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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22155/2026

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dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, inpersona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.3949/2025, pubblicata in data 16 febbraio 2025, notificata, con la quale èNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la pronuncia n.405/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo– Sezione Settima, pubblicata il 24 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).2.

In data 22.12.2020, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento n.TA603A100903/2020, nel quale contestava l’indebita detrazione di I.V.A.per l’importo complessivo di euro 245.907 in relazione ad un imponibile dieuro 1.117.760, eseguita, nella prospettazione dell’Ufficio, medianteutilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti,nell’ambito di un più vasto sistema riconducibile ad uno schema di c.d.“frode carosello”.3.

Avverso il predetto avviso di accertamento proponeva ricorso lasocietà davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara.4.

Il giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso eannullava il citato avviso di accertamento, con sentenza emessa il21.04.2022, recante la seguente motivazione: «… Osserva il Collegio che aiNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026fini dell’accertamento della consapevolezza da parte della ricorrente dellanatura irregolare delle operazioni effettuate dalle società venditrici dicarburante ed intermediarie tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la ricorrente stessa,occorre esaminare se quest’ultima avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenzadi un medio imprenditore, accorgersi della irregolarità delle operazioni difornitura e della soggettiva inesistenza delle operazioni stesse.Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità:«Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è oneredell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare indeduzione il costo ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse daun cedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la provache il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesseo potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocataa fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in unafrode.

La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzionisemplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che,al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente è stato posto nelladisponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sulmercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggettoformalmente cedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evasol'imposta o compiuto una frode.” (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5873).Secondo tale principio di diritto, da cui questo giudice non ha motivo didiscostarsi, deve ritenersi che l’Ufficio non ha fornito sufficienti indizi sullaconoscenza o conoscibilità della fraudolenza delle operazioni commessedalle società intermediarie che avevano ceduto i carburanti alla ricorrente.A tal proposito va detto, infatti, che le operazioni furono concluse per iltramite di un professionista, l’Arch.

Marchionne, di fiducia della ricorrente,Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026e che il prezzo del carburante era certamente vantaggioso, ma non tantoda far apparire sospette le operazioni stesse di vendita.Se la riduzione del prezzo era, infatti, del 19,47 per cento rispetto alprezzo di mercato, l’acquisto delle partite di carburante a tale piùvantaggioso prezzo aveva consentito alla ricorrente di otteneresuccessivamente, attraverso una contrattazione, un analogo e pressochéidentico sconto da parte della rinomata compagnia [OSCURATO:PERSONA], comeampiamente documentato dalla ricorrente stessa.

Tutto questo induce aritenere, dunque, che la riduzione di prezzo operata dalle intermediariefosse in linea con le regole del libero mercato e tale quindi da non destaresospetti nella ricorrente sulla liceità degli acquisti.La circostanza che le società venditrici non avessero poi versato l’IVAall’Erario non poteva essere conosciuta dalla ricorrente stessa, alla qualenon può imputarsi, dunque, alcuna irregolarità.

Deve pertanto ritenersi chel’Ufficio, cui incombeva il relativo onere, non abbia dato prova dellaconoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente della condotta illecitaposta in essere dalle società intermediarie per evitare di versare l’IVA, chela ricorrente aveva, da parte sua, regolarmente pagato.

Ne consegue chedeve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente alla detrazione dell’IVAversata e alla deduzione dei costi relativi».5.

In sostanza, dunque, il giudice di primo grado non riteneva assoltol’onere della prova a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordine alprofilo soggettivo della consapevolezza/colpa in capo alla contribuente inmerito al sistema fraudolento sotteso al circuito di emissione/utilizzazionedelle fatture, fondando tale esclusione sulla congruità del prezzo pagatodalla società rispetto al presso medio del carburante – tale da impedirel’insorgere di sospetti – e sulla assistenza di professionista a supporto dellefasi di trattativa/gestione dei rapporti commerciali.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/20266.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entratedavanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l’Abruzzo.7.

Con sentenza pubblicata il 24.0.2023, il giudice di appello accoglievail gravame.8.

