Andria sui luoghi ove sono stati effettuati i sequestri né risultasse alcun collegamento fra questi ed i destinatari dei sequestri. 1.5. Quanto alla asserita illogicità di considerare, come contestato nel capo 1) di incolpazione, tutti i presunti componenti dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre al D'Auria) come promotori e/o organizzatori senza alcun soggetto con mansioni esecutive, va detto che la qualità di "promotore" o di "organizzatore" è stata ricollegata a concreti elementi, puntualmente illustrati, indicativi del ruolo ritenuto effettivamente svolto dal ricorrente, evidenziandosi come la sua condotta fosse strutturalmente essenziale all'organizzazione dell'associazione, mediante l'assunzione di funzioni decisionali e di coordinamento dell'attività, oltre che rivolte ad assicurare la funzionalità delle strutture. In una convergente prospettiva, va, altresì, ricordato che, in tema di associazione per delinquere, «la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti» (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Rv. 274816 - 03; Sez. 1, n. 47741 del 29/11/2017 - dep. 19/10/2018, Rv. 274369). 1.6. Quanto, infine, alla censura di non aver dato conto delle ragioni della mancata considerazione delle argomentazioni difensive e degli elementi probatori a favore dell'indagato, indicati nella richiesta di riesame e posti, altresì, alla base dei motivi nuovi ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., va dato atto che tali argomentazioni e tali elementi - anche al di là del loro richiamo meramente generico, il che già di per sé solo determinerebbe l'inammissibilità del motivo - fanno riferimento alle stesse doglianze reiterate nell'odierno ricorso ed agli stralci di conversazioni intercettate parimenti riproposte nel ricorso di legittimità; argomenti ed elementi che, in realtà, il Tribunale ha mostrato di considerare, ritenendoli affatto risolutivi e contrapponendovi le altre conversazioni e gli altri elementi sopra sunteggiati, sui quali, con motivazione ancora una volta non illogica ed esente dai vizi prospettati, ha ritenuto di poter radicare la propria motivata conclusione circa la correttezza della prospettazione accusatoria ed il fondamento della misura cautelare. 2. Quanto al secondo motivo - con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari del caso concreto - non essendo stato considerato che il ricorrente è persona priva di altre attuali pendenze e con modesti precedenti, inidonei a configurare un pericolo di reiterazione anche in quanto le condotte contestate risalgono ad oltre un anno addietro -, va osservato che esso è inammissibile, in quanto meramente assertivo e generico, non confrontandosi con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, esente da censure di legittimità, che: a) ha richiamato, facendole proprie, le considerazioni dell'ordinanza genetica che aveva sottolineato le allarmanti modalità dei fatti, alla luce della stabile partecipazione al sodalizio criminoso e del ruolo organizzativo rivestito dal D'Andria, modalità denotanti professionalità nella consumazione di delitti in materia ambientale ed assoluta spregiudicatezza; b) ha rilevato la doppia presunzione (relativa) in materia cautelare che riguarda i reati ex artt. 416 e 452-quaterdecies cod. pen., riallacciandosi al principio secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo: cfr. Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280452-01; c) ha evidenziato i precedenti per truffa, bancarotta fraudolenta e ricettazione riportati dal D'Andria, ritenendoli, con valutazione immune da censure di legittimità, tali da lumeggiare negativamente la personalità dell'indagato; c) ha affermato che la concretezza ed attualità del periculum libertatis derivava, nella specie, anche dal fatto che, ancora nel primo trimestre del 2021, il D'Andria aveva intrattenuto rapporti commerciali con la Ecotek s.r.I., impresa operante nel settore del recupero di rifiuti non pericolosi, di cui è responsabile tecnico [OSCURATO:PERSONA], indagato nel medesimo procedimento, ed ha, infine, aggiunto che le attività di traffico illecito di rifiuti erano state solo semplicemente sospese in occasione dei sequestri e che l'indagato neppure ha mostrato una qualche forma di resipiscenza, limitandosi a negare anche ciò che risultava evidente dal compendio probatorio. Quanto alla dedotta insussistenza del pericolo di fuga, si deve affermare la non rilevanza della questione, atteso che il fondamento della misura cautelare non è stato ravvisato in tale specifico pericolo, ma in quello di reiterazione criminosa, non disgiunto da quello di inquinamento probatorio (profilo, quest'ultimo, su cui si è parimenti soffermata in modo compiuto l'ordinanza genetica, oggetto di legittimo richiamo da parte del provvedimento del Tribunale; a fronte dell'unitario tessuto motivazionale dei provvedimenti citati, le doglianza del ricorrente sono, anche sotto tale ultimo aspetto, del tutto generiche). 3. Il terzo motivo, relativo all'illegittima ed immotivata esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari, anche eventualmente "rinforzati" dall'applicazione del braccialetto elettronico e dall'imposizione di divieti di comunicazione, a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari, risulta, non diversamente dai precedenti, inammissibile in quanto generico e meramente assertivo, non tenendo conto di quanto sopra detto e, altresì, della specifica motivazione espressa dall'ordinanza, che ha valorizzato la particolare spregiudicatezza dimostrata dal prevenuto, la sua assenza di resipiscenza, nonché l'impossibilità di fare affidamento sulla spontanea osservanza delle prescrizioni. In tale prospettiva, dunque, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463-01; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762-01). Nella specie, deve aggiungersi che il Tribunale ha, comunque, addotto una specifica motivazione anche in punto di inidoneità della misura degli arresti domiciliari "rinforzata" mediante l'applicazione del braccialetto elettronico, avendo rilevato come tale strumento, pur consentendo di monitorare costantemente la presenza dell'indagato nel perimetro della propria abitazione, non avrebbe potuto comunque garantire il rispetto delle altre prescrizioni connesse alla misura, la cui violazione avrebbe favorito la commissione di altri delitti della stessa specie. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, onde, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile