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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12595/2026

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e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

VCCGPP74E08G7020);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1430/2022 depositata il 7/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con due separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale diPisa, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnaval’avviso di accertamento n.

T8P030500803/2020 con il quale si contestavaIVA indebitamente detratta per l’anno d’imposta 2015 con l’impiego difatture per operazioni oggettivamente inesistenti (acquisto di materialeelettronico) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’atto diirrogazione di sanzioni n.

T8PCO0500168.La ricorrente deduceva l’insussistenza, sotto il profilo sostanziale, deifatti contestati e la mancanza di prova della natura fittizia delle operazioni.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanarigettava l’appello della contribuente.

Osservava, infatti, che in base aglielementi raccolti poteva ritenersi che le cessioni fossero oggettivamenteinesistenti; lo schema della frode operava in questo modo: la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava il materiale da imprese con sede nell’UnioneEuropea, con pagamento dell’IVA attraverso il meccanismo dell’Inversionecontabile (o reverse charge), le rivendeva formalmente alla FotoamatoreS.r.l. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) che a sua volta le rivendeva sempre allasocietà polacca [OSCURATO:PERSONA] con applicazione di un ricarico in misura fissadel 7%.

L’oggettiva inesistenza delle operazioni poteva desumersi, adavviso della CGT di secondo grado, da numerosi elementi, tra i quali: ilripetersi per quattordici volte nel 2015 del medesimo schema tra le stesseparti ed alle stese condizioni; la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava costi ericavi per oltre sei milioni di Euro senza avere personale; mancavano icontratti e la documentazione intercorsa tra le parti era estremamente“scarna”; i trasferimenti di merce venivano sempre curati dal fornitore epoi dall’acquirente, mai dall’odierna ricorrente; non vi era mai stataricerca di fornitori che praticassero condizioni migliori.

Il giudice d’appelloNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026affermava infine che sussistevano anche i presupposti per l’applicazionedella sanzione di cui all’art. 8, comma 2°, d.l. 16/2012, conv. in l.44/2012, essendo dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni.3.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c..La stessa ha lamentato, sostanzialmente, che la CGT di secondo gradoavrebbe fatto cattiva applicazione del principio di non contestazione, inquanto la stessa Amministrazione avrebbe riconosciuto (alle pagg. 13, 14e 20 dell’avviso di accertamento) l’effettiva esistenza sotto il profilooggettivo delle operazioni, dando atto dello spostamento della merce dallaSEC [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa alla FlashTech, affermando che la [OSCURATO:SOCIETA]. rivendeva la stessa con unmargine del 7% (pag. 13 dell’avviso di accertamento), rilevandol’esistenza di corrispondenza, sebbene reputandola non sufficiente (pag.14 dell’avviso di accertamento), affermando nelle controdeduzionidepositate nel giudizio di primo grado (pagg. 2-3) l’acquisto e la rivenditadella merce da parte della [OSCURATO:SOCIETA]..

Infine, la contribuenteha evidenziato che, da un verbale relativo ad operazioni di accertamentocompiute nel corso del giugno 2016 (allegato 5 all’atto di appello),risultava che la merce era stata acquistata dalla società polacca a seguitodi contatti per e-mail, era stata spedita tramite corriere e pagata conbonifico.1.2 Il motivo, come formulato, è inammissibile.Numero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026Va osservato che l’erronea applicazione del principio di noncontestazione costituisce effettivamente error in procedendo (cfr. Cass. n.3149/2023; Cass. 16028/2023), che consente quindi di esaminare gli attie i documenti del processo (Cass. sez.

U n. 8077/2012; Cass. 896/2014).Al riguardo, va osservato che costituisce «elemento valutativoriservato al giudice del merito», apprezzare, «nell’ambito del giudizio difatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (così Cass. n.3680/2019), sicché tale «apprezzamento è censurabile in sede dilegittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione,non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito dellacontroversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste afondamento della decisione» (Cass. n. 13217/2014).L’erronea applicazione del principio di non contestazione – sia perdolersi che il giudice del merito abbia ritenuto operante il principio inassenza dei suoi presupposti, sia per lamentare l’esclusione della suaoperatività - può formare oggetto di ricorso per cassazione, purché ilricorrente provveda alla «trascrizione degli atti sulla cui base il giudice dimerito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrentepretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad operadella parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettantopuntuale a carico della parte onerata della prova» (Cass. n. 20637/2016);inoltre è necessario, quando «si ascriva al giudice di merito di non averetenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata"pacifica" tra le parti», che il ricorrente indichi «in quale atto sia stataallegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stataprovata o ritenuta pacifica» (Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017).1.3 Nel caso di specie, com’è evidente, il motivo di ricorso non è statoformulato con tali modalità, ma consiste nell’estrapolazione di una serie diNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026affermazioni – relative a circostanze di fatto distinte, tutte relative allavicenda de qua - tratte da differenti parti dell’avviso di accertamento,delle controdeduzioni e del verbale di operazioni compiute dalla Guardia dioggettivamente inesistenti sarebbero state effettivamente compiute.