La Corte regionale, al contrario di quello di primo grado, reputavaconvincenti, significativi e univoci gli elementi di prova forniti dall’Ufficio,ritenendo che gli stessi fossero tali da dimostrare se non la consapevolepartecipazione al complesso meccanismo fraudolento facente capo a piùimprese inserite nel sistema “carosello” descritto dall’Agenzia, almeno lamancanza di diligenza «minima» da parte della ricorrente ed evidenziandoil diverso atteggiarsi dell’onere probatorio nel caso di meccanismifraudolenti basati su emissione/fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti, rispetto a come, invece, ritenuto dalla CTP: «La Corte di GiustiziaTributaria di II grado dell'ABRUZZO Sezione 7, esaminati gli atti di causa,vista la documentazione allegata, valutata la normativa da applicare, ritienedi accogliere l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], Ufficio diPescara, condannando la Società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dientrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in€. 4.000,00 e quanto al secondo grado in €. 8.000,00 oltre accessori dilegge se dovuti.[OSCURATO:PERSONA] intende soffermarsi sulle prove e circostanze addotte nell’attodi appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, osservando che le stesseappaiono fondate, nonché circostanziate, comportando di conseguenza latotale riforma di quanto statuito dal primo Collegio che in modo superficialeha considerato gli elementi probatori dell’Ufficio peraltro non smentiti daparte ricorrente.Infatti, ad esempio in caso di avviso di rettifica della dichiarazione Iva,conseguente all'accertamento che il contabile e finanziaria, maNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026corrispondenti ad acquisti effettuati partecipando direttamente adun'organizzazione d'imprese creata allo scopo di evadere il tributo colsistema comunemente noto della « frode carosello» o, quanto meno,avvantaggiandosi consapevolmente dei risultati di tale organizzazionefraudolenta, è sufficientemente motivato mediante il richiamo dei dati edelle notizie raccolti dall'ufficio direttamente o per mezzo della poliziatributaria, spettando al giudice tributario di merito la valutazione dellasussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizimotivanti l'atto medesimo, sia singolarmente che nel loro complesso.Quando egli ritenga, in base a deduzioni logiche di ragionevoleprobabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sonosufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa- con riguardo, nel caso delle «frodi carosello», all'esistenzadell'organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuenteo, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi dellafrode con danno dell'erario - la domanda dell'amministrazione deve ritenersiprovata e si sposta sul contribuente l'onere di provare documentalmente,nei modi indicati dalla legge, la spettanza della detrazione Cassazione civile,sez. trib., 23/02/2010, n. 4306.

Altresì, sempre in tema di i.v.a., nelle c.d.«frodi carosello», - fondate sul mancato versamento dell'imposta incassatada società "cartiere" a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimentiesenti, e successive rivendite anche attraverso l'interposizione di una o piùsocietà filtro (buffers) - il meccanismo dell'operazione e gli scopi che lastessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine dipraticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore dellibero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e laconsapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale,con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancitoNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, l'i.v.a. assoltadal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtronon è detraibile ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, anchese le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relativefatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrinoperfettamente regolari (Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2010, n. 867).Infatti, le società in questione hanno le caratteristiche di societàcartiere, senza avere né mezzi, né tanto meno uomini per effettuare leprestazioni di servizio fatturate, senza rispettare alcun adempimento fiscaleivi compreso il versamento delle imposte, non presentavano dichiarazionedei redditi, non effettuavano versamenti Iva.Pertanto, secondo il Collegio il costrutto probatorio fornito dall’Ufficioappare più che convincente, sia per quanto attiene l’analisi dei profilisoggettivi che oggettivi, come pure la ricostruzione operata.Di talché, in tema di IVA, nelle c.d. frodi carosello - fondate sul mancatoversamento dell'imposta incassata da società cartiere a seguito di acquistiintracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraversol'interposizione di una o più società filtro (buffers) - il meccanismodell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materialia prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, conalterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la pienaconoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordosimulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazionedel relativo principio sancito dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n.77/388/CEE, l'IVAD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, anche se lepredette operazioni siano state effettivamente compiute e le relativefatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrinoperfettamente regolari Cassazione civile, sez. trib., 06/06/2012, n. 9107.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026Su tutte le circostanze infra dedotte, alcuna concreta prova ha fornitola società per cui i recuperi operati dall’Ufficio debbono considerarsi fondatie legittimi, con la conseguente totale riforma della prima decisione che si èsoffermata su aspetti che non meritano considerazione.La Corte di Giustizia ha stabilito che “Il diritto di un soggetto passivoche effettua simili operazioni di detrarre l’IVA pagata a monte non èpregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono talioperazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possasapere, un’altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata daquest’ultimo, sia viziata da frode all’IVA” (sentenza 12 gennaio 2006, causeriunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen, Fulcrum e [OSCURATO:PERSONA],par. 55).

