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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 aprile 2021

Cassazione n. 27359/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2639-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2727/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della V.F.

Italia in relazione al pagamento del "contributo di ingresso" conseguente alla cessazione del rapporto di agenzia.

La V.F.

Italia ha resistito con controricorso.

Con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso con contestuale accettazione della V.F.

Italia..

Ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).

Ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Nella specie, l'atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del contro ricorrente.

Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunk statuizione sulle spese.

P.Q.

M .

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2639-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2727/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della V.F. Italia in relazione al pagamento del "contributo di ingresso" conseguente alla cessazione del rapporto di agenzia. La V.F. Italia ha resistito con controricorso. Con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso con contestuale accettazione della V.F. Italia.. Ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nella specie, l'atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del contro ricorrente. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunk statuizione sulle spese. P.Q. M . Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data