Ciòsenza considerare che alcune espressioni riportate, quali quelle relativealla spedizione della merce, non dimostrano di per sé che le cessioni sonostate realmente poste in essere, ma solo che vi è documentazione - chepotrebbe anche non corrispondere alla realtà dei fatti e che è funzionale altipo di frode in esame - che indica tali spostamenti.Neppure è stato dedotto il travisamento della prova nei termini stabilitidalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez.

U. n. 5792/2024).Appare allora evidente che, con tale motivo, si richiede una diversavalutazione del materiale probatorio che è inammissibile in questa sede.Va infatti ricordato che, con il ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale resta riservatal’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delleprove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017).2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c..

Lasocietà ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorsa la corte regionaleaffermando che in ordine «alla eccepita carenza di supporto probatorio […]l’appellante non muove alcuna specifica censura alla sentenza impugnata,finendo per proporre doglianze nei confronti dell’avviso di accertamento edelle controdeduzioni di primo grado e privando così la doglianza diNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026qualsiasi pregio»; in realtà, con l’atto di appello (a pag. 17 e ss.) avevacontestato che la natura fittizia delle operazioni non era provata.2.2 Il motivo è inammissibile.In realtà non è chiaro quale sia l’error in procedendo lamentato dallaricorrente.

In ogni caso, certamente non è ravvisabile un’omessapronuncia, come potrebbe desumersi dal richiamo all’art. 112 c.p.c., inquanto il giudice d’appello si è soffermato sulla questione della prova,ritenendo che dagli elementi allegati dall’Amministrazione possa trarsi lanatura fittizia delle operazioni e che, al contrario, non sono ravvisabilicircostanze che dimostrino l’effettivo compimento delle stesse.3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., inquanto la CGT di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in ordinealla questione dell’illegittimità dell’avviso «per errato inquadramentogiuridico della fattispecie e, comunque, per difetto di motivazione, eriscontro probatorio, sulla contestazione formulata», in quanto nell’avvisosi faceva riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre sidava atto che tali operazioni erano realmente avvenute con spostamentoeffettivo della merce.3.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto rilevato che lo stesso ricorrente non ha lamentatol’omessa pronuncia in ordine ad una domanda o ad un motivo di appello,bensì con riguardo ad un’argomentazione posta a sostegno dellecontestazioni sulla carenza di prova dei fatti; ciò non integra il vizio inesame che può configurarsi solo ove manchi la pronuncia in ordine ad unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabile (Cass. n.28072/2021); né potrebbe ravvisarsi una carenza motivazionale, dalmomento che il giudice non è tenuto «a confutare ogni singolaargomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopoaverle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intendeNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessiper giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quellilogicamente incompatibili con la decisione adottata ( vedi, ex plurimis,Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002) (…)» (Cass. 23026/2023).Deve osservarsi che il motivo è infondato anche sotto un differenteprofilo.

L’omessa pronuncia non è ravvisabile ove la pretesa che si assumenon espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della decisione, nel senso che la domanda o l'eccezione,pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzionedi altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedentelogico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025;Cass. n. 25710/2024).Nel caso di specie, il giudice d’appello ha condiviso le contestazionicontenute nell’avviso, giudicandole adeguatamente dimostrate, sicché,anche a voler ritenere che non abbia considerato la specificaargomentazione, ha evidentemente ritenuto correttamente inquadrata lafattispecie sotto il profilo giuridico.

E del resto, dalla motivazione delprovvedimento riportata nel controricorso, risulta che, secondol’Amministrazione, le operazioni erano oggettivamente inesistenti, inquanto non vi era nessuna reale volontà di trasferire la merce all’odiernaricorrente «perché i soggetti coinvolti si sono limitati a creare mere eartificiose partite di giro di beni, nell’ambito di un circolo commerciale deltutto fittizio, e finalizzato unicamente a porre in essere la frode fiscale».La CGT di secondo grado, sulla base degli elementi in atti e, dunque, conmotivazione in fatto, ha condiviso tale ricostruzione che non può esserecontestata in questa sede.4.

Con il quarto motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 8, comma 2°, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012.

