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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01765/2024

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23 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.15127/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] insurancepublic limited company, difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] niele Cattaneo e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- res, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Co- vasso Edda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Com- passi Luciana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rianna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Borto- lotti Serena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA].p.a., Assicuratori dei Lloyd's, [OSCURATO:PERSONA]- rio; -intimati- avverso l a sentenza della Corte di appello di Trieste n. 212/2017 de l 28/03/2017.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’identica vicenda sostanziale è stata oggetto di due processi svoltisi in parallelo.

Un primo processoè stato già definit o con giudicato , con- seguito aCass. 28947/2022.

La presente è la seconda causa.

Conviene anteporre nel presente capoverso la narrazione dei fatti della prima causa.Nel 2009 il [OSCURATO:PERSONA] di Osoppo e una serie di condomini (più altri condomini intervenuti ex art. 105 c.p.c.) convenivano dinanzi al Tribunale di Tolmezzo (poi di Udine, dopo la soppressione del primo) la committente e venditrice degli immobili [OSCURATO:SOCIETA]., l’appaltatrice D.M.

Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], il proget- tista nonché direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori lamentavano vizi di progettazione e costruzione delle tre palazzine condominiali (cioè: infiltrazioni di acque da falda freatica negli scantinati, mancato isolamento acustico di pareti e solai) e richiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in via contrattuale ex art. 1669 c.c. e/o aquiliana ex art. 2043 c.c.

I convenuti ottenevano la chiamata in causa, oltre che delle società di assicurazioni Uniqa protezione s.p.a. e Lloyds (da parte del direttore dei lavori), dell’ingegnere progettista 3di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. strutturale dell’edificio [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta otteneva la chia- mata in causa della propria assicurazione Zurich.

Quest’ultima, oltre al rigetto della domanda di garanzia, chiedeva in subordine il conteni- mento quantitativo entro il massimale di € 250.000 dell’accoglimento della domanda nei suoi confronti.

Nel 2014, con sentenza parziale (n. 6/2014), il Tribunale di Udine accertava ex art. 1669 c.c. i gravi difetti e la responsabilità in solido con identiche quote della committente/ven- ditrice, dell’appaltatrice, del direttore dei lavori e del progettista strut- turale, condannandoli al risarcimento del danno nei confronti degli at- tori; accoglieva inoltre (entro il massimale, come unico limite) la do- manda di garanzia del progettista strutturale Coccolo nei confronti della compagnia di assicurazioni Zurich; rigettava la domanda del direttore dei lavori Forgiarini nei confronti delle altre due compagnie assicura- tive.

La sentenza di primo grado veniva confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Trieste (n. 211/2017) e in cassazione (con Cass. 28947/2022cit.).

La presente causa si dipana dalla prosecuzione e conclusione del processo di primo grado con la sentenza definitiva n. 25/2015, che condannava [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (e i suoi aventi causa nel diritto controverso), il direttore dei lavori e il progettista strutturale a risarcire il danno; accertava la corresponsabilità solidale degli ultimi due nei confronti della C.D.G. e li condannava a rifondere a quest’ultima il 50% di quanto fosse stata costretta a pagare agli attori; ripartiva tra il di- rettore dei lavori e il progettista strutturale nei rapporti interni la per- centuale di responsabilità (per il caso di regresso); condannava la Zu- rich ad indennizzare il progettista strutturale Coccolo (entro il massi- male, come unico limite).

In grado di appello,la sentenza n. 212/2017 in epigrafeargomenta che, allo scopo di impermeabilizzare, eliminando così i vizi e difetti costruttivi, è la più pericolosa e onerosa la soluzione 4di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. escogitata dal Tribunale (cioè, il pompaggio dal livello delle fondazioni dell’acqua di falda).

La Corte di appello dispone quindi una serie di cautele (a partire dal monitoraggio dei cedimenti delle fondazioni).

Ne segue la rideterminazione in aumento (a circa € 710.023)dell’importo necessario per tali opereda corrispondere alla parte attrice, con con- ferma nel resto.

Ricorre in cassazione la compagnia di assicurazioni Zurich con due motivi, corrispondenti alle ragioni fatte valere con il controricorso nel giudizio di legittimità della causa parallela.

Resiste il progettista strut- turale Coccolo con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi corrispondenti alle ragioni fatte valere con il ricorso nel giudizio di le- gittimità della causa parallela.

Resistono il Condominio e i condomini con controricorso.

In considerazione della pubblicazione di Cass.28947/2022cit., resa sul processo parallelo, Cass. 9558/2023 ha rin- viato a nuovo ruolo e assegnato alle parti termine per il deposito di memorie, rilevando la comunanza tra le contestazioni proposte in que- sta sede e quelle già definite attraverso Cass. 28947/2022 con la sud- detta ordinanza, per cui ha ritenuto di dover sollecitare le parti a valu- tare gli effetti del suddetto giudicato sull’esito del presente giudizio di legittimità.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. –Il primo motivo del ricorso principale (p. 17 ss.) denuncia omis- sione di pronuncia e/o incertezza relativa in merito al massimale di €

250.000. Il ricorrente ritiene che il capo della sentenza di primo grado relativo al massimale di € 250.000 sia cosa giudicata anche nel pre- sente giudizio, atteso l'esito del giudizio parallelo.

