CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 24363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13697-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 109 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021 n. 13697 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 78/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Cagliari ha respinto il reclamo principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza emessa all’esito della fasesommaria, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice nell’ambito della procedura di mobilità e condannato la società a reintegrare la stessa nel posto di lavoro ed a corrisponderle un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori di legge; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione affidato a quattro motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha depositato successiva memoria; 3. la società ricorrente ha notificato via p.e.c. alla controparte, in prossimità della adunanza camerale, atto di rinuncia al giudizio edha chiesto la declaratoria di estinzione del processo; il difensore della lavoratrice ha insistito per la condanna alle spese anche nell’ipotesi di rinuncia al ricorso, dichiarandosi antistatario. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione dell’art. 1 bis, l. n. 291 del 2004, come modificato dall’art. 2, d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla l. n. 166 del 2008, per non avere la Corte di merito considerato che la messa in mobilità dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] già stata concordata, in applicazione di detta norma, con gli accordi del 2011 e quindi la platea di Ric. 2021 n. 13697 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- riferimento doveva essere necessariamente circoscritta ai suoi dipendenti; 2. con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 5, l. n. 223/1991, degli artt. 2359, 2497 e 2094 cod. civ., nonché dell’art.115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata, senza indagare sull'effettiva utilizzazione comune e promiscua delle prestazioni dei lavoratori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto apoditticamente l'esistenza di un'ipotesi di codatorialità per il solo fatto che in [OSCURATO:PERSONA] vi erano strutture di Gruppo sovraordinate ai responsabili di [OSCURATO:PERSONA] e che tra le due aziende intercorrevano rapporti di service. Inoltre, perché l'individuazione dei lavoratori in esubero, anche a voler considerare unitariamente le due aziende, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non poteva che avvenire in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nella prima, attesa l'evidente esistenza di due distinti assetti produttivi; 3. con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1, 8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 – Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO. CC. 125, per avere il giudice di appello trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute, tra l’altro, nei suddetti Regolamenti, è impossibile, sia di fatto che giuridicamente, che il servizio di trasporto aereo venga svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria,con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività; difatti, per ottenere e mantenere le certificazioni obbligatorie indispensabili all’esercizio del predetto servizio (pacificamente possedute sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA]) è necessario dimostrare di avere distinte ed autonome strutture aziendali, nonché propri esclusivi responsabili, che devono restare tali anche nel corso del tempo per poter superare i continuativi controlli dell’ENAC; Ric. 2021 n. 13697 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- 4. con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, sotto un duplice profilo. Si sostiene che, alla luce del mutato contesto normativo, l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum non si configurano come oggetto di eccezionedella quale è onerata la parte datrice ma quali fattori indispensabili per la quantificazione della indennità dovuta, elemento imprescindibile per la stessa affermazione della sussistenza di un danno risarcibile; si assume, inoltre, che la Corte di merito ha errato nel ritenere che compensi percepiti oltre il termine dei dodici mesi successivi al licenziamento non potessero intaccare il limite risarcitorio massimo delle dodici mensilità; 6. preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021); 7. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione – diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c. – non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio” (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. Sez. U, 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interessea contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986); 8. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, Ric. 2021 n. 13697 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass. 31173/2021); 9. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia (la controricorrente non si è opposta, senza però aderirvi esplicitamente e senza fare riferimento ad una eventuale accettazione della compensazione delle spese di lite, delle quali ha anzi chiesto la liquidazione), deve farsi luogo al regolamentodelle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021); 10. del resto, anche applicando il principio della soccombenza virtualele spese dovrebbero gravare sulla ricorrente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3825/2022, Cass. n. 3824/2022; Cass. n. 35585/2021; Cass. n. 34561/2021) secondo cui è stata ritenuta la configurabilità di un unico soggetto datoriale tra le due società, con ogni conseguenza in tema di coinvolgimento dei lavoratori da licenziare e dei relativi criteri di scelta, nonché sulla questione della non detraibilità dell’aliunde perceptum o percipiendum dall’indennità risarcitoria riconosciuta n ella misura di dodici mensilità per l’accertata illegittimità del licenziamento; 11. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Ric. 2021 n. 13697 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% pe