Infatti, il cessionario, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione,ha l’onere di provare non solo la propria estraneità alla frode ma anche latotale inconsapevolezza della falsità delle fatture, e tali prove - per la naturadell’operazione “soggettivamente inesistente” - non possono sostanziarsinella mera dimostrazione della movimentazione dei beni o dell’effettivopagamento del corrispettivo.

Di talché la società [OSCURATO:PERSONA] non haadoperato la diligenza massima (e nemmeno quella minima) esigibile da unoperatore accorto.

Tutte le ulteriori questioni sollevate da parte appellatadebbono ritenersi reiette, anche in considerazione dell'accoglimentodell'appello che si appalesa oltre che fondato anche sufficientementesupportato da un quadro probatorio e normativo più che adeguato …».9.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso percassazione.10.

Con ordinanza n. 3949/2025, pubblicata in data 16 febbraio 2025,la Sezione Tributaria della Corte rigettava l’impugnazione, condannando laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/202611.

In particolare, la Corte respingeva due motivi di ricorso (il primoconsistente nella deduzione di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 7,comma 5- bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c.; il secondoriguardante l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., di unfatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti).12.

Con riferimento al primo motivo, la società si doleva della ritenutalegittimità dell’avviso impugnato nonostante il mancato assolvimentodell’onere probatorio dell’Ufficio e della violazione del disposto di cui all’art.2697 c.c.13.

La Corte disattendeva la censura, conformandosi al principio didiritto secondo cui: «In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, secontesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere diprovare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche laconsapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasionedell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementioggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovutoesserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ovel'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inun'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile daun operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalitàin rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a talfine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza dibenefici dalla rivendita delle merci o dei servizi», osservando che l’oggettodell’onere probatorio a carico dell’amministrazione, nel caso di fatture perNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026operazioni soggettivamente inesistenti, doveva ritenersi incentrato «su duecircostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che ilsoggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbedovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A.»,precisando la non necessità della dimostrazione della partecipazioneconsapevole al sistema fraudolento, bensì della sola doverosità di taleconsapevolezza e la possibilità per l’Ufficio di avvalersi di presunzioni.Evidenziava, inoltre che, in presenza di elementi di sospetto o di nonlinearità delle condizioni di operatività del fornitore, «l'operatore avveduto(è tenuto) ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal qualeintenda acquistare beni o servizi….

Il contenuto della massima diligenzaesigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte diuna frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettivaesistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla strutturaorganizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame dellemodalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale conl’emittente».14.

Con riferimento al caso di specie, muovendo da tali principi –consolidati sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella unionale –, laCorte riteneva logica e adeguatamente motivata, immune da vizi quantoalla regole che sovrintendono la distribuzione dell’onere della prova nelprocesso tributario, la decisione di secondo grado.

Questa avevacorrettamente inferito sulla base degli elementi forniti dall’Amministrazionedovendosi ritenere posta, invece, a carico del contribuente la prova dellapropria buona fede, in ordine alla quale non erano stati allegati e provatiadeguati elementi.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/202615.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente si dolevadell’omessa considerazione delle argomentazioni difensive svolte dallasocietà in ordine alla diligenza massima esigibile adoperata dalla stessanell’ambito dei rapporti commerciali con le fornitrici e degli elementiprobatori offerti in ordine alla effettiva operatività delle società interposte.16.

Il motivo, riguardante questioni di merito, veniva dichiaratoinammissibile.17.

Avverso tale ordinanza, la società ha proposto ricorso perrevocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.18.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.19.