Chiede, tuttavia, prudenzialmente, pronuncia di conferma, in tal senso, per l'ipotesi in cui si ritenesse scarsamente chiara o ambigua la espressione decisoria dei giudici di merito. 5di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo del ricorso principale (p. 22 ss.) denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. il mancato rilievo della validità dì un patto contrattuale di limitazione dell’obbligo di indennizzo (in capo alla compagnia assi- curatrice) alla responsabilità propria e personale dell’assicurato, con esclusione della responsabilità solidale.

Il primo motivo del ricorso incidentale (p. 23 ss.) lamenta l’omesso esame di fatti decisivi nell’accertamento della responsabilità del pro- gettista strutturale per le infiltrazioni negli scantinati.

Il secondo motivo del ricorso incidentale (p. 28 ss.) denuncia ex art.112 c.p.c. e per omesso esame di fatti decisivi il capo relativo all’ac- certamento della responsabilità del progettista strutturale per il man- cato isolamento acustico.

Il terzo motivo del ricorso incidentale (p. 35), sempre con riferimento alla responsabilità da mancato isolamento acustico, fa valere che nel processo parallelo la Corte di appello in motivazione aveva escluso che al progettista strutturale fossero ascrivibili i vizi acustici con riferimento alle pareti finestrate, sebbene avesse rigettato il suo motivo di appello sul punto.

Ciò si ripercuote sulla quantificazione dei danni contenuta nella sentenza qui impugnata.

2. –Il ricorso principale è da dichiarare inammissibil e poiché le que- stioni che essotrae ad oggetto sono state compiutamente definite nella sentenza della Corte di appello di Trieste n. 211/2017, passata in giu- dicato a seguito di Cass. 28947/2022.

In relazione al ricorso incidentale si prende atto della dichiarazione della parte (in memoria) circa il proprio difetto sopravvenuto di inte- resse a coltivare ipropri motivi di ricorso alla luce del menzionato giu- dicato con conseguente pronuncia di cessazione della materia del con- tendere nel presente giudizio ed esenzione dall’obbligo di pagare 6di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di con- tributo unificato.

3. -Il ricorso principale è inammissibile ; in ordine al ricorso inciden- tale è cessata la materia del contendere;è disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti, in considerazione della precedente ripartizione delle spese, adottatada Cass. 28947/2022.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrent e in via principale , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale; compensa in- tegralmente le spese tra le parti.