La società haevidenziato che la sanzione si applica nei confronti di chi utilizza fattureNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026per operazioni oggettivamente inesistenti; nel caso di specie, tuttavia, inconsiderazione di quanto esposto con i precedenti motivi, dovrebbeescludersi l’inesistenza sotto il profilo oggettivo delle operazioni, conconseguente inapplicabilità delle sanzioni.Il motivo è infondato, giacché con lo stesso si chiede sostanzialmentedi considerare gli effetti in ordine alle sanzioni che potrebbero derivaredall’accoglimento dei precedenti motivi.

Pertanto, al rigetto dei primi tremotivi consegue anche il rigetto del quarto.5.

Infine, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., la società hainvocato gli effetti dell’art. 21 bis d.lgs. 74/2000 introdotto, in pendenzadel ricorso, con d.lgs. 87/2024 ed applicabile secondo la giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 23570/2024) ai giudizi ancora pendenti anchequalora la sentenza penale sia divenuta irrevocabile primadell’introduzione della norma.L’entrata in vigore di tale norma, tuttavia, è irrilevante con riguardo alpresente giudizio.

La stessa, infatti, dispone che «la sentenza irrevocabiledi assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo hacommesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti delmedesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelprocesso tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato egrado, quanto ai fatti medesimi.

La sentenza penale irrevocabile di cui alcomma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino aquindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».Nel caso di specie non risulta intervenuta alcuna sentenza diassoluzione, ma solo un provvedimento di archiviazione del procedimentopenale nei confronti del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].Né può ritenersi che l’applicazione della norma possa essere estesa ancheall’ipotesi dell’archiviazione; è appena il caso di osservare che la stessaopera solo qualora l’assoluzione intervenga con sentenza definitiva,emessa a seguito di dibattimento ed esclusivamente con le formule con leNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026formule «perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso».

Ildecreto di archiviazione è del tutto differente, viene emesso all’esito delleindagini preliminari e non ha neppure la stabilità della sentenza definitiva,giacché può essere disposta la riapertura delle indagini ai sensi dell’art.414 c.p.p..Infine, neppure può desumersi, dalla norma in questione, comesembrerebbe suggerire la ricorrente, che in caso di archiviazione siarichiesta una più rigorosa valutazione delle prove presuntive, nonessendovi alcun elemento che deponga in tal senso.6.