In data 04.09.2025, la contribuente presentava memoria.20.

In data 14.11.2025, veniva avanzata proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c.21.

La contribuente chiedeva procedersi alla decisione ex art. 380 bis,secondo comma, c.p.c.22.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] exartt. 380, terzo comma, c.p.c. – 380 bis.1 c.p.c.23.

In data 08.05.2026 parte ricorrente depositava atto di rinuncia alricorso, chiedendo la compensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dal difensore dellaricorrente, in virtù di procura speciale depositata in atti, è preliminareall’esame dei motivi di ricorso.2.

La richiesta è stata motivata dalla ricorrente dall’intervento di unaccordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate di Pescara del 21.11.2025,protocollato in data 18.03.2026, relativo all’annualità 2014 e riguardanteNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026l’atto di accertamento n.

TA603A102431-2019, notificato il 30/12/2019(che dal testo dell’accordo prodotto risulta essere stato emesso perl’importo di euro 230.863,00 per IVA, oltre sanzioni per euro 389.581,00ed interessi), in conseguenza del quale la società si sarebbe determinata,con riferimento all’annualità 2015, a rinunciare al ricorso.Contestualmente alla rinuncia (v. doc. 2) parte ricorrente ha depositatoun estratto di conto intestato alla società attestante il versamentodell’importo di euro 761.733,81 relativo ad avviso di accertamentoTA6IPRN000112023 “oggetto del giudizio che occupa” (come attestato daldoc. 3 allegato alla rinuncia) con bonifico del 20.12.2023 (somma dovutaalla data del 20.12.2023 secondo il prospetto dell’Ufficio di cui al doc. 4).La società ricorrente ha chiesto, di conseguenza, la compensazione dellespese alla luce dell’integrale pagamento di quanto richiesto per impostadalla controparte.3.

Deve rilevarsi che il presente procedimento ha preso avvio, comepremesso nella parte sull’esposizione del fatto, dall’impugnazione dellacontribuente in relazione all’avviso di accertamento n.TA603A100903/2020, nel quale veniva contestava l’indebita detrazione diI.V.A. per l’importo complessivo di 245.907 per l’anno 2015.Di contro, l’“accordo conciliativo” prodotto contestualmente alla rinunciariguarda l’annualità 2014 e concerne un diverso atto di accertamento, il n.TA603A102431-2019.

Il bonifico di cui all’estratto conto, inoltre, per stessaammissione della ricorrente e come da prospetto indicato nel doc. 3 allegatoall’atto di rinuncia, si riferisce ad ulteriore avviso di accertamento, recanten.

TA6IPRN000112023, diverso da quello “oggetto del giudizio che occupa”,a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente.In sintesi dunque, emerge dalla documentazione prodotta dalla stessaricorrente che, mentre il presente procedimento si riferisce all’avviso diNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026accertamento TA603A100903/2020, relativo all’anno 2015 e notificato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’“accordo conciliativo” allegato alla rinuncia riguarda l’avvisodi accertamento n.

TA603A102431-2019, relativo all’anno 2014 e notificatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l’estratto conto prodotto agli atti si riferisceall’ulteriore avviso n.

TA6IPRN000112023, notificato in data 20.11.2020.4.

Deve, dunque, darsi atto dell’assenza di un accordo anchestragiudiziale sull’oggetto del presente procedimento e della mancanza diaccettazione da parte dell’Ufficio della rinuncia depositata agli atti.5.

La rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione dellacontroparte, in quanto gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sonofinalizzati ad ottenere l'adesione di quest’ultima per evitare la condanna allespese del rinunziante (Cass. n. 27359/2021, n. 2317/2016).3.

La rinuncia depositata dalla società contribuente soddisfa i requisitidi cui agli artt. 390, secondo comma, c.p.c. per cui, a norma dell'art.391, ult. co., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione delpresente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conformedeclaratoria.4.

Le spese devono essere poste a carico del rinunciante.5.