Sussistono i presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.15127/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] insurancepublic limited company, difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] niele Cattaneo e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- res, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Co- vasso Edda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Com- passi Luciana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- rianna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Borto- lotti Serena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA].p.a., Assicuratori dei Lloyd's, [OSCURATO:PERSONA]- rio; -intimati- avverso l a sentenza della Corte di appello di Trieste n. 212/2017 de l 28/03/2017. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’identica vicenda sostanziale è stata oggetto di due processi svoltisi in parallelo. Un primo processoè stato già definit o con giudicato , con- seguito aCass. 28947/2022. La presente è la seconda causa. Conviene anteporre nel presente capoverso la narrazione dei fatti della prima causa.Nel 2009 il [OSCURATO:PERSONA] di Osoppo e una serie di condomini (più altri condomini intervenuti ex art. 105 c.p.c.) convenivano dinanzi al Tribunale di Tolmezzo (poi di Udine, dopo la soppressione del primo) la committente e venditrice degli immobili [OSCURATO:SOCIETA]., l’appaltatrice D.M. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], il proget- tista nonché direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori lamentavano vizi di progettazione e costruzione delle tre palazzine condominiali (cioè: infiltrazioni di acque da falda freatica negli scantinati, mancato isolamento acustico di pareti e solai) e richiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in via contrattuale ex art. 1669 c.c. e/o aquiliana ex art. 2043 c.c. I convenuti ottenevano la chiamata in causa, oltre che delle società di assicurazioni Uniqa protezione s.p.a. e Lloyds (da parte del direttore dei lavori), dell’ingegnere progettista 3di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. strutturale dell’edificio [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta otteneva la chia- mata in causa della propria assicurazione Zurich. Quest’ultima, oltre al rigetto della domanda di garanzia, chiedeva in subordine il conteni- mento quantitativo entro il massimale di € 250.000 dell’accoglimento della domanda nei suoi confronti. Nel 2014, con sentenza parziale (n. 6/2014), il Tribunale di Udine accertava ex art. 1669 c.c. i gravi difetti e la responsabilità in solido con identiche quote della committente/ven- ditrice, dell’appaltatrice, del direttore dei lavori e del progettista strut- turale, condannandoli al risarcimento del danno nei confronti degli at- tori; accoglieva inoltre (entro il massimale, come unico limite) la do- manda di garanzia del progettista strutturale Coccolo nei confronti della compagnia di assicurazioni Zurich; rigettava la domanda del direttore dei lavori Forgiarini nei confronti delle altre due compagnie assicura- tive. La sentenza di primo grado veniva confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Trieste (n. 211/2017) e in cassazione (con Cass. 28947/2022cit.). La presente causa si dipana dalla prosecuzione e conclusione del processo di primo grado con la sentenza definitiva n. 25/2015, che condannava [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (e i suoi aventi causa nel diritto controverso), il direttore dei lavori e il progettista strutturale a risarcire il danno; accertava la corresponsabilità solidale degli ultimi due nei confronti della C.D.G. e li condannava a rifondere a quest’ultima il 50% di quanto fosse stata costretta a pagare agli attori; ripartiva tra il di- rettore dei lavori e il progettista strutturale nei rapporti interni la per- centuale di responsabilità (per il caso di regresso); condannava la Zu- rich ad indennizzare il progettista strutturale Coccolo (entro il massi- male, come unico limite). In grado di appello,la sentenza n. 212/2017 in epigrafeargomenta che, allo scopo di impermeabilizzare, eliminando così i vizi e difetti costruttivi, è la più pericolosa e onerosa la soluzione 4di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. escogitata dal Tribunale (cioè, il pompaggio dal livello delle fondazioni dell’acqua di falda). La Corte di appello dispone quindi una serie di cautele (a partire dal monitoraggio dei cedimenti delle fondazioni). Ne segue la rideterminazione in aumento (a circa € 710.023)dell’importo necessario per tali opereda corrispondere alla parte attrice, con con- ferma nel resto. Ricorre in cassazione la compagnia di assicurazioni Zurich con due motivi, corrispondenti alle ragioni fatte valere con il controricorso nel giudizio di legittimità della causa parallela. Resiste il progettista strut- turale Coccolo con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi corrispondenti alle ragioni fatte valere con il ricorso nel giudizio di le- gittimità della causa parallela. Resistono il Condominio e i condomini con controricorso. In considerazione della pubblicazione di Cass.28947/2022cit., resa sul processo parallelo, Cass. 9558/2023 ha rin- viato a nuovo ruolo e assegnato alle parti termine per il deposito di memorie, rilevando la comunanza tra le contestazioni proposte in que- sta sede e quelle già definite attraverso Cass. 28947/2022 con la sud- detta ordinanza, per cui ha ritenuto di dover sollecitare le parti a valu- tare gli effetti del suddetto giudicato sull’esito del presente giudizio di legittimità. Tutte le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. –Il primo motivo del ricorso principale (p. 17 ss.) denuncia omis- sione di pronuncia e/o incertezza relativa in merito al massimale di € 250.000. Il ricorrente ritiene che il capo della sentenza di primo grado relativo al massimale di € 250.000 sia cosa giudicata anche nel pre- sente giudizio, atteso l'esito del giudizio parallelo. Chiede, tuttavia, prudenzialmente, pronuncia di conferma, in tal senso, per l'ipotesi in cui si ritenesse scarsamente chiara o ambigua la espressione decisoria dei giudici di merito. 5di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo del ricorso principale (p. 22 ss.) denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. il mancato rilievo della validità dì un patto contrattuale di limitazione dell’obbligo di indennizzo (in capo alla compagnia assi- curatrice) alla responsabilità propria e personale dell’assicurato, con esclusione della responsabilità solidale. Il primo motivo del ricorso incidentale (p. 23 ss.) lamenta l’omesso esame di fatti decisivi nell’accertamento della responsabilità del pro- gettista strutturale per le infiltrazioni negli scantinati. Il secondo motivo del ricorso incidentale (p. 28 ss.) denuncia ex art.112 c.p.c. e per omesso esame di fatti decisivi il capo relativo all’ac- certamento della responsabilità del progettista strutturale per il man- cato isolamento acustico. Il terzo motivo del ricorso incidentale (p. 35), sempre con riferimento alla responsabilità da mancato isolamento acustico, fa valere che nel processo parallelo la Corte di appello in motivazione aveva escluso che al progettista strutturale fossero ascrivibili i vizi acustici con riferimento alle pareti finestrate, sebbene avesse rigettato il suo motivo di appello sul punto. Ciò si ripercuote sulla quantificazione dei danni contenuta nella sentenza qui impugnata. 2. –Il ricorso principale è da dichiarare inammissibil e poiché le que- stioni che essotrae ad oggetto sono state compiutamente definite nella sentenza della Corte di appello di Trieste n. 211/2017, passata in giu- dicato a seguito di Cass. 28947/2022. In relazione al ricorso incidentale si prende atto della dichiarazione della parte (in memoria) circa il proprio difetto sopravvenuto di inte- resse a coltivare ipropri motivi di ricorso alla luce del menzionato giu- dicato con conseguente pronuncia di cessazione della materia del con- tendere nel presente giudizio ed esenzione dall’obbligo di pagare 6di 6 – 15127/2017 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di con- tributo unificato. 3. -Il ricorso principale è inammissibile ; in ordine al ricorso inciden- tale è cessata la materia del contendere;è disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti, in considerazione della precedente ripartizione delle spese, adottatada Cass. 28947/2022. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrent e in via principale , di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale; compensa in- tegralmente le spese tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per
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