CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola in Liquidazione coattaamministrativa, con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso il decreto rep. n. 3382/2020 del Tribunale di Modena,depositato il 21.10.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] agricola si insinuò al passivodella liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] Societàcooperativa agricola, vantando – per quanto qui interessa – iNumero registro generale 29706/2020Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 23727/2026Data pubblicazione 21/07/2026seguenti crediti: € 380.000 a titolo di «finanziamento fruttiferosocio»; € 1.238.689,10 a titolo di «crediti commerciali pervendita suini».A fronte del diniego da parte del commissario liquidatore,[OSCURATO:SOCIETA]. presentò ricorso al Tribunale di Modena che, in parzialeaccoglimento dell’opposizione (e sempre per quanto qui ancoradi interesse), ammise al passivo i due predetti crediti, ma qualicrediti postergati rispetto al pagamento dei creditorichirografari, ritenendo applicabile l’art. 2467 c.c.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentatoricorso per cassazione articolato in due motivi.La procedura concorsuale si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione dell’art. 2467 c.c.».Secondo la ricorrente, l’art. 2467 c.c., dettato nell’ambitodella disciplina delle società a responsabilità limitata, non puòessere applicato alle società cooperative e, anche qualora siritenesse astrattamente possibile tale applicazione analogica, lanecessaria eadem ratio non sarebbe riscontrabile «nellaspecifica fattispecie», ovverosia alla luce del concretoconseguenza, sostiene la ricorrente, il tribunale non avrebbedovuto ammettere al passivo il credito in postergazione, ma conil richiesto privilegio dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. o, in subordine,quantomeno in via chirografaria.Numero registro generale 29706/2020Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 23727/2026Data pubblicazione 21/07/20261.1. Il motivo è fondato nei termini e nei limiti di seguitoesposti.1.1.1. Si deve considerare una consolidata acquisizionedella giurisprudenza di legittimità – alla quale si richiama anchela motivazione del decreto qui impugnato – l’affermazione «chela ratio del principio di postergazione del rimborso delfinanziamento dei soci, dettato dall’art. 2467 cod. civ. per lesocietà a responsabilità limitata, consiste nel contrastare ifenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”,determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione alrischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’entecollettivo nella forma del finanziamento anziché in quella delconferimento; e tale ratio … è compatibile anche con altre formesocietarie, come desumibile … dall’art. 2497-quinquies cod. civ.,visto che siffatta norma ne estende l’applicabilità aifinanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte dichi vi eserciti attività di direzione e coordinamento» (Cass. n.16291/2018, che riprende e sviluppa quanto già anticipato daCass. n. 14056/2015).È stato quindi affermato che la postergazione puòriguardare anche i finanziamenti dei soci alle società per azioni,previa «verifica di somiglianza della condizione concreta» in cuisi trova, dal punto di vista della sua organizzazione, unadeterminata società per azioni, potendosi affermare l’identità diratio «tutte le volte che l’organizzazione della società finanziataconsenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelledi cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell’art.2476 cod. civ.; e dunque di informazioni idonee a far apprezzarel’esistenza (art. 2467, secondo comma) dell’eccessivo squilibriodell’indebitamento della società rispetto al patrimonio nettoNumero registro generale 29706/2020Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 23727/2026Data pubblicazione 21/07/2026ovvero la situazione finanziaria tale da rendere ragionevole ilricorso al conferimento, in ragione delle quali è posta, per ifinanziamenti dei soci, la regola di postergazione» (così, ancora,Cass. n. 16291/2018, cit.).1.1.2. Una volta stabilito che la disciplina contenutanell’art. 2467 c.c. non è dettata per il tipo sociale, ma per lecaratteristiche organizzative, che – sebbene non naturali deltipo – possono essere presenti anche in altre forme sociali, nullaesclude l’applicabilità di quella disciplina anche alle cooperative.Non sono infatti decisivi, al fine che qui interessa, aspettiquali il rinvio alla disciplina delle società per azioni contenutonell’art. 2519, comma 1, c.c., lo scopo mutualistico, lavariabilità del capitale sociale, la tendenziale parità di voto tra isoci in assemblea e il tetto massimo alla quota di partecipazioneal capitale di ciascun socio. L’unico profilo rilevante e sul qualeconcentrare l’indagine è se «l’organizzazione della societàfinanziata consenta al socio di ottenere informazioniparagonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di unas.r.l.»In tal senso, deve ritenersi ormai superato l’orientamentoespresso in altro precedente di questa Corte (Cass. n.10509/2016), basato innanzitutto sulla contraria opinione dellainapplicabilità dell’art. 2467 c.c. al di fuori del tipo sociale s.r.l.