In caso di rinuncia al ricorso, non trova applicazione la misura di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di normaeccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. nn. 25722/2019,19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione perintervenuta cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario ed accessori come per legge,oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, inpersona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.3949/2025, pubblicata in data 16 febbraio 2025, notificata, con la quale èNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la pronuncia n.405/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo– Sezione Settima, pubblicata il 24 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).2. In data 22.12.2020, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento n.TA603A100903/2020, nel quale contestava l’indebita detrazione di I.V.A.per l’importo complessivo di euro 245.907 in relazione ad un imponibile dieuro 1.117.760, eseguita, nella prospettazione dell’Ufficio, medianteutilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti,nell’ambito di un più vasto sistema riconducibile ad uno schema di c.d.“frode carosello”.3. Avverso il predetto avviso di accertamento proponeva ricorso lasocietà davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara.4. Il giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso eannullava il citato avviso di accertamento, con sentenza emessa il21.04.2022, recante la seguente motivazione: «… Osserva il Collegio che aiNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026fini dell’accertamento della consapevolezza da parte della ricorrente dellanatura irregolare delle operazioni effettuate dalle società venditrici dicarburante ed intermediarie tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la ricorrente stessa,occorre esaminare se quest’ultima avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenzadi un medio imprenditore, accorgersi della irregolarità delle operazioni difornitura e della soggettiva inesistenza delle operazioni stesse.Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità:«Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è oneredell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare indeduzione il costo ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse daun cedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la provache il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesseo potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocataa fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in unafrode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzionisemplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che,al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente è stato posto nelladisponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sulmercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggettoformalmente cedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evasol'imposta o compiuto una frode.” (Cass. 28 febbraio 2019, n. 5873).Secondo tale principio di diritto, da cui questo giudice non ha motivo didiscostarsi, deve ritenersi che l’Ufficio non ha fornito sufficienti indizi sullaconoscenza o conoscibilità della fraudolenza delle operazioni commessedalle società intermediarie che avevano ceduto i carburanti alla ricorrente.A tal proposito va detto, infatti, che le operazioni furono concluse per iltramite di un professionista, l’Arch. Marchionne, di fiducia della ricorrente,Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026e che il prezzo del carburante era certamente vantaggioso, ma non tantoda far apparire sospette le operazioni stesse di vendita.Se la riduzione del prezzo era, infatti, del 19,47 per cento rispetto alprezzo di mercato, l’acquisto delle partite di carburante a tale piùvantaggioso prezzo aveva consentito alla ricorrente di otteneresuccessivamente, attraverso una contrattazione, un analogo e pressochéidentico sconto da parte della rinomata compagnia [OSCURATO:PERSONA], comeampiamente documentato dalla ricorrente stessa. Tutto questo induce aritenere, dunque, che la riduzione di prezzo operata dalle intermediariefosse in linea con le regole del libero mercato e tale quindi da non destaresospetti nella ricorrente sulla liceità degli acquisti.La circostanza che le società venditrici non avessero poi versato l’IVAall’Erario non poteva essere conosciuta dalla ricorrente stessa, alla qualenon può imputarsi, dunque, alcuna irregolarità. Deve pertanto ritenersi chel’Ufficio, cui incombeva il relativo onere, non abbia dato prova dellaconoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente della condotta illecitaposta in essere dalle società intermediarie per evitare di versare l’IVA, chela ricorrente aveva, da parte sua, regolarmente pagato. Ne consegue chedeve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente alla detrazione dell’IVAversata e alla deduzione dei costi relativi».5. In sostanza, dunque, il giudice di primo grado non riteneva assoltol’onere della prova a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordine alprofilo soggettivo della consapevolezza/colpa in capo alla contribuente inmerito al sistema fraudolento sotteso al circuito di emissione/utilizzazionedelle fatture, fondando tale esclusione sulla congruità del prezzo pagatodalla società rispetto al presso medio del carburante – tale da impedirel’insorgere di sospetti – e sulla assistenza di professionista a supporto dellefasi di trattativa/gestione dei rapporti commerciali.