CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36501-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2022 che le rappresentano e difendono; 1206 - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b Numero registro generale 36501/2019 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 1206/2022 Numero di raccolta generale 18339/2022 CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 960/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 1499/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- AIFCM (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande proposte dalla lavoratrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Accertata l’unitarietà dell’impresa costituita dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e AIFMC (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha condannato le stesse a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrisponderle un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b Numero registro generale 36501/2019 licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, in misura non Numero sezionale 1206/2022 superiore a dodici mensilità, oltre accessori di legge, Numero di raccolta generale 18339/2022Data pubblicazione 07/06/2022 confermando nel resto la sentenza impugnata; 2. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a cinque motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. La lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha depositato successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; 3. le società ricorrenti hanno notificato via p.e.c. alle controparti, in prossimità della adunanza camerale, atto di rinuncia al giudizio ed hanno chiesto la declaratoria di estinzione del processo; la difesa della lavoratrice, nel dare atto dell’avvenuta notificazione della rinuncia, ha insistito per la condanna alle spese, con attribuzione agli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e degli artt. 24, 4, e 5 l. n. 223/1991, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento sul presupposto che a fondare la contitolarità del rapporto di lavoro bastasse la integrazione fra le attività della controllante e le attività della controllata; ciò a prescindere dall’esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell’uso promiscuo della sua prestazione; 2. con il secondo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 223/1991 nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata in base al rilievo che, anche a voler considerare unitariamente la struttura delle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’individuazione dei lavoratori in esubero non poteva che avvenire in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nel F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b perimetro aziendale della prima società; ciò tanto più in Numero registro generale 36501/2019 considerazione del fatto che la lavoratrice non aveva neppure Numero sezionale 1206/2022Numero di raccolta generale 18339/2022 allegato e provato l’utilizzo promiscuo della sua prestazione da Data pubblicazione 07/06/2022 parte delle due società; in ogni caso, anche a voler considerare le esigenze tecniche, organizzative e produttive in questione nell’ambito dell’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la scelta dei dipendenti da licenziare non poteva che avvenire all’interno del solo personale navigante di [OSCURATO:PERSONA]; le due società, infatti, avevano mantenuto strutture autonome, dotate di propri beni, risorse, licenze di esercizio ecc. e la struttura in crisi che aveva generato gli esuberi sin dal 2011 era quella facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; al fine della configurabilità di un unico centro di imputazione non poteva prescindersi, oltre che dai parametri rappresentati dalla unicità della struttura organizzativa e produttiva, dalla stretta connessione funzionale tra imprese, dal coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faceva confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, nonché dall’ulteriore parametro rappresentato dall’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari di distinte imprese; nel caso in esame era mancato l’accertamento, e ancor prima l’allegazione e prova della circostanza che la prestazione della lavoratrice fosse stata svolta in favore di entrambe le aziende; 3. con il terzo motivo di ricorso deducono violazione degli artt.2359, 2947 e segg. cod. civ., degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1, 8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 – Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO. CC. 125; il giudice di appello ha trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute, tra l’altro, nei suddetti Regolamenti, era impossibile, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b sia di fatto che di diritto, che il servizio di trasporto aereo fosse Numero registro generale 36501/2019 svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria Numero sezionale 1206/2022Numero di raccolta generale 18339/2022 con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie Data pubblicazione 07/06/2022 attività; neppure poteva essere valorizzato nel senso dell’unitarietà della struttura l’utilizzazione dell’aeromobile mediante contratti di wet lease, circostanza che non implicava alcuna confusione tra le separate strutture organizzative facenti capo alle società; 4. con il quarto motivo di ricorso deducono violazione degli artt. 2697 e 1321 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 30 d. lgs. n. 276/2003, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che l’utilizzo dell’istituto del distacco e l’utilizzo del job posting - quest’ultimo caratterizzato dalla risoluzione consensuale del contratto di lavoro con (la allora) [OSCURATO:PERSONA] e dalla successiva assunzione alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mai impugnate dai lavoratori - escludevano l’uso promiscuo della forza lavoro; nella sentenza impugnata era mancata una attenta disamina sull’utilizzo comune e promiscuo delle risorse lavorative, elemento imprescindibile per pervenire alla configurazione di un unico centro di imputazione del rapporto; era inoltre da escludere che con il distacco si realizzasse, in contrasto con la previsione dell’art. 30 d.lgs n. 276/2003, un’ipotesi di uso comune e promiscuo del dipendente; 5. con il quinto motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4 , l. n. 300 del 1970, per avere il giudice di appello escluso la detraibilità dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum dall’indennità risarcitoria; tale esclusione era frutto dell’errata interpretazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, nel testo novellato dalla l. n. 92/2012, con il quale il legislatore aveva inteso, in applicazione del principio civilistico della compensatio lucri cum damno, evitare un ingiusto arricchimento del soggetto leso e sterilizzare gli effetti di una durata anomala del processo; alla luce del mutato contesto normativo l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum non si F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b Numero registro generale 36501/2019 configurano come oggetto di eccezione della quale è onerata la Numero sezionale 1206/2022 parte datrice ma quali fattori indispensabili per la quantificazione Numero di raccolta generale 18339/2022Data pubblicazione 07/06/2022 della indennità dovuta, elemento imprescindibile per la stessa affermazione della sussistenza di un danno risarcibile; la Corte di merito ha inoltre errato, in contrasto con il dato letterale e la ratio ispiratrice della norma, nel ritenere che compensi percepiti per periodi di ridotta durata non potessero intaccare il limite risarcitorio massimo delle dodici mensilità con la conseguenza di avere, in tal modo, determinato in concreto la trasformazione di tale limite massimo in un limite minimo irriducibile; 6. preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021); 7. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione – diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c. – non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio” (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. Sez. U, 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986); 8. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass.27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b Numero registro generale 36501/2019 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se Numero sezionale 1206/2022 alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro Numero di raccolta generale 18339/2022Data pubblicazione 07/06/2022 avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021); 9. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia (la controricorrente, come visto, non si è opposta, senza però aderirvi esplicitamente e senza fare riferimento ad una eventuale accettazione della compensazione delle spese di lite, delle quali ha anzi chiesto la liquidazione), deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021); 10. del resto, anche applicando il principio della soccombenza virtuale le spese dovrebbero gravare sulle ricorrenti, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3825/2022, Cass.n. 3824/2022; Cass. n. 35585/2021; Cass. n. 34561/2021) secondo cui è stata ritenuta la configurabilità di un unico soggetto datoriale tra le ricorrenti, con ogni conseguenza in tema di coinvolgimento dei lavoratori da licenziare e dei relativi criteri di scelta, nonché sulla questione della non detraibilità dell’aliunde perceptum o percipiendum dall’indennità risarcitoria riconosciuta nella misura di dodici mensilità per l’accertata illegittimità del licenziamento; 11. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari, nulla disponendo per l’intimata che non ha svolto attività difensiva e senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : G A R R I F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c 8 0 7 a c 3 9 6 e d c 4 d c 2 a d 7 c 2 4 a 1 3 d 3 f 8 5 b 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi Numero registro generale 36501/2019 presupposti processuali. Numero sezionale 1206/2022Numero di raccolta generale 18339/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 07/06/2022 La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre accessori di legge, da distrarsi. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 12 aprile 2022. La Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0