CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 15931/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25023/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3A S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. Staccata di [OSCURATO:PERSONA], Sez. 7, n. 801/7/2021, depositata il 18 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’intimazione con la quale il Comune di Melito di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento dell’importo di euro 11.908,00 a titolo di TARI 2015. 2. Con la sentenza n. 1809/2017, depositata il 27.04.2017, l’adita CTP ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessive €. 500,00. 3. La contribuente ha proposto appello e con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Calabria ha dichiarato l’appello inammissibile e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali. 4. La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a due motivi. 5. Il Comune di Melito di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. In data 1.4.2025, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia. Ragioni della decisione 1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame del motivo di ricorso. 2. La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. Ed infatti, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016). La rinuncia depositata dalla società contribuente soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c. per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. Osserva il Collegio che, posto che la parte ricorrente ha formalizzato la propria rinunzia in ragione di un fatto sopravvenuto (il raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti in data 14 marzo 2024), tenuto conto del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite. 3. In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso nella camera