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/20266. Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entratedavanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l’Abruzzo.7. Con sentenza pubblicata il 24.0.2023, il giudice di appello accoglievail gravame.8. La Corte regionale, al contrario di quello di primo grado, reputavaconvincenti, significativi e univoci gli elementi di prova forniti dall’Ufficio,ritenendo che gli stessi fossero tali da dimostrare se non la consapevolepartecipazione al complesso meccanismo fraudolento facente capo a piùimprese inserite nel sistema “carosello” descritto dall’Agenzia, almeno lamancanza di diligenza «minima» da parte della ricorrente ed evidenziandoil diverso atteggiarsi dell’onere probatorio nel caso di meccanismifraudolenti basati su emissione/fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti, rispetto a come, invece, ritenuto dalla CTP: «La Corte di GiustiziaTributaria di II grado dell'ABRUZZO Sezione 7, esaminati gli atti di causa,vista la documentazione allegata, valutata la normativa da applicare, ritienedi accogliere l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], Ufficio diPescara, condannando la Società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese dientrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado in€. 4.000,00 e quanto al secondo grado in €. 8.000,00 oltre accessori dilegge se dovuti.[OSCURATO:PERSONA] intende soffermarsi sulle prove e circostanze addotte nell’attodi appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, osservando che le stesseappaiono fondate, nonché circostanziate, comportando di conseguenza latotale riforma di quanto statuito dal primo Collegio che in modo superficialeha considerato gli elementi probatori dell’Ufficio peraltro non smentiti daparte ricorrente.Infatti, ad esempio in caso di avviso di rettifica della dichiarazione Iva,conseguente all'accertamento che il contabile e finanziaria, maNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026corrispondenti ad acquisti effettuati partecipando direttamente adun'organizzazione d'imprese creata allo scopo di evadere il tributo colsistema comunemente noto della « frode carosello» o, quanto meno,avvantaggiandosi consapevolmente dei risultati di tale organizzazionefraudolenta, è sufficientemente motivato mediante il richiamo dei dati edelle notizie raccolti dall'ufficio direttamente o per mezzo della poliziatributaria, spettando al giudice tributario di merito la valutazione dellasussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizimotivanti l'atto medesimo, sia singolarmente che nel loro complesso.Quando egli ritenga, in base a deduzioni logiche di ragionevoleprobabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sonosufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa- con riguardo, nel caso delle «frodi carosello», all'esistenzadell'organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuenteo, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi dellafrode con danno dell'erario - la domanda dell'amministrazione deve ritenersiprovata e si sposta sul contribuente l'onere di provare documentalmente,nei modi indicati dalla legge, la spettanza della detrazione Cassazione civile,sez. trib., 23/02/2010, n. 4306. Altresì, sempre in tema di i.v.a., nelle c.d.«frodi carosello», - fondate sul mancato versamento dell'imposta incassatada società "cartiere" a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimentiesenti, e successive rivendite anche attraverso l'interposizione di una o piùsocietà filtro (buffers) - il meccanismo dell'operazione e gli scopi che lastessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine dipraticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore dellibero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e laconsapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale,con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancitoNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, l'i.v.a. assoltadal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtronon è detraibile ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, anchese le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relativefatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrinoperfettamente regolari (Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2010, n. 867).Infatti, le società in questione hanno le caratteristiche di societàcartiere, senza avere né mezzi, né tanto meno uomini per effettuare leprestazioni di servizio fatturate, senza rispettare alcun adempimento fiscaleivi compreso il versamento delle imposte, non presentavano dichiarazionedei redditi, non effettuavano versamenti Iva.Pertanto, secondo il Collegio il costrutto probatorio fornito dall’Ufficioappare più che convincente, sia per quanto attiene l’analisi dei profilisoggettivi che oggettivi, come pure la ricostruzione operata.Di talché, in tema di IVA, nelle c.d. frodi carosello - fondate sul mancatoversamento dell'imposta incassata da società cartiere a seguito di acquistiintracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraversol'interposizione di una o più società filtro (buffers) - il meccanismodell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materialia prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, conalterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la pienaconoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordosimulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazionedel relativo principio sancito dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n.77/388/CEE, l'IVAD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, anche se lepredette operazioni siano state effettivamente compiute e le relativefatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrinoperfettamente regolari Cassazione civile, sez. trib., 06/06/2012, n. 9107.