Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03882/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7342/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TRIESTE n. 353/2015 depositata il 23/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio trae origine dall’istanza ex art. 37 bis co. 8 del dpr 600/1973, proposta in data 29/07/2011 dalla società Frigomatic di [OSCURATO:PERSONA] c., con veniva richiesto alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla disapplicazione delle disposizioni contenute nell’art. 30 della l. 724/1994, con riferimento all’anno di imposta 2010.

L’istanza veniva, tuttavia, respinta con nota in data 15/09/2011 che veniva impugnata dal contribuente

2. La CTP di Pordenone dichiarava la propria incompetenza ed il giudizio era riassunto avanti alla CTP di Trieste che, con la sentenza n. 45/2014, accoglieva l’impugnazione della società contribuente.

3. La decisione della CTP veniva impugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 19 (non impugnabilità del rigetto) e sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale della decisione.

La sentenza CTR Trieste n. 353 del 23/09/2015 confermava la decisione di primo grado.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla scorta di sei motivi.

Resiste con controricorso la contribuente, contestando la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio da parte dell’ufficio.

5. Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L’istanza non è stata notificata, né accettata.

6. E’ stata fissata l’udienza camerale del 12 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso possono così riassumersi, seguendo la stessa numerazione dell’atto di impugnazione:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, 10 e 54 d.lgs. 546/92; 30 co. 4 bis l. 724/94; 31 co. 2, 37 bis co. 8 del dpr 600/1973 art. 1 del dm 19/06/1998 n. 259, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.;

2. con contestazione analoga, ma in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si ritiene che ove non vi fosse stata un’omissione di pronuncia, bensì un rigetto implicito del motivo d’appello, allora tale decisione integrerebbe una violazione di legge;

3. violazione art. 100 c.p.c., art. 37 bis co. 8 del dpr 600/1973; 30 co. 4 bis l. 724/94; art. 19 d.lgs. 546/1992,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., con il quale si contesta che la comunicazione di diniego fosse un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992;

4. contestazione analoga, ma in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

5. violazione artt. 112, 115, 116 e 132 co. 2 cpc; 118 disp. att. cpc; 36 co. 2, 53, 54, co. 2, 61 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in considerazione della motivazione illogica ed apparente della sentenza impugnata;

6. violazione artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; artt. 115, 116 cpc e 30 l. 724/94 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR errato nel ritenere dimostrate quelle condizioni oggettive richieste dall’art. 30 cit., ponendo invece l’onere della prova a carico dell’amministrazione, nonostante la presunzione legale discendente dalla normativa in tema di società non operative.

2. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame dei motivi di ricorso.

3. La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio.

4. Le spese non possono, tuttavia, essere compensate in mancanza di accettazione della parte controricorrente ed in assenza di prova della notifica dell’atto di rinuncia, da cui poter desumere – quantomeno –un’accettazione implicita.

Ed infatti, seppure la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art.391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021).

Nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve perciò farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. 10396/2021 e Cass. 33539/2023).

Le stesse sono liquidate in dispositivo.

5. In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).

Nella specie, peraltro, la parte ricorrente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ragion per cui comunque l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non troverebbe applicazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; Condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 2.625

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7342/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 353/2015 depositata il 23/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio trae origine dall’istanza ex art. 37 bis co. 8 del dpr 600/1973, proposta in data 29/07/2011 dalla società Frigomatic di [OSCURATO:PERSONA] c., con veniva richiesto alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla disapplicazione delle disposizioni contenute nell’art. 30 della l. 724/1994, con riferimento all’anno di imposta 2010. L’istanza veniva, tuttavia, respinta con nota in data 15/09/2011 che veniva impugnata dal contribuente 2. La CTP di Pordenone dichiarava la propria incompetenza ed il giudizio era riassunto avanti alla CTP di Trieste che, con la sentenza n. 45/2014, accoglieva l’impugnazione della società contribuente. 3. La decisione della CTP veniva impugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 19 (non impugnabilità del rigetto) e sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale della decisione. La sentenza CTR Trieste n. 353 del 23/09/2015 confermava la decisione di primo grado. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla scorta di sei motivi. Resiste con controricorso la contribuente, contestando la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio da parte dell’ufficio. 5. Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’istanza non è stata notificata, né accettata. 6. E’ stata fissata l’udienza camerale del 12 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono così riassumersi, seguendo la stessa numerazione dell’atto di impugnazione: 1. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, 10 e 54 d.lgs. 546/92; 30 co. 4 bis l. 724/94; 31 co. 2, 37 bis co. 8 del dpr 600/1973 art. 1 del dm 19/06/1998 n. 259, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; 2. con contestazione analoga, ma in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si ritiene che ove non vi fosse stata un’omissione di pronuncia, bensì un rigetto implicito del motivo d’appello, allora tale decisione integrerebbe una violazione di legge; 3. violazione art. 100 c.p.c., art. 37 bis co. 8 del dpr 600/1973; 30 co. 4 bis l. 724/94; art. 19 d.lgs. 546/1992,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., con il quale si contesta che la comunicazione di diniego fosse un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992; 4. contestazione analoga, ma in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 5. violazione artt. 112, 115, 116 e 132 co. 2 cpc; 118 disp. att. cpc; 36 co. 2, 53, 54, co. 2, 61 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in considerazione della motivazione illogica ed apparente della sentenza impugnata; 6. violazione artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; artt. 115, 116 cpc e 30 l. 724/94 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR errato nel ritenere dimostrate quelle condizioni oggettive richieste dall’art. 30 cit., ponendo invece l’onere della prova a carico dell’amministrazione, nonostante la presunzione legale discendente dalla normativa in tema di società non operative. 2. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame dei motivi di ricorso. 3. La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. 4. Le spese non possono, tuttavia, essere compensate in mancanza di accettazione della parte controricorrente ed in assenza di prova della notifica dell’atto di rinuncia, da cui poter desumere – quantomeno –un’accettazione implicita. Ed infatti, seppure la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art.391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021). Nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve perciò farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. 10396/2021 e Cass. 33539/2023). Le stesse sono liquidate in dispositivo. 5. In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). Nella specie, peraltro, la parte ricorrente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ragion per cui comunque l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non troverebbe applicazione. P.Q.M. La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; Condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 2.625