CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 33551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16596-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] - ICHINO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] D’AZIENDA R.G.N. 16596/2022 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1616/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 982/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano respingeva l’appello di IBM Italia avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1058/20 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 79 . 048,80 a titolo di retribuzioni per il periodo aprile 2018 – aprile 2020 in forza di precedente sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo di azienda a Modis Italia; 2. per la cassazione della sentenza ha p roposto ricorso IBM Italia, affidato a 6 motivi; i l lavorat ore h a resistito con controricorso; 3. l a società ricorrent e ha successivamente notificato all a controparteatto di rinuncia al ricorso a spese compensate; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);2. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere cd. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass. SS.UU. 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. SS. UU. 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986); 3. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass.27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che lacondanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021); 4. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021); 5. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico dellarinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre accessori di legge, d