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026Su tutte le circostanze infra dedotte, alcuna concreta prova ha fornitola società per cui i recuperi operati dall’Ufficio debbono considerarsi fondatie legittimi, con la conseguente totale riforma della prima decisione che si èsoffermata su aspetti che non meritano considerazione.La Corte di Giustizia ha stabilito che “Il diritto di un soggetto passivoche effettua simili operazioni di detrarre l’IVA pagata a monte non èpregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono talioperazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possasapere, un’altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata daquest’ultimo, sia viziata da frode all’IVA” (sentenza 12 gennaio 2006, causeriunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen, Fulcrum e [OSCURATO:PERSONA],par. 55). Infatti, il cessionario, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione,ha l’onere di provare non solo la propria estraneità alla frode ma anche latotale inconsapevolezza della falsità delle fatture, e tali prove - per la naturadell’operazione “soggettivamente inesistente” - non possono sostanziarsinella mera dimostrazione della movimentazione dei beni o dell’effettivopagamento del corrispettivo. Di talché la società [OSCURATO:PERSONA] non haadoperato la diligenza massima (e nemmeno quella minima) esigibile da unoperatore accorto. Tutte le ulteriori questioni sollevate da parte appellatadebbono ritenersi reiette, anche in considerazione dell'accoglimentodell'appello che si appalesa oltre che fondato anche sufficientementesupportato da un quadro probatorio e normativo più che adeguato …».9. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso percassazione.10. Con ordinanza n. 3949/2025, pubblicata in data 16 febbraio 2025,la Sezione Tributaria della Corte rigettava l’impugnazione, condannando laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/202611. In particolare, la Corte respingeva due motivi di ricorso (il primoconsistente nella deduzione di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 7,comma 5- bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c.; il secondoriguardante l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., di unfatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti).12. Con riferimento al primo motivo, la società si doleva della ritenutalegittimità dell’avviso impugnato nonostante il mancato assolvimentodell’onere probatorio dell’Ufficio e della violazione del disposto di cui all’art.2697 c.c.13. La Corte disattendeva la censura, conformandosi al principio didiritto secondo cui: «In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, secontesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere diprovare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche laconsapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasionedell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementioggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovutoesserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ovel'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inun'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile daun operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalitàin rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a talfine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza dibenefici dalla rivendita delle merci o dei servizi», osservando che l’oggettodell’onere probatorio a carico dell’amministrazione, nel caso di fatture perNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026operazioni soggettivamente inesistenti, doveva ritenersi incentrato «su duecircostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che ilsoggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbedovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A.»,precisando la non necessità della dimostrazione della partecipazioneconsapevole al sistema fraudolento, bensì della sola doverosità di taleconsapevolezza e la possibilità per l’Ufficio di avvalersi di presunzioni.Evidenziava, inoltre che, in presenza di elementi di sospetto o di nonlinearità delle condizioni di operatività del fornitore, «l'operatore avveduto(è tenuto) ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal qualeintenda acquistare beni o servizi…. Il contenuto della massima diligenzaesigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte diuna frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettivaesistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla strutturaorganizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame dellemodalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale conl’emittente».14. Con riferimento al caso di specie, muovendo da tali principi –consolidati sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella unionale –, laCorte riteneva logica e adeguatamente motivata, immune da vizi quantoalla regole che sovrintendono la distribuzione dell’onere della prova nelprocesso tributario, la decisione di secondo grado. Questa avevacorrettamente inferito sulla base degli elementi forniti dall’Amministrazionedovendosi ritenere posta, invece, a carico del contribuente la prova dellapropria buona fede, in ordine alla quale non erano stati allegati e provatiadeguati elementi.