(dovendosi peraltro rilevare che in quel caso si trattava difinanziamenti a società cooperativa effettuati in applicazionedella legge n. 49 del 1985, «legge Marcora», come novellatadall’art. 12 della legge n. 57 del 2001, ovverosia dell’erogazioneindiretta di denaro pubblico, tramite l’intermediazione diNumero registro generale 29706/2020Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 23727/2026Data pubblicazione 21/07/2026apposite società finanziarie; il che costituì un’autonoma econdivisibile ratio per la negazione della postergazione).Del resto, poco dopo quella decisione, intervenne illegislatore, con l’art. 1, comma 239, della legge n. 205 del 2017,in forza del quale «L’articolo 2467 del codice civile non si applicaalle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestitosociale». È evidente che l’esplicita previsione di un esonero dallapostergazione limitato al «prestito sociale» non avrebbe alcunaragion d’essere, qualora l’art. 2467 c.c. fosse assolutamenteinapplicabile al di fuori del tipo «società a responsabilitàlimitata» e, in particolare, alle società cooperative.1.1.3. Sul solco di tale consolidato orientamento ha intesoporsi anche la decisione qui impugnata, che ha ammesso icrediti della socia [OSCURATO:SOCIETA]. al passivo della cooperativaITALCARNI, ma postergati rispetto ai creditori chirografari.Sennonché, la decisione non può essere condivisa econfermata, perché è mancato il necessario accertamento sullecaratteristiche organizzative della società finanziata, premessanecessaria a quella «verifica di somiglianza della condizioneconcreta» rispetto al modello della società a responsabilitàlimitata che è il presupposto per l’applicazione analogica dell’art.2467 c.c.Oltre al presupposto oggettivo dell’«eccessivo squilibriodell’indebitamento rispetto al patrimonio netto» (che non èmesso in discussione dalla ricorrente), il Tribunale di Modena haevidenziato come [OSCURATO:SOCIETA]. «avesse a disposizione qualificateinformazioni sulla difficile situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]».Ma ciò che rileva, ai fini dell’applicabilità analogica dell’art. 2467c.c., non è lo stato soggettivo di conoscenza dell’eccessivoNumero registro generale 29706/2020Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 23727/2026Data pubblicazione 21/07/2026indebitamento in capo al socio che effettua il finanziamento allasocietà, bensì il dato oggettivo della struttura sociale, che rendepossibile – e, per così dire, fisiologica – quella conoscenzasecondo l’organizzazione data. Infatti l’effettiva conoscenza nonè un elemento della fattispecie descritta nella disposizione cheprevede la postergazione (per l’affermazione che «l’effetto dellapostergazione è automatico, non dipendendo da unaconoscenza effettiva dello stato della società o dall’intenzionedelle parti», v. Cass. n. 12994/2019).Sulle caratteristiche organizzative di [OSCURATO:PERSONA] Societàcooperativa agricola non si sofferma il alcun modo il decreto delTribunale di Modena ed entro questo limite risulta fondato ilprimo motivo di ricorso: non nella parte in cui contesta, intermini generali, l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. al tipo sociale«cooperativa», bensì nella parte in cui si duole che il giudice delmerito non abbia esplorato la sussistenza della eadem ratio«nella specifica fattispecie», in rapporto alle caratteristicheorganizzative concrete della singola società cooperativafinanziata.2. Il secondo motivo censura il decreto, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.».Il motivo si concentra, in particolare, sulla postergazionedel credito di € 1.238.689,10 vantato a titolo di «crediticommerciali per vendita suini», con riferimento al quale iltribunale ha ritenuto che un «ritardato pagamento convenutoad oltre 250 giorni» integrasse una forma di finanziamentodispone che sono postergati i finanziamenti dei soci «in qualsiasiNumero registro generale 29706/2020Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 23727/2026Data pubblicazione 21/07/2026forma effettuati». Secondo la ricorrente, tale statuizione delgiudice del merito non sarebbe sorretta da una effettivamotivazione, bensì da una motivazione che – riducendosi allamera citazione di un proprio precedente pronunciato in altroprocedimento – rimarrebbe al di sotto del «minimocostituzionale» sindacabile anche in sede di legittimità (Cass.S.u. n. 8053/2014).2.1. In virtù dell’accoglimento, sia pure per quanto diragione, del primo motivo, che riguarda entrambi i creditiammessi al passivo, questo secondo motivo – che riguardainvece uno soltanto dei crediti – risulta assorbito, dovendo ilgiudice del merito procedere comunque ad un nuovoaccertamento dei presupposti concreti della postergazione.Tuttavia, è anche opportuno precisare che l’astratta tesiesposta dalla ricorrente non può essere condivisa nella misurain cui sottintende che la fornitura di merce da parte del sociocon un’anomala e prolungata dilazione nel tempo dei pagamentinon possa mai integrare gli estremi un finanziamento rilevanteai sensi dell’art. 2467 c.c. Il già chiaro tenore letterale delladisposizione di legge («in qualsiasi forma effettuati») è stato,infatti, correttamente interpretato nel senso che esso noncomprende soltanto i «contratti di credito», ma può estendersianche ad altre fattispecie, quali, ad esempio, la sistematicaomessa o ritardata riscossione di crediti commerciali (Cass. n.3017/2019), il rilascio di garanzie (Cass. 30054/2023) o lamancata riscossione dei crediti per canoni di locazione (Cass. n.13672/2026).3. Si impone, pertanto l’accoglimento del primo motivo diricorso, per quanto di ragione, come sopra motivato, conNumero registro generale 29706/2020Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 23727/2026Data pubblicazione 21/07/2026assorbimento del secondo, con conseguente cassazione deldecreto impugnato e rinvio al medesimo Tribunale di Modena,per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Il giudice del rinvio si atterrà al seguente, qui ribadito,principio di diritto: «L’art. 2467 c.c., che prevede lapostergazione dei crediti da finanziamenti in qualunque formaconcessi dal socio alla società in un momento in cui risulta uneccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonionetto oppure una situazione finanziaria della società nella qualesarebbe stato ragionevole un conferimento, si applica anche atipi sociali diversi dalla società a responsabilità limitata – e, inparticolare, anche alla società cooperativa – ma solo qualora lecaratteristiche organizzative di queste società, da accertare inconcreto, siano tali da consentire al socio di ottenereinformazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre ilsocio di una s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 cod. civ.». P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diModena, in diversa composizione, anche per decidere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del26.5.2026.Il Presidente