Il ricorso va quindi rigettato.In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favoredell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 8.200,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. VCCGPP74E08G7020);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1430/2022 depositata il 7/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con due separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale diPisa, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnaval’avviso di accertamento n. T8P030500803/2020 con il quale si contestavaIVA indebitamente detratta per l’anno d’imposta 2015 con l’impiego difatture per operazioni oggettivamente inesistenti (acquisto di materialeelettronico) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’atto diirrogazione di sanzioni n. T8PCO0500168.La ricorrente deduceva l’insussistenza, sotto il profilo sostanziale, deifatti contestati e la mancanza di prova della natura fittizia delle operazioni.La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanarigettava l’appello della contribuente. Osservava, infatti, che in base aglielementi raccolti poteva ritenersi che le cessioni fossero oggettivamenteinesistenti; lo schema della frode operava in questo modo: la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava il materiale da imprese con sede nell’UnioneEuropea, con pagamento dell’IVA attraverso il meccanismo dell’Inversionecontabile (o reverse charge), le rivendeva formalmente alla FotoamatoreS.r.l. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) che a sua volta le rivendeva sempre allasocietà polacca [OSCURATO:PERSONA] con applicazione di un ricarico in misura fissadel 7%. L’oggettiva inesistenza delle operazioni poteva desumersi, adavviso della CGT di secondo grado, da numerosi elementi, tra i quali: ilripetersi per quattordici volte nel 2015 del medesimo schema tra le stesseparti ed alle stese condizioni; la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava costi ericavi per oltre sei milioni di Euro senza avere personale; mancavano icontratti e la documentazione intercorsa tra le parti era estremamente“scarna”; i trasferimenti di merce venivano sempre curati dal fornitore epoi dall’acquirente, mai dall’odierna ricorrente; non vi era mai stataricerca di fornitori che praticassero condizioni migliori. Il giudice d’appelloNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026affermava infine che sussistevano anche i presupposti per l’applicazionedella sanzione di cui all’art. 8, comma 2°, d.l. 16/2012, conv. in l.44/2012, essendo dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c..La stessa ha lamentato, sostanzialmente, che la CGT di secondo gradoavrebbe fatto cattiva applicazione del principio di non contestazione, inquanto la stessa Amministrazione avrebbe riconosciuto (alle pagg. 13, 14e 20 dell’avviso di accertamento) l’effettiva esistenza sotto il profilooggettivo delle operazioni, dando atto dello spostamento della merce dallaSEC [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa alla FlashTech, affermando che la [OSCURATO:SOCIETA]. rivendeva la stessa con unmargine del 7% (pag. 13 dell’avviso di accertamento), rilevandol’esistenza di corrispondenza, sebbene reputandola non sufficiente (pag.14 dell’avviso di accertamento), affermando nelle controdeduzionidepositate nel giudizio di primo grado (pagg. 2-3) l’acquisto e la rivenditadella merce da parte della [OSCURATO:SOCIETA].. Infine, la contribuenteha evidenziato che, da un verbale relativo ad operazioni di accertamentocompiute nel corso del giugno 2016 (allegato 5 all’atto di appello),risultava che la merce era stata acquistata dalla società polacca a seguitodi contatti per e-mail, era stata spedita tramite corriere e pagata conbonifico.1.2 Il motivo, come formulato, è inammissibile.Numero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026Va osservato che l’erronea applicazione del principio di noncontestazione costituisce effettivamente error in procedendo (cfr. Cass. n.3149/2023; Cass. 16028/2023), che consente quindi di esaminare gli attie i documenti del processo (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. 896/2014).Al riguardo, va osservato che costituisce «elemento valutativoriservato al giudice del merito», apprezzare, «nell’ambito del giudizio difatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di noncontestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (così Cass. n.3680/2019), sicché tale «apprezzamento è censurabile in sede dilegittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione,non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito dellacontroversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste afondamento della decisione» (Cass. n. 13217/2014).L’erronea applicazione del principio di non contestazione – sia perdolersi che il giudice del merito abbia ritenuto operante il principio inassenza dei suoi presupposti, sia per lamentare l’esclusione della suaoperatività - può formare oggetto di ricorso per cassazione, purché ilricorrente provveda alla «trascrizione degli atti sulla cui base il giudice dimerito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrentepretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad operadella parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettantopuntuale a carico della parte onerata della prova» (Cass. n. 20637/2016);inoltre è necessario, quando «si ascriva al giudice di merito di non averetenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata"pacifica" tra le parti», che il ricorrente indichi «in quale atto sia stataallegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stataprovata o ritenuta pacifica» (Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017).1.3 Nel caso di specie, com’è evidente, il motivo di ricorso non è statoformulato con tali modalità, ma consiste nell’estrapolazione di una serie diNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026affermazioni – relative a circostanze di fatto distinte, tutte relative allavicenda de qua - tratte da differenti parti dell’avviso di accertamento,delle controdeduzioni e del verbale di operazioni compiute dalla Guardia dioggettivamente inesistenti sarebbero state effettivamente compiute. Ciòsenza considerare che alcune espressioni riportate, quali quelle relativealla spedizione della merce, non dimostrano di per sé che le cessioni sonostate realmente poste in essere, ma solo che vi è documentazione - chepotrebbe anche non corrispondere alla realtà dei fatti e che è funzionale altipo di frode in esame - che indica tali spostamenti.Neppure è stato dedotto il travisamento della prova nei termini stabilitidalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 5792/2024).Appare allora evidente che, con tale motivo, si richiede una diversavalutazione del materiale probatorio che è inammissibile in questa sede.Va infatti ricordato che, con il ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale resta riservatal’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delleprove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017).2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.. Lasocietà ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorsa la corte regionaleaffermando che in ordine «alla eccepita carenza di supporto probatorio […]l’appellante non muove alcuna specifica censura alla sentenza impugnata,finendo per proporre doglianze nei confronti dell’avviso di accertamento edelle controdeduzioni di primo grado e privando così la doglianza diNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026qualsiasi pregio»; in realtà, con l’atto di appello (a pag. 17 e ss.) avevacontestato che la natura fittizia delle operazioni non era provata.2.2 Il motivo è inammissibile.In realtà non è chiaro quale sia l’error in procedendo lamentato dallaricorrente. In ogni caso, certamente non è ravvisabile un’omessapronuncia, come potrebbe desumersi dal richiamo all’art. 112 c.p.c., inquanto il giudice d’appello si è soffermato sulla questione della prova,ritenendo che dagli elementi allegati dall’Amministrazione possa trarsi lanatura fittizia delle operazioni e che, al contrario, non sono ravvisabilicircostanze che dimostrino l’effettivo compimento delle stesse.3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., inquanto la CGT di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in ordinealla questione dell’illegittimità dell’avviso «per errato inquadramentogiuridico della fattispecie e, comunque, per difetto di motivazione, eriscontro probatorio, sulla contestazione formulata», in quanto nell’avvisosi faceva riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre sidava atto che tali operazioni erano realmente avvenute con spostamentoeffettivo della merce.3.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto rilevato che lo stesso ricorrente non ha lamentatol’omessa pronuncia in ordine ad una domanda o ad un motivo di appello,bensì con riguardo ad un’argomentazione posta a sostegno dellecontestazioni sulla carenza di prova dei fatti; ciò non integra il vizio inesame che può configurarsi solo ove manchi la pronuncia in ordine ad unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabile (Cass. n.28072/2021); né potrebbe ravvisarsi una carenza motivazionale, dalmomento che il giudice non è tenuto «a confutare ogni singolaargomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopoaverle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intendeNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessiper giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quellilogicamente incompatibili con la decisione adottata ( vedi, ex plurimis,Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002) (…)» (Cass. 23026/2023).Deve osservarsi che il motivo è infondato anche sotto un differenteprofilo. L’omessa pronuncia non è ravvisabile ove la pretesa che si assumenon espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della decisione, nel senso che la domanda o l'eccezione,pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzionedi altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedentelogico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025;Cass. n. 25710/2024).Nel caso di specie, il giudice d’appello ha condiviso le contestazionicontenute nell’avviso, giudicandole adeguatamente dimostrate, sicché,anche a voler ritenere che non abbia considerato la specificaargomentazione, ha evidentemente ritenuto correttamente inquadrata lafattispecie sotto il profilo giuridico. E del resto, dalla motivazione delprovvedimento riportata nel controricorso, risulta che, secondol’Amministrazione, le operazioni erano oggettivamente inesistenti, inquanto non vi era nessuna reale volontà di trasferire la merce all’odiernaricorrente «perché i soggetti coinvolti si sono limitati a creare mere eartificiose partite di giro di beni, nell’ambito di un circolo commerciale deltutto fittizio, e finalizzato unicamente a porre in essere la frode fiscale».La CGT di secondo grado, sulla base degli elementi in atti e, dunque, conmotivazione in fatto, ha condiviso tale ricostruzione che non può esserecontestata in questa sede.4. Con il quarto motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 8, comma 2°, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012. La società haevidenziato che la sanzione si applica nei confronti di chi utilizza fattureNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026per operazioni oggettivamente inesistenti; nel caso di specie, tuttavia, inconsiderazione di quanto esposto con i precedenti motivi, dovrebbeescludersi l’inesistenza sotto il profilo oggettivo delle operazioni, conconseguente inapplicabilità delle sanzioni.Il motivo è infondato, giacché con lo stesso si chiede sostanzialmentedi considerare gli effetti in ordine alle sanzioni che potrebbero derivaredall’accoglimento dei precedenti motivi. Pertanto, al rigetto dei primi tremotivi consegue anche il rigetto del quarto.5. Infine, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., la società hainvocato gli effetti dell’art. 21 bis d.lgs. 74/2000 introdotto, in pendenzadel ricorso, con d.lgs. 87/2024 ed applicabile secondo la giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 23570/2024) ai giudizi ancora pendenti anchequalora la sentenza penale sia divenuta irrevocabile primadell’introduzione della norma.L’entrata in vigore di tale norma, tuttavia, è irrilevante con riguardo alpresente giudizio. La stessa, infatti, dispone che «la sentenza irrevocabiledi assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo hacommesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti delmedesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelprocesso tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato egrado, quanto ai fatti medesimi. La sentenza penale irrevocabile di cui alcomma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino aquindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».Nel caso di specie non risulta intervenuta alcuna sentenza diassoluzione, ma solo un provvedimento di archiviazione del procedimentopenale nei confronti del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].Né può ritenersi che l’applicazione della norma possa essere estesa ancheall’ipotesi dell’archiviazione; è appena il caso di osservare che la stessaopera solo qualora l’assoluzione intervenga con sentenza definitiva,emessa a seguito di dibattimento ed esclusivamente con le formule con leNumero registro generale 11577/2023Numero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 12595/2026Data pubblicazione 04/05/2026formule «perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso». Ildecreto di archiviazione è del tutto differente, viene emesso all’esito delleindagini preliminari e non ha neppure la stabilità della sentenza definitiva,giacché può essere disposta la riapertura delle indagini ai sensi dell’art.414 c.p.p..Infine, neppure può desumersi, dalla norma in questione, comesembrerebbe suggerire la ricorrente, che in caso di archiviazione siarichiesta una più rigorosa valutazione delle prove presuntive, nonessendovi alcun elemento che deponga in tal senso.6. Il ricorso va quindi rigettato.In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favoredell’Agenzia delle Entrate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 8.200,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.La PresidenteGiulia Iofrida