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/202615. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente si dolevadell’omessa considerazione delle argomentazioni difensive svolte dallasocietà in ordine alla diligenza massima esigibile adoperata dalla stessanell’ambito dei rapporti commerciali con le fornitrici e degli elementiprobatori offerti in ordine alla effettiva operatività delle società interposte.16. Il motivo, riguardante questioni di merito, veniva dichiaratoinammissibile.17. Avverso tale ordinanza, la società ha proposto ricorso perrevocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.18. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.19. In data 04.09.2025, la contribuente presentava memoria.20. In data 14.11.2025, veniva avanzata proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c.21. La contribuente chiedeva procedersi alla decisione ex art. 380 bis,secondo comma, c.p.c.22. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] exartt. 380, terzo comma, c.p.c. – 380 bis.1 c.p.c.23. In data 08.05.2026 parte ricorrente depositava atto di rinuncia alricorso, chiedendo la compensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dal difensore dellaricorrente, in virtù di procura speciale depositata in atti, è preliminareall’esame dei motivi di ricorso.2. La richiesta è stata motivata dalla ricorrente dall’intervento di unaccordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate di Pescara del 21.11.2025,protocollato in data 18.03.2026, relativo all’annualità 2014 e riguardanteNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026l’atto di accertamento n. TA603A102431-2019, notificato il 30/12/2019(che dal testo dell’accordo prodotto risulta essere stato emesso perl’importo di euro 230.863,00 per IVA, oltre sanzioni per euro 389.581,00ed interessi), in conseguenza del quale la società si sarebbe determinata,con riferimento all’annualità 2015, a rinunciare al ricorso.Contestualmente alla rinuncia (v. doc. 2) parte ricorrente ha depositatoun estratto di conto intestato alla società attestante il versamentodell’importo di euro 761.733,81 relativo ad avviso di accertamentoTA6IPRN000112023 “oggetto del giudizio che occupa” (come attestato daldoc. 3 allegato alla rinuncia) con bonifico del 20.12.2023 (somma dovutaalla data del 20.12.2023 secondo il prospetto dell’Ufficio di cui al doc. 4).La società ricorrente ha chiesto, di conseguenza, la compensazione dellespese alla luce dell’integrale pagamento di quanto richiesto per impostadalla controparte.3. Deve rilevarsi che il presente procedimento ha preso avvio, comepremesso nella parte sull’esposizione del fatto, dall’impugnazione dellacontribuente in relazione all’avviso di accertamento n.TA603A100903/2020, nel quale veniva contestava l’indebita detrazione diI.V.A. per l’importo complessivo di 245.907 per l’anno 2015.Di contro, l’“accordo conciliativo” prodotto contestualmente alla rinunciariguarda l’annualità 2014 e concerne un diverso atto di accertamento, il n.TA603A102431-2019. Il bonifico di cui all’estratto conto, inoltre, per stessaammissione della ricorrente e come da prospetto indicato nel doc. 3 allegatoall’atto di rinuncia, si riferisce ad ulteriore avviso di accertamento, recanten. TA6IPRN000112023, diverso da quello “oggetto del giudizio che occupa”,a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente.In sintesi dunque, emerge dalla documentazione prodotta dalla stessaricorrente che, mentre il presente procedimento si riferisce all’avviso diNumero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026accertamento TA603A100903/2020, relativo all’anno 2015 e notificato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’“accordo conciliativo” allegato alla rinuncia riguarda l’avvisodi accertamento n. TA603A102431-2019, relativo all’anno 2014 e notificatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l’estratto conto prodotto agli atti si riferisceall’ulteriore avviso n. TA6IPRN000112023, notificato in data 20.11.2020.4. Deve, dunque, darsi atto dell’assenza di un accordo anchestragiudiziale sull’oggetto del presente procedimento e della mancanza diaccettazione da parte dell’Ufficio della rinuncia depositata agli atti.5. La rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione dellacontroparte, in quanto gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sonofinalizzati ad ottenere l'adesione di quest’ultima per evitare la condanna allespese del rinunziante (Cass. n. 27359/2021, n. 2317/2016).3. La rinuncia depositata dalla società contribuente soddisfa i requisitidi cui agli artt. 390, secondo comma, c.p.c. per cui, a norma dell'art.391, ult. co., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione delpresente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conformedeclaratoria.4. Le spese devono essere poste a carico del rinunciante.5. In caso di rinuncia al ricorso, non trova applicazione la misura di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di normaeccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. nn. 25722/2019,19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione perintervenuta cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 17684/2025Numero sezionale 4136/2026Numero di raccolta generale 22155/2026Data pubblicazione 28/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario ed accessori